Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata con rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di P.S. laddove sussista incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, in ordine al rispetto o meno del termine di quarantotto ore che deve intercorrere tra la notifica all'interessato del provvedimento e la convalida.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 26908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26908 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 678
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 36354/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LO CO, nato a [...] il 26 maggio del 1980;
avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 20 settembre del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. CO Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con rinvio;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con ordinanza del 20 settembre del 2008, depositata in cancelleria il giorno stesso senza indicazione di orario, - convalidava il decreto dei questore di Roma notificato all'interessato il 20 settembre del 2008 alle ore 14 - con cui si era vietato a LO CO, di accedere ai luoghi in cui si sarebbero svolte tutte le manifestazioni sportive calcistiche indicate nel provvedimento e si era imposto altresì al predetto l'obbligo, per lo stesso periodo, di presentarsi presso l'Ufficio di Polizia del luogo di residenza alle ore indicate nel provvedimento.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l'interessato per mezzo del suo difensore deducendo:
la violazione dell'art. 128 c.p.p. perché il provvedimento non risulta depositato in cancelleria come emergerebbe secondo il ricorrente dalla copia notificatagli;
la violazione del diritto di difesa perché mancando l'orario del deposito non è possibile stabilire l'osservanza del termine di ore 48 per l'esercizio del diritto di difesa;
mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria, sulla pericolosità del soggetto e sui requisiti della necessità ed urgenza.
IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Inammissibile è il primo motivo per la sua manifesta infondatezza perché il provvedimento è stato ritualmente depositato in cancelleria, altrimenti il cancelliere non avrebbe potuto inviarne copia all'interessato.
Per quanto concerne il secondo motivo si premette che il provvedimento questorile è stato notificato all'interessato il 18 settembre del 2008 alle ore 14. Il pubblico ministero ha avanzato la richiesta al giudice il 20 settembre alle ore 11,30. Il giudice ha provveduto quello stesso giorno, ma non ha indicato l'orario. Certamente il provvedimento deve essere stato redatto e depositato dopo le ore 11,30 del 20 settembre del 2008, ma non è possibile stabilire se sia stato depositato dopo le ore 14 ossia dopo la scadenza del termine di 48 ore attribuito, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass. N. 2471 del 2008), all'imputato per presentare memorie. Sul punto si registrano contrasti presso questa Corte. Secondo le Sezioni unite (sentenza n. 4441 del 2006), in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all'ufficio di polizia, prevista dalla L. n.401 del 19879, art. 6, comma 2 e successive modificazioni, comporta la caducazione della misura di prevenzione non essendo consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari.
Secondo un diverso e più recente orientamento (Cass. 28671 del 2008). Gli atti che devono essere compiuti entro un termine perentorio indicato in ore, qualora sussistano elementi da cui desumere che siano stati emessi nel giorno della scadenza del termine orario, sono assistiti dalla presunzione di tempestività, corollario del generale principio di presunzione di legittimità degli atti dell'autorità giudiziaria, che viene meno solo in presenza di elementi concreti, e non meramente congetturali, da cui trarre la conclusione che siano stati compiuti dopo il termine di scadenza. Questo collegio non ritiene opportuno, in questa occasione, rimettere nuovamente la questione alle Sezioni unite, anche perché il provvedimento impugnato dovrebbe comunque essere annullato in accoglimento del terzo motivo mancando anche graficamente la motivazione.
Pertanto essendo incerto l'orario del deposito non è possibile stabilire se sia stato o no rispettato il termine a difesa. Nell'incertezza di deve preferire la soluzione più favorevole all'imputato e disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Roma.
L'annullamento va disposto con rinvio perché l'inefficacia del provvedimento conclusivo della procedura con il conseguente annullamento senza rinvio va sancita nei soli casi espressamente previsti dal legislatore ossia o quando non sono rispettati i termini per la convalida o quando il provvedimento questorile non viene convalidato dal giudice per la mancanza dei presupposti fattuali che lo giustificano. Le altre invalidità della procedura comprese quelle relative alla concessione di un termine a difesa inadeguato sono suscettibili di sanatoria in forza delle regola generale, in base alla quale le invalidità non dichiarate espressamente insanabili dal legislatore possono essere sanate mediante il compimento o la rinnovazione dell'atto omesso o viziato. In questa materia il legislatore ha lasciato chiaramente intendere che l'inefficacia del provvedimento questorile si verifica sono nell'ipotesi anzidette. Essa, con la conseguente necessità dell'annullamento senza rinvio, non può essere arbitrariamente estesa dall'interprete ad altre ipotesi d'invalidità non contemplate dal legislatore, le quali non hanno conseguenze se non fatte valere con l'impugnazione e, se fatte valere, possono essere sanate mediante l'espletamento dell'atto omesso. In definitiva eventuali vizi del procedimento di convalida si riverbarono sull'ordinanza che lo conclude solo quando trattasi di vizi insanabili ossia di vizi ai quali non è più possibile porre rimedio. Il vizio procedurale relativo all'omessa concessione all'interessato di un termine congruo per depositare memorie, termine peraltro non fissato dal legislatore ma determinato dall'interprete nella misura di ore 48 per adeguare la posizione dell'interessato a quella del pubblico ministero, può essere sanato attribuendo all'interessato il termine congruo che prima non gli era stato concesso. Siffatto approdo ermeneutico non si pone in contrasto con la decisione delle Sezioni unite del 29 novembre del 2005, Spinelli, in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza di questa sezione, essa è stata interpretata nel senso che l'annullamento senza rinvio va limitato ai casi di omessa convalida o d'inesistenza dell'atto ossia alle ipotesi di insanabilità del vizio(cfr sul punto Cass 16 dicembre del 2008, Colpani Fabio, Presidente De Maio, relatore Mulliri).
Quindi il giudice del rinvio dovrà avvisare l'interessato che ha a disposizione il termine di 48 ore, a decorrere dal relativo avviso, per depositare eventuali memorie e che, scaduto tale termine, il giudice ha 48 ore per convalidare il provvedimento del questore. Il terzo motivo, anch'esso fondato, come già accennato, rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 620 c.p.p.;
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009