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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/09/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 244/2017, avente ad oggetto rapporti bancari, proposta da
Parte_1
-parte opponente/convenuta in riassunzione contumace-
e
), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e ( , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi da avv. Carmelo Lazari,
-parte opponente/attrice in riassunzione- contro in persona della procuratrice Controparte_4 CP_5
-parte opposta/convenuta in riassunzione contumace- nonché
), in persona della Controparte_6 P.IVA_1 procuratrice ), in persona del legale CP_5 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Luca Erroi,
-parte intervenuta/convenuta in riassunzione-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 244/2017
1.1.- , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno convenuto in giudizio per proporre Controparte_1 Controparte_4 opposizione avverso il decreto n. 2989/2016 del 16/11/2016 con cui questo
Tribunale ha ingiunto loro il pagamento della somma di €118.695,97 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo passivo dei conti correnti n.
3581120 e n. 20167174 e dei conti anticipi fatture n. 1891560, n. 1894332
e n. 1900514.
A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito: - l'illegittimità del rapporto per non aver la banca creditrice mai comunicato le condizioni economiche praticate né inviato con regolarità gli estratti conto periodici;
-
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la nullità della pattuizione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto;
-
l'usurarietà degli interessi applicati;
- l'avvenuta liberazione ex art. 1956
c.c. dei fideiussori, per aver la banca creditrice concesso ulteriore credito nonostante la situazione di difficoltà della debitrice garantita.
Hanno concluso domandando: a) l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo;
b) in subordine, la rideterminazione del credito con compensazione delle reciproche ragioni di credito-debito e restituzione delle somme da determinare con CTU. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 04/01/2017).
1.2.- in persona della procuratrice si è Controparte_4 CP_7 costituita in giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito l'infondatezza delle ragioni di opposizione, deducendo la validità dei contratti azionati e delle clausole in essi contenute nonché la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata. Ha contestato l'applicabilità della causa di liberazione prevista dall'art. 1956
c.c.
Ha concluso domandando: a) la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. anche nei confronti dei fideiussori;
b) il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine, la condanna delle parti opponenti al pagamento di € 118.695,97,
2 R.G. 244/2017
oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di costituzione del 14/07/2017).
1.3.- All'udienza del 15/09/2017, il giudice, preso atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha posto a carico della parte opponente l'onere di esperirlo nel termine assegnato e rinviato per la verifica della condizione di procedibilità.
1.4.- in persona della procuratrice Controparte_6 CP_7
è intervenuta in giudizio allegando di essere divenuta titolare attiva
[...] del credito per cui è causa giusta cessione ex art. 58 TUB.
Ha aderito alle domande proposte dalla parte opposta e fatte proprie le conclusioni da costei rassegnate (comparsa di costituzione depositata il
19/01/2018).
1.5.- In occasione dell'udienza del 16/02/2018, la parte intervenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte degli opponenti a ciò onerati. Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto a norma dell'art. 648 c.p.c.
1.6.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
1.7.- All'udienza del 20/11/2020, tenutasi in trattazione scritta, il giudice, preso atto del fallimento di ha dichiarato l'interruzione Parte_1 del processo.
Con ricorso depositato il 18/02/2021, , Controparte_2
e hanno riassunto il giudizio, insistendo Controparte_3 Controparte_1 nelle conclusioni già rassegnate.
1.8.- Con comparsa del 24/06/2021, in Controparte_8 persona della procuratrice (già si è costituita CP_5 CP_7 nel giudizio riassunto, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.7.- All'udienza del 28/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
3 R.G. 244/2017
• parte opponente/attrice in riassunzione ha insistito nelle richieste istruttorie formulate e nelle conclusioni già rassegnate (note scritte del
28/03/2025);
• parte convenuta: a) in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità a norma dell'art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010; b) nel merito, il rigetto dell'opposizione (note scritte del 12/03/2025);
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato comparse conclusionali.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la parziale estinzione del processo, con riferimento all'opposizione proposta da Parte_1
Nel corso del giudizio, infatti, la società opponente è stata dichiarata fallita. Questo evento, ai sensi dell'art. 43 co. 3 l. fall., determina l'interruzione automatica del giudizio e l'onere per le parti di proseguirlo o riassumerlo, pena l'estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Nel caso di specie, la curatela non ha inteso riassumere il giudizio, che
è stato proseguito unicamente dai fideiussori, né si è costituita in giudizio, restando contumace.
In tale prospettiva, è necessario osservare che le cause proposte da ciascuno dei fideiussori e quella proposta dal debitore principale sono all'evidenza cause scindibili, riunite nel medesimo processo per connessione oggettiva. Si tratta, in definitiva, di un litisconsorzio meramente facoltativo, come dimostra il fatto che ben avrebbe potuto il creditore opposto rivolgere la sua pretesa di adempimento nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti o per mezzo di separate ingiunzioni.
Il cumulo delle diverse cause scindibili, però, non fa perdere loro di autonomia;
pertanto, a fronte dell'inutile decorso del termine trimestrale Parte_ per la riassunzione del processo, la causa intrapresa da deve essere dichiarata estinta.
4 R.G. 244/2017
2.2.- Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opposta.
In proposito, occorre evidenziare che, quantunque vi sia stata una formale attribuzione dell'onere di intraprendere il tentativo di mediazione a carico delle parti opponenti, la circostanza che costoro non vi abbiano adempiuto non può determinare l'improcedibilità dell'opposizione.
In primo luogo, è necessario precisare che il tentativo di mediazione di cui si discorre non può essere qualificato in termini di mediazione demandata né comportare la conseguenza invocata, atteso che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il giudice disponeva soltanto del potere di invitare le parti ad avviare un procedimento di mediazione e la mancata adesione delle parti all'invito del giudice escludeva in radice l'onere di ricorrere al procedimento medesimo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta
(attrice in senso sostanziale), talché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez.
U., sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, a causa del contenuto del provvedimento del giudice, la parte opposta non è stata messa nella condizione di assolvere all'onere su di lei incombente e sarebbe, pertanto, del tutto ingiustificato far discendere l'improcedibilità della domanda (e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo) da una omissione a lei non imputabile (nello stesso senso, Corte app. Firenze, sentenza n. 2001 del 04/10/2023).
In ogni caso, la parte intervenuta, che in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. ha sostituito la parte opposta, mutuandone i relativi poteri processuali, ha intrapreso, dopo essere stata rimessa in termini, il procedimento di mediazione, così facendo venir meno ogni ulteriore ragione di improcedibilità.
3.- Nel merito, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In proposito, è utile premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
5 R.G. 244/2017
ingiunzione ma è un ordinario giudizio avente ad oggetto la fondatezza o meno della domanda del creditore azionata in via monitoria (tra le altre,
Cass. Sez. U., sentenza n. 927 del 13/01/2022), con la conseguenza che esso è caratterizzato dalle regole processuali comuni, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
La parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante a norma dell'art. 2967 c.c., avendo fornito piena prova del titolo su cui si fonda la propria pretesa nei confronti della società opponente e dei suoi fideiussori. In particolare, il credito azionato deriva: 1) per € 35.698,21 dal saldo del rapporto di conto corrente n. 3581120; 2) per € 16.393,71 dal saldo del rapporto di conto corrente n. 20167174; 3) per € 44.016,54 dal saldo del rapporto di sconto anticipi su fatture n. 1891560; 4) per €
15.044,25 dal saldo del rapporto di sconto anticipi su fatture n. 184332; 5) per € 7.543,26 dal saldo del rapporto di sconto anticipi su fatture n.
1900514.
La parte ha prodotto tutta la documentazione contrattuale dalla quale si evincono le condizioni convenute e in concreto applicate al rapporto. Ha, inoltre, prodotto gli estratti conto dei rapporti di conto corrente e le certificazioni ex art. 50 TUB relative ai rapporti principali e ai rapporti accessori.
Ha, infine, prodotto gli atti con cui , Controparte_3 CP_2
e hanno prestato fideiussione omnibus in favore
[...] Controparte_1 di sino all'importo massimo garantito di € 195.000,00. Parte_1
3.1.- A fronte di tale produzione documentale, le contestazioni mosse dalla parte opponente sono state del tutto generiche e di stampo sostanzialmente ipotetico e probabilistico. Si accenna, infatti, all'eventualità che nel corso del rapporto siano stati applicati interessi eccedenti il tasso- soglia, senza tuttavia indicare concretamente la misura del tasso di interesse convenuto o del tasso-soglia di riferimento. È principio consolidato, invece, quello per cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria
6 R.G. 244/2017
degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (nello stesso senso, Cass. Sez. U., sent. n. 19597 del 18/09/2020).
Allo stesso modo, risultano del tutto generiche le contestazioni in merito alla capitalizzazione anatocistica degli interessi, alla nullità della commissione di massimo scoperto o all'applicazione di spese non pattuite.
La parte opponente non ha, infatti, concretamente identificato le clausole contrattuali ritenute nulle, non ha indicato, neppure per sommi capi, i periodi in cui sarebbero stati applicati gli addebiti illegittimi né fornito un principio di prova in merito all'incidenza di tali voci sulla rideterminazione del saldo debitorio. Anche tali ragioni di contestazione, prive della benché minima specificità, sono dedotte a mo' di supposizioni e di tutta evidenza a meri fini esplorativi.
3.3.- Priva di pregio, infine, risulta la eccepita liberazione dei fideiussori a norma dell'art. 1956 c.c.
In proposito, occorre evidenziare che in base al dettato normativo l'applicabilità di tale speciale causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria presuppone la ricorrenza di un presupposto oggettivo, consistente nella concessione al debitore di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche di questi, e di un presupposto soggettivo, consistente nella consapevolezza in capo al creditore garantito del mutamento delle suddette condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10870 del 23/05/2005).
L'onere di provare la sussistenza dei predetti presupposti è a carico del fideiussore (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6685 del
13/03/2024 nonché Cass. Sez. 3, sentenza n. 2524 del 07/02/2006).
Nel caso di specie, le parti opponenti si sono limitate a dedurre che la banca opposta non potesse non essere a conoscenza della situazione di
7 R.G. 244/2017
difficoltà attraversata dalla debitrice garantita. Tali allegazioni si rivelano, ancora una volta, del tutto generiche e prive dei necessari riscontri probatori in merito alla paventata situazione di difficoltà (agevolmente dimostrabile attraverso la produzione di bilanci, segnalazioni in CR, ecc.) o ai finanziamenti ulteriori che la banca avrebbe concesso in violazione del principio di buona fede (con riferimento ad epoca di concessione, importo finanziato, ecc.).
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
3.4.- Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo, anche con riferimento agli interessi, dovuti in conformità alla domanda.
4.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza a carico delle parti opponenti.
4.1.- I compensi sono determinati sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (così individuato in base al valore del credito azionato). Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni che si rendono opportune in ragione dell'entità e del pregio dell'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva e della fase istruttoria, riduzione della fase decisionale).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00
FASI Parte_2
Studio 2.552,00 € / 2.552,00 €
Introduttiva 1.628,00 € -50% 814,00 €
Istruttoria 5.670,00 € -50% 2.835,00 €
Decisoria 4.253,00 € -25% 3.189,75 €
TOTALE 9.390,75 €
P.Q.M.
8 R.G. 244/2017
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 244/2017 R.G., introdotto con atto di citazione da , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e nei confronti di con
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'intervento di disattesa ogni altra questione, così Controparte_6 provvede:
1) DICHIARA l'estinzione dell'opposizione proposta da Parte_1
2) RIGETTA l'opposizione proposta da , Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
3) CONFERMA integralmente il decreto opposto e ne dichiara la definitiva esecutività;
4) ON , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
. in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_6
dei compensi di lite, che si liquidano in € 9.390,75 oltre R.S.F. al
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, 03/09/2025.
Il giudice
Michele Grande
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 244/2017, avente ad oggetto rapporti bancari, proposta da
Parte_1
-parte opponente/convenuta in riassunzione contumace-
e
), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e ( , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi da avv. Carmelo Lazari,
-parte opponente/attrice in riassunzione- contro in persona della procuratrice Controparte_4 CP_5
-parte opposta/convenuta in riassunzione contumace- nonché
), in persona della Controparte_6 P.IVA_1 procuratrice ), in persona del legale CP_5 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Luca Erroi,
-parte intervenuta/convenuta in riassunzione-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 244/2017
1.1.- , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno convenuto in giudizio per proporre Controparte_1 Controparte_4 opposizione avverso il decreto n. 2989/2016 del 16/11/2016 con cui questo
Tribunale ha ingiunto loro il pagamento della somma di €118.695,97 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo passivo dei conti correnti n.
3581120 e n. 20167174 e dei conti anticipi fatture n. 1891560, n. 1894332
e n. 1900514.
A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito: - l'illegittimità del rapporto per non aver la banca creditrice mai comunicato le condizioni economiche praticate né inviato con regolarità gli estratti conto periodici;
-
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la nullità della pattuizione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto;
-
l'usurarietà degli interessi applicati;
- l'avvenuta liberazione ex art. 1956
c.c. dei fideiussori, per aver la banca creditrice concesso ulteriore credito nonostante la situazione di difficoltà della debitrice garantita.
Hanno concluso domandando: a) l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo;
b) in subordine, la rideterminazione del credito con compensazione delle reciproche ragioni di credito-debito e restituzione delle somme da determinare con CTU. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 04/01/2017).
1.2.- in persona della procuratrice si è Controparte_4 CP_7 costituita in giudizio, contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito l'infondatezza delle ragioni di opposizione, deducendo la validità dei contratti azionati e delle clausole in essi contenute nonché la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata. Ha contestato l'applicabilità della causa di liberazione prevista dall'art. 1956
c.c.
Ha concluso domandando: a) la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. anche nei confronti dei fideiussori;
b) il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine, la condanna delle parti opponenti al pagamento di € 118.695,97,
2 R.G. 244/2017
oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di costituzione del 14/07/2017).
1.3.- All'udienza del 15/09/2017, il giudice, preso atto del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha posto a carico della parte opponente l'onere di esperirlo nel termine assegnato e rinviato per la verifica della condizione di procedibilità.
1.4.- in persona della procuratrice Controparte_6 CP_7
è intervenuta in giudizio allegando di essere divenuta titolare attiva
[...] del credito per cui è causa giusta cessione ex art. 58 TUB.
Ha aderito alle domande proposte dalla parte opposta e fatte proprie le conclusioni da costei rassegnate (comparsa di costituzione depositata il
19/01/2018).
1.5.- In occasione dell'udienza del 16/02/2018, la parte intervenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte degli opponenti a ciò onerati. Il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto a norma dell'art. 648 c.p.c.
1.6.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
1.7.- All'udienza del 20/11/2020, tenutasi in trattazione scritta, il giudice, preso atto del fallimento di ha dichiarato l'interruzione Parte_1 del processo.
Con ricorso depositato il 18/02/2021, , Controparte_2
e hanno riassunto il giudizio, insistendo Controparte_3 Controparte_1 nelle conclusioni già rassegnate.
1.8.- Con comparsa del 24/06/2021, in Controparte_8 persona della procuratrice (già si è costituita CP_5 CP_7 nel giudizio riassunto, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.7.- All'udienza del 28/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
3 R.G. 244/2017
• parte opponente/attrice in riassunzione ha insistito nelle richieste istruttorie formulate e nelle conclusioni già rassegnate (note scritte del
28/03/2025);
• parte convenuta: a) in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità a norma dell'art. 5 co. 2 d.lgs. 28/2010; b) nel merito, il rigetto dell'opposizione (note scritte del 12/03/2025);
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato comparse conclusionali.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la parziale estinzione del processo, con riferimento all'opposizione proposta da Parte_1
Nel corso del giudizio, infatti, la società opponente è stata dichiarata fallita. Questo evento, ai sensi dell'art. 43 co. 3 l. fall., determina l'interruzione automatica del giudizio e l'onere per le parti di proseguirlo o riassumerlo, pena l'estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
Nel caso di specie, la curatela non ha inteso riassumere il giudizio, che
è stato proseguito unicamente dai fideiussori, né si è costituita in giudizio, restando contumace.
In tale prospettiva, è necessario osservare che le cause proposte da ciascuno dei fideiussori e quella proposta dal debitore principale sono all'evidenza cause scindibili, riunite nel medesimo processo per connessione oggettiva. Si tratta, in definitiva, di un litisconsorzio meramente facoltativo, come dimostra il fatto che ben avrebbe potuto il creditore opposto rivolgere la sua pretesa di adempimento nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti o per mezzo di separate ingiunzioni.
Il cumulo delle diverse cause scindibili, però, non fa perdere loro di autonomia;
pertanto, a fronte dell'inutile decorso del termine trimestrale Parte_ per la riassunzione del processo, la causa intrapresa da deve essere dichiarata estinta.
4 R.G. 244/2017
2.2.- Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opposta.
In proposito, occorre evidenziare che, quantunque vi sia stata una formale attribuzione dell'onere di intraprendere il tentativo di mediazione a carico delle parti opponenti, la circostanza che costoro non vi abbiano adempiuto non può determinare l'improcedibilità dell'opposizione.
In primo luogo, è necessario precisare che il tentativo di mediazione di cui si discorre non può essere qualificato in termini di mediazione demandata né comportare la conseguenza invocata, atteso che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il giudice disponeva soltanto del potere di invitare le parti ad avviare un procedimento di mediazione e la mancata adesione delle parti all'invito del giudice escludeva in radice l'onere di ricorrere al procedimento medesimo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta
(attrice in senso sostanziale), talché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez.
U., sentenza n. 19596 del 18/09/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, a causa del contenuto del provvedimento del giudice, la parte opposta non è stata messa nella condizione di assolvere all'onere su di lei incombente e sarebbe, pertanto, del tutto ingiustificato far discendere l'improcedibilità della domanda (e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo) da una omissione a lei non imputabile (nello stesso senso, Corte app. Firenze, sentenza n. 2001 del 04/10/2023).
In ogni caso, la parte intervenuta, che in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. ha sostituito la parte opposta, mutuandone i relativi poteri processuali, ha intrapreso, dopo essere stata rimessa in termini, il procedimento di mediazione, così facendo venir meno ogni ulteriore ragione di improcedibilità.
3.- Nel merito, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In proposito, è utile premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa
5 R.G. 244/2017
ingiunzione ma è un ordinario giudizio avente ad oggetto la fondatezza o meno della domanda del creditore azionata in via monitoria (tra le altre,
Cass. Sez. U., sentenza n. 927 del 13/01/2022), con la conseguenza che esso è caratterizzato dalle regole processuali comuni, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori.
La parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante a norma dell'art. 2967 c.c., avendo fornito piena prova del titolo su cui si fonda la propria pretesa nei confronti della società opponente e dei suoi fideiussori. In particolare, il credito azionato deriva: 1) per € 35.698,21 dal saldo del rapporto di conto corrente n. 3581120; 2) per € 16.393,71 dal saldo del rapporto di conto corrente n. 20167174; 3) per € 44.016,54 dal saldo del rapporto di sconto anticipi su fatture n. 1891560; 4) per €
15.044,25 dal saldo del rapporto di sconto anticipi su fatture n. 184332; 5) per € 7.543,26 dal saldo del rapporto di sconto anticipi su fatture n.
1900514.
La parte ha prodotto tutta la documentazione contrattuale dalla quale si evincono le condizioni convenute e in concreto applicate al rapporto. Ha, inoltre, prodotto gli estratti conto dei rapporti di conto corrente e le certificazioni ex art. 50 TUB relative ai rapporti principali e ai rapporti accessori.
Ha, infine, prodotto gli atti con cui , Controparte_3 CP_2
e hanno prestato fideiussione omnibus in favore
[...] Controparte_1 di sino all'importo massimo garantito di € 195.000,00. Parte_1
3.1.- A fronte di tale produzione documentale, le contestazioni mosse dalla parte opponente sono state del tutto generiche e di stampo sostanzialmente ipotetico e probabilistico. Si accenna, infatti, all'eventualità che nel corso del rapporto siano stati applicati interessi eccedenti il tasso- soglia, senza tuttavia indicare concretamente la misura del tasso di interesse convenuto o del tasso-soglia di riferimento. È principio consolidato, invece, quello per cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria
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degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. (nello stesso senso, Cass. Sez. U., sent. n. 19597 del 18/09/2020).
Allo stesso modo, risultano del tutto generiche le contestazioni in merito alla capitalizzazione anatocistica degli interessi, alla nullità della commissione di massimo scoperto o all'applicazione di spese non pattuite.
La parte opponente non ha, infatti, concretamente identificato le clausole contrattuali ritenute nulle, non ha indicato, neppure per sommi capi, i periodi in cui sarebbero stati applicati gli addebiti illegittimi né fornito un principio di prova in merito all'incidenza di tali voci sulla rideterminazione del saldo debitorio. Anche tali ragioni di contestazione, prive della benché minima specificità, sono dedotte a mo' di supposizioni e di tutta evidenza a meri fini esplorativi.
3.3.- Priva di pregio, infine, risulta la eccepita liberazione dei fideiussori a norma dell'art. 1956 c.c.
In proposito, occorre evidenziare che in base al dettato normativo l'applicabilità di tale speciale causa di estinzione dell'obbligazione fideiussoria presuppone la ricorrenza di un presupposto oggettivo, consistente nella concessione al debitore di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche di questi, e di un presupposto soggettivo, consistente nella consapevolezza in capo al creditore garantito del mutamento delle suddette condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto
(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10870 del 23/05/2005).
L'onere di provare la sussistenza dei predetti presupposti è a carico del fideiussore (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 6685 del
13/03/2024 nonché Cass. Sez. 3, sentenza n. 2524 del 07/02/2006).
Nel caso di specie, le parti opponenti si sono limitate a dedurre che la banca opposta non potesse non essere a conoscenza della situazione di
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difficoltà attraversata dalla debitrice garantita. Tali allegazioni si rivelano, ancora una volta, del tutto generiche e prive dei necessari riscontri probatori in merito alla paventata situazione di difficoltà (agevolmente dimostrabile attraverso la produzione di bilanci, segnalazioni in CR, ecc.) o ai finanziamenti ulteriori che la banca avrebbe concesso in violazione del principio di buona fede (con riferimento ad epoca di concessione, importo finanziato, ecc.).
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
3.4.- Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo, anche con riferimento agli interessi, dovuti in conformità alla domanda.
4.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza a carico delle parti opponenti.
4.1.- I compensi sono determinati sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (così individuato in base al valore del credito azionato). Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni che si rendono opportune in ragione dell'entità e del pregio dell'attività effettivamente svolta (dimidiazione della fase introduttiva e della fase istruttoria, riduzione della fase decisionale).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00
FASI Parte_2
Studio 2.552,00 € / 2.552,00 €
Introduttiva 1.628,00 € -50% 814,00 €
Istruttoria 5.670,00 € -50% 2.835,00 €
Decisoria 4.253,00 € -25% 3.189,75 €
TOTALE 9.390,75 €
P.Q.M.
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il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 244/2017 R.G., introdotto con atto di citazione da , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e nei confronti di con
[...] Controparte_3 Controparte_4
l'intervento di disattesa ogni altra questione, così Controparte_6 provvede:
1) DICHIARA l'estinzione dell'opposizione proposta da Parte_1
2) RIGETTA l'opposizione proposta da , Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
3) CONFERMA integralmente il decreto opposto e ne dichiara la definitiva esecutività;
4) ON , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
. in solido tra loro, alla rifusione, in favore di
[...] Controparte_6
dei compensi di lite, che si liquidano in € 9.390,75 oltre R.S.F. al
[...]
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, 03/09/2025.
Il giudice
Michele Grande
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