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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 30/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2428/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Cipolla)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Palone)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2529 del 21/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1 della - d'ora in poi, breviter, “ ” - volta alla condanna della resistente al Controparte_1 CP_2 pagamento della complessiva somma di € 53.154,83, a titolo di differenze retributive, indennità sostitutiva delle ferie, compenso per lavoro straordinario e t.f.r., ponendo a carico del ricorrente le spese di lite.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva la Società.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Vanno, innanzitutto, disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla Società, sia quella di tardività del presente appello ex art. 327 c.p.c., atteso che esso è stato proposto il 21/9/2022 a fronte della sentenza di cui sopra pubblicata il 21/3/2022, rispettando il termine decadenziale di 6 mesi, sia quella di inammissibilità ex art. 436-bis c.p.c., stante che lo stesso appello ha indicato i passaggi del provvedimento impugnato non condivisi, gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale ed il ragionato progetto alternativo di decisione.
Passando al merito del gravame, l'appellante, con un unico (articolato) motivo, si lamenta del rigetto delle differenze retributive pretese con il ricorso introduttivo, statuizione, questa, dovuta - a suo dire - per un verso, ad un'errata lettura delle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado e, per altro verso, al mancato ingesso della pur invocata CTU contabile (rispettivamente, punti A.1 e A.2).
Le suddette doglianze si rivelano nel complesso infondate, evidenziando che il lavoratore, incentrando l'attenzione sul lavoro straordinario, non muove alcuna censura alle parti dell'impugnata sentenza con cui il primo giudice ha (congruamente e condivisibilmente) motivato il rigetto di altre “voci” retributive rivendicate dall'originario ricorrente, in particolare riguardanti: a) la mancata applicazione della mensilizzazione a 26 giorni, b) l'omesso pagamento dell'una tantum contrattuale, c) il mancato pagamento dei permessi ROL, d)
l'omessa corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, e e) la mancata fruizione delle ferie.
Tuttavia, in ordine all'unica voce retributiva attenzionata - incontroverse la natura subordinata, la durata del rapporto del rapporto de quo e le mansioni svolte dallo (fornaio del supermercato) - si Parte_1 osserva che, dall'espletata istruttoria orale, non fossero emersi elementi di prova dell'asserito orario di lavoro straordinario svolto dall'odierno appellante
Nello specifico, il teste di parte ricorrente , oltre a non rammentare dove fosse il luogo Testimone_1 di lavoro del ricorrente, ha dichiarato di essere stato informato dallo stesso sull'attività lavorativa e Parte_1 sull'orario di lavoro svolti, ammettendo di non essere mai entrato nel luogo di lavoro del ricorrente e di non averlo mai visto lavorare.
Anche l'altro teste di parte ricorrente ha riferito di essersi limitato talvolta nel 2017 ad Testimone_2 CP accompagnare il ricorrente presso il punto vendita sito in via Sant'Alessandro, allontanandosi sùbito dopo, senza rimanere ad osservare il ricorrente nella sua attività lavorativa, ammettendo anch'egli di non aver mai visto il ricorrente in atteggiamento lavorativo presso la Società e di essere stato informato dallo stesso circa gli orari di lavoro svolti. Parte_1
Se, da un lato, nessun rilievo probatorio può, quindi, essere attribuito alle deposizioni rese de relato actoris dai suddetti testi e dall'altro, l'unico teste che ha dichiarato, invece, di aver visto il Tes_1 Tes_2 ricorrente in atteggiamento lavorativo è stato - dipendente della Società e direttore del Testimone_3 negozio di Via Sant'Alessandro n. 380 - il quale ha negato, però, lo svolgimento di un orario di lavoro dello diverso da quello contrattualmente definito. Parte_1 Ne consegue che giustamente il Tribunale capitolino ha rigettato le pretese creditorie relative allo straordinario, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
In quest'ottica, si rivela meramente esplorativa la richiesta di CTU contabile avanzata anche in questa sede dal lavoratore, sulla base di asseriti (non specifici né provati) “errori di calcolo, anche solo colposi, in busta paga”.
Alla luce di quanto sopra, perde di rilievo decisorio la doglianza relativa alla statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, “essendo erroneo il presupposto della soccombenza del ricorrente” (v. punto B).
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in linea con i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando, altresì, il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 6.945,75 Parte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 30/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)