Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 16/03/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sul ricorso iscritto al n. 78220/pensioni militari del registro di Segreteria.
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis),
nato a [...] (omissis), il omissis, e residente in omissis (omissis), via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, per procura su atto separato, dall’Avv.
PP NA (C.F. [...]), del Foro di Latina, con domicilio digitale pec:
avv.gallinaro@pec.giuffre.it; fax 0771740850;
ricorrente -
CONTRO
- il Ministero della difesa - in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell’Esercito, n. 183 – 00143 Roma; P.E.C.
previmil@postacert.difesa.it;
- l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
(CF: 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, n. 21 – in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Filippo Mangiapane (C.F.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
[...],p.e.c.avv.filippo.mangiapane@postac ert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti rilasciata il 23 gennaio 2023 per atto Notaio Roberto TI (Rep.n.37590 racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n.29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c.avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;
- resistenti;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.3.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS e la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 17 settembre 2020, parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previo annullamento (recte: disapplicazione) del In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 decreto del Ministero della Difesa - Previmil n. omissis del omissis, notificato il 20.12.2017, di rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria del 10 gennaio 2012 - l’accertamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata ordinaria ex art. 12 D.P.R. n. 461 del 2001 delle infermità ”duodenite bulbare rx accertata oligoemia” e “cisti renale sx in atto esiti di pregresso intervento di asportazione cisti renale” ed ascrivibili entrambi non meno della categoria 7 Tabella A (allegata al d.p.r. n. 834 del 1981), con ogni relativo beneficio economico e previdenziale, accessorio e corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di causa.
1.1 In punto di fatto, rappresenta:
a. di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, ora in congedo, con il grado di M.llo A.
SUPS, dall’8.3.1966 al 30.9.1998;
b. che la CMO di Roma con verbale n. omissis del omissis riconosceva dipendente da causa di servizio la “duodenite bulbare rx accertata oligoemia”; subiva intervento di “cisti renale sx” riconosciuta In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dipendente da causa di servizio dalla CMO di Roma, con verbale omissis n. omissis dell’ omissis;
c. con istanza il 10 gennaio 2012 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata ordinaria per le due predette infermità, che venivano entrambe riscontrate ed ascritte dalla CMO di Roma (con verbale omissis.
omissis dell’ omissis) in Tabella A, categoria 8;
d. il Comitato di verifica cause di servizio, con parere n. 850982017, reso dell’adunanza del 30 novembre 2017, non riconosceva entrambe le infermità come dipendenti da causa di servizio; il Ministero della Difesa-Previmil, conformandosi al predetto parere, respingeva la domanda con decreto n. 154 del 2017;
e. al fine di supportare le proprie ragioni, esposte nel presente ricorso, allega i rapporti di servizio (specificati nel ricorso) acquisite il 22.3.2019, la consulenza medico-legale del 12.10.2018 e la scheda anamnestica del 2019.
1.2 In punto di diritto, il ricorrente censura il decreto ministeriale per:
I. violazione del giusto procedimento ex artt. 7 e 10-bis l. n. 241 del 1990, con riferimento all’art.14 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 D.P.R. n. 461 del 2001;
II. violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.
461 del 2001 - Motivazioni illogica ed apparente, eccesso di potere per incoerenza, ragionevolezza, sviamento travisamento dei fatti-difetto di istruttoria: omessa considerazione di documentate circostanze e presupposti fondamentali;
III. contraddittorietà e motivazione apparente un precedente accertamenti della CMO - omessa valutazione del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità da parte della CMO di Roma.
1.3 In conclusione, il ricorrente chiede:
I. in via istruttoria, ai sensi degli articoli 421 424 c.p.c. e 164.165 166 c.g.c., ordinarsi acquisizione degli atti inerenti il presente ricorso in particolare copia del fascicolo personale matricolare del ricorrente tutti gli atti della presente controversia con ogni espressa riserva di richiedere ulteriori mezzi probatori;
II. in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e previa declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, accertare e riconoscere al ricorrente In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 la dipendenza da causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata ex art. 12 d.p.r. n. 461 del 2001 delle infermità ”duodenite bulbare rx accertata oligoemia” e “cisti renale sx in atto esiti di pregresso intervento di asportazione cisti renale” ed ascrivibile almeno nella categoria settima tabella, con ogni relativo beneficio economico, previdenziale, accessorio corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese di causa.
2. Il Ministero della difesa si è costituito con memoria depositata il 4 giugno 2021.
2.1 In punto di fatto, ha esposto l’iter amministrativo degli accertamenti per cui è causa;
2.2 In punto di diritto:
a. ha replicato alle censure, formulate dal ricorrente, in punto di legittimità del procedimento e del provvedimento;
2.3 In conclusione, chiede:
I. Il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese quantificate forfettariamente in € 500,00 (euro cinquecento);
II. in via subordinata, nella denegata ipotesi di In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 accoglimento del ricorso, che il trattamento pensionistico privilegiato venga fatto decorrere dal 01.02.2012 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in applicazione dell’art. 191, 3^comma, T.U. 1092/1973;
III. in via ulteriormente subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall’art. 2 della L.
n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati a decorrere dal 30.06.2019.
3. A seguito di assegnazione per trasferimento dei Magistrati precedentemente assegnatari, all’esito dell’udienza del 15.11.2023, con ordinanza n.
177/2023 in data 17.11.2023, questo Giudice ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, rinviando per la prosecuzione del giudizio all’udienza del 17.7.2024.
4. In data 4 luglio 2024 parte ricorrente depositava note difensive in ordine alla memoria del Ministero;
5. In data 5 luglio 2024 l’INPS si è costituito con memoria.
5.1 In punto di diritto:
I. eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell’INPS sulla domanda inerente all’accertamento della causa di servizio;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 II. eccepisce l’infondatezza per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato;
III. eccepisce la decadenza ex art. 169 D.P.R. n.
1092 del 1973;
IV. si oppone all’istanza di CTU, e in subordine e per mero tuziorismo nomina fin d’ora quali consulenti come specificato in memoria.
5.3 In conclusione, chiede:
I. in via principale, rigettare la domanda in quanto inammissibile, stante la decadenza dal diritto ed infondata in fatto ed in diritto;
II. in subordine e salvo gravame, dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell’’art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall’ art. 22, comma 36, della L. 724/1994, con il favore delle spese.
6. In data 12 luglio 2024 parte ricorrente ha depositato repliche al deposito dell’INPS.
7. All’esito dell’udienza del 17.7.2024, con ordinanza n. 119/2024 in data 19.7.2024, questo Giudice, in via istruttoria, ha disposto l’acquisizione, all’uopo incaricando l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di un In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 motivato parere medico-legale, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
“1) se le infermità asserite dal ricorrente a)“duodenite bulbare rx accertata oligoemia” e b)“cisti renale sn in atto esiti di pregresso intervento di esportazione cisti renale” siano dipendenti da causa di servizio;
2) in caso positivo quale sia la classificazione della ascrivibilità delle menomazioni ai fini del trattamento di pensione privilegiata ordinaria, indicandone anche la decorrenza”,
rinviando all’udienza dell’11 giugno 2025.
8. All’esito dell’udienza dell’11 giugno 2025, con ordinanza n. 94/2025 in data 12.6.2025, questo Giudice, preso atto del ritardo nello svolgimento delle operazioni peritali, rinviava all’udienza odierna.
9. In data 12 dicembre 2025 l’U.M.L. del Ministero della salute depositava il richiesto parere, concludendo che “le infermità “Duodenite bulbare rx accertata. oligoemia” e “cisti renale sn: in atto esiti di pregresso intervento di asportazione cisti renale”
non possano essere in alcun modo rapportabili neppure sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante con il servizio prestato dal Sig. XX In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nell’Arma dei Carabinieri.
Decade pertanto, la risposta al quesito di cui al punto 2) dell’ordinanza n. 119/2024”.
10. All’esito dell’udienza del 17 dicembre 2025, con ordinanza n. 186/2025 in data 18.12.2025, questo Giudice, accogliendo la richiesta di termini a difesa formulata dal difensore di parte ricorrente, rinviava all’udienza odierna.
11. In data 26.2.2026 parte ricorrente depositava memoria con cui insisteva:
I. in via preliminare: per la rinnovazione della consulenza medico-legale, ovvero di chiedere chiarimento al CM_UML del Ministero della Sanità, in merito alle contraddittorietà e criticità sopra evidenziate;
II. nel merito, per l’integrale accoglimento della domanda e del ricorso e, previa declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, riconoscere al ricorrente il diritto a p.p.o. per la dipendenza da c.s. delle infermità denunciate ed ascrivibili entrambe alla categoria VII tabella A con ogni relativo beneficio e corresponsione della rivalutazione monetaria ed interessi legali, con il favore delle spese di causa.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 12. In data odierna parte ricorrente depositava note difensive scritte per l’udienza, insistendo per le conclusioni già rassegnate.
13. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previo annullamento
(recte: disapplicazione) del decreto del Ministero della Difesa - Previmil n. omissis del omissis -
l’accertamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del diritto alla pensione privilegiata ordinaria ex art. 12 D.P.R. n. 461 del 2001 delle infermità ”duodenite bulbare rx accertata oligoemia” e “cisti renale sx in atto esiti di pregresso intervento di asportazione cisti renale” ed ascrivibili entrambi non meno della categoria 7 Tabella A (allegata al d.p.r. n. 834 del 1981), con ogni relativo beneficio economico e previdenziale, accessorio e corresponsione della rivalutazione In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.
3. La causa può essere decisa, secondo consolidata giurisprudenza, “in applicazione del principio della
“ragione più liquida”, secondo cui può procedersi all’esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche laddove le parti avessero posto questioni che, in base all’ordinaria sequenza logico-giuridica, dovrebbero essere soggette a prioritario esame (I App., sent. n. 64/2023) e, tanto, in osservanza di evidenti ragioni di economia processuale” (cfr. tra le più recenti, Cdc, sez. I app., 24.10.2025, n. 152).
4. Nel merito, infatti, il ricorso è infondato.
5. La questione dirimente da decidere concerne l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte da parte ricorrente, quale requisito essenziale per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.
6. Tuttavia, l’assenza di detto requisito è stata accertata in esito alla CTU medico legale specificamente richiesta dal giudice all’U.M.L. del Ministero della salute, che si è espresso definitivamente nel senso che ““le infermità
“Duodenite bulbare rx accertata. oligoemia” e “cisti In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 renale sn: in atto esiti di pregresso intervento di asportazione cisti renale” non possano essere in alcun modo rapportabili neppure sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante con il servizio prestato dal Sig. XX nell’Arma dei Carabinieri.”, (con conseguente decadenza del punto 2 del quesito).
Detto parere, che è stato reso previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato - anche con riguardo alle osservazioni del difensore di parte ricorrente che è intervenuto in luogo di un CTP della parte medesima, inviando anche osservazioni sulla bozza del parere -
e pertanto deve essere condiviso per il rigore logicoscientifico espresso.
6.1 In particolare, va premesso che nessun rilievo assume la differenza di valutazione al riguardo tra C.M.L. e C.V.C.S., atteso che il predetto D.P.R.
affida solo a quest’ultimo la competenza ad esprimere parere sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità, essendo affidata alla C.M.L. la sola valutazione sanitaria della sussistenza dell’infermità, esclusa la predetta valutazione sulla dipendenza da causa di servizio.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 6.2 Nel merito, va evidenziato che il parere dell’U.M.L. conferma quanto già valutato dal C.V.C.S., cui si è conformato il Ministero con il decreto di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle dedotte infermità.
Invero, deve ritenersi pienamente condivisibile che il servizio prestato dal ricorrente, quale descritto dal medesimo nel ricorso e documentato in atti anche dai depositi del Ministero della difesa, sia del tutto conforme al normale servizio di istituto, sicché sul piano formale, non assume rilievo la ritenuta incompletezza della documentazione matricolare peraltro lo stato matricolare è stato depositato dal Ministero in data 31,7,2024), mentre sul piano sostanziale detto servizio non ha incidenza causale o concausale con le infermità per cui è causa.
6.3. Né appaiono condivisibili le censure svolte da parte ricorrente in merito a detto parere nella ulteriore memoria depositata in data 26.2.2026. Ne deriva che non appaiono sussistenti adeguate motivazioni per aderire alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.
Infatti, essenzialmente le memorie ripetono osservazioni già formulate dal difensore del ricorrente, intervenuto personalmente, senza In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 avvalersi di consulenza tecnica, nel corso delle operazioni peritali, e come tali già condivisibilmente respinte dall’UML nella stesura definitiva del parere stesso.
6.4 D’altro canto, non può non notarsi, incidentalmente, che il ricorrente si sia attivato per richiedere la pensione privilegiata (nel 2012)
quasi 15 anni dopo la cessazione dal servizio (1998),
con riguardo ad infermità rilevate almeno 40 anni prima (1975 e 1981), dal che appare ragionevole desumere la consapevolezza della scarsa perseguibilità della pretesa.
6.5 Ne consegue l’infondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
8. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore del Ministero della difesa e dell’INPS che si liquidano in euro 200,00 (duecento,00) a favore di ciascuno;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’11.3.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il GIUDICE
(Cons. Saverio Galasso)
f.to digitalmente In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 16.03.2026 15:45:18 GMT+01:00