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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3652/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile-Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 da:
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Sassari, in Via Principessa Jolanda 18, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Rita Piras
(C.F. ) che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._3 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 14/11/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 03/07/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 ***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
ALGHERO (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno 1998, N. 23,
Parte 1), dalla cui unione sono nate le figlie , ad Alghero il 05.11.2002, ed , Persona_1 Persona_2 ad Alghero il 11.02.2006, maggiori di età ma non economicamente autosufficienti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...] e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
49/51, i quali hanno contratto matrimonio civile l'11/07/1998 nel Comune di Alghero (SS) (anno
1998, N. 23, Parte 1), alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 03 luglio 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ALGHERO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2- Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3- Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile-Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 da:
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Sassari, in Via Principessa Jolanda 18, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Rita Piras
(C.F. ) che li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._3 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 14/11/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi con contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 03/07/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 ***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
ALGHERO (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno 1998, N. 23,
Parte 1), dalla cui unione sono nate le figlie , ad Alghero il 05.11.2002, ed , Persona_1 Persona_2 ad Alghero il 11.02.2006, maggiori di età ma non economicamente autosufficienti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...] e , C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]
49/51, i quali hanno contratto matrimonio civile l'11/07/1998 nel Comune di Alghero (SS) (anno
1998, N. 23, Parte 1), alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 03 luglio 2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui richiamate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ALGHERO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2- Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3- Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Elisabetta Carta
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