Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., della disciplina transitoria della Legge n. 251 del 2005, come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 393 del 2006, nella parte in cui esclude l'applicabilità' delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti per i quali, al momento di entrata in vigore della legge, sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento, posto che il criterio giustificativo della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non va individuato nell'idoneità o meno della sentenza di primo grado ad interrompere la prescrizione bensì nella ragionevole esigenza, comune anche ai procedimenti definiti in primo grado con sentenza di proscioglimento, di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell'efficienza della giurisdizione e del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 18765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18765 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 621
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 40545/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 2.7.2007 dalla Corte d'appello di Brescia. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Pietro Antonio Biancato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 2.7.2007 la Corte d'appello di Brescia, riformando quella resa il 28.6.2002 dal tribunale monocratico di Bergamo, ha dichiarato RE OL colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 81 cpv. c.p. e art. 2, comma 1, (in relazione alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. f)), perché - in qualità di legale rappresentante della PI CA s.p.a. - in tempi diversi ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a fini di evasione fiscale, aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto per l'anno 1999 elementi passivi fittizi ammontanti a L.
1.451.900.000 per l'imposta sui redditi e a L. 271.380.000 per l'i.v.a., utilizzando cinque fatture per operazioni inesistenti emesse dalla RMG.DM. s.r.l.. Per l'effetto, la Corte di merito ha condannato il OL alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Il tribunale bergamasco aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 2, perché da una parte era stato provato un giro di assegni sospetto in forza del quale gran parte del denaro corrisposto dalla PI CA alla RMG.DM era ritornato indietro, ma dall'altra era risultato che tra le due società erano intercorsi rapporti per lo scavo e il trasporto di materiali inerti, sicché mancava la prova sicura che le fatture de quibus non si riferissero a operazioni effettive.
Riformando la pronuncia di primo grado, la Corte territoriale, in sintesi, ha accertato e ritenuto che:
- le cinque fatture contestate nel capo di imputazione - emesse dalla RMG.DM s.r.l. a carico della PI CA s.p.a. - erano state pagate dalla PI CA con assegni bancari posti regolarmente all'incasso dalla RGM.DM, il cui amministratore, DE EN LM, quasi contestualmente, aveva emesso novantun assegni circolari dell'importo di L. 19.000.000 ciascuno (per evitare l'apposizione della clausola non trasferibile, imposta dalla normativa antiriciclaggio), per un importo complessivo di L. 1.723.280.000, perfettamente corrispondente all'importo delle fatture (L. 1.451.900.000) maggiorato del relativo importo dell'i.v.a. (L. 271.380.000). Questi assegni circolari erano stati posti all'incasso presso vari istituti bancari dall'imputato RE OL, da sua moglie AN EL e da sua figlia EL. Le somme corrispondenti erano state registrate nella contabilità della RGM.DM come pagamenti in acconto di fatture passive emesse dalla ditta individuale DE EN LM;
- non risultava provato, con un minimo di certezza, che fossero state effettuate prestazioni di servizi dalla RMG.DM s.r.l alla PI CA s.p.a. nel periodo considerato e per l'importo indicato;
- apparivano del tutto inverosimili i rapporti commerciali tra la s.r.l. RGM.DM e la ditta individuale DE EN LM (che - come già detto - era l'amministratore della società). In particolare era inverosimile che la ditta individuale potesse fatturare la vendita di macchinari alla RGM.DM per L. 1.723.280.000, dal momento che possedeva macchinari per sole L. 450.000.000;
- particolarmente incredibile appariva poi la giustificazione addotta dai protagonisti della vicenda, secondo cui gli assegni circolari emessi dal DE EN costituivano la restituzione della medesima somma avuta in prestito dal OL, col contributo della moglie e della figlia: e ciò perché in relazione a un mutuo così rilevante i contraenti non avevano predisposto nessun atto scritto con data certa e non avevano costituito alcuna garanzia;
senza considerare, inoltre, che fra i mutuanti solo RE OL aveva un redditto che gli poteva consentire la disponibilità di somme così rilevanti di denaro.
- risultava in tal modo provato, attraverso indizi gravi e concordanti, che le fatture erano state emesse per operazioni inesistenti;
e che l'imputato l'aveva fraudolentemente indicate nelle dichiarazioni fiscali della sua società a fini di evasione delle imposte.
2 - L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione col ministero dei suoi difensori, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, giacché da una parte la Corte bresciana ha invertito l'onere della prova in ordine alla effettiva esistenza delle operazioni fatturate, dall'altra ha omesso di confutare specificamente - com'era suo dovere - l'argomentazione fondamentale utilizzata dal giudice di primo grado per l'assoluzione, e cioè che il sospetto doveroso sul menzionato giro di assegni non consentiva di collegare questo giro alle fatture contestate nel capo di imputazione.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta ancora mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, giacché la sentenza impugnata, nel suo dispositivo, ha dichiarato il OL "colpevole del reato continuato a lui ascritto", mentre nella motivazione non ha affatto argomentato sulla continuazione, ne' ha indicato la pena base e l'aumento per la continuazione, pur avendo determinata la pena complessiva al di sopra del minimo edittale.
3 - Con memoria aggiunta depositata il 19.2.2008, il difensore dell'imputato - premesso che i reati sarebbero stati commessi il 20.7.2000, data della presentazione delle dichiarazioni relative alla imposte sul reddito e sul valore aggiunto;
e che la prescrizione sarebbe maturata in quindici anni (cioè in data 20.7.2015) ai sensi dell'art. 157 c.p. previgente, mentre sarebbe maturata in sette anni e mezzo (e quindi alla data del 21.1.2008) ai sensi dell'art. 157 novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della predetta L. 5 dicembre 2005, n. 251, così come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 23.11.29 96, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione delle disposizioni che abbreviano i termini di prescrizione del reato ai procedimenti pendenti in cui non sia stata pronunciata sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Nel merito il ricorso è infondato.
La sussistenza della frode fiscale contestata all'imputato è stata ritenuta dalla Corte territoriale con una motivazione legittima ed adeguata, che si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente. In particolare, non è vero che il secondo giudice non abbia confutato il fondamentale argomento che aveva portato il primo giudice a una sentenza assolutoria, e cioè che la natura sospetta del summenzionato "giro di assegni" non consentiva d'inferire l'inesistenza delle operazioni commerciali rappresentate nelle fatture contestate nel capo di imputazione. Al contrario, questa inferenza è stata motivatamente fondata sulla perfetta coincidenza pecuniaria tra l'importo complessivo degli assegni e quello delle fatture, che portava insieme a collegare le due operazioni e a rivelarne la fittizietà sostanziale.
In sostanza, le fatture emesse dalla società RGM.DM a carico della società PI CA erano state pagate con assegni, che la prima aveva regolarmente incassato, ma che poi erano stati "compensati" da altri assegni che l'amministratore della prima società (DE EN LM) aveva contestualmente emesso a favore dell'amministratore della seconda (RE OL) e della moglie e figlia del medesimo. L'importo di questi ultimi assegni - perfettamente corrispondente all'importo dei primi - era stato poi registrato nella contabilità della società RMG.DM come pagamenti per fatture emesse dalla ditta individuale DE EN LM per vendita di macchinari.
Orbene, nessuna di queste rappresentazioni contabili risultava giustificata da effettivi rapporti sottostanti. Non le fatture emesse da LM DE EN a carico della società RMG.DM di cui era amministratore, perché la ditta del primo possedeva macchinari solo di valore tre volte inferiore a quello rappresentato nelle fatture. Non gli assegni emessi dallo stesso DE EN a favore di RE OL, di sua moglie e di sua figlia, per la inverosimiglianza della causale addotta (la restituzione di un prestito), giacché nessuna persona di buon senso si determina a prestare una somma di L.
1.723.280 senza atto scritto di data certa e senza costituire alcuna garanzia. Non, infine e per conseguenza, le fatture emesse dalla RDG.DM. a carico della PI CA, giacché la contestuale restituzione del relativo importo denotava insieme la fittizietà del pagamento e la fittizietà delle operazioni sottostanti. Non si tratta quindi di una inversione dell'onere della prova o di una indebita applicazione al processo penale del regime probatorio del processo tributario - come ha sostenuto la difesa dell'imputato; ma si tratta di una prova logica legittimamente acquisita e valutata attraverso una serie di indizi precisi, gravi e concordanti, in piena conformità all'art. 192 c.p.p., comma 2. Per queste ragioni va disatteso il primo motivo di ricorso. 4.1 - Ma anche il secondo motivo non può essere accolto. In astratto, il contestato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, può essere "semplice" se l'indicazione degli elementi passivi fittizi è contenuta in una sola dichiarazione o nella dichiarazione unificata prevista per l'imposta sui redditi e per l'imposta sul valore aggiuntò, relative allo stesso anno d'imposta;
può essere "continuato" se la predetta indicazione è contenuta in due separate dichiarazioni che, in esecuzione dello stesso disegno criminoso di frode fiscale, sono presentate per l'imposta sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto relative allo stesso anno. Nel caso concreto, il giudice di legittimità, dati i limiti del suo potere cognitivo, non può accertare se la s.p.a. PI CA era obbligata a presentare la dichiarazione unificata o doveva presentare distinte dichiarazioni, in quanto aveva corrisposto a più di dieci soggetti compensi assoggettati a ritenuta. Dalla stessa memoria difensiva del 19.6.2008 sembra che la società abbia presentato la dichiarazione unificata;
mentre dal capo di imputazione si dovrebbe desumere che le dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 1999 siano state due, una per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'altra per l'imposta sul valore aggiunto. Solo in quest'ultimo caso si tratterebbe di un reato continuato, perché commesso con due azioni distinte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma poiché il giudice di merito ha determinato direttamente la pena in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., in misura prossima al minimo edittale (due anni di reclusione, a fronte di una pena edittale fissata nella reclusione da un anno e sei mesi a sei anni), senza calcolare alcun aumento per la continuazione, si deve ritenere che egli abbia escluso l'ipotesi del reato continuato (pur avendola affermata nel dispositivo), oppure che, pur avendo confermato la continuazione criminosa, erroneamente non l'ha considerata nel computo per la determinazione della pena. In entrambi i casi, l'errore non pregiudica i diritti dell'imputato, il quale non ha interesse a censurare ne' il mancato aumento della pena a titolo di continuazione, ne' la erronea qualificazione di reato continuato per una condotta criminosa semplice, posto che comunque il trattamento sanzionatorio è rimasto invariato.
5 - Resta quindi da esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore. Come già accennato, il contestato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, è stato commesso il 20.7.2000 ed è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione;
per conseguenza, a norma dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 3, si estingue per prescrizione nel termine di dieci anni, e, in caso di atti interruttivi, nel termine massimo di quindici anni, ai sensi dell'art. 160 c.p.. Peraltro, com'è noto, la L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha modificato la durata della prescrizione, stabilendo un termine prescrizionale corrispondente al massimo della pena edittale prevista e comunque non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (nuovo testo dell'art.157 c.p.p.), e prevedendo che, dopo la interruzione, il termine è
prolungato sino a un quarto del tempo ordinario, salvo determinate eccezioni (nuovo testo dell'art. 160 c.p.p., in relazione al nuovo testo dell'art. 161 c.p.p., comma 2). Ne consegue per il reato de quo un termine prescrizionale più breve, che va quantificato in sette anni e sei mesi.
Orbene, in caso di successione nel tempo di leggi penali sostanziali, vige il principio generale dell'art. 2 c.p., comma 4, secondo cui si applica la legge più favorevole al reo. Questo principio, previsto anche nel diritto internazionale convenzionale (art. 15, comma 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16.12.1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977 n. 881) e riconosciuto dalla Corte di giustizia della Comunità
europee come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario da essa garantiti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, "si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato" (v. da ultimo Corte cost. n. 317/2000). Non può quindi dubitarsi che il principio, il quale comporta la retroattività della legge sostanziale più favorevole, dovrebbe applicarsi alla disciplina che stabilisce termini di prescrizione più brevi. La L. n. 251 del 2005 ha però previsto una norma transitoria, secondo la quale "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione" (art. 10, comma 3). Quindi, seconda questa norma, la disciplina prescrizionale più favorevole non si applica ne' ai processi pendenti in primo grado, quando alla data di entrata in vigore della L. (8 dicembre 2005) sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ne' ai processi pendenti in appello o in cassazione.
Investita della relativa questione con riferimento al principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale, con sentenza n. 393/2006, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché". Premesso che il principio di retroattività della lex mitior di cui al citato art. 2 c.p., comma 4, non è assistito dalla garanzia costituzionale che l'art. 25 Cost., comma 2, riserva al diverso principio della irretroattività della norma incriminatrice;
e precisato che, pertanto, esso può essere derogato da norme di legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificatrice;
la sentenza ha sottolineato che la rilevanza dell'interesse protetto da siffatto principio - sia a livello interno, che a livello internazionale e comunitario - comporta che esso può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo, quali per esempio la efficienza del processo, o le esigenze della intera collettività nazionale connesse a valori costitiuzionali di rilievo primario. In particolare, la deroga al regime della retroattività è giustificata quando, da una parte, è coerente alla funzione giuridica dell'istituto della prescrizione, e dall'altra è diretta a tutelare interessi di non minore rilevanza. Per conseguenza, lo scrutinio di costituzionalità della norma derogatoria deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente a tal fine che la norma scrutinata non sia manifesta irragionevole.
Alla luce di tali criteri, il giudice delle leggi ha statuito che la disposizione transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, introduce una deroga ingiustificata al principio della retroattività della legge più favorevole, laddove individua nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado il discrimine temporale al di là del quale è esclusa l'applicazione della disciplina prescrizionale più favorevole. Infatti - secondo la Consulta - l'incombente processuale di cui all'art. 492 c.p.p., non è idoneo a correlarsi all'istituto generale della prescrizione e alle ragioni che lo ispirano, perché da una parte non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (non essendo previsto nei riti alternativi), dall'altra non è incluso tra gli atti ai quali il legislatore, con i primi due commi dell'art. 160 c.p., attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione.
In conclusione, la norma transitoria risultante dopo l'intervento demolitorio della Consulta stabilisce che la disciplina prescrizionale più favorevole si applica ai processi in corso, ad esclusione dei processi pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione, ovvero - altrimenti detto - non si applica ai processi che al momento della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (8.12.2005) erano ancora pendenti in primo grado.
5.1 - Il difensore dell'imputato, con riferimento all'art. 3 Cost, denuncia la illegittimità costituzionale della norma transitoria di risulta, interpretandola nel senso che essa consente l'applicazione della disciplina prescrizionale più favorevole nei processi pendenti per i quali non sia stata pronunciata sentenza di primo grado (significato che, peraltro, non coincide del tutto con quello sopra precisato, atteso che la pendenza del processo in appello non si identifica con la semplice emanazione della sentenza di primo grado). Secondo la prospettazione difensiva, questa norma di risulta sarebbe ugualmente ingiustificata alla luce dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale, giacché quando l'emanata sentenza di primo grado è una pronuncia di proscioglimento essa non ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.. Ne deriva che sarebbe giustificata una norma transitoria che escludesse l'applicazione della lex mitior solo quando al momento di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, fosse stata già emanata una sentenza di condanna da parte del giudice di primo grado, atteso che solo una sentenza di condanna interrompe il corso della prescrizione.
Così impostata, la questione di legittimità costituzionale sarebbe indubbiamente rilevante nel presente processo, perché alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (8.12.2005) il giudice di prime cure aveva già pronunciato una sentenza di assoluzione (in data 28.6.2002), come tale inidonea a interrompere la prescrizione;
con la conseguenza che, dovendosi applicare la disciplina prescrizionale più favorevole, il periodo di prescrizione di sette anni e sei mesi sarebbe già maturato alla data del 28.1.2008. Ma la questione è manifestamente infondata.
La prospettazione difensiva coglie nel segno quando sottolinea che non è la sentenza di primo grado, ma solo la sentenza di condanna, a interrompere il corso della prescrizione. Ma non considera che la autentica ratio decidendi della pronuncia di incostituzionalità non è l'argomento della efficacia interruttiva dell'incombente processuale preso in considerazione, bensì il valore costituzionale ritenuto idoneo a controbilanciare il principio della retroattività della lex mitior, sicché quell'argomento scade a improprio indice di questo valore.
Premesso che l'efficacia normativa di una pronuncia d'incostituzionalità si riferisce propriamente al dispositivo, ma non alla motivazione, va osservato che la motivazione della sentenza costituzionale 393/2006 propone esattamente, e quindi in modo vincolante per il giudice ordinario, i termini della questione di legittimità costituzionale esaminata, laddove ribadisce che il principio fondamentale della retroattività della legge più favorevole può essere derogato solo per esigenze di analogo rilievo ordinamentale, come quella della efficienza del processo;
ma argomenta inesattamente - e quindi senza vincolare il giudice ordinario - quando utilizza l'efficacia interruttiva della prescrizione come criterio per identificare l'atto processuale da assumere come momento discriminante di una deroga a quel principio di retroattività che sia giustificata sotto il profilo della ragionevolezza ex art. 3 Cost.. Il giudice ordinario che debba sottoporre a scrutinio di costituzionalità la norma risultante dopo l'intervento demolitorio della Consulta sulla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, deve quindi attenersi ai criteri generali esattamente indicati dalla sentenza 393/2006, senza farsi fuorviare dagli argomenti impropriamente applicativi di quei criteri.
Orbene, alla luce di quei criteri, deve dirsi manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità di quella norma di risulta, giacché consentire l'applicazione retroattiva della disciplina prescrizionale più favorevole solo per i processi pendenti in primo grado, ed escluderla per i processi pendenti nei gradi successivi, configura una deroga al principio di cui all'art. 2 c.p., comma 4, che è perfettamente giustificata dall'esigenza di tutelare il valore della efficienza della giurisdizione e del processo, al quale è stato ripetutamente riconosciuto rango costituzionale (Corte cost. n. 460/1995, n. 353/1996, n, 10/1997, n. 235/2001, n. 140/2003, n. 24/2004).
Non è chi non veda - ed è stato effettivamente rilevato sia dalla dottrina più sensibile sia da uno studio pubblicato da questa Corte durante la discussione parlamentare della legge di cui trattasi - come la indiscriminata applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi avrebbe provocato la estinzione su larga scala di processi, relativi anche a gravi delitti, per i quali la magistratura aveva fatto ragionevole affidamento su tempi di investigazione e di accertamento molto più lunghi, perché parametrati sui vecchi termini di prescrizione. Conseguenza di questa estinzione "a sorpresa" dei processi sarebbe stata la frustrazione delle risorse statuali impiegate e la vanificazione stessa dell'esercizio della giurisdizione avviato sotto il regime prescrizionale previgente.
La ratio della norma transitoria introdotta con la L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, e a maggior ragione di quella risultante dopo la sentenza costituzionale 393/2006, è chiaramente quella di graduare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sui termini di prescrizione sulla base dello stato di avanzamento del processo penale, in modo da non sacrificare l'interesse costituzionalmente rilevante della efficienza della giurisdizione che è in corso di esercizio al momento della entrata in vigore della legge. Individuare la pendenza del processo in primo grado come discrimine per l'applicazione della nuova disciplina prescrizionale più favorevole è soluzione accettabile, che supera il necessario vaglio positivo di ragionevolezza, considerato che solo quando il processo è ancora pendente in primo grado (non quando il processo pende nei gradi successivi) gli attori del processo (giudice, pubblico ministero e parti private) possono in qualche modo riadattare la loro iniziativa ai tempi più brevi della prescrizione. È infatti evidente che la difficoltà di concludere il processo entro i termini più brevi di prescrizione cresce quanto maggiore è la porzione di processo condotta secondo cadenze temporali programmate in base ai precedenti termini prescrizionali più lunghi.
Del resto, questo bilanciamento tra interessi in base al principio del ragionevole affidamento è stato operato anche in settori diversi da quello del diritto penale, essendosi ritenuto che tra l'interesse alla estinzione di un diritto per la maturazione di un termine prescrizionale più breve, e controinteresse all'esercizio dello stesso diritto sorto sotto la vigenza di termini prescrizionali più lunghi, dovesse privilegiarsi il titolare di quest'ultimo che avesse fatto legittimo affidamento di poter esercitare il suo diritto secondo il regime giuridico originario.
Così, in tema di contenzioso tributario, la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 24.9.2002, resa in via pregiudiziale nella causa C-255/2000 Grundig Italiana s.p.a. contro il Ministero delle Finanze, nella quale si discuteva della compatibilita col diritto comunitario V della norma che riduceva da cinque a tre anni il termine per il rimborso di diritti doganali non dovuti, ha stabilito che "il diritto comunitario osta all'applicazione retroattiva di un termine più breve applicabile alle domande di rimborso di imposte nazionali incompatibili col diritto comunitario, quando non è garantito un periodo transitorio sufficiente durante il quale le domande vertenti su importi versati prima dell'entrata in vigore del testo che introduce questo nuovo termine possano ancora essere presentate in osservanza del vecchio termine". Sulla stessa scia, la sezione tributaria di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 8146 del 23.5.2003, Min. Finanze
contro
Andreani, rv. 563456, ha stabilito che: "in tema di tributi doganali, il termine di prescrizione di tre anni per la riscossione dei diritti doganali da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto - rispetto all'originario termine quinquennale - a seguito della modifica del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, comma 1, operata dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, si applica, in conformità ai principi di affidamento, di ragionevolezza e di tutela effettiva dei diritti (principi riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comuinitario e dal diritto internazionale) soltanto ai diritti sorti successivamente alla data di entrata in vigore del citato art. 29, fissata al 1.5.1997".
Al riguardo, è opportuno ricordare che, commentando la disciplina transitoria della L. n. 251 del 2005, autorevole dottrina ha ripetutamente espresso l'opinione che più corretto sarebbe stato limitare l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai soli processi per reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
o in subordine ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore suddetta.
Per le precedenti considerazioni la dedotta questione di legittimità costituzionale deve dichiararsi manifestamente infondata, mentre il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008