Sentenza 22 ottobre 2003
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- 1. Banca Datihttps://www.asgi.it/ · 21 luglio 2022
Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia a risarcire i danni non patrimoniali sofferti da un ragazzo gambiano, Darboe Ousainou, minore straniero non accompagnato giunto sulle coste italiane nel giugno del 2016, quando era appena diciassettenne. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 21 luglio 2022, n. 5797 Corte europea per i diritti umani, sentenza del 25 giugno 2020, domanda n. 60561/14 La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che c'é stata una violazione dell'articolo 4 (“nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15766 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (IST.NE GIUDICE DI PACE) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20503/991 5 7 6 6 7 0 3 3 2 473 1. DE Presid Dott. Rosario Dott. Giammarco Dott. Salvatore Consigliere SALVAGO Rep. CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo Ud. 27/03/03 Consigliere OGGETTO:canone acqua Dott. Fabrizio FORTE potabile-giudizio dequità ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL NG, elettivamente domiciliato in Roma, via Migiurtinia 36, presso l'avv.prof. Alfredo Galasso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE di VIBO VALENTIA intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.67 del 12.06/27.08.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 1 بية 3 8 7 3 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per 1'inammissibilità od in subordine il rigetto;
Svolgimento del processo AL NG, nell'assunto che il Comune di Vibo Valentia era inadempiente al contratto di somministrazione di acqua potabile a suo tempo stipulato perché, come risultava dalle ripetute ordinanze sindacali -la prima del 20.06.91-, l'acqua nella zona era stata dichiarata non potabile, chiedeva la restituzione di quanto pagato, a titolo di canone, per gli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 ovvero la riduzione del canone nella misura prevista dal provvedimento CIP n.25/1975, oltre al risarcimento del danno, per essersi dovuto rifornire di acqua potabile altrove. Con sentenza 12.06/27.08.98, il giudice di pace di Vibo Valentia in parziale accoglimento delle domande proposte da AL NG, riduceva -in applicazione del principio di equità di un terzo il canone per gli anni in questione, condannando il NG al pagamento dei due terzi ed il Comune - ove il pagamento dell'intero canone fosse già avvenuto a restituire la maggior somma percepita;
respingeva la domanda di risarcimento perché il Comune aveva agito non per colpa ma per forza maggiore;
compensava, per motivi di equità, le spese del giudizio. Con atto notificato il 29.10.99 ricorre, per la cassazione della sentenza del giudice di pace, AL NG, affidandosi a quattro motivi di censura, che denunciano la motivazione apparente della pronuncia di parziale accoglimento, la assenza di motivazione nel rigetto della domanda risarcitoria, la violazione delle norme sulle prove in relazione alla 2 Caf periodica potabilità dell'acqua- l'omessa pronuncia sulla domanda di interessi sull'indebito restituendo. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Nelle cause relative a somme di denaro, in mancanza di indicazione o dichiarazione del valore da parte dell'attore, la causa si presume di competenza del giudice adito (art. 14.3 cpc). Più esattamente, il valore della causa si considera pari al limite massimo di competenza del giudice adito, con la conseguenza che, se vengono proposte contestualmente più domande, tutte prive di indicazione o dichiarazione del valore, la competenza del giudice adito risulta superata e la causa dovrebbe essere trasmessa, per competenza, al giudice superiore (Cass. 1895/02; 15571/01). Perciò la causa, radicata dinanzi al giudice di pace perché non ne venne eccepita la incompetenza, ha un valore, anche agli effetti del merito (art. 14.3 cpc) pari al massimo della competenza per valore del giudice adito. Ne consegue che il giudice di pace, pronunciando su controversia di valore superiore ai due milioni (il massimo era pari a 5 milioni) non poteva decidere secondo equità e, quand'anche si ritenesse che i richiami all'equità -peraltro non sostitutiva ma integrativa- presenti nella motivazione della sentenza esprimano l'erronea convinzione del giudicante di poter decidere ex bono et aequo, ugualmente la pronuncia non poteva essere impugnata con il ricorso per cassazione, ma con l'appello ex art. 339.1 cpc (Cass.11933/02). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
3 Caf dichiara il ricorso inammissibile. ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO Roma, 27 marzo 2003 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) Il Presidente Folling Il Cons. est. IL CANCELLIERE Somendes Mazzalufi 22 OTT. 2003 11 IL CANC 4 Caf.