Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 18765
CASS
Sentenza 6 marzo 2008

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., della disciplina transitoria della Legge n. 251 del 2005, come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 393 del 2006, nella parte in cui esclude l'applicabilità' delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti per i quali, al momento di entrata in vigore della legge, sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento, posto che il criterio giustificativo della deroga al principio di retroattività della legge più favorevole non va individuato nell'idoneità o meno della sentenza di primo grado ad interrompere la prescrizione bensì nella ragionevole esigenza, comune anche ai procedimenti definiti in primo grado con sentenza di proscioglimento, di tutelare il valore, di rango costituzionale, dell'efficienza della giurisdizione e del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 18765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18765
    Data del deposito : 6 marzo 2008

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