CASS
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BU PE, nato a [...] il [...] BU RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 14/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 1780 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 18/09/2025 1. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale della Libertà di Napoli, decidendo sulle istanze di riesame -avanzate nell'interesse di BU RO, in qualità di amministratore di diritto dal 29 gennaio 2018 al 16 dicembre 2019, e comunque amministratore di fatto, e BU PE, in qualità di amministratore di diritto dal 16 febbraio 2019 al 1 marzo 2022 e, comunque, amministratore di fatto della Polisteel s.r.I., con sede in Napoli, Via Duomo 290/c- avverso l'ordinanza cautelare adottata in data 18 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia, impositiva della misura della custodia cautelare in carcere, ha confermato il provvedimento impugnato. 2. BU PE e BU RO hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso a questa Corte, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo hanno denunciato violazione di legge, artt. 8 e 16 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 2 e 8, 10-ter e 18 d.lgs. 74/2000 (capi 12, 14, 24, 25) e 416 cod.pen. (capo 33). Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia ha ritenuto - così come quello presso il Tribunale di Torino benché in virtù di una diversa interpretazione delle norme che la regolano- radicata presso di sé la competenza per territorio in relazione alle molteplici contestazioni elevate a carico degli indagati odierni ricorrenti, con ciò confermando, sia pure sulla scorta di una diversa interpretazione delle norme invocate, il decisum del primo giudice. In particolare, in applicazione degli artt. 8 e 16 del codice di rito, individuati quali reati più gravi quelli previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, ha ritenuto che il primo reato commesso, idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Noia, fosse quello contestato al capo 12) della contestazione provvisoria, commesso nel 2018 in Cercola, sede operativa della Polisteel s.r.I.. . Eccepisce la difesa violazione di legge da parte del Tribunale che non avrebbe considerato che i reati in relazione ai quali è stata individuata la competenza per territorio, in quanto ritenuti più gravi, avevano limiti edittali tali che, a seguito dell'esclusione dell'aggravante della "transnazionalità" mai avrebbero potuto essere individuati come riferimenti utili alla individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 16 cod.proc.pen., in quanto meno gravi di quelli commessi dopo l'entrata in vigore della detta normativa (ipotesi di false fatturazioni, commesse dal 2020 in poi, da indagati diversi in relazione a società diverse, e contesti territoriali differenti), il che avrebbe reso impossibile l'utilizzazione di tale criterio per determinare la competenza territoriale ed avrebbe reso invece fruibile unicamente il criterio di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000, come peraltro già applicato dal Pubblico Ministero all'atto della richiesta cautelare. 2 2.2. Col secondo motivo la difesa eccepisce omessa motivazione del Tribunale della Libertà in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. La disamina del materiale indiziario disponibile sarebbe stata parziale, e la motivazione resa meramente ripetitiva delle considerazioni svolte nell'ordinanza genetica, ed asseritamente generica, non avendo, in particolare, il Tribunale adeguatamente valutato la stessa informativa finale del 19 aprile 2024 della Guardia di Finanza relativamente alla ricostruzione dell'operatività di due distinti gruppi ed in assenza di prova di punti di contatto tra i due fratelli, oggi ricorrenti, e i luoghi in cui il Di UC e gli altri indagati si incontravano;
non avendo adeguatamente valutato il radicale mutamento del modus operandi della società dopo la cessione del marzo 2022, così determinando un grave vulnus motivazionale in ordine alla asserita continuità nella gestione della società. 2.3. Col terzo motivo la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle confermate esigenze cautelari. Il Tribunale ha dato atto della cessazione della società al 28 dicembre 2023; purtuttavia, con una scelta di tipo formalistico, ha descritto una potenzialità a delinquere dei ricorrenti con riferimento a condotte e scelte di strategia processuale dei coindagati, omettendo di adeguatamente valutare il tempo trascorso tra i fatti in contestazione e la misura cautelare ancora in atto e, quanto in particolare a BU RO, la condizione di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. 1.1. Il Tribunale della Libertà di Napoli ha rammentato il disposto dell'art. 18 d.lgs 74/2000 (rubricato «Competenza per territorio.
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. [...]»); ha rilevato una «relazione teleologica tra i reati-fine contestati ai singoli indagati ed il reato associativo (contestato a tutti)» e, dunque, «l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. c) cpp che ricorre allorché "dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri"». Ha, quindi, ritenuto, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'applicabilità dell'art. 16 cod.proc.pen. (rubricato «Competenza per territorio determinata dalla connessione - 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia 3 appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato [...]»). Ha valutato nella specie più gravi i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, in quanto puniti con la pena della reclusione da quattro a otto anni (range edittale così risultante all'esito delle modifiche di cui all'art. 39, comma 1, lett. a) dl. 124/2019, rilevante in quanto vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale -in tal senso la consolidata giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. 5, n. 2117 del 04/02/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207002 - 01, da ultimo da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023 Ud. (dep. 28/03/2024 ) Rv. 286153 - 01), reati contestati, in epoca più risalente, al capo 12), commesso nel 2018, in Cercola, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Nola (assunto, questo relativo al luogo di consumazione dei reati di che trattasi, frutto delle puntuali e diffuse argomentazioni svolte, in fatto, e non contestate dalla difesa, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, e richiamate per relationem da quello estensore del provvedimento impugnato a pag 3 e segg. dell'ordinanza), dove sono state emesse le prime false fatturazioni. Tanto poiché ai fini dell'applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 l'emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (il che rende priva di rilevanza la circostanza per cui, successivamente, le operazioni di emissione di false fatture si siano spostate negli uffici di Casoria, anche perché, con attestazione ancora una volta svolta in fatto, e non contestata, non risulta che l'emissione delle fatture in Casoria sia avvenuta nello stesso periodo di imposta sicchè non può trovare applicazione il criterio sussidiario stabilito, per tali ipotesi, dall'art. 18, comma 3, d.lgs. citato). 1.2. Corretta è la decisione assunta in tema di determinazione della competenza territoriale, in quanto in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza della società legittima il ricorso al criterio suppletivo speciale del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, solo ove non sia noto il luogo dell'effettiva emissione o rilascio (Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024, dep. 17/03/2025, Rv. 287827 - 01), luogo che nel caso di specie risulta del tutto noto. Tanto, che risulta dalla disamina in fatto resa per relationem, non è discutibile in questa sede: nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a 4 quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Neppure risulta essere stato in concreto dalle parti posto in dubbio, prima ancora che non essere stato in alcun modo documentalmente contrastata. 2. Il secondo e il terzo motivo, sono, innanzi tutto, inammissibili perché intrinsecamente ed estrinsecamente generici. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). Si risolvono, comunque, in una non consentita proposta di diversa lettura nel merito degli elementi indiziari e cautelari, risultando per tale motivo in via ulteriori inammissibili. 5 Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli;
Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). 2.1. La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato la gravità indiziaria, dapprima ricostruendo i meccanismi contabili attraverso cui si consumano le cd. frodi carosello, nel cui fenomeno la vicenda in esame deve essere storicizzata per poterne cogliere gli aspetti criminali (cfr. pag. 7 e segg. dell'ordinanza impugnata); ha, quindi (cfr. pag. 9 del provvedimento censurato) indicato come dalle risultanze investigative sia stato possibile accertare la presenza di un vero e proprio gruppo imprenditoriale, costituito da diverse società operanti in territorio italiano ed estero, gestite di fatto da Di UC UC, coadiuvato da TT RO e dai fratelli BU odierni ricorrenti, unitamente ad altri soggetti anche attraverso l'interposizione fittizia e fiduciaria di diversi prestanome, finalizzato alla realizzazione di una frode carosello di centinaia di milioni di euro di IVA evasa. Ha, in tale contesto, individuato il ruolo dei fratelli BU, di promotori, costitutori e organizzatori del complesso meccanismo operativo, specificandone le condotte. Ha assolto all'onere motivazionale con rifer,irpenW a ciascuno dei contestati reati 4.r&ginigh. richiamando sì, per relationem, Nz.ierrel cautelare e ordinanza genetica, sviluppando tuttavia le proprie argomentazioni critiche onde rendere leggibile il percorso logico-giuridico a sostegno della attestata loro condivisione, ivi compresa la discussione degli elementi addotti a riscontro della prospettazione accusatoria e a confutazione della tesi difensiva con puntuale disamina svolta da pag 9 a pag 17 dell'ordinanza impugnata. 6 2.2. Ha, quanto alle esigenze caut lari, 'del pari, eso, motivazione coi2gr a e a, e u : •* 14 le•b Ull•I• tutt'altro che formalistica ven o riguardo alle particolari modalità dei fatti ed alla loro gravità, alla negativa personalità dei ricorrenti, inclini alla commissione di reati nel settore tributario, area tecnica di competenza dei fratelli BU, ai contatti dagli stessi intrattenuti con soggetti anche fuori dei confini nazionali, tali, sinergicamente considerate, non solo da render necessaria l'adozione di misure di cautela onde infrenare il pericolo di reiterazione, ma da dimostrare l'adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva, per l'inefficacia di quella gradata, domiciliare, in ragione della manifesta mancanza di resipiscenza e di prospettica mancata formulabilità di una prognosi di spontaneo rispetto di obblighi e prescrizioni che alla stessa dovrebbero comunque inerire. Inefficacia neppure superabile dall'eventualità di presidi di cui all'art. 275-bis cod.proc.pen., inadeguati ad ostacolare la reiterazione di condotte fraudolente a distanza. Considerazioni tutte, scientemente ritenute soverchiare il dato della formale incensuratezza di BU RO, e il censimento di precedenti penali sia pur non specifici a carico di BU PE;
e tali da prevedere la non concedibilità di benefici in sede di giudizio o l'irrogazione di pene detentive inferiori altre anni. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2025 ons. est. Il Presidente
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 1780 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 18/09/2025 1. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale della Libertà di Napoli, decidendo sulle istanze di riesame -avanzate nell'interesse di BU RO, in qualità di amministratore di diritto dal 29 gennaio 2018 al 16 dicembre 2019, e comunque amministratore di fatto, e BU PE, in qualità di amministratore di diritto dal 16 febbraio 2019 al 1 marzo 2022 e, comunque, amministratore di fatto della Polisteel s.r.I., con sede in Napoli, Via Duomo 290/c- avverso l'ordinanza cautelare adottata in data 18 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia, impositiva della misura della custodia cautelare in carcere, ha confermato il provvedimento impugnato. 2. BU PE e BU RO hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso a questa Corte, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo hanno denunciato violazione di legge, artt. 8 e 16 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 2 e 8, 10-ter e 18 d.lgs. 74/2000 (capi 12, 14, 24, 25) e 416 cod.pen. (capo 33). Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia ha ritenuto - così come quello presso il Tribunale di Torino benché in virtù di una diversa interpretazione delle norme che la regolano- radicata presso di sé la competenza per territorio in relazione alle molteplici contestazioni elevate a carico degli indagati odierni ricorrenti, con ciò confermando, sia pure sulla scorta di una diversa interpretazione delle norme invocate, il decisum del primo giudice. In particolare, in applicazione degli artt. 8 e 16 del codice di rito, individuati quali reati più gravi quelli previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, ha ritenuto che il primo reato commesso, idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Noia, fosse quello contestato al capo 12) della contestazione provvisoria, commesso nel 2018 in Cercola, sede operativa della Polisteel s.r.I.. . Eccepisce la difesa violazione di legge da parte del Tribunale che non avrebbe considerato che i reati in relazione ai quali è stata individuata la competenza per territorio, in quanto ritenuti più gravi, avevano limiti edittali tali che, a seguito dell'esclusione dell'aggravante della "transnazionalità" mai avrebbero potuto essere individuati come riferimenti utili alla individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 16 cod.proc.pen., in quanto meno gravi di quelli commessi dopo l'entrata in vigore della detta normativa (ipotesi di false fatturazioni, commesse dal 2020 in poi, da indagati diversi in relazione a società diverse, e contesti territoriali differenti), il che avrebbe reso impossibile l'utilizzazione di tale criterio per determinare la competenza territoriale ed avrebbe reso invece fruibile unicamente il criterio di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000, come peraltro già applicato dal Pubblico Ministero all'atto della richiesta cautelare. 2 2.2. Col secondo motivo la difesa eccepisce omessa motivazione del Tribunale della Libertà in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. La disamina del materiale indiziario disponibile sarebbe stata parziale, e la motivazione resa meramente ripetitiva delle considerazioni svolte nell'ordinanza genetica, ed asseritamente generica, non avendo, in particolare, il Tribunale adeguatamente valutato la stessa informativa finale del 19 aprile 2024 della Guardia di Finanza relativamente alla ricostruzione dell'operatività di due distinti gruppi ed in assenza di prova di punti di contatto tra i due fratelli, oggi ricorrenti, e i luoghi in cui il Di UC e gli altri indagati si incontravano;
non avendo adeguatamente valutato il radicale mutamento del modus operandi della società dopo la cessione del marzo 2022, così determinando un grave vulnus motivazionale in ordine alla asserita continuità nella gestione della società. 2.3. Col terzo motivo la difesa eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle confermate esigenze cautelari. Il Tribunale ha dato atto della cessazione della società al 28 dicembre 2023; purtuttavia, con una scelta di tipo formalistico, ha descritto una potenzialità a delinquere dei ricorrenti con riferimento a condotte e scelte di strategia processuale dei coindagati, omettendo di adeguatamente valutare il tempo trascorso tra i fatti in contestazione e la misura cautelare ancora in atto e, quanto in particolare a BU RO, la condizione di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. 1.1. Il Tribunale della Libertà di Napoli ha rammentato il disposto dell'art. 18 d.lgs 74/2000 (rubricato «Competenza per territorio.
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. [...]»); ha rilevato una «relazione teleologica tra i reati-fine contestati ai singoli indagati ed il reato associativo (contestato a tutti)» e, dunque, «l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. c) cpp che ricorre allorché "dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri"». Ha, quindi, ritenuto, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'applicabilità dell'art. 16 cod.proc.pen. (rubricato «Competenza per territorio determinata dalla connessione - 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia 3 appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato [...]»). Ha valutato nella specie più gravi i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, in quanto puniti con la pena della reclusione da quattro a otto anni (range edittale così risultante all'esito delle modifiche di cui all'art. 39, comma 1, lett. a) dl. 124/2019, rilevante in quanto vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale -in tal senso la consolidata giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. 5, n. 2117 del 04/02/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207002 - 01, da ultimo da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023 Ud. (dep. 28/03/2024 ) Rv. 286153 - 01), reati contestati, in epoca più risalente, al capo 12), commesso nel 2018, in Cercola, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Nola (assunto, questo relativo al luogo di consumazione dei reati di che trattasi, frutto delle puntuali e diffuse argomentazioni svolte, in fatto, e non contestate dalla difesa, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, e richiamate per relationem da quello estensore del provvedimento impugnato a pag 3 e segg. dell'ordinanza), dove sono state emesse le prime false fatturazioni. Tanto poiché ai fini dell'applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 l'emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (il che rende priva di rilevanza la circostanza per cui, successivamente, le operazioni di emissione di false fatture si siano spostate negli uffici di Casoria, anche perché, con attestazione ancora una volta svolta in fatto, e non contestata, non risulta che l'emissione delle fatture in Casoria sia avvenuta nello stesso periodo di imposta sicchè non può trovare applicazione il criterio sussidiario stabilito, per tali ipotesi, dall'art. 18, comma 3, d.lgs. citato). 1.2. Corretta è la decisione assunta in tema di determinazione della competenza territoriale, in quanto in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza della società legittima il ricorso al criterio suppletivo speciale del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, solo ove non sia noto il luogo dell'effettiva emissione o rilascio (Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024, dep. 17/03/2025, Rv. 287827 - 01), luogo che nel caso di specie risulta del tutto noto. Tanto, che risulta dalla disamina in fatto resa per relationem, non è discutibile in questa sede: nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a 4 quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Neppure risulta essere stato in concreto dalle parti posto in dubbio, prima ancora che non essere stato in alcun modo documentalmente contrastata. 2. Il secondo e il terzo motivo, sono, innanzi tutto, inammissibili perché intrinsecamente ed estrinsecamente generici. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). Si risolvono, comunque, in una non consentita proposta di diversa lettura nel merito degli elementi indiziari e cautelari, risultando per tale motivo in via ulteriori inammissibili. 5 Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli;
Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). 2.1. La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato la gravità indiziaria, dapprima ricostruendo i meccanismi contabili attraverso cui si consumano le cd. frodi carosello, nel cui fenomeno la vicenda in esame deve essere storicizzata per poterne cogliere gli aspetti criminali (cfr. pag. 7 e segg. dell'ordinanza impugnata); ha, quindi (cfr. pag. 9 del provvedimento censurato) indicato come dalle risultanze investigative sia stato possibile accertare la presenza di un vero e proprio gruppo imprenditoriale, costituito da diverse società operanti in territorio italiano ed estero, gestite di fatto da Di UC UC, coadiuvato da TT RO e dai fratelli BU odierni ricorrenti, unitamente ad altri soggetti anche attraverso l'interposizione fittizia e fiduciaria di diversi prestanome, finalizzato alla realizzazione di una frode carosello di centinaia di milioni di euro di IVA evasa. Ha, in tale contesto, individuato il ruolo dei fratelli BU, di promotori, costitutori e organizzatori del complesso meccanismo operativo, specificandone le condotte. Ha assolto all'onere motivazionale con rifer,irpenW a ciascuno dei contestati reati 4.r&ginigh. richiamando sì, per relationem, Nz.ierrel cautelare e ordinanza genetica, sviluppando tuttavia le proprie argomentazioni critiche onde rendere leggibile il percorso logico-giuridico a sostegno della attestata loro condivisione, ivi compresa la discussione degli elementi addotti a riscontro della prospettazione accusatoria e a confutazione della tesi difensiva con puntuale disamina svolta da pag 9 a pag 17 dell'ordinanza impugnata. 6 2.2. Ha, quanto alle esigenze caut lari, 'del pari, eso, motivazione coi2gr a e a, e u : •* 14 le•b Ull•I• tutt'altro che formalistica ven o riguardo alle particolari modalità dei fatti ed alla loro gravità, alla negativa personalità dei ricorrenti, inclini alla commissione di reati nel settore tributario, area tecnica di competenza dei fratelli BU, ai contatti dagli stessi intrattenuti con soggetti anche fuori dei confini nazionali, tali, sinergicamente considerate, non solo da render necessaria l'adozione di misure di cautela onde infrenare il pericolo di reiterazione, ma da dimostrare l'adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva, per l'inefficacia di quella gradata, domiciliare, in ragione della manifesta mancanza di resipiscenza e di prospettica mancata formulabilità di una prognosi di spontaneo rispetto di obblighi e prescrizioni che alla stessa dovrebbero comunque inerire. Inefficacia neppure superabile dall'eventualità di presidi di cui all'art. 275-bis cod.proc.pen., inadeguati ad ostacolare la reiterazione di condotte fraudolente a distanza. Considerazioni tutte, scientemente ritenute soverchiare il dato della formale incensuratezza di BU RO, e il censimento di precedenti penali sia pur non specifici a carico di BU PE;
e tali da prevedere la non concedibilità di benefici in sede di giudizio o l'irrogazione di pene detentive inferiori altre anni. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2025 ons. est. Il Presidente