TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2025
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 2407/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. FERRARIS Parte_1 P.IVA_1
BARBARA
RICORRENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 9 OGGETTO: contratto di “locazione operativa” - azione di risoluzione ex art. 1456 c.c. – pagamento somme – penale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositata entro il termine del 26.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
ha evocato in giudizio la per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta
[...] Controparte_1 risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione operativa nr. 351461/RTRNT con la medesima stipulato il 6 maggio 2021, e, conseguentemente, sentire condannare la resistente alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione ed al pagamento dell'importo di € 17.057,98 a titolo di pagamento canoni di locazione, nonché di spese di gestione e penale contrattuale.
In particolare, premesso di essere proprietaria dei beni oggetto del contratto di locazione operativa, ossia n. 2 celle frigorifere MISA KLC, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla resistente, ha esposto che:
- il 6 maggio 2021 per brevità anche ) Parte_1 Pt_2 ha sottoscritto con in qualità di conduttrice, il contratto di locazione Controparte_1 operativa n° 351461/RTRNT, avente durata di 36 mesi e ad oggetto i predetti beni mobili;
- i beni sono stati regolarmente consegnati e accettati, oltre che installati e collaudati;
- la i è resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da per i Controparte_1 Pt_2 canoni di locazione pattuiti, pertanto ha comunicato la risoluzione di diritto del Pt_2 contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 28 settembre 2022;
la conduttrice lasciava detta intimazione totalmente priva di riscontro, essendo così tenuta a restituire i beni strumentali oggetto del contratto, come previsto dagli artt. 9 e 12 dello stesso e a corrispondere la somma complessiva di € 17.057,98, di cui:
• € 5.901,62 per le n° 10 fatture insolute comprensive di IVA: n. 111490 del 2 novembre 2021, di €
590,33; n. 123421 del 1° dicembre 2021, di € 590,33; n. 70T120226211 del 14 gennaio 2022, di €
590,33; n. 70T1202219153 del 4 febbraio 2022, di € 590,33; n. 70T1202231354 del 4 marzo
2022, di € 590,33; n. 70T1202243448 del 4 aprile 2022, di € 590,33; n. 70T1202255758 del 5 maggio 2022, di € 590,33; n. 70T1202268365 del 6 giugno 2022, di € 766,01; n. 70T1202272891 del 1° luglio 2022, di € 412,97; n. 70T1202282101 del 5 luglio 2022, di € 590,33, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
pagina 2 di 9 • € 610,00 a titolo di spese di gestione insoluti, ai sensi dell'art. 13 del Contratto (€ 50,00 x n° 10 insoluti + IVA = € 610,00);
• € 10.546,36 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del Contratto, causata dalla condotta inadempiente della società conduttrice, intimata ai sensi dell'art. 9 del contratto che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore “… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione” ragione per cui: avendo il locatore fatturato 14 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di agosto 2022 dei 36 previsti dal contratto, la penale è pari ad € 10.546,36 (22 canoni periodici residui di € 479,38), oltre interessi di mora come per legge;
tanto premesso, ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio e ha invocato il disposto degli artt. 1455, 1456 c.c. allegando la gravità dell'inadempimento della società convenuta per non aver corrisposto alla ricorrente alcuno dei canoni di locazione contrattualmente previsti, continuando a detenere i beni strumentali oggetto del contratto, anche a seguito dell'intimazione di risoluzione. la benchè ritualmente evocata in giudizio non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
***
Le domande sono fondate e vanno accolte.
Sono oggetto di prova documentale le seguenti circostanze:
- il 6 maggio 2021 locatrice) e la Parte_1 CP_1
(conduttrice) hanno sottoscritto il contratto di locazione (“operativa”) n° 351461/RTRNT,
[...] avente ad oggetto Nr. 2 CELLE FRIGORIFERE MISA KLC;
Nr. 2 Parte_3
FB50G (doc. n. 2);
- la durata del contratto è stata concordata in mesi 36; il canone periodico di locazione è stato fissato in € 479,38, oltre Iva e spese, per un totale complessivo di € 17.257,68;
- il 17.6.2021 a consegnato le celle oggetto del Parte_1 contratto alla conduttrice presso la sede di Formello, Via degli Ometti 18, come risulta dal documento di trasporto (doc. 3);
- il contratto al punto n. 8 contiene la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: “Le parti convengono espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente
Contratto di Locazione nei seguenti casi di: • inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico pagina 3 di 9 nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
(….)”. Altresì l'art. 9 del citato contratto specifica che: “A seguito della risoluzione del presente Contratto di Locazione da parte del Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del presente Contratto di Locazione, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art.12, e al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di
Locazione. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Ciò posto, ha dedotto l'inadempimento di parte Parte_1 convenuta all'obbligazione di pagamento rateale dei canoni di locazione delle celle frigo in oggetto, invocando l'avveramento della suddetta clausola risolutiva espressa. In particolare, secondo le allegazioni attoree la si è resa inadempiente nel pagamento delle fatture emesse da Controparte_1
per i canoni di locazione pattuiti nel contratto a decorrere dall'ottobre 2021, così Pt_2 determinando il verificarsi dei presupposti applicativi della condizione risolutiva di cui al punto 8.
Sul punto si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condizione risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 cod. civ. “attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (…)” (cfr. Cass. n.17603/2018).
L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. “tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c. che ha natura costitutiva”. (cfr. Cass. n.
9488/2013).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha documentalmente provato la fonte contrattuale del diritto azionato e specificamente allegato l'inadempimento della resistente rispetto alle obbligazioni assunte, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico. Ha, inoltre, dimostrato per tabulas di aver comunicato alla con pec del 28.9.2022, la chiara ed inequivoca volontà di volersi Controparte_1 avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8 del contratto, e di averle intimato la restituzione dei beni, richiedendo contestualmente il pagamento di € 17.057,98, di cui € 5.901,62 per le n° 10 fatture insolute;
€ 610,00 a titolo di spese di gestione insoluti, come previsto dall'art. 13 del pagina 4 di 9 contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n. 10 insoluti + IVA); € 10.546,36 a titolo di penale contrattuale calcolata su nr. 22 canoni a scadere dopo la data di risoluzione.
Tale missiva è rimasta priva di riscontro;
la peraltro, non costituendosi in giudizio, Controparte_1 non ha eccepito fatti estintivi o modificativi della pretesa di controparte.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e dell'allegazione dell'inadempimento della prestazione di pagamento, le cui modalità condizioni e termini sono puntualmente disciplinate nel contratto stesso, sarebbe stato onere del resistente dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad esso non imputabili che lo hanno impedito;
prova che, ovviamente, stante la posizione di contumacia, non è stata fornita.
Ne consegue che il contratto di locazione stipulato tra le parti si è risolto di diritto il 4 ottobre
2022 a seguito della comunicazione unilaterale trasmessa da parte attrice alla di volersi CP_1 avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al comma 8 del contratto stesso;
va accolta, pertanto, la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione.
Sul punto si precisa che la risoluzione opera automaticamente al momento della dichiarazione fatta dal contraente che intende avvalersene e, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia, al momento in cui questa perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod. civ.).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, non avendo il resistente corrisposto i canoni di locazione a decorrere dall'ottobre 2021, l'inadempimento sarebbe, comunque, di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è innanzitutto tenuta alla restituzione immediata in favore di ex 1458 c.c. ed ex art. 9 del Parte_4 contratto di locazione, dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa (nr. 2 celle frigorifere MISA KLC e nr. 2 monoblocchi MISA FB50G).
Va, altresì, accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti nonché dei canoni periodici residui fino alla scadenza del contratto a titolo di penale, in base alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, ai sensi del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore può richiedere pagina 5 di 9 al conduttore “il pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al locatore derivante dal contratto. Il locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Come già esposto, le fatture per canoni insoluti emesse attengono al periodo dal novembre 2021 al luglio 2022 e ammontano a complessivi € 5.901,62 corrispondenti ai canoni periodici dovuti oltre alle spese di attivazione e gestione pratica assicurativa dell'importo di € 144,00 (all. 13) L'ammontare dei canoni residui fino alla scadenza del contratto è, dunque, pari a € 10.546,36 (22 canoni periodici residui di € 479,38 oltre Iva al 22% ciascuno), cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
Quanto al pagamento dei canoni periodici scaduti, degli interessi di mora e delle relative spese di gestione, si precisa, altresì, che pur in assenza della disposizione contrattuale, la resistente avrebbe comunque dovuto pagarli in forza della disciplina codicistica. L'art. 1458 c.c. statuisce, infatti, che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto, invece, alla clausola espressamente qualificata da parte ricorrente come “penale”, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale, la stessa è, in astratto, da ritenersi legittima e non eccessiva (cfr. Trib. Torino sent. nr. 2139/2025 del 2.5.2025; n. 1876/2025 del 15.4.2025), salvo valutazioni da effettuarsi caso per caso nell'ipotesi, ad esempio di avvenuta restituzione dei beni che abbiano ancora un valore residuo.
In generale, va osservato che la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto e stabilendo preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto. (cfr. Cass. n. 21398/2021).
Peraltro, sebbene “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. tra le altre, Cass. n.
18550/2021), nella fattispecie in esame la clausola in oggetto è stata doppiamente sottoscritta.
pagina 6 di 9 Sotto il profilo dell'esercizio da parte del giudice, anche d'ufficio, del potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1384 c.c., applicabile anche alla locazione finanziaria, nel prevedere il potere del giudice di ridurre la penale, determinata nei canoni ancora da pagare, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, non impone una rigida correlazione all'entità del danno subìto dal concedente (posto che non si tratta di risarcire un danno, bensì di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita) ma impone di condurre la valutazione sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto (Cass. n.
25863/2017 che richiama Cass. 23/03/2001 n. 4208; Cass. 02/03/2007, n. 4969).
Il giudice deve, in pratica, valutare se la clausola contrattuale attribuisca al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, ciò che nel leasing finanziario, e per analogia nel contratto di noleggio in esame, non si verifica per il solo effetto del cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria del contratto e il diritto alla restituzione del bene, atteso che la predetta restituzione è un effetto naturale della scadenza medesima.
Ancora, il giudice deve tener conto “delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.” (Cass. n.
4942/2020).
Infine, “il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 c.c., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa, tanto che pur potendo la relativa domanda di riduzione essere proposta per la prima volta in appello, è sempre necessario "che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa" (cfr. Cass. n. 19320/2018; n. 22747/2013).
Sulla base dei su esposti principi, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per procedere a una riduzione della penale contrattuale, considerato che:
- la parte resistente, anche a seguito della ricezione della comunicazione della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ha continuato a essere inadempiente rispetto all'obbligazione pagina 7 di 9 principale di pagamento dei canoni e a detenere e a usufruire senza più titolo dei beni mobili oggetto del contratto di noleggio;
- la penale è stata quantificata in maniera corrispondente al canone pattuito;
- la parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio a suo carico per beneficiare della riduzione della penale, non avendo dimostrato in concreto il carattere dell'eccessività della penale;
- la natura dei beni oggetto di noleggio e l'arco temporale intercorso dalla conclusione del contratto inducono a ritenere che la locatrice, anche ove rientrasse in possesso dei beni, non potrebbe agevolmente ricollocarli in tempi brevi con un nuovo contratto di noleggio, anche in considerazione dell'usura e della vetustà.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che nella fattispecie in esame, il pagamento della penale non attribuisca al locatore vantaggi maggiori di quelli che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del contratto, ma che lo ponga nella identica situazione in cui si sarebbe trovato in caso di corretta e regolare esecuzione degli impegni contrattuali.
Ne consegue che la deve essere condannata alla restituzione dei beni oggetto del Controparte_1 contratto di locazione operativa per cui è causa, nonché al pagamento della somma complessiva di €
17.057,98 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 5.901,62, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (4 ottobre 2022) fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della contumacia della parte convenuta e della natura dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n.
351461/RTRNT stipulato tra le parti il 6 maggio 2021.
• Condanna la alla restituzione immediata in favore della Controparte_1 Parte_4
pagina 8 di 9 dei seguenti beni oggetto del contratto di locazione: nr. 2 Parte_4
CELLE FRIGORIFERE MISA KLC;
nr. 2 FB50G. Parte_3
• Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 della complessiva somma di € 17.057,98 oltre interessi moratori ai sensi dell'art.
[...]
D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 5.901,62, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (4 ottobre 2022) fino al saldo.
• Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre contributo unificato e
[...] marca, rimborso forfettario del 15%, nonché Iva e C.p.a. come per legge.
Torino, 27 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 9 di 9
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 2407/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. FERRARIS Parte_1 P.IVA_1
BARBARA
RICORRENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 9 OGGETTO: contratto di “locazione operativa” - azione di risoluzione ex art. 1456 c.c. – pagamento somme – penale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositata entro il termine del 26.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la Parte_1
ha evocato in giudizio la per sentir accertare e dichiarare l'avvenuta
[...] Controparte_1 risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del contratto di locazione operativa nr. 351461/RTRNT con la medesima stipulato il 6 maggio 2021, e, conseguentemente, sentire condannare la resistente alla restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione ed al pagamento dell'importo di € 17.057,98 a titolo di pagamento canoni di locazione, nonché di spese di gestione e penale contrattuale.
In particolare, premesso di essere proprietaria dei beni oggetto del contratto di locazione operativa, ossia n. 2 celle frigorifere MISA KLC, avendoli acquistati dal fornitore allo scopo di concederli in locazione alla resistente, ha esposto che:
- il 6 maggio 2021 per brevità anche ) Parte_1 Pt_2 ha sottoscritto con in qualità di conduttrice, il contratto di locazione Controparte_1 operativa n° 351461/RTRNT, avente durata di 36 mesi e ad oggetto i predetti beni mobili;
- i beni sono stati regolarmente consegnati e accettati, oltre che installati e collaudati;
- la i è resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da per i Controparte_1 Pt_2 canoni di locazione pattuiti, pertanto ha comunicato la risoluzione di diritto del Pt_2 contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo e dell'art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione pec del 28 settembre 2022;
la conduttrice lasciava detta intimazione totalmente priva di riscontro, essendo così tenuta a restituire i beni strumentali oggetto del contratto, come previsto dagli artt. 9 e 12 dello stesso e a corrispondere la somma complessiva di € 17.057,98, di cui:
• € 5.901,62 per le n° 10 fatture insolute comprensive di IVA: n. 111490 del 2 novembre 2021, di €
590,33; n. 123421 del 1° dicembre 2021, di € 590,33; n. 70T120226211 del 14 gennaio 2022, di €
590,33; n. 70T1202219153 del 4 febbraio 2022, di € 590,33; n. 70T1202231354 del 4 marzo
2022, di € 590,33; n. 70T1202243448 del 4 aprile 2022, di € 590,33; n. 70T1202255758 del 5 maggio 2022, di € 590,33; n. 70T1202268365 del 6 giugno 2022, di € 766,01; n. 70T1202272891 del 1° luglio 2022, di € 412,97; n. 70T1202282101 del 5 luglio 2022, di € 590,33, oltre interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
pagina 2 di 9 • € 610,00 a titolo di spese di gestione insoluti, ai sensi dell'art. 13 del Contratto (€ 50,00 x n° 10 insoluti + IVA = € 610,00);
• € 10.546,36 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del Contratto, causata dalla condotta inadempiente della società conduttrice, intimata ai sensi dell'art. 9 del contratto che nella specie prevede, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore “… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione” ragione per cui: avendo il locatore fatturato 14 canoni periodici – ovvero sino al canone del mese di agosto 2022 dei 36 previsti dal contratto, la penale è pari ad € 10.546,36 (22 canoni periodici residui di € 479,38), oltre interessi di mora come per legge;
tanto premesso, ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio e ha invocato il disposto degli artt. 1455, 1456 c.c. allegando la gravità dell'inadempimento della società convenuta per non aver corrisposto alla ricorrente alcuno dei canoni di locazione contrattualmente previsti, continuando a detenere i beni strumentali oggetto del contratto, anche a seguito dell'intimazione di risoluzione. la benchè ritualmente evocata in giudizio non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
***
Le domande sono fondate e vanno accolte.
Sono oggetto di prova documentale le seguenti circostanze:
- il 6 maggio 2021 locatrice) e la Parte_1 CP_1
(conduttrice) hanno sottoscritto il contratto di locazione (“operativa”) n° 351461/RTRNT,
[...] avente ad oggetto Nr. 2 CELLE FRIGORIFERE MISA KLC;
Nr. 2 Parte_3
FB50G (doc. n. 2);
- la durata del contratto è stata concordata in mesi 36; il canone periodico di locazione è stato fissato in € 479,38, oltre Iva e spese, per un totale complessivo di € 17.257,68;
- il 17.6.2021 a consegnato le celle oggetto del Parte_1 contratto alla conduttrice presso la sede di Formello, Via degli Ometti 18, come risulta dal documento di trasporto (doc. 3);
- il contratto al punto n. 8 contiene la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: “Le parti convengono espressamente che ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. il Locatore, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà risolvere di diritto il presente
Contratto di Locazione nei seguenti casi di: • inadempimento totale o parziale del Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico pagina 3 di 9 nel presente Contratto di Locazione alle scadenze ivi previste;
(….)”. Altresì l'art. 9 del citato contratto specifica che: “A seguito della risoluzione del presente Contratto di Locazione da parte del Locatore ai sensi dell'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a sue spese, entro cinque (5) giorni solari dalla data di risoluzione del presente Contratto di Locazione, alla restituzione dei Beni oggetto del contratto medesimo al Fornitore, secondo quanto previsto dal successivo art.12, e al pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al Locatore derivante dal presente Contratto di
Locazione. Il Locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del presente Contratto di Locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Ciò posto, ha dedotto l'inadempimento di parte Parte_1 convenuta all'obbligazione di pagamento rateale dei canoni di locazione delle celle frigo in oggetto, invocando l'avveramento della suddetta clausola risolutiva espressa. In particolare, secondo le allegazioni attoree la si è resa inadempiente nel pagamento delle fatture emesse da Controparte_1
per i canoni di locazione pattuiti nel contratto a decorrere dall'ottobre 2021, così Pt_2 determinando il verificarsi dei presupposti applicativi della condizione risolutiva di cui al punto 8.
Sul punto si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condizione risolutiva espressa disciplinata dall'art. 1456 cod. civ. “attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (…)” (cfr. Cass. n.17603/2018).
L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. “tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c. che ha natura costitutiva”. (cfr. Cass. n.
9488/2013).
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha documentalmente provato la fonte contrattuale del diritto azionato e specificamente allegato l'inadempimento della resistente rispetto alle obbligazioni assunte, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico. Ha, inoltre, dimostrato per tabulas di aver comunicato alla con pec del 28.9.2022, la chiara ed inequivoca volontà di volersi Controparte_1 avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8 del contratto, e di averle intimato la restituzione dei beni, richiedendo contestualmente il pagamento di € 17.057,98, di cui € 5.901,62 per le n° 10 fatture insolute;
€ 610,00 a titolo di spese di gestione insoluti, come previsto dall'art. 13 del pagina 4 di 9 contratto di locazione operativa (€ 50,00 x n. 10 insoluti + IVA); € 10.546,36 a titolo di penale contrattuale calcolata su nr. 22 canoni a scadere dopo la data di risoluzione.
Tale missiva è rimasta priva di riscontro;
la peraltro, non costituendosi in giudizio, Controparte_1 non ha eccepito fatti estintivi o modificativi della pretesa di controparte.
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e dell'allegazione dell'inadempimento della prestazione di pagamento, le cui modalità condizioni e termini sono puntualmente disciplinate nel contratto stesso, sarebbe stato onere del resistente dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad esso non imputabili che lo hanno impedito;
prova che, ovviamente, stante la posizione di contumacia, non è stata fornita.
Ne consegue che il contratto di locazione stipulato tra le parti si è risolto di diritto il 4 ottobre
2022 a seguito della comunicazione unilaterale trasmessa da parte attrice alla di volersi CP_1 avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al comma 8 del contratto stesso;
va accolta, pertanto, la domanda di accertamento di avvenuta risoluzione.
Sul punto si precisa che la risoluzione opera automaticamente al momento della dichiarazione fatta dal contraente che intende avvalersene e, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia, al momento in cui questa perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod. civ.).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, non avendo il resistente corrisposto i canoni di locazione a decorrere dall'ottobre 2021, l'inadempimento sarebbe, comunque, di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto agli effetti dell'intervenuta risoluzione, la parte convenuta è innanzitutto tenuta alla restituzione immediata in favore di ex 1458 c.c. ed ex art. 9 del Parte_4 contratto di locazione, dei beni oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa (nr. 2 celle frigorifere MISA KLC e nr. 2 monoblocchi MISA FB50G).
Va, altresì, accolta la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti nonché dei canoni periodici residui fino alla scadenza del contratto a titolo di penale, in base alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, ai sensi del quale, in caso di risoluzione per inadempimento, il locatore può richiedere pagina 5 di 9 al conduttore “il pagamento degli eventuali canoni periodici scaduti, dei relativi interessi di mora e di ogni altra somma dovuta al locatore derivante dal contratto. Il locatore ha altresì la facoltà di chiedere, a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla data di scadenza del contratto di locazione originariamente pattuita, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.”.
Come già esposto, le fatture per canoni insoluti emesse attengono al periodo dal novembre 2021 al luglio 2022 e ammontano a complessivi € 5.901,62 corrispondenti ai canoni periodici dovuti oltre alle spese di attivazione e gestione pratica assicurativa dell'importo di € 144,00 (all. 13) L'ammontare dei canoni residui fino alla scadenza del contratto è, dunque, pari a € 10.546,36 (22 canoni periodici residui di € 479,38 oltre Iva al 22% ciascuno), cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
Quanto al pagamento dei canoni periodici scaduti, degli interessi di mora e delle relative spese di gestione, si precisa, altresì, che pur in assenza della disposizione contrattuale, la resistente avrebbe comunque dovuto pagarli in forza della disciplina codicistica. L'art. 1458 c.c. statuisce, infatti, che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quanto, invece, alla clausola espressamente qualificata da parte ricorrente come “penale”, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale, la stessa è, in astratto, da ritenersi legittima e non eccessiva (cfr. Trib. Torino sent. nr. 2139/2025 del 2.5.2025; n. 1876/2025 del 15.4.2025), salvo valutazioni da effettuarsi caso per caso nell'ipotesi, ad esempio di avvenuta restituzione dei beni che abbiano ancora un valore residuo.
In generale, va osservato che la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, liquida la prestazione risarcitoria in via anticipata, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto e stabilendo preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto. (cfr. Cass. n. 21398/2021).
Peraltro, sebbene “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. tra le altre, Cass. n.
18550/2021), nella fattispecie in esame la clausola in oggetto è stata doppiamente sottoscritta.
pagina 6 di 9 Sotto il profilo dell'esercizio da parte del giudice, anche d'ufficio, del potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'art. 1384 c.c., applicabile anche alla locazione finanziaria, nel prevedere il potere del giudice di ridurre la penale, determinata nei canoni ancora da pagare, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, non impone una rigida correlazione all'entità del danno subìto dal concedente (posto che non si tratta di risarcire un danno, bensì di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita) ma impone di condurre la valutazione sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall'esecuzione del contratto (Cass. n.
25863/2017 che richiama Cass. 23/03/2001 n. 4208; Cass. 02/03/2007, n. 4969).
Il giudice deve, in pratica, valutare se la clausola contrattuale attribuisca al concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, ciò che nel leasing finanziario, e per analogia nel contratto di noleggio in esame, non si verifica per il solo effetto del cumulo tra il diritto ai canoni spettanti sino alla scadenza originaria del contratto e il diritto alla restituzione del bene, atteso che la predetta restituzione è un effetto naturale della scadenza medesima.
Ancora, il giudice deve tener conto “delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.” (Cass. n.
4942/2020).
Infine, “il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 c.c., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa, tanto che pur potendo la relativa domanda di riduzione essere proposta per la prima volta in appello, è sempre necessario "che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa" (cfr. Cass. n. 19320/2018; n. 22747/2013).
Sulla base dei su esposti principi, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per procedere a una riduzione della penale contrattuale, considerato che:
- la parte resistente, anche a seguito della ricezione della comunicazione della locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ha continuato a essere inadempiente rispetto all'obbligazione pagina 7 di 9 principale di pagamento dei canoni e a detenere e a usufruire senza più titolo dei beni mobili oggetto del contratto di noleggio;
- la penale è stata quantificata in maniera corrispondente al canone pattuito;
- la parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio a suo carico per beneficiare della riduzione della penale, non avendo dimostrato in concreto il carattere dell'eccessività della penale;
- la natura dei beni oggetto di noleggio e l'arco temporale intercorso dalla conclusione del contratto inducono a ritenere che la locatrice, anche ove rientrasse in possesso dei beni, non potrebbe agevolmente ricollocarli in tempi brevi con un nuovo contratto di noleggio, anche in considerazione dell'usura e della vetustà.
Ritiene, pertanto, questo Tribunale che nella fattispecie in esame, il pagamento della penale non attribuisca al locatore vantaggi maggiori di quelli che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del contratto, ma che lo ponga nella identica situazione in cui si sarebbe trovato in caso di corretta e regolare esecuzione degli impegni contrattuali.
Ne consegue che la deve essere condannata alla restituzione dei beni oggetto del Controparte_1 contratto di locazione operativa per cui è causa, nonché al pagamento della somma complessiva di €
17.057,98 oltre interessi moratori ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 5.901,62, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (4 ottobre 2022) fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum
(Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della contumacia della parte convenuta e della natura dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione operativa n.
351461/RTRNT stipulato tra le parti il 6 maggio 2021.
• Condanna la alla restituzione immediata in favore della Controparte_1 Parte_4
pagina 8 di 9 dei seguenti beni oggetto del contratto di locazione: nr. 2 Parte_4
CELLE FRIGORIFERE MISA KLC;
nr. 2 FB50G. Parte_3
• Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 della complessiva somma di € 17.057,98 oltre interessi moratori ai sensi dell'art.
[...]
D.Lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 5.901,62, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino al saldo e sull'importo residuo, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto (4 ottobre 2022) fino al saldo.
• Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre contributo unificato e
[...] marca, rimborso forfettario del 15%, nonché Iva e C.p.a. come per legge.
Torino, 27 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
pagina 9 di 9