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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra: in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Spano, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Isabella Patrizia Basile e Maria Teresa Petrucci, opposto;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 24.6.2022, ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 35920220000448202000 di euro 745.200,82, notificatole in data 15.5.2022 e relativo a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo 03/2018-09/2019, pretesi nei suoi confronti dall' (segnatamente in quanto “soggetto utilizzatore di manodopera CP_1 illecitamente fornita dalla società ) sulla base di quanto Parte_2 risultante dal verbale ispettivo n. 0490564 del 25.10.2021; rilevando, in particolare: (1) la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
(2) la regolarità e genuinità dei contratti di appalto stipulati con la predetta (3) la errata Parte_2 quantificazione dell'importo richiesto. L' costituitosi ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per l'inammissibilità e/o per il rigetto dell'opposizione proposta. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di numerosi testimoni, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da dichiarare inammissibile la doglianza che inerisce all'asserita nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, avendo essa ad oggetto un vizio formale dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 15.5.2022, il suddetto termine è, infatti, interamente decorso anteriormente al 24.6.2022, data di deposito del ricorso giudiziale. Come già anticipato, la presente vicenda litigiosa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione del 25.10.2021, notificato a mezzo pec in data 28.10.2021, il cui contenuto giova qui preliminarmente sintetizzare: In data 2 luglio 2019, nel corso dell'accesso ispettivo all'interno del Complesso Turistico
era stata riscontrata la presenza del sig. , che si era Parte_1 Controparte_2 immediatamente qualificato come amministratore unico della società Pt_2 Parte_2 (società costituita con atto del 21.2.2018, con unico socio, nonché amministratore unico,
[...] appunto, il sig. e con capitale sociale dichiarato pari ad euro 5.000,00) e Controparte_2 aveva reso le seguenti dichiarazioni: “Sono amministratore unico della società Pt_2 [...] con sede in Lecce alla via Duca d'Aosta numero 40 da due anni, la società gestisce Parte_2 il complesso turistico che opera nel periodo estivo e saltuariamente come Pt_1 Pt_1 pulizie nel periodo invernale. Dall'anno 2018 la società ha stipulato Parte_2 con la società diversi contratti, ovvero: contratto di gestione del Parte_1 catering, contratto di pulizia per alcuni blocchi del complesso sito in Torre dell'Orso, zona Saracena, contratto di animazione, gestisco inoltre la manutenzione, l'accoglienza e i bagnini. Oltre al personale della società lavorano 5 lavoratrici della società Parte_2
inoltre lavorano alcune dipendenti di una ditta esterna di pulizia. La Pt_3 Parte_2 occupa circa 100-120 dipendenti. Per quanto riguarda il servizio di catering il
[...] contratto con prevede che la mia società fornisca il personale e Parte_1 garantisca il contenimento dei costi a pasto e la qualità, siamo noi che facciamo gli ordini di acquisto del cibo però paga tutto la società Mensilmente io emetto una Parte_1 fattura e ricevo un bonifico forfettario da Per quanto riguarda la Parte_1 gestione del bar è analoga a quella del ristorante però gli scontrini vengono emessi da PGH
Barone di mare. Nel bar ci sono due modalità: una all inclusive che prevede le bevande tutte comprese e una non all inclusive in quanto le bevande si pagano a consumo. Alla reception il personale è tutto oltre ad alcuni dipendenti Non so dire se Parte_2 Pt_3 la società abbia dipendenti io ho solo rapporti con l'amministratore Parte_1 Parte
, i contatti con la società avvengono o telefonicamente o Persona_1 Parte_1 tramite contatto diretto in quanto l'amministratore vive nella struttura. L'ufficio in cui ci troviamo in questo momento, a ridosso della reception è il mio ufficio e la mia postazione di lavoro;
…”. Invitata a documentare quanto sopra evidenziatosi, la società Parte_2 si era limitata ad inviare, in data 25 luglio 2019, una mail contenente n. 7 foto formato jpeg, relative ad un contratto di appalto del servizio di sorveglianza e custodia del complesso turistico datato 30 aprile 2019, che riguardava esclusivamente l'attività di sorveglianza Parte_1 (con la copertura dell'intera giornata con la presenza di almeno 2 unità nelle ore notturne, una unità delle quali da posizionarsi all'ingresso principale). Come corrispettivo dell'attività di vigilanza l'art. 5 del contratto prevedeva la corresponsione di € 60.000,00 + IVA per l'intera stagione estiva. L'art. 6 del contratto prevedeva quale durata dell'appalto, la stagione estiva 2019, ovvero dal 9 giugno al 22 settembre 2019.
Con riferimento agli ulteriori contratti di appalto assertivamente stipulati dalla
[...] con non era stato, invece, prodotto alcun altro documento, né a Parte_2 Parte_1 cura della né a cura delle società PGH Barone di Mare e PGH Beach srl, il cui Parte_2 consulente, pur più volte formalmente sollecitato… non era stato in grado di fornire alcun contratto di appalti o servizi stipulato con la Parte_2 La , come già esposto, è, dunque, un'azienda unipersonale Parte_2 con capitale sociale pari ad € 5.000,00, che ha assunto negli anni 2018 e 2019 lavoratori dipendenti, i quali hanno tutti prestato attività lavorativa esclusivamente presso la struttura;
detta società è risultata completamente inadempiente nel pagamento dei Parte_1 contributi e ha accumulato, per gli anni 2018 e 2019 un imponente debito contributivo nei CP_ confronti dell' non avendo effettuato alcun versamento di contribuzione per i lavoratori assunti. Parte Nella stagione estiva dell'anno 2018, la società ha, quindi, Parte_1 operato senza avere alle proprie dipendenze alcun lavoratore dipendente. Nella stagione estiva
2019, oltre ai lavoratori di nazionalità Keniota che, da molti anni, ogni stagione estiva, arrivano in Italia in virtù di un contratto di lavoro sottoscritto con società facenti capo alla famiglia le prime assunzioni, infatti, risalgono al 17 luglio, a stagione già molto avanzata, e Per_1 risultano successive alle date degli accessi ispettivi (2 luglio e 16 luglio).
Dalle fatture ricevute e dagli estratti conto esibiti dalla società Parte_1 si era, poi, rilevato che la società aveva ricevuto fatture ed
[...] Parte_1 aveva effettuato sistematicamente bonifici/assegni nei confronti di aziende che avevano fornito la materia pima (prodotti alimentari: carne, frutta verdura, pesce, bibite ecc.), per il funzionamento del complesso turistico nonché i servizi (luce, telefono, Parte_1 acqua) sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019. Dall'esame dalle fatture emesse, nonché dagli imponibili denunciati all che altro CP_1 non sono che il costo complessivo delle retribuzioni a carico del datore di lavoro in quanto sono la somma delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori maggiorate dalla quota trattenuta a carico dei lavoratori, delle ritenute previdenziali da versare all' (9,19%) e delle trattenute CP_1 erariali da versare all'Agenzia delle entrate, e dei contributi a carico dell'azienda, è CP_1 scaturito il bilancio complessivo annuale. … ogni anno la società Parte_2 avrebbe perso importi considerevoli, in totale €. 1.016.503,48, senza
[...] considerare gli altri costi effettivi, quali premi assicurativi infortuni da versare all'INAIL e almeno il costo del consulente del lavoro, considerato l'elevato numero di dipendenti e l'elaborazione mensile delle buste paga e tutto questo senza avere nessun rischio di impresa, perché ha fornito solo il servizio del costo del personale. Dal confronto della colonna fatturato con quella dell'imponibile denunciato emerge che il fatturato non copre nemmeno il costo delle retribuzioni.
Sulla base degli elementi sopra riassunti, si è, quindi ritenuto, che “la società
è stata costituita ad hoc per abbattere i costi delle Pt_2 Parte_2 retribuzioni, e tutto quanto dovuto agli enti statali nel loro complesso per versamento contributi ritenute effettuate sui lavoratori da versare all'Agenzia delle Entrate, CP_1
IVA, premi INAIL. Appare chiaro che le società nei quali sono confluiti i compensi pagati dalla società per il servizio degli ospiti del villaggio turistico Pt_3 Pt_1 per gli anni 2018 e 2019 e cioè e PGH BEACH
[...] Parte_1 srl hanno operato senza l'ausilio di lavoratori dipendenti e quindi senza costi apparenti con un disegno ben definito e cioè di non far gravare il costo lordo dei dipendenti (contributi e quant'altro) dovuti agli Istituti Previdenziali/Erariali sulle spese di produzione avendo così un maggior margine di guadagno sulle commesse”. In altri termini, secondo la ricostruzione operata in sede di accertamento ispettivo,
“nel caso di specie nessuno degli elementi caratterizzanti l'appalto genuino si riscontra nei rapporti intercorsi tra e le società utilizzatrici Parte_2 [...]
e PGH Beach srl”, atteso in particolare che: Parte_1
A. in merito all'organizzazione dei mezzi di produzione, la verifica ha evidenziato che la non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione dei mezzi di Parte_2 produzione (attrezzatura e locali) in quanto gli stessi sono sempre stati di proprietà o in locazione della e PGH Beach, e della famiglia Parte_1 Per_1 B. Per quanto attiene al rischio d'impresa, … Come già evidenziato la è Parte_2 una società a responsabilità limitata unipersonale, con un capitale sociale irrisorio di € 5.000,00, tale da non poter garantire neppure l'acquisto delle materie prime necessarie per i servizi richiesti (come dichiarato dallo stesso amministratore, sig. . Controparte_2
L'amministratore unico precisa bene e in tre occasioni diverse che l'accordo Controparte_2 con le società committenti prevedeva un compenso fisso a stagione, a fronte del quale egli avrebbe dovuto fornire il personale, e garantire il contenimento dei costi a pasto. … Sempre il signor dichiara di essersi occupato del servizio catering ristorante e bar, del servizio di CP_2 pulizia nelle camere, del servizio di guardiania e sicurezza, della reception, accoglienza e bagnini di non essersi occupato della gestione dei negozi all'interno del villaggio, cioè del fotografo e del parrucchiere. In realtà la ha assunto anche personale nella Parte_2 boutique;
inoltre sebbene l'unico contratto di servizi prodotto ai verbalizzanti fosse quello di guardiania, al momento dell'accesso ispettivo l'ingresso del villaggio era presidiato da due Parte dipendenti della società Parte_1
C. Riguardo all'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo ... Ad essere esternalizzato non è stato un ramo o un servizio secondario, ma l'attività principale con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata è stata pienamente compenetrata nell'azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo, ma anche che i lavoratori esterni ad essa impiegata sono diventati corpo unico con l'azienda appaltante, perché in essa completamente inseriti e non scindibili, né eliminabili. È emersa in modo inequivocabile, quindi, l'insussistenza di una reale organizzazione da parte della società appaltatrice dei mezzi necessari alle prestazioni, nonché la mancanza di un'autonomia organizzativa. Quanto alla determinazione dei contributi, è stato invece precisato che: Non essendo stato esibito il Libro Unico del Lavoro, da parte della società
[...]
gli imponibili contributivi sono stati determinati, come previsto Parte_2 dall'art. 1 del Decreto Legge n. 338/89 convertito in Legge n. 389/89, prendendo a riferimento le retribuzioni previste dal CCNL (“Turismo”) stipulato in data 30/03/2015 e accordi successivi, …, che poi è il contratto collettivo denunciato dalla Parte_2
[...
tenuto conto dei livelli retributivi e dell'orario di lavoro desunti dai modd. e Pt_4 [...] trasmessi dalla società e da quanto rilevato dalle CP_3 Pt_2 Parte_2 dichiarazioni dei lavoratori ascoltati. Nello specifico, l'imponibile contributivo è stato calcolato:
1. confermando le date di inizio e fine lavoro, per l'anno 2018 e 2019, già riportate nelle
Tabelle esposte da pag. 44 a pag. 49 del verbale ispettivo e i livelli di inquadramento e retributivi denunciati dalla società e già riportati al punto Parte_2
1) da pag. 23 a pag. 30 del verbale;
2. le giornate di lavoro effettuate, rilevate sulla base di inizio e fine attività lavorativa;
3. i ratei relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità;
4. le festività ricadenti nel periodo lavorativo;
5. le ferie maturate e non usufruite a fine periodo lavorativo;
6. le giornate di lavoro domenicale prestate nel periodo di lavoro che sono state calcolate considerando nel mese sempre una giornata festiva non lavorata;
7. per alcuni lavoratori, normalmente con mansioni apicali, utilizzando gli imponibili denunciati dalla società quando questi sono risultati Parte_2 maggiori di quelli calcolati utilizzando le modalità riportate dai punti da 1. a 6..
Nel prospetto esposto alle pagine 50 e ss. del verbale ispettivo (doc.4) per ogni periodo di paga e lavoratore, sono riportate le giornate/ore di lavoro mensili addebitate, il n. ratei di tredicesima/quattordicesima e il numero di giorni di ferie maturati, le domeniche addebitate e l'imponibile calcolato. Inoltre si è tenuto conto che: sono dovute pure le sanzioni civili nella misura prevista dall'art. 116 co. 8 della legge 23- 12- 2000 n° 388 per i casi di morosità; la non ha mai versato alcun contributo all' Parte_2 CP_1 nemmeno le quote a carico dei lavoratori, sì che non è stato riconosciuto, dal punto di vista contributivo, alcun importo a credito.
In relazione a quanto sopra specificato, si tratta, dunque, di verificare se, nella specie, le forniture di servizi offerte dalla precitata siano state Parte_2 conformi alla disciplina di cui all'art. 29, D. Lgs. n. 276/2003, che, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro (disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto), richiama i due principali elementi che, per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. Secondo il consolidato orientamento espresso in termini condivisibili dalla Suprema Corte (Cass. 12551/2020, n. 15557/2019, n. 27212/2018, n. 7820/2013, n. 15693/2009, n. 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. In particolare, è stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che, in relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto, ma anche (Cass. n. 27213/2018) che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento “agli appalti endoaziendali”, caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. Tanto puntualizzato, occorre, poi, rammentare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 3.4.2024, n. 8792 - “i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)”. Inoltre, come in termini condivisibili altresì precisato da Cass. n. 10427/14, “… l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Poste tali premesse, ritiene questo giudice che l'istituto previdenziale convenuto non abbia fornito adeguata dimostrazione dei fatti a fondamento della pretesa contributiva azionata, ovvero della interposizione illecita di manodopera specificatamente ipotizzata nel verbale di accertamento dappresso citato, con conseguente diretta riconducibilità alla società opponente degli obblighi contributivi scaturenti dalle prestazioni lavorative per cui è causa. A fronte di quanto ipotizzato nel predetto verbale, le emergenze processuali non valgono, infatti, in primo luogo, ad asseverare l'assunto che la Parte_1 abbia conservato l'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto. In senso contrario alla tesi dell' militano, infatti, i convergenti contributi di CP_1 conoscenza offerti dai testimoni Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(di seguito virgolettati) dai quali, appunto,
[...] Testimone_4 Testimone_5 segnatamente traspare come gli stessi, negli anni 2018 e 2019, abbiano operato presso il Barone di Mare sulla base delle disposizioni ricevute dall'amministratore di
[...]
(e ciò in termini utili ad evidenziarne il ruolo di intervento effettivo Parte_2 ed autonomo nella conformazione delle prestazioni lavorative rese), senza alcuna inferenza da parte degli amministratori della società opponente, ovvero dei proprietari della predetta struttura ricettizia.
“… ADR: ogni anno mi incontro con il che provvede alla Testimone_1 CP_2 mia assunzione;
con lui prendo accordi sull'orario di lavoro, sullo stipendio, ecc.; l'animazione ha un capo equipe e un direttore artistico, quest'ultimo assunto dalla Parte_2
il capo animatore e altri animatori invece operano alle dipendenze di non so
[...] CP_4 dire chi sia il referente di detto ultimo personale;
ADR: per le ferie o le assenze mi rivolgo direttamente al dott, mi interfaccio con il per ogni tipo di esigenza legata CP_2 CP_2 alla mia attività lavorativa;
ADR: ha un ufficio nella struttura dietro il ricevimento, CP_2 dove mi viene consegnata dal la busta paga”. CP_2 Test
“sono stata dipendente di dal 2018 al 2019 e ho Testimone_2 Parte_2 lavorato presso la struttura Il Barone di Mare in Torre dell'Orso …; ho lavorato lì come recptionist;
ADR: fui assunta da prendevo direttive da Controparte_2 [...]
, che organizzava i turni di lavoro e i compiti da svolgere;
ricevevo la busta paga via CP_2 mail e venivo pagata tramite bonifico;
per ferie e permessi mi sono sempre rivolta a
[...] , il quale aveva un piccolo ufficio presso il dove non era presente CP_2 Parte_1 tutti i giorni, ma veniva un paio di volte a settimana di media;
aveva anche un ufficio di Lecce ove mi sono recata alcune volte per questioni legate al mio rapporto di lavoro;
ADR: utilizzavo una divisa fornitami dal AL … ADR: conosco;
la vedevo passare Testimone_6 saltuariamente dalla recption, ma non so dire se avesse un ruolo nella struttura;
non mi ha mai dato disposizioni di alcun genere né io mi sono mai rivolta a lei”. : “A.D.R: ho lavorato per diverse stagioni presso la struttura il Barone Testimone_3 di Mare;
nel 2018 ho lavorato lì come dipendente di quale receptionist;
per Parte_2 lavorare lì, nel corso degli anni sono stata chiamata da diverse persone, nel 2018 da CP_2
negli altri anni sono stata chiamata da o anche da suo fratello
[...] Testimone_6
ho lavorato lì sino al 2022; negli anni 2019 e 2020 non ho lavorato;
precedentemente Per_1 avevo lavorato sin dal 2014; ADR: nel 2018, mi sono sempre interfacciata per ogni questione lavorativa con;
era lui a stabilire i turni della receptionist;
per le modifiche Controparte_2 dei miei turni mi sono sempre rivolta a lui;
… ADR: nel 2018 ricevevo i pagamenti tramite bonifico da ricevevo la busta paga con consegna cartacea da Parte_2 [...]
”. CP_2
“A.D.R: ho lavorato per due stagioni alle dipendenze di Testimone_4 Parte_2 occupandomi di banconista da bar presso la struttura il Barone di Mare, negli anni 2018 e
2019; fui assunto da , che mi chiamò per lavorare presso detta struttura;
Controparte_2 era a darvi le direttive, a stabilire i turni con gli altri dipendenti (ragazzi che vedevo CP_2 stagionalmente e con i quali non ho avuto più rapporti); per assenze e per richieste di ferie mi sono sempre rivolto a … ADR: conosco i componenti della famiglia , che CP_2 Per_1 vedevo all'interno della struttura, ma con nessun di loro ho mai avuto alcun tipo di rapporto in relazione alla mia attività lavorativa”. : “ricordo di aver lavorato alle dipendenze della negli Testimone_5 Parte_2 anni 2018-2019; lavoro con contratti stagionali;
nei primi anni sono stato chiamato dalla famiglia;
poi negli anni 2018 e 2019 sono stato chiamato da;
il Per_1 Controparte_2 mio lavoro nel corso degli anni è sempre stato lo stesso, in termini di mansioni di tuttofare;
ADR: nel 2018 e nel 2019 ho ricevuto direttive sul lavoro da svolgere esclusivamente da
, che era sempre presente presso la struttura;
escludo di aver ricevuto in Controparte_2 tali anni incarichi o direttive da parte di altri;
per ogni mia esigenza lavorativa in quei due anni mi sono sempre e soltanto rivolto al . CP_2
Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire sulla base delle dichiarazioni di segno contrario rese da la quale ha, invece, segnatamente Testimone_7 riferito che, nel corso della stagione estiva 2018 (sebbene alle dipendenze di
[...]
, per ogni questione lavorativa, aveva fatto riferimento a Parte_2 [...]
(“… negli ultimi due anni “ho avuto a che fare” con;
per qualsiasi Tes_6 Testimone_6 problema ne parlavo con lei;
quando venivo pagata mi recavo nel suo studio per firmare la busta paga, che mi consegnava la stessa;
alcune volte, se non era disponibile, la Tes_6 Tes_6 busta paga mi era consegnata da altre persone, ma era lei la mia referente”) puntualizzando, altresì, quanto al ruolo ricoperto da in seno alla struttura ricettizia: Controparte_2
“ADR: ricordo la presenza nel Barone di Mare del signor negli ultimi due Controparte_2 anni, al quale mi rivolgevo in magazzino per il rifornimento delle colazioni;
lo vedevo in magazzino, dietro alla sala;
il a me non ha mai dato alcuna disposizione o direttiva;
CP_2 per le questioni relative alla sala mi rivolgevo sempre al maitre, che mi dava i turni;
ADR: interveniva quando vi erano screzi tra camerieri o ragazzi della sala con la cucina, CP_2 intervenendo come paciere;
ricordo che in un'occasione la busta paga mi fu consegnata dalla sorella di che lavorava o collaborava lì”. CP_2
Sotto tale profilo, non può, infatti, non evidenziarsi come l'indicazione fornita dalla in ordine al ruolo di addetto al magazzino ricoperto dal non trovi Tes_7 CP_2 alcun addentellato nella ricostruzione offerta dagli ulteriori testimoni escussi (i quali hanno, invece, all'unisono evidenziato come il medesimo fosse il referente CP_2 diretto ed esclusivo dei dipendenti di ed avesse una propria Parte_2 postazione lavorativa negli uffici alle spalle della reception), valendo, per ciò solo, ad inficiare l'attendibilità della deposizione in commento. Né elementi utili a far emergere un eventuale ruolo di controllo e/o di direzione sui dipendenti di da parte della società opponente possono Parte_2 ugualmente trarsi dalla deposizione testimoniale di laddove Testimone_8
l'affermazione di essersi rivolta per le questioni lavorative al proprio referente, ovvero al maitre , e, in sua assenza, “ad altri responsabili, ovvero a Persona_2 CP_2
e in sua assenza ai proprietari e ” risulta in contraddizione
[...] Per_1 Testimone_6 con le successive precisazioni rese dalla medesima : “personalmente non mi sono Tes_8 rivolta mai direttamente a o a , ma era il maitre poi a parlare con e, Per_1 Tes_6 CP_2 eventualmente, con gli altri”; “non ho mai avuto problemi al lavoro, né richieste particolari da rivolgere ai responsabili”. Ugualmente è a dirsi con riferimento alle indicazioni sul ruolo della precitata
[...]
fornite dalla testimone (“A.D.R: ho lavorato presso la struttura il Tes_6 Testimone_9 nei mesi estivi del 2019; lavoravo presso una boutique della struttura;
per Parte_1 l'assunzione parlai con;
per le pratiche dell'assunzione e per la firma del Testimone_6 contratto parlai sempre con;
ricordo che feci anche un colloquio, ma con un'altra Tes_6 persona;
in boutique lavoravo alternandomi con;
i turni con Parte_5 Parte_5 venivano gestiti da noi stessi;
per le questioni relative al lavoro da svolgere in boutique, io e
parlavano sempre con;
ciò per esempio per rifornire la boutique di creme Parte_5 Tes_6 solari;
ricordo di essermi assentata per malattia e di avere in tal caso comunicato l'assenza a
, cui mandai anche un certificato”), essendo la relativa affidabilità, ad ogni buon Tes_6 conto, irresolubilmente minata dal lapidario contrasto con quanto, sul medesimo punto, riferito dalla precitata secondo cui, invece: “in tutti i tre-quattro mesi in cui ho Parte_5 lavorato presso ho avuto sempre a che fare con , a cui ho Parte_1 Controparte_2 sempre fatto riferimento nel caso in cui dovevo assentarmi o avevo problemi al lavoro. ADR: i titolari della struttura mi risulta che siano e ma con Parte_1 Per_1 Testimone_6 loro non ho avuto nulla a che fare”. Tanto premesso, occorre, poi, rilevare che le risultanze dell'istruttoria espletata non abbiano evidenziato specifiche circostanze di fatto utili ad escludere che Parte_2 abbia assunto l'affidamento di un servizio e di un risultato in sé autonomo,
[...] da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo e con l'impiego di propri mezzi. In senso contrario all'assunto che precede milita infatti, in primo luogo, la significativa circostanza che i singoli contratti di appalto che vengono in rilievo non contengano alcuna stringente indicazione in ordine alle modalità di espletamento dei relativi servizi, lasciando all'appaltatore ampi margini di autonomia nell'esecuzione e nell'organizzazione degli stessi. In particolare, a riprova della sua genuinità, il contratto di appalto dei servizi di ristorazione, catering, bar, accoglienza non esplicita in alcun modo il numero e/o le specifiche qualifiche del personale da impiegare in sala, in cucina e/o nei bar, né pone prescrizioni e/o limitazioni in relazione alle materie prime da utilizzare e/o ai fornitori da cui approvvigionarsi. In relazione a quanto sopra evidenziato, non può dunque che essere effettivamente rimesso all'appaltatore l'apprestamento qualitativo e quantitativo del substrato organizzativo (e ciò anche attraverso il reperimento della manodopera e delle materie prime da impiegarvi, oltre che attraverso la conformazione del lavoro prestato nell'ambito del servizio appaltato) funzionale alla realizzazione dello specifico servizio o opera oggetto di appalto, quale risultato produttivo autonomo. Quanto sopra accennato, trova, peraltro, specifica conferma nel convergente contributo di conoscenza offerto da alcuni fornitori della struttura ricettizia Parte_1
i quali hanno, appunto, riferito di aver curato i relativi rapporti commerciali negli
[...] anni 2018 e 2019 direttamente con (senza alcuna interferenza o Controparte_2 partecipazione - se non, per quanto meglio si specificherà, in relazione alla materiale esecuzione dei pagamenti - da parte della . Parte_1 : “A.D.R: sono stato fornitore di latticini e formaggi presso la struttura Testimone_10 alberghiera il Barone di Mare per circa tre, quattro anni;
non ricordo se già nel 2019, oppure dal 2020; la mia azienda si chiama ADR: ricevevo gli ordini da Parte_6 CP_2
con cui concordavo prezzi e termini delle consegne;
gestiva la cucina;
i
[...] CP_2 pagamenti erano fatti da ADR: le consegne sul posto erano effettuate dai Parte_1 miei collaboratori;
mi sono recato presso la struttura un paio di volte all'anno ed in tali circostanze mi sono interfacciato con il o con addetti alla cucina, operanti sempre per CP_2 conto del … ADR: per le forniture di cui ho detto, presso il ho avuto CP_2 Parte_1 rapporti sempre e soltanto con ”. CP_5
: “ADR: ricordo che nel 2018, 2019 ricevemmo gli ordinativi CP_6 dall'economo della struttura tale;
quest'ultimo ci chiamò Parte_1 Controparte_2 dicendo che era l'economo della struttura per conto della trattandosi Parte_2 di nuovo cliente, si rese necessario aprire un nuovo codice e chiedere il benestare alla sede centrale, che nell'occasione fu negato;
per tale ragione gli ordinativi furono fatti dal a CP_2 Parte nome della , che era cliente storico;
ADR: i successivi contatti li ho avuti sempre con il
per i pagamenti inviavo una mail in amministrazione o chiamavo al telefono CP_2 CP_2 oppure , che si occupava dell'amministrazione; i pagamenti furono eseguiti da Testimone_6 Parte;
ADR: per due tre volte a settimana mi recavo presso la struttura per sincerarmi che fosse tutto a posto;
mi interfacciavo quasi esclusivamente con saltuariamente entravo in CP_2 cucina per parlare con lo chef relativamente ai prodotti occorrenti;
gli chef cambiano di anno in anno;
non ricordo chi sia stato chef negli anni 2018, 2019”. : “ADR: sono fornitore di prodotti per il cleaning con la CP_7 Parte_7
ADR: ho rapporti commerciali con la struttura alberghiera Il Barone di Mare dal 2019; ADR: fui contattato da , che era il titolare della mi Controparte_2 Parte_2 recai presso l'albergo e parlai con il in relazione alle forniture di materiale (carta, CP_2 detergenti, tovaglie, shampoo e tutto ciò che occorre per le camere dell'albergo e per la cucina)”.
In relazione a quanto sin qui specificato, può al contempo nel caso ritenersi che alla autonomia organizzativa dappresso evidenziata non possa che riconnettersi l'assunzione
– da parte della precitata - del correlato rischio di impresa. Parte_2
Sotto tale profilo, è in primo luogo da escludere che, ai fini che qui rilevano, assuma decisivo rilievo la previsione - nei contratti di appalto dei singoli servizi versati in atti - di un corrispettivo fisso a favore dell'appaltatore, non potendo detta pattuizione ugualmente valere ad assicurare a quest'ultimo un profitto certo, sì da consentirgli di sottrarsi al tipico rischio imprenditoriale. Al contrario, la necessità di assicurare il servizio oggetto dell'appalto, facendo necessariamente leva su una provvista fissa e predeterminata al momento della stipula del relativo contratto, non può che scaricare sull'appaltatore tutti i rischi economici correlati alle non preventivabili e molteplici variabili (ad esempio, quelle legate alle variazioni di prezzo e/o di quantità delle derrate alimentare occorrenti, alla necessità di implementare o sostituire il personale assunto) suscettive di verificazione nel corso di esecuzione dello stesso contratto. In tale più ampia prospettiva, la circostanza che la Parte_2 abbia, poi, conseguito corrispettivi di gran lunga inferiore ai costi sostenuti (nel caso unicamente sufficienti per far fronte al pagamento della retribuzione netta dei dipendenti), e non abbia conseguentemente provveduto a versare all' alcuna CP_1 contribuzione, oltre che dare adito alla ipotesi formulata dallo stesso istituto previdenziale, secondo cui “la società “ è stata costituita ad Parte_2 hoc per abbattere i costi delle retribuzioni”,può ugualmente (e legittimamente) essere spiegata proprio in rapporto ad una non ponderata valutazione del rischio imprenditoriale, ovvero ad una sottovalutazione dei costi del personale da impiegare per far fronte agli obblighi negoziali assunti. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione al fatto (asseverato dalle risultanze della prova testimoniale espletata) che il pagamento dei fornitori di
[...] fosse operato direttamente dalla vuoi Parte_2 Parte_1 perché ciò non elimina il rischio d'impresa assunto dall'appaltatore in parola (riguardando detto pagamento soltanto una parte dei costi a carico di quest'ultimo), vuoi perché non vi è modo di provare che detto modus operandi (giustificato dal in CP_2 relazione al fatto che “i fornitori non erano disponibili a cedere il prodotto direttamente alla mia azienda, in quanto nuova sul mercato”) disveli l'unitarietà dei rapporti facenti capo alle due società in questione, tenuto conto che, ove così fosse, non si spiega perché la relativa regolamentazione non sia stata assunta già in sede di stipulazione del contratto di appalto (in data 28.2.2018) e abbia, invece, successivamente richiesto (in data 30.4.2018) la sottoscrizione di un apposito “addendum”. Inoltre, dagli stessi contratti di appalto specificatamente risulta come, al contrario di quanto ipotizzato dall' la dovesse farsi carico delle CP_1 Parte_2 spese relative a “servizi telefonici, energia elettrica, gas, acqua e simili” (segnatamente:
“i contatori relativi alle singole utenze sebbene rimangano intestati alla Parte_1
i relativi costi saranno a carico della ), ad
[...] Parte_2 ulteriore conferma della gestione autonoma dei mezzi di produzione e dell'assunzione del rischio imprenditoriale da parte della stessa;
così come nel medesimo solco milita il fatto che gli abiti da lavoro fossero forniti al personale impiegato nella struttura direttamente dal (vds. dichiarazioni testimoniali di CP_2 Testimone_11 [...]
. Testimone_2
A fronte di quanto sin qui ricostruito, è poi da ritenere scarsamente significativo (e sostanzialmente neutro ai fini della demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi) il fatto che abbia inteso affidare al precitato appaltatore, nelle Parte_1 stagioni 2018 e 2019 che qui rilevano, la quasi totalità dei servizi offerti nel complesso turistico (ovvero, contratto ristorazione catering bar e accoglienza;
contratto servizio pulizie;
contratto servizio sorveglianza e custodia;
contratto pulizie di tutti gli spazi pubblici;
contratto servizio lavanderia;
contratto salvamento assistenza bagnanti e sorveglianza piscina;
contratto socializzazione intrattenimento e animazione;
contratto manutenzione verde;
contratto manutenzione camere ed edifici), così come altrettanto scarsamente significativo si atteggia il conseguente dato, valorizzato in sede di accertamento ispettivo, per cui “… nella stagione estiva dell'anno 2018, la società
[...] ha, quindi, operato senza avere alle proprie dipendenze alcun Parte_1 lavoratore dipendente. Nella stagione estiva 2019 oltre ai lavoratori di nazionalità Keniota che, da molti anni, ogni stagione estiva, arrivano in Italia in virtù di un contratto di lavoro sottoscritto con società facenti capo alla famiglia , le prime Per_1 assunzioni risalgono alla data del 17 luglio, a stagione già molto avanzata e comunque successiva alle date degli accessi ispettivi (2 luglio e 16 luglio) …”. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono (e in difetto di ulteriori approfondimenti in ordine all'esistenza di preesistenti rapporti lavorativi tra il e CP_2 la società opponente - di cui vi è cenno nella deposizione della testimone -, Tes_7 potenzialmente utili a far emergere un collegamento fra le due società in parola), è in conclusione da ritenere che l' non abbia fornito adeguata dimostrazione di specifiche CP_1 circostanze di fatto utili ad escludere l'esercizio di un distinto potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore sull'attività lavorativa espletata dai suoi dipendenti, ovvero di circostanze di fatto incompatibili con l'assunzione del rischio d'impresa da parte del medesimo appaltatore. In ragione di ciò, la pretesa contributiva azionata dall' per il tramite dell'avviso CP_1 di addebito oggetto di impugnazione risulta, per ciò solo, priva di sbocco, con il corollario che l'opposizione proposta da è, pertanto, da Parte_1 accogliere. La circostanza che la quasi totalità dei contratti di appalto dei servizi stipulati con la non siano stati messi a disposizione dell' nel corso Parte_2 CP_1 dell'accertamento ispettivo prodromico (e ciò, peraltro, a causa di “vicissitudini di vario genere che la opponente si è trovata a vivere in detto frangente temporale” non documentate, né ulteriormente esplicitate e/o chiarite nell'ambito del presente giudizio), avendo costituito valido argomento a sostegno della tesi (sulla interposizione fittizia di manodopera) a fondamento della pretesa contributiva per cui è causa, vale ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19.4.2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., in relazione alla quale si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24.6.2022, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 35920220000448202000, dichiarando non dovute dalla opponente le somme pretese per il suo tramite dall' spese di lite compensate. CP_1
Lecce, 6 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra: in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Spano, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Isabella Patrizia Basile e Maria Teresa Petrucci, opposto;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
fatto e diritto Con atto depositato in data 24.6.2022, ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 35920220000448202000 di euro 745.200,82, notificatole in data 15.5.2022 e relativo a “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione aziende con lavoratori dipendenti” per il periodo 03/2018-09/2019, pretesi nei suoi confronti dall' (segnatamente in quanto “soggetto utilizzatore di manodopera CP_1 illecitamente fornita dalla società ) sulla base di quanto Parte_2 risultante dal verbale ispettivo n. 0490564 del 25.10.2021; rilevando, in particolare: (1) la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
(2) la regolarità e genuinità dei contratti di appalto stipulati con la predetta (3) la errata Parte_2 quantificazione dell'importo richiesto. L' costituitosi ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per l'inammissibilità e/o per il rigetto dell'opposizione proposta. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di numerosi testimoni, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da dichiarare inammissibile la doglianza che inerisce all'asserita nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, avendo essa ad oggetto un vizio formale dell'atto, da eccepire a pena di decadenza nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 15.5.2022, il suddetto termine è, infatti, interamente decorso anteriormente al 24.6.2022, data di deposito del ricorso giudiziale. Come già anticipato, la presente vicenda litigiosa trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione del 25.10.2021, notificato a mezzo pec in data 28.10.2021, il cui contenuto giova qui preliminarmente sintetizzare: In data 2 luglio 2019, nel corso dell'accesso ispettivo all'interno del Complesso Turistico
era stata riscontrata la presenza del sig. , che si era Parte_1 Controparte_2 immediatamente qualificato come amministratore unico della società Pt_2 Parte_2 (società costituita con atto del 21.2.2018, con unico socio, nonché amministratore unico,
[...] appunto, il sig. e con capitale sociale dichiarato pari ad euro 5.000,00) e Controparte_2 aveva reso le seguenti dichiarazioni: “Sono amministratore unico della società Pt_2 [...] con sede in Lecce alla via Duca d'Aosta numero 40 da due anni, la società gestisce Parte_2 il complesso turistico che opera nel periodo estivo e saltuariamente come Pt_1 Pt_1 pulizie nel periodo invernale. Dall'anno 2018 la società ha stipulato Parte_2 con la società diversi contratti, ovvero: contratto di gestione del Parte_1 catering, contratto di pulizia per alcuni blocchi del complesso sito in Torre dell'Orso, zona Saracena, contratto di animazione, gestisco inoltre la manutenzione, l'accoglienza e i bagnini. Oltre al personale della società lavorano 5 lavoratrici della società Parte_2
inoltre lavorano alcune dipendenti di una ditta esterna di pulizia. La Pt_3 Parte_2 occupa circa 100-120 dipendenti. Per quanto riguarda il servizio di catering il
[...] contratto con prevede che la mia società fornisca il personale e Parte_1 garantisca il contenimento dei costi a pasto e la qualità, siamo noi che facciamo gli ordini di acquisto del cibo però paga tutto la società Mensilmente io emetto una Parte_1 fattura e ricevo un bonifico forfettario da Per quanto riguarda la Parte_1 gestione del bar è analoga a quella del ristorante però gli scontrini vengono emessi da PGH
Barone di mare. Nel bar ci sono due modalità: una all inclusive che prevede le bevande tutte comprese e una non all inclusive in quanto le bevande si pagano a consumo. Alla reception il personale è tutto oltre ad alcuni dipendenti Non so dire se Parte_2 Pt_3 la società abbia dipendenti io ho solo rapporti con l'amministratore Parte_1 Parte
, i contatti con la società avvengono o telefonicamente o Persona_1 Parte_1 tramite contatto diretto in quanto l'amministratore vive nella struttura. L'ufficio in cui ci troviamo in questo momento, a ridosso della reception è il mio ufficio e la mia postazione di lavoro;
…”. Invitata a documentare quanto sopra evidenziatosi, la società Parte_2 si era limitata ad inviare, in data 25 luglio 2019, una mail contenente n. 7 foto formato jpeg, relative ad un contratto di appalto del servizio di sorveglianza e custodia del complesso turistico datato 30 aprile 2019, che riguardava esclusivamente l'attività di sorveglianza Parte_1 (con la copertura dell'intera giornata con la presenza di almeno 2 unità nelle ore notturne, una unità delle quali da posizionarsi all'ingresso principale). Come corrispettivo dell'attività di vigilanza l'art. 5 del contratto prevedeva la corresponsione di € 60.000,00 + IVA per l'intera stagione estiva. L'art. 6 del contratto prevedeva quale durata dell'appalto, la stagione estiva 2019, ovvero dal 9 giugno al 22 settembre 2019.
Con riferimento agli ulteriori contratti di appalto assertivamente stipulati dalla
[...] con non era stato, invece, prodotto alcun altro documento, né a Parte_2 Parte_1 cura della né a cura delle società PGH Barone di Mare e PGH Beach srl, il cui Parte_2 consulente, pur più volte formalmente sollecitato… non era stato in grado di fornire alcun contratto di appalti o servizi stipulato con la Parte_2 La , come già esposto, è, dunque, un'azienda unipersonale Parte_2 con capitale sociale pari ad € 5.000,00, che ha assunto negli anni 2018 e 2019 lavoratori dipendenti, i quali hanno tutti prestato attività lavorativa esclusivamente presso la struttura;
detta società è risultata completamente inadempiente nel pagamento dei Parte_1 contributi e ha accumulato, per gli anni 2018 e 2019 un imponente debito contributivo nei CP_ confronti dell' non avendo effettuato alcun versamento di contribuzione per i lavoratori assunti. Parte Nella stagione estiva dell'anno 2018, la società ha, quindi, Parte_1 operato senza avere alle proprie dipendenze alcun lavoratore dipendente. Nella stagione estiva
2019, oltre ai lavoratori di nazionalità Keniota che, da molti anni, ogni stagione estiva, arrivano in Italia in virtù di un contratto di lavoro sottoscritto con società facenti capo alla famiglia le prime assunzioni, infatti, risalgono al 17 luglio, a stagione già molto avanzata, e Per_1 risultano successive alle date degli accessi ispettivi (2 luglio e 16 luglio).
Dalle fatture ricevute e dagli estratti conto esibiti dalla società Parte_1 si era, poi, rilevato che la società aveva ricevuto fatture ed
[...] Parte_1 aveva effettuato sistematicamente bonifici/assegni nei confronti di aziende che avevano fornito la materia pima (prodotti alimentari: carne, frutta verdura, pesce, bibite ecc.), per il funzionamento del complesso turistico nonché i servizi (luce, telefono, Parte_1 acqua) sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019. Dall'esame dalle fatture emesse, nonché dagli imponibili denunciati all che altro CP_1 non sono che il costo complessivo delle retribuzioni a carico del datore di lavoro in quanto sono la somma delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori maggiorate dalla quota trattenuta a carico dei lavoratori, delle ritenute previdenziali da versare all' (9,19%) e delle trattenute CP_1 erariali da versare all'Agenzia delle entrate, e dei contributi a carico dell'azienda, è CP_1 scaturito il bilancio complessivo annuale. … ogni anno la società Parte_2 avrebbe perso importi considerevoli, in totale €. 1.016.503,48, senza
[...] considerare gli altri costi effettivi, quali premi assicurativi infortuni da versare all'INAIL e almeno il costo del consulente del lavoro, considerato l'elevato numero di dipendenti e l'elaborazione mensile delle buste paga e tutto questo senza avere nessun rischio di impresa, perché ha fornito solo il servizio del costo del personale. Dal confronto della colonna fatturato con quella dell'imponibile denunciato emerge che il fatturato non copre nemmeno il costo delle retribuzioni.
Sulla base degli elementi sopra riassunti, si è, quindi ritenuto, che “la società
è stata costituita ad hoc per abbattere i costi delle Pt_2 Parte_2 retribuzioni, e tutto quanto dovuto agli enti statali nel loro complesso per versamento contributi ritenute effettuate sui lavoratori da versare all'Agenzia delle Entrate, CP_1
IVA, premi INAIL. Appare chiaro che le società nei quali sono confluiti i compensi pagati dalla società per il servizio degli ospiti del villaggio turistico Pt_3 Pt_1 per gli anni 2018 e 2019 e cioè e PGH BEACH
[...] Parte_1 srl hanno operato senza l'ausilio di lavoratori dipendenti e quindi senza costi apparenti con un disegno ben definito e cioè di non far gravare il costo lordo dei dipendenti (contributi e quant'altro) dovuti agli Istituti Previdenziali/Erariali sulle spese di produzione avendo così un maggior margine di guadagno sulle commesse”. In altri termini, secondo la ricostruzione operata in sede di accertamento ispettivo,
“nel caso di specie nessuno degli elementi caratterizzanti l'appalto genuino si riscontra nei rapporti intercorsi tra e le società utilizzatrici Parte_2 [...]
e PGH Beach srl”, atteso in particolare che: Parte_1
A. in merito all'organizzazione dei mezzi di produzione, la verifica ha evidenziato che la non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione dei mezzi di Parte_2 produzione (attrezzatura e locali) in quanto gli stessi sono sempre stati di proprietà o in locazione della e PGH Beach, e della famiglia Parte_1 Per_1 B. Per quanto attiene al rischio d'impresa, … Come già evidenziato la è Parte_2 una società a responsabilità limitata unipersonale, con un capitale sociale irrisorio di € 5.000,00, tale da non poter garantire neppure l'acquisto delle materie prime necessarie per i servizi richiesti (come dichiarato dallo stesso amministratore, sig. . Controparte_2
L'amministratore unico precisa bene e in tre occasioni diverse che l'accordo Controparte_2 con le società committenti prevedeva un compenso fisso a stagione, a fronte del quale egli avrebbe dovuto fornire il personale, e garantire il contenimento dei costi a pasto. … Sempre il signor dichiara di essersi occupato del servizio catering ristorante e bar, del servizio di CP_2 pulizia nelle camere, del servizio di guardiania e sicurezza, della reception, accoglienza e bagnini di non essersi occupato della gestione dei negozi all'interno del villaggio, cioè del fotografo e del parrucchiere. In realtà la ha assunto anche personale nella Parte_2 boutique;
inoltre sebbene l'unico contratto di servizi prodotto ai verbalizzanti fosse quello di guardiania, al momento dell'accesso ispettivo l'ingresso del villaggio era presidiato da due Parte dipendenti della società Parte_1
C. Riguardo all'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo ... Ad essere esternalizzato non è stato un ramo o un servizio secondario, ma l'attività principale con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata è stata pienamente compenetrata nell'azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo, ma anche che i lavoratori esterni ad essa impiegata sono diventati corpo unico con l'azienda appaltante, perché in essa completamente inseriti e non scindibili, né eliminabili. È emersa in modo inequivocabile, quindi, l'insussistenza di una reale organizzazione da parte della società appaltatrice dei mezzi necessari alle prestazioni, nonché la mancanza di un'autonomia organizzativa. Quanto alla determinazione dei contributi, è stato invece precisato che: Non essendo stato esibito il Libro Unico del Lavoro, da parte della società
[...]
gli imponibili contributivi sono stati determinati, come previsto Parte_2 dall'art. 1 del Decreto Legge n. 338/89 convertito in Legge n. 389/89, prendendo a riferimento le retribuzioni previste dal CCNL (“Turismo”) stipulato in data 30/03/2015 e accordi successivi, …, che poi è il contratto collettivo denunciato dalla Parte_2
[...
tenuto conto dei livelli retributivi e dell'orario di lavoro desunti dai modd. e Pt_4 [...] trasmessi dalla società e da quanto rilevato dalle CP_3 Pt_2 Parte_2 dichiarazioni dei lavoratori ascoltati. Nello specifico, l'imponibile contributivo è stato calcolato:
1. confermando le date di inizio e fine lavoro, per l'anno 2018 e 2019, già riportate nelle
Tabelle esposte da pag. 44 a pag. 49 del verbale ispettivo e i livelli di inquadramento e retributivi denunciati dalla società e già riportati al punto Parte_2
1) da pag. 23 a pag. 30 del verbale;
2. le giornate di lavoro effettuate, rilevate sulla base di inizio e fine attività lavorativa;
3. i ratei relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità;
4. le festività ricadenti nel periodo lavorativo;
5. le ferie maturate e non usufruite a fine periodo lavorativo;
6. le giornate di lavoro domenicale prestate nel periodo di lavoro che sono state calcolate considerando nel mese sempre una giornata festiva non lavorata;
7. per alcuni lavoratori, normalmente con mansioni apicali, utilizzando gli imponibili denunciati dalla società quando questi sono risultati Parte_2 maggiori di quelli calcolati utilizzando le modalità riportate dai punti da 1. a 6..
Nel prospetto esposto alle pagine 50 e ss. del verbale ispettivo (doc.4) per ogni periodo di paga e lavoratore, sono riportate le giornate/ore di lavoro mensili addebitate, il n. ratei di tredicesima/quattordicesima e il numero di giorni di ferie maturati, le domeniche addebitate e l'imponibile calcolato. Inoltre si è tenuto conto che: sono dovute pure le sanzioni civili nella misura prevista dall'art. 116 co. 8 della legge 23- 12- 2000 n° 388 per i casi di morosità; la non ha mai versato alcun contributo all' Parte_2 CP_1 nemmeno le quote a carico dei lavoratori, sì che non è stato riconosciuto, dal punto di vista contributivo, alcun importo a credito.
In relazione a quanto sopra specificato, si tratta, dunque, di verificare se, nella specie, le forniture di servizi offerte dalla precitata siano state Parte_2 conformi alla disciplina di cui all'art. 29, D. Lgs. n. 276/2003, che, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro (disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto), richiama i due principali elementi che, per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. Secondo il consolidato orientamento espresso in termini condivisibili dalla Suprema Corte (Cass. 12551/2020, n. 15557/2019, n. 27212/2018, n. 7820/2013, n. 15693/2009, n. 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. In particolare, è stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che, in relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto, ma anche (Cass. n. 27213/2018) che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento “agli appalti endoaziendali”, caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. Tanto puntualizzato, occorre, poi, rammentare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte - cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 3.4.2024, n. 8792 - “i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)”. Inoltre, come in termini condivisibili altresì precisato da Cass. n. 10427/14, “… l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Poste tali premesse, ritiene questo giudice che l'istituto previdenziale convenuto non abbia fornito adeguata dimostrazione dei fatti a fondamento della pretesa contributiva azionata, ovvero della interposizione illecita di manodopera specificatamente ipotizzata nel verbale di accertamento dappresso citato, con conseguente diretta riconducibilità alla società opponente degli obblighi contributivi scaturenti dalle prestazioni lavorative per cui è causa. A fronte di quanto ipotizzato nel predetto verbale, le emergenze processuali non valgono, infatti, in primo luogo, ad asseverare l'assunto che la Parte_1 abbia conservato l'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto. In senso contrario alla tesi dell' militano, infatti, i convergenti contributi di CP_1 conoscenza offerti dai testimoni Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(di seguito virgolettati) dai quali, appunto,
[...] Testimone_4 Testimone_5 segnatamente traspare come gli stessi, negli anni 2018 e 2019, abbiano operato presso il Barone di Mare sulla base delle disposizioni ricevute dall'amministratore di
[...]
(e ciò in termini utili ad evidenziarne il ruolo di intervento effettivo Parte_2 ed autonomo nella conformazione delle prestazioni lavorative rese), senza alcuna inferenza da parte degli amministratori della società opponente, ovvero dei proprietari della predetta struttura ricettizia.
“… ADR: ogni anno mi incontro con il che provvede alla Testimone_1 CP_2 mia assunzione;
con lui prendo accordi sull'orario di lavoro, sullo stipendio, ecc.; l'animazione ha un capo equipe e un direttore artistico, quest'ultimo assunto dalla Parte_2
il capo animatore e altri animatori invece operano alle dipendenze di non so
[...] CP_4 dire chi sia il referente di detto ultimo personale;
ADR: per le ferie o le assenze mi rivolgo direttamente al dott, mi interfaccio con il per ogni tipo di esigenza legata CP_2 CP_2 alla mia attività lavorativa;
ADR: ha un ufficio nella struttura dietro il ricevimento, CP_2 dove mi viene consegnata dal la busta paga”. CP_2 Test
“sono stata dipendente di dal 2018 al 2019 e ho Testimone_2 Parte_2 lavorato presso la struttura Il Barone di Mare in Torre dell'Orso …; ho lavorato lì come recptionist;
ADR: fui assunta da prendevo direttive da Controparte_2 [...]
, che organizzava i turni di lavoro e i compiti da svolgere;
ricevevo la busta paga via CP_2 mail e venivo pagata tramite bonifico;
per ferie e permessi mi sono sempre rivolta a
[...] , il quale aveva un piccolo ufficio presso il dove non era presente CP_2 Parte_1 tutti i giorni, ma veniva un paio di volte a settimana di media;
aveva anche un ufficio di Lecce ove mi sono recata alcune volte per questioni legate al mio rapporto di lavoro;
ADR: utilizzavo una divisa fornitami dal AL … ADR: conosco;
la vedevo passare Testimone_6 saltuariamente dalla recption, ma non so dire se avesse un ruolo nella struttura;
non mi ha mai dato disposizioni di alcun genere né io mi sono mai rivolta a lei”. : “A.D.R: ho lavorato per diverse stagioni presso la struttura il Barone Testimone_3 di Mare;
nel 2018 ho lavorato lì come dipendente di quale receptionist;
per Parte_2 lavorare lì, nel corso degli anni sono stata chiamata da diverse persone, nel 2018 da CP_2
negli altri anni sono stata chiamata da o anche da suo fratello
[...] Testimone_6
ho lavorato lì sino al 2022; negli anni 2019 e 2020 non ho lavorato;
precedentemente Per_1 avevo lavorato sin dal 2014; ADR: nel 2018, mi sono sempre interfacciata per ogni questione lavorativa con;
era lui a stabilire i turni della receptionist;
per le modifiche Controparte_2 dei miei turni mi sono sempre rivolta a lui;
… ADR: nel 2018 ricevevo i pagamenti tramite bonifico da ricevevo la busta paga con consegna cartacea da Parte_2 [...]
”. CP_2
“A.D.R: ho lavorato per due stagioni alle dipendenze di Testimone_4 Parte_2 occupandomi di banconista da bar presso la struttura il Barone di Mare, negli anni 2018 e
2019; fui assunto da , che mi chiamò per lavorare presso detta struttura;
Controparte_2 era a darvi le direttive, a stabilire i turni con gli altri dipendenti (ragazzi che vedevo CP_2 stagionalmente e con i quali non ho avuto più rapporti); per assenze e per richieste di ferie mi sono sempre rivolto a … ADR: conosco i componenti della famiglia , che CP_2 Per_1 vedevo all'interno della struttura, ma con nessun di loro ho mai avuto alcun tipo di rapporto in relazione alla mia attività lavorativa”. : “ricordo di aver lavorato alle dipendenze della negli Testimone_5 Parte_2 anni 2018-2019; lavoro con contratti stagionali;
nei primi anni sono stato chiamato dalla famiglia;
poi negli anni 2018 e 2019 sono stato chiamato da;
il Per_1 Controparte_2 mio lavoro nel corso degli anni è sempre stato lo stesso, in termini di mansioni di tuttofare;
ADR: nel 2018 e nel 2019 ho ricevuto direttive sul lavoro da svolgere esclusivamente da
, che era sempre presente presso la struttura;
escludo di aver ricevuto in Controparte_2 tali anni incarichi o direttive da parte di altri;
per ogni mia esigenza lavorativa in quei due anni mi sono sempre e soltanto rivolto al . CP_2
Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire sulla base delle dichiarazioni di segno contrario rese da la quale ha, invece, segnatamente Testimone_7 riferito che, nel corso della stagione estiva 2018 (sebbene alle dipendenze di
[...]
, per ogni questione lavorativa, aveva fatto riferimento a Parte_2 [...]
(“… negli ultimi due anni “ho avuto a che fare” con;
per qualsiasi Tes_6 Testimone_6 problema ne parlavo con lei;
quando venivo pagata mi recavo nel suo studio per firmare la busta paga, che mi consegnava la stessa;
alcune volte, se non era disponibile, la Tes_6 Tes_6 busta paga mi era consegnata da altre persone, ma era lei la mia referente”) puntualizzando, altresì, quanto al ruolo ricoperto da in seno alla struttura ricettizia: Controparte_2
“ADR: ricordo la presenza nel Barone di Mare del signor negli ultimi due Controparte_2 anni, al quale mi rivolgevo in magazzino per il rifornimento delle colazioni;
lo vedevo in magazzino, dietro alla sala;
il a me non ha mai dato alcuna disposizione o direttiva;
CP_2 per le questioni relative alla sala mi rivolgevo sempre al maitre, che mi dava i turni;
ADR: interveniva quando vi erano screzi tra camerieri o ragazzi della sala con la cucina, CP_2 intervenendo come paciere;
ricordo che in un'occasione la busta paga mi fu consegnata dalla sorella di che lavorava o collaborava lì”. CP_2
Sotto tale profilo, non può, infatti, non evidenziarsi come l'indicazione fornita dalla in ordine al ruolo di addetto al magazzino ricoperto dal non trovi Tes_7 CP_2 alcun addentellato nella ricostruzione offerta dagli ulteriori testimoni escussi (i quali hanno, invece, all'unisono evidenziato come il medesimo fosse il referente CP_2 diretto ed esclusivo dei dipendenti di ed avesse una propria Parte_2 postazione lavorativa negli uffici alle spalle della reception), valendo, per ciò solo, ad inficiare l'attendibilità della deposizione in commento. Né elementi utili a far emergere un eventuale ruolo di controllo e/o di direzione sui dipendenti di da parte della società opponente possono Parte_2 ugualmente trarsi dalla deposizione testimoniale di laddove Testimone_8
l'affermazione di essersi rivolta per le questioni lavorative al proprio referente, ovvero al maitre , e, in sua assenza, “ad altri responsabili, ovvero a Persona_2 CP_2
e in sua assenza ai proprietari e ” risulta in contraddizione
[...] Per_1 Testimone_6 con le successive precisazioni rese dalla medesima : “personalmente non mi sono Tes_8 rivolta mai direttamente a o a , ma era il maitre poi a parlare con e, Per_1 Tes_6 CP_2 eventualmente, con gli altri”; “non ho mai avuto problemi al lavoro, né richieste particolari da rivolgere ai responsabili”. Ugualmente è a dirsi con riferimento alle indicazioni sul ruolo della precitata
[...]
fornite dalla testimone (“A.D.R: ho lavorato presso la struttura il Tes_6 Testimone_9 nei mesi estivi del 2019; lavoravo presso una boutique della struttura;
per Parte_1 l'assunzione parlai con;
per le pratiche dell'assunzione e per la firma del Testimone_6 contratto parlai sempre con;
ricordo che feci anche un colloquio, ma con un'altra Tes_6 persona;
in boutique lavoravo alternandomi con;
i turni con Parte_5 Parte_5 venivano gestiti da noi stessi;
per le questioni relative al lavoro da svolgere in boutique, io e
parlavano sempre con;
ciò per esempio per rifornire la boutique di creme Parte_5 Tes_6 solari;
ricordo di essermi assentata per malattia e di avere in tal caso comunicato l'assenza a
, cui mandai anche un certificato”), essendo la relativa affidabilità, ad ogni buon Tes_6 conto, irresolubilmente minata dal lapidario contrasto con quanto, sul medesimo punto, riferito dalla precitata secondo cui, invece: “in tutti i tre-quattro mesi in cui ho Parte_5 lavorato presso ho avuto sempre a che fare con , a cui ho Parte_1 Controparte_2 sempre fatto riferimento nel caso in cui dovevo assentarmi o avevo problemi al lavoro. ADR: i titolari della struttura mi risulta che siano e ma con Parte_1 Per_1 Testimone_6 loro non ho avuto nulla a che fare”. Tanto premesso, occorre, poi, rilevare che le risultanze dell'istruttoria espletata non abbiano evidenziato specifiche circostanze di fatto utili ad escludere che Parte_2 abbia assunto l'affidamento di un servizio e di un risultato in sé autonomo,
[...] da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo e con l'impiego di propri mezzi. In senso contrario all'assunto che precede milita infatti, in primo luogo, la significativa circostanza che i singoli contratti di appalto che vengono in rilievo non contengano alcuna stringente indicazione in ordine alle modalità di espletamento dei relativi servizi, lasciando all'appaltatore ampi margini di autonomia nell'esecuzione e nell'organizzazione degli stessi. In particolare, a riprova della sua genuinità, il contratto di appalto dei servizi di ristorazione, catering, bar, accoglienza non esplicita in alcun modo il numero e/o le specifiche qualifiche del personale da impiegare in sala, in cucina e/o nei bar, né pone prescrizioni e/o limitazioni in relazione alle materie prime da utilizzare e/o ai fornitori da cui approvvigionarsi. In relazione a quanto sopra evidenziato, non può dunque che essere effettivamente rimesso all'appaltatore l'apprestamento qualitativo e quantitativo del substrato organizzativo (e ciò anche attraverso il reperimento della manodopera e delle materie prime da impiegarvi, oltre che attraverso la conformazione del lavoro prestato nell'ambito del servizio appaltato) funzionale alla realizzazione dello specifico servizio o opera oggetto di appalto, quale risultato produttivo autonomo. Quanto sopra accennato, trova, peraltro, specifica conferma nel convergente contributo di conoscenza offerto da alcuni fornitori della struttura ricettizia Parte_1
i quali hanno, appunto, riferito di aver curato i relativi rapporti commerciali negli
[...] anni 2018 e 2019 direttamente con (senza alcuna interferenza o Controparte_2 partecipazione - se non, per quanto meglio si specificherà, in relazione alla materiale esecuzione dei pagamenti - da parte della . Parte_1 : “A.D.R: sono stato fornitore di latticini e formaggi presso la struttura Testimone_10 alberghiera il Barone di Mare per circa tre, quattro anni;
non ricordo se già nel 2019, oppure dal 2020; la mia azienda si chiama ADR: ricevevo gli ordini da Parte_6 CP_2
con cui concordavo prezzi e termini delle consegne;
gestiva la cucina;
i
[...] CP_2 pagamenti erano fatti da ADR: le consegne sul posto erano effettuate dai Parte_1 miei collaboratori;
mi sono recato presso la struttura un paio di volte all'anno ed in tali circostanze mi sono interfacciato con il o con addetti alla cucina, operanti sempre per CP_2 conto del … ADR: per le forniture di cui ho detto, presso il ho avuto CP_2 Parte_1 rapporti sempre e soltanto con ”. CP_5
: “ADR: ricordo che nel 2018, 2019 ricevemmo gli ordinativi CP_6 dall'economo della struttura tale;
quest'ultimo ci chiamò Parte_1 Controparte_2 dicendo che era l'economo della struttura per conto della trattandosi Parte_2 di nuovo cliente, si rese necessario aprire un nuovo codice e chiedere il benestare alla sede centrale, che nell'occasione fu negato;
per tale ragione gli ordinativi furono fatti dal a CP_2 Parte nome della , che era cliente storico;
ADR: i successivi contatti li ho avuti sempre con il
per i pagamenti inviavo una mail in amministrazione o chiamavo al telefono CP_2 CP_2 oppure , che si occupava dell'amministrazione; i pagamenti furono eseguiti da Testimone_6 Parte;
ADR: per due tre volte a settimana mi recavo presso la struttura per sincerarmi che fosse tutto a posto;
mi interfacciavo quasi esclusivamente con saltuariamente entravo in CP_2 cucina per parlare con lo chef relativamente ai prodotti occorrenti;
gli chef cambiano di anno in anno;
non ricordo chi sia stato chef negli anni 2018, 2019”. : “ADR: sono fornitore di prodotti per il cleaning con la CP_7 Parte_7
ADR: ho rapporti commerciali con la struttura alberghiera Il Barone di Mare dal 2019; ADR: fui contattato da , che era il titolare della mi Controparte_2 Parte_2 recai presso l'albergo e parlai con il in relazione alle forniture di materiale (carta, CP_2 detergenti, tovaglie, shampoo e tutto ciò che occorre per le camere dell'albergo e per la cucina)”.
In relazione a quanto sin qui specificato, può al contempo nel caso ritenersi che alla autonomia organizzativa dappresso evidenziata non possa che riconnettersi l'assunzione
– da parte della precitata - del correlato rischio di impresa. Parte_2
Sotto tale profilo, è in primo luogo da escludere che, ai fini che qui rilevano, assuma decisivo rilievo la previsione - nei contratti di appalto dei singoli servizi versati in atti - di un corrispettivo fisso a favore dell'appaltatore, non potendo detta pattuizione ugualmente valere ad assicurare a quest'ultimo un profitto certo, sì da consentirgli di sottrarsi al tipico rischio imprenditoriale. Al contrario, la necessità di assicurare il servizio oggetto dell'appalto, facendo necessariamente leva su una provvista fissa e predeterminata al momento della stipula del relativo contratto, non può che scaricare sull'appaltatore tutti i rischi economici correlati alle non preventivabili e molteplici variabili (ad esempio, quelle legate alle variazioni di prezzo e/o di quantità delle derrate alimentare occorrenti, alla necessità di implementare o sostituire il personale assunto) suscettive di verificazione nel corso di esecuzione dello stesso contratto. In tale più ampia prospettiva, la circostanza che la Parte_2 abbia, poi, conseguito corrispettivi di gran lunga inferiore ai costi sostenuti (nel caso unicamente sufficienti per far fronte al pagamento della retribuzione netta dei dipendenti), e non abbia conseguentemente provveduto a versare all' alcuna CP_1 contribuzione, oltre che dare adito alla ipotesi formulata dallo stesso istituto previdenziale, secondo cui “la società “ è stata costituita ad Parte_2 hoc per abbattere i costi delle retribuzioni”,può ugualmente (e legittimamente) essere spiegata proprio in rapporto ad una non ponderata valutazione del rischio imprenditoriale, ovvero ad una sottovalutazione dei costi del personale da impiegare per far fronte agli obblighi negoziali assunti. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione al fatto (asseverato dalle risultanze della prova testimoniale espletata) che il pagamento dei fornitori di
[...] fosse operato direttamente dalla vuoi Parte_2 Parte_1 perché ciò non elimina il rischio d'impresa assunto dall'appaltatore in parola (riguardando detto pagamento soltanto una parte dei costi a carico di quest'ultimo), vuoi perché non vi è modo di provare che detto modus operandi (giustificato dal in CP_2 relazione al fatto che “i fornitori non erano disponibili a cedere il prodotto direttamente alla mia azienda, in quanto nuova sul mercato”) disveli l'unitarietà dei rapporti facenti capo alle due società in questione, tenuto conto che, ove così fosse, non si spiega perché la relativa regolamentazione non sia stata assunta già in sede di stipulazione del contratto di appalto (in data 28.2.2018) e abbia, invece, successivamente richiesto (in data 30.4.2018) la sottoscrizione di un apposito “addendum”. Inoltre, dagli stessi contratti di appalto specificatamente risulta come, al contrario di quanto ipotizzato dall' la dovesse farsi carico delle CP_1 Parte_2 spese relative a “servizi telefonici, energia elettrica, gas, acqua e simili” (segnatamente:
“i contatori relativi alle singole utenze sebbene rimangano intestati alla Parte_1
i relativi costi saranno a carico della ), ad
[...] Parte_2 ulteriore conferma della gestione autonoma dei mezzi di produzione e dell'assunzione del rischio imprenditoriale da parte della stessa;
così come nel medesimo solco milita il fatto che gli abiti da lavoro fossero forniti al personale impiegato nella struttura direttamente dal (vds. dichiarazioni testimoniali di CP_2 Testimone_11 [...]
. Testimone_2
A fronte di quanto sin qui ricostruito, è poi da ritenere scarsamente significativo (e sostanzialmente neutro ai fini della demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi) il fatto che abbia inteso affidare al precitato appaltatore, nelle Parte_1 stagioni 2018 e 2019 che qui rilevano, la quasi totalità dei servizi offerti nel complesso turistico (ovvero, contratto ristorazione catering bar e accoglienza;
contratto servizio pulizie;
contratto servizio sorveglianza e custodia;
contratto pulizie di tutti gli spazi pubblici;
contratto servizio lavanderia;
contratto salvamento assistenza bagnanti e sorveglianza piscina;
contratto socializzazione intrattenimento e animazione;
contratto manutenzione verde;
contratto manutenzione camere ed edifici), così come altrettanto scarsamente significativo si atteggia il conseguente dato, valorizzato in sede di accertamento ispettivo, per cui “… nella stagione estiva dell'anno 2018, la società
[...] ha, quindi, operato senza avere alle proprie dipendenze alcun Parte_1 lavoratore dipendente. Nella stagione estiva 2019 oltre ai lavoratori di nazionalità Keniota che, da molti anni, ogni stagione estiva, arrivano in Italia in virtù di un contratto di lavoro sottoscritto con società facenti capo alla famiglia , le prime Per_1 assunzioni risalgono alla data del 17 luglio, a stagione già molto avanzata e comunque successiva alle date degli accessi ispettivi (2 luglio e 16 luglio) …”. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono (e in difetto di ulteriori approfondimenti in ordine all'esistenza di preesistenti rapporti lavorativi tra il e CP_2 la società opponente - di cui vi è cenno nella deposizione della testimone -, Tes_7 potenzialmente utili a far emergere un collegamento fra le due società in parola), è in conclusione da ritenere che l' non abbia fornito adeguata dimostrazione di specifiche CP_1 circostanze di fatto utili ad escludere l'esercizio di un distinto potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore sull'attività lavorativa espletata dai suoi dipendenti, ovvero di circostanze di fatto incompatibili con l'assunzione del rischio d'impresa da parte del medesimo appaltatore. In ragione di ciò, la pretesa contributiva azionata dall' per il tramite dell'avviso CP_1 di addebito oggetto di impugnazione risulta, per ciò solo, priva di sbocco, con il corollario che l'opposizione proposta da è, pertanto, da Parte_1 accogliere. La circostanza che la quasi totalità dei contratti di appalto dei servizi stipulati con la non siano stati messi a disposizione dell' nel corso Parte_2 CP_1 dell'accertamento ispettivo prodromico (e ciò, peraltro, a causa di “vicissitudini di vario genere che la opponente si è trovata a vivere in detto frangente temporale” non documentate, né ulteriormente esplicitate e/o chiarite nell'ambito del presente giudizio), avendo costituito valido argomento a sostegno della tesi (sulla interposizione fittizia di manodopera) a fondamento della pretesa contributiva per cui è causa, vale ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19.4.2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., in relazione alla quale si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 24.6.2022, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto: annulla l'avviso di addebito n. 35920220000448202000, dichiarando non dovute dalla opponente le somme pretese per il suo tramite dall' spese di lite compensate. CP_1
Lecce, 6 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma