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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4736/2021, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avvocato Salvatore Piccolo c.f. , nel cui studio in Somma CodiceFiscale_2
Vesuviana, alla Traversa Garibaldi n. 15 elettivamente domicilia, giusta procura in calce al presente atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , quale impresa per la liquidazione dei sinistri Controparte_1 P.IVA_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada designata per la Regione
Campania, in persona dei dottori e , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Alfonso Sorbo c.f. C.F._3
e Giuseppe Sorbo c.f. , nel cui studio in Sant'Antimo, alla
[...] CodiceFiscale_4
piazza della Repubblica n. 15 elettivamente domicilia, giusta procura generale alle liti a rogito notaio dott. di Milano del 26 luglio 2017, indirizzi di posta Persona_1
elettronica certificata: e Email_2 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 993/2021 depositata in data 20 maggio 2021 e non notificata (si applica ai fini della decorrenza il termine lungo per
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda impugnare) in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 19 novembre 2021 e iscritta a ruolo in pari data ha impugnato per quanto di ragione la sentenza n. 993/2021 depositata in Parte_1 data 20 maggio 2021 con cui il Tribunale di Nola ne ha accolto parzialmente la domanda volta ad ottenere dalla quale impresa designata dalla Regione Controparte_4
Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale di cui è stato vittima e, per l'effetto, ha condannato la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 344.374,00, oltre gli interessi legali, inizialmente calcolati sul suddetto importo de-valutato secondo gli indici ISTAT al 26 giugno 2008, e quindi da allora anno per anno rivalutato fino al momento della decisione, con ulteriori interessi dalla sentenza fino al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in €
460,00 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, con accessori di legge e spese della C.T.U. espletata a carico della soccombente, con distrazione.
1.1. Con il motivo di appello sostanzialmente unico l' ha protestato l'erroneità della Pt_1 quantificazione del risarcimento per omessa valutazione della concreta incidenza delle menomazioni subite sul piano morale ed esistenziale, anche in considerazione delle conseguenze estetiche e relazionali e per omessa personalizzazione in rapporto ai molteplici profili di pregiudizio conseguiti al sinistro in esame. Ha indi evidenziato, quanto alle spese processuali, che nell'augurata ipotesi di accoglimento dell'appello esse dovranno seguire le medesime sorti, anche per il secondo grado di giudizio.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la maggiore incidenza/rilevanza dei pregiudizi e conseguenze dannose del sinistro occorso al sig. Parte_1 in data 26 giugno 2008 sul piano interiore – soggettivo – morale ed esistenziale anche a fronte dei comprovati pregiudizi sul piano estetico, intimo – relazionale – sociale e conseguentemente accertare
e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento degli ulteriori danni subiti morale ed Parte_1 esistenziale e alla personalizzazione del risarcimento del danno, omessa in primo grado, con conseguente ricalcolo in aumento del quantum complessivo del risarcimento già riconosciuto e spettante al sig. ; per l'effetto, dell'accertata maggiore incidenza/rilevanza … e del Parte_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
conseguente diritto alla personalizzazione del risarcimento del danno, con ricalcolo in aumento, condannare la convenuta in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro, fermo restando il diritto del sig. Parte_1 alle somme già riconosciute dal giudice di primo grado, dell'ulteriore importo per danno morale e esistenziale in misura non inferiore al 30% della somma già riconosciuta in primo grado per danno biologico o comunque nella ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 25 marzo 2022, si è costituita in giudizio la società nella qualità di F.G.V.S., la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile e, per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. In caso di riforma della statuizione ha indicato il massimale entro cui il ristoro sarebbe necessariamente da contenere.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e si è verificata la consultabilità di quello telematico.
La causa, scardinata da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 2 aprile 2025, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2012, ha convenuto Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Nola, la in qualità di Controparte_4
impresa designata dalla Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lui sofferti nel sinistro stradale verificatosi in data 26 giugno 2008, intorno alle ore 01,30, in Somma Vesuviana (NA), alla via
Circumvallazione, nei pressi dello stabilimento di frutta secca “ ”, allorquando CP_6
l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW FS tg. DH53216, è stato tamponato da un'autovettura pirata condotta da ignoti che, percorrendo la suddetta strada a velocità elevata, ha attinto con la sua parte anteriore sinistra il mezzo condotto dall'istante all'altezza della ruota sinistra, provocandone la caduta sull'asfalto, dileguandosi repentinamente. Ha
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dichiarato che per le gravi lesioni personali patite è stato trasportato, incosciente, in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli. Ha indi richiamato la relazione medico-legale eseguita dal consulente di parte dott. il quale, all'esito Per_2 di una accurata ed attenta visita, ha riconosciuto a suo carico postumi invalidanti di danno biologico nella misura del 50/55%, I.T.T. per giorni 60, I.T.P. per giorni 70 al 50% e I.T.P. per giorni 150 al 25%. Ha allegato la denuncia querela contro ignoti da lui sporta al Comando dei Carabinieri di Somma Vesuviana (NA), cui è seguito procedimento penale a carico di ignoti concluso da decreto di archiviazione, indicando anche le varie richieste di risarcimento con annessi inviti di per bonario componimento indirizzati alla società convenuta, tutti disattesi.
4.2. nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_4 concluso per il rigetto delle domande avversarie di cui ha dedotto l'infondatezza, con vittoria di spese.
4.3. Il giudizio è stato istruito con prova testi ( , e Parte_1 Testimone_1
) e C.T.U. medico legale demandata al dott. nel suo corso Testimone_2 Persona_3
è stata formulata ordinanza conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., disattesa dalla convenuta. Indi la causa è stata trattenuta in decisione, previa autorizzazione al deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
5. Con la sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto la domanda attrice proponibile, in quanto corredata dalla documentazione comprovante il rispetto dei presupposti di cui al d.lgs. n. 209/2005. Il Tribunale di Nola – in esito all'esame della C.T.U. espletata, della documentazione fornita in atti dalle parti e dal verbale contenente la querela contro ignoti sporta al Comando dei Carabinieri di Somma Vesuviana (NA), nonché dall'applicazione della disciplina normativa in materia - ha riconosciuto fondata nel merito la domanda.
Secondo il giudice di prime cure i fatti allegati in citazione hanno trovato conferma nella prova testimoniale, univoca nella ricostruzione dell'evento storico. Il Tribunale ha anche apprezzato l'esistenza dei requisiti legali per il riconoscimento della titolarità passiva della compagnia assicurativa convenuta.
Indi, sulla base delle conclusioni dell'ausiliare medico-legale, a cui dire i postumi a carico dell' sono consistiti in un danno biologico permanente del 55%, in una I.T.T. di 160 Pt_1 giorni;
in una I.T.P. al 50% di 70 giorni e in una I.T.P. al 25% di 100 giorni, è stata liquidata,
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, a esclusivo titolo di danno biologico, la somma di € 359.974,00 da cui è stato detratto l'importo di € 15.600,00 già ricevuto dall'attore come indennizzo, pervenendo così ad € 344.474,00.
Nessun ristoro per danno morale, esistenziale e personalizzazione è stato invece riconosciuto, avendo il Tribunale, citando il principio secondo cui il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria che non deve generare duplicazioni risarcitorie, escluso che l'attore abbia allegato e provato le circostanze da cui poter evincere particolari sofferenze, ulteriori rispetto a quelle ordinarie già incluse e previste nel punto di danno biologico, negando il diritto alla personalizzazione. A parere del giudice di primo grado non sarebbe provato che le lesioni sofferte dall' a causa del sinistro de quo abbiano provocato Pt_1
delle ripercussioni sotto il profilo personale e/o dinamico relazionale dell'attore. Infine, ha posto le spese di lite a carico della parte soccombente, come anche le spese dell'espletata
C.T.U..
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito e preliminari di merito.
6.1. L'appello è tempestivo in quanto notificato nel termine lungo entro cui esso è stato proponibile, in mancanza di notifica della sentenza con esso impugnata.
6.2. L'appello, ad onta di quanto opinato dalla difesa della compagnia assicuratrice, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
6.3. Va indi attestato il passaggio in giudicato sull'accertamento della responsabilità del sinistro, la critica al quale non è valutabile dalla Corte non avendo n.q., nonostante CP_4
alcuni generici riferimenti alla benevolenza giudiziale, proposto appello incidentale.
6.4. Infine, a chiarimento della questione segnalata dalla Corte con ordinanza a verbale d'udienza del 8 ottobre 2024, in esito alle note autorizzate ai sensi dell'art. 101 capoverso c.p.c., va preso atto che al giudizio di primo grado ha partecipato – in quanto citata a febbraio 2012 – ai sensi dell'art. 283 lett. A. della legge n. Controparte_4
102/2006, nella qualità di Impresa designata per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania. Ad essa la notifica dell'appello è avvenuta nella nuova consistenza di Controparte_1
L'appellante, compulsato dalla Corte distrettuale a farlo, ha riferito, documentandolo, che nelle more del giudizio – in data 18 giugno 2013 - l' ha autorizzato il conferimento, CP_7 mediante scorporo, di ramo di azienda assicurativa di – Ramo Controparte_4
D.I.T. Direzione per l'Italia - in favore di IN che all'esito della cessione ha Controparte_8 assunto la denominazione “ . A seguito di tale autorizzazione da parte Controparte_1
dell' il 28 giugno 2013, giusta atto per notar si è avuto il CP_7 Persona_4
conferimento del ramo d'azienda da a Controparte_4 Controparte_1 parte nel grado d'appello del giudizio.
L'odierna appellata indicata in epigrafe, a seguito dell'avvenuto conferimento di ramo di azienda, ha acquisito la posizione processuale e sostanziale già appartenuta a (in CP_4 tema Cassazione Civile, sez. III, 07.06.2024, n. 16007), inclusi i rapporti nascenti dalla
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda designazione per il F.G.V.S.. Su tale affermazione la difesa di ha notificato l'appello Pt_1
direttamente a che anche dopo il chiarimento nulla ha obiettato. Controparte_1
Non a caso, come indicato dallo stesso appellante, la stessa Controparte_1 corroborando con comportamento concludente il principio della successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto controverso, ha curato per la cedente sia le difese già nel corso del primo grado del giudizio (comparsa conclusionale e replica), sia resistito all'odierna impugnazione, onorando la condanna scritta dal Tribunale nella sentenza impugnata mediante bonifico - operazione n. 000000829822/00000.
È dunque possibile accedere al merito.
7. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha protestato l'ingiusta quantificazione dei danni per la omessa considerazione delle lesioni sofferte sul piano morale ed esistenziale. È anche insorto contro la mancata personalizzazione del danno, ambendo ad un ristoro maggiore (stigmatizzando che la cifra che il medesimo Tribunale ha proposto ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è stata di gran lunga superiore a quella liquidata in sentenza) che lo compensi dei profili di danno estetico, motorio, morale soggettivo e alla vita relazionale, anche intima e sessuale.
7.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Il Collegio rammenta il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte regolatrice in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente rilevanti secondo cui il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico), tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), tanto la modifica peggiorativa della vita quotidiana (danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). Oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – consacrato dall'intervento legislativo sugli artt.
138 e 139 codice delle assicurazioni private – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà fenomenica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, purché dimostrati.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il canone da osservare nello scrutinio di tutte le conseguenze in pejus derivanti dall'evento dannoso è evitare tuttavia “duplicazioni”, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Il Tribunale, memore di questo monito, ha nondimeno del tutto escluso la componente morale del danno con motivazioni che meglio si addicono alla c.d. personalizzazione, ritenendo che su di essa sia stata del tutto assente la prova, non avendone i testimoni affatto riferito.
Nel declinare tale conclusione, nondimeno, escludendo anche la componente del danno morale che anche la Suprema Corte ritiene dimostrabile anche tramite il fatto notorio, le massime d'esperienza e le presunzioni (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2023, n.
6444; Cassazione civile, 24 luglio 2024, n. 2066), ha devalutato l'esito della consulenza tecnica che ha dettagliatamente descritto sia le lunghe afflizioni patite nelle degenze e sia i pregiudizi anatomo-funzionali a carico del giovane con la pletora di materiali sofferenze da costui accusate, sia nel corso delle lunghe degenze e dei numerosi interventi cui è stato sottoposto per l'emenda del gravissimo danno, sia negli anni successivi fino alla consolidazione dei postumi, sia all'attualità. La lettura della relazione fa trasparire francamente la compromissione della sfera soggettiva personale che è tradizionalmente nota come danno morale per la sofferenza e la prostrazione psichica di cui è ostaggio tutt'oggi l' . Pt_1
La compiuta istruttoria tecnica sulle conseguenze sia organiche sia morali patite da costui a seguito del gravissimo sinistro occorsogli poco più che ventenne, ha certamente generato in lui consapevolezza delle sue condizioni fortemente compromesse, dei limiti alle sue possibilità anche di una vita appagante, oltre che di poter praticare le numerose attività consone ad un giovane per la pletora di lesioni, complicanze, cicatrici, danni estetici, disfunzioni, descritte dalla relazione del consulente medico-legale dott. Persona_3
Detta relazione reca la necessità di riconoscere il danno morale nell'accezione soggettiva che gli è propria e la cui prova non ha avuto bisogno di testimoni a confermarla.
È altamente credibile che le conseguenze subite dal danneggiato abbiano riguardato anche la sua sfera interiore, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, ragion per cui la Corte territoriale ritiene di riformare in parte qua il
Tribunale che ha escluso tale danno ritenendolo non provato e insito nel danno biologico.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il danno morale, invece, non è incluso in esso atteso che i ristori connessi all'uno e all'altro ricompensano monetariamente diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili su piani diversi (sul tema, da ultimo, Cassazione civile, sez. III,
09.11.2022, n. 32935 che ha chiarito come il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengano integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale;
anche Cassazione civile, sez. III, 17.05.2022, n. 15733).
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva, per cui il danno morale può essere liquidato
“secondo un criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta” tra “l'entità della lesione e la sofferenza interiore” (Cassazione civile, 22 marzo 2024, n. 7892).
Nel caso in esame sussistono tutti gli elementi che, secondo la giurisprudenza consolidata, giustificano la presunzione di danno morale: una invalidità permanente di grado elevato
(55 punti di I.P.) che giustifica in base a dati esperienziali un grado di sofferenza particolarmente intensa;
la giovane età della vittima, di soli 20 anni;
la molteplicità delle lesioni a carico di distretti corporali vari e assai delicati;
l'invasività degli interventi chirurgici per cui sono occorsi lunghi ricoveri e impegnative cure, iniziate in sala di rianimazione con assistenza ventilatoria, fino alla riabilitazione sia funzionale sia motoria.
Si tratta di indicatori significativi che integrano i canoni individuati dalla Cassazione
(recentemente, ordinanza n. 12757 del 9 maggio 2024) laddove ammette quale prova del danno morale anche le presunzioni ed il notorio
Ebbene, dalla disamina della consulenza emerge che al lungo periodo di coma per ematoma subgaleale di circa sessanta giorni, con intubazione endotracheale e nutrizione parenterale prolungata per diversi mesi, è seguita una impegnativa degenza per trattamento chirurgico ricostruttivo e un serrato programma riabilitativo dal quale nondimeno sono residuate limitazioni motorie e funzionali, fortemente indizianti la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato. ST ha patito, tra le altre cose, l'asportazione della milza e la colostomia con resezione di sessanta centimetri del tenue, cui si è legata la necessità di permettere l'evacuazione portando all'esterno dell'addome il colon con sacca di raccolta. A tutto ciò si
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sono aggiunte vistose cicatrici distribuite agli arti sia inferiori sia superiori, al tronco e al viso, non ultima quella per la patita tracheotomia, che hanno indubbiamente interferito con l'apprezzamento di sé e con le abitudini di vita del giovane.
Ne consegue la necessità di riformare la sentenza laddove ha escluso il danno morale.
Nella sua liquidazione la Corte aderisce all'indirizzo che la lega ad una percentuale del danno biologico (sic Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2024, n. 7892 citata;
idem Cassazione civile sez. III 3 marzo 2025, n. 5649).
Ebbene, in costanza di lesioni così gravi da avere meritato l'indicazione del punto percentuale del 55% di I.P., la disperazione per sé e le sofferenze morali meritano d'essere valutate nella misura del 50% del danno biologico.
7.2. Altro e diverso è il ragionamento da fare per l'ambita personalizzazione del danno, sulla cui conclusione di escluderne la riconoscibilità in mancanza della prova la Corte concorda con il Tribunale. Invero, non possono francamente dirsi “eccezionali” rispetto ad altro individuo in analoghe condizioni e così grandemente inciso nella sua integrità psico-fisica le conseguenze a carico dell' . Non constano, in altre parole, e i testi nulla di Pt_1
circostanziato e specifico sul punto hanno dichiarato, condizioni uniche e specifiche che facciano ritenere insoddisfacente la misura risarcitoria tabellata perché non idonea a contenere il pregiudizio concretamente patito dalla vittima. Né sussistono elementi che escludano che l' non possa essere, nella stima del danno, accomunato ad altri Pt_1 danneggiati nella medesima percentuale, laddove per accedere alla personalizzazione occorre la piena prova che il danno subito nel concreto dalla persona sia “più grave” rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cassazione civile, sez. III, 06.05.2021, n.
12046 e, prima in ordine di tempo, Cassazione civile, sez. III, 07.07.2018, n. 10912; Cassazione civile, sez. III, 30.10.2018, n. 27482; Cassazione civile, sez. III, 11.11.2019, n. 28988; Cassazione civile, sez. III, 10.11.2020, n. 25164 la quale ultima decisione, nel ribadire come non possa essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno, ha ammonito dal rischio che la
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda personalizzazione del danno non costituisca neppure lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa).
Ne consegue che lo stesso pregiudizio chiesto come personalizzazione è riconosciuto dalla
Corte come danno morale, esso si presumibile dai patimenti specifici che il giovane ha subito per la lunghissima degenza, le sofferenze fisiche, lo svilimento delle funzioni fisiologiche essenziali, il perdurare delle terapie e le necessità di assistenza e sostegno psichico e fisico.
In altre parole, nulla depone nel senso della riconoscibilità della personalizzazione che, secondo il condiviso orientamento nomofilattico ristora il patimento ulteriore conseguente alle ripercussioni particolarmente incisive e rilevanti della menomazione accertata su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
Il suo riconoscimento necessita, così come ha scritto il primo giudice, di un accertamento della sussistenza di specifiche condizioni eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle conseguenti nella normalità dei casi a seguito della menomazione e già incluse nella liquidazione tabellare standard. Solo in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, è possibile procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, ma ciò purché sia data la prova che grava sul danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 17.05.2022, n. 15733 citata) e che si conferma inesistente in atti.
7.3. Tanto premesso, prese a riferimento le tabelle del Tribunale di Milano nella versione attuale, considerata l'età del danneggiato alla data del sinistro (20 anni e 6 mesi) e la percentuale di invalidità permanente (55%), posto il valore del punto del danno biologico pari ad € 7.501,26 e l'incremento per la sofferenza (danno morale, riconosciuto per le ragioni già espresse) di € 3.863,15, si ottiene che il danno morale risarcibile ammonta ad € 191.438,38.
Tale cifra si va a sommare a quanto già riconosciuto dal Tribunale a titolo di solo danno biologico, ossia alla somma di € 359.974,00 da cui è stato detratto l'importo di € 15.600,00 già ricevuto a titolo di indennizzo dall'attore, pervenendo così ad € 344.474,00, su cui non c'è appello e che quindi va confermata.
Il danno morale non va ad incrementare anche quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea.
7.4. Quanto, invece, agli interessi compensativi, essi vanno calcolati secondo i principi fissati da Cassazione civile Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, ovverosia sulla somma
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT FOI
(Cassazione civile n. 1215/2006).
Si osserva che le somme che integrano la condanna al risarcimento sono comunque comprese nel massimale assicurativo.
8. Resta da statuire sulle spese che, riconosciute dal Tribunale in importo congruo per quanto liquidato in primo grado, come allora devono seguire la soccombenza anche per l'appello.
Giova rammentare che la statuizione deve essere limitata alle spese del grado, in applicazione del principio secondo cui, allorquando la riforma della sentenza di primo grado sia limitata al solo aumento dell'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore dell'appellante (originario attore danneggiato), e non avendo nessun appellato proposto appello incidentale sul capo concernente la regolazione delle spese operata dal primo giudice, il giudice d'appello non può modificare il regolamento delle spese di primo grado per la preclusione derivata su detta questione, in assenza di alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cassazione civile, 13 luglio 2021, n. 19989).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione e considerato, altresì, che nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La liquidazione è effettuata nulla riconoscendo per la fase istruttoria che in appello non si è svolta e accordando la distrazione in favore dell'Avvocato Salvatore Piccolo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, condanna quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento, in favore di della Parte_1
ulteriore somma di € 191.438,38, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché degli ulteriori interessi sull'importo finale fino al soddisfo;
⎯ condanna quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, alla refusione in favore di delle Parte_1
spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 1.138,50 per spese ed €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Salvatore
Piccolo dichiaratosene anticipatario;
⎯ conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4736/2021, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avvocato Salvatore Piccolo c.f. , nel cui studio in Somma CodiceFiscale_2
Vesuviana, alla Traversa Garibaldi n. 15 elettivamente domicilia, giusta procura in calce al presente atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , quale impresa per la liquidazione dei sinistri Controparte_1 P.IVA_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada designata per la Regione
Campania, in persona dei dottori e , rappresentata e Controparte_2 CP_3 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Alfonso Sorbo c.f. C.F._3
e Giuseppe Sorbo c.f. , nel cui studio in Sant'Antimo, alla
[...] CodiceFiscale_4
piazza della Repubblica n. 15 elettivamente domicilia, giusta procura generale alle liti a rogito notaio dott. di Milano del 26 luglio 2017, indirizzi di posta Persona_1
elettronica certificata: e Email_2 Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 993/2021 depositata in data 20 maggio 2021 e non notificata (si applica ai fini della decorrenza il termine lungo per
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda impugnare) in materia di responsabilità extracontrattuale: risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 19 novembre 2021 e iscritta a ruolo in pari data ha impugnato per quanto di ragione la sentenza n. 993/2021 depositata in Parte_1 data 20 maggio 2021 con cui il Tribunale di Nola ne ha accolto parzialmente la domanda volta ad ottenere dalla quale impresa designata dalla Regione Controparte_4
Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale di cui è stato vittima e, per l'effetto, ha condannato la società convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 344.374,00, oltre gli interessi legali, inizialmente calcolati sul suddetto importo de-valutato secondo gli indici ISTAT al 26 giugno 2008, e quindi da allora anno per anno rivalutato fino al momento della decisione, con ulteriori interessi dalla sentenza fino al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in €
460,00 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, con accessori di legge e spese della C.T.U. espletata a carico della soccombente, con distrazione.
1.1. Con il motivo di appello sostanzialmente unico l' ha protestato l'erroneità della Pt_1 quantificazione del risarcimento per omessa valutazione della concreta incidenza delle menomazioni subite sul piano morale ed esistenziale, anche in considerazione delle conseguenze estetiche e relazionali e per omessa personalizzazione in rapporto ai molteplici profili di pregiudizio conseguiti al sinistro in esame. Ha indi evidenziato, quanto alle spese processuali, che nell'augurata ipotesi di accoglimento dell'appello esse dovranno seguire le medesime sorti, anche per il secondo grado di giudizio.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la maggiore incidenza/rilevanza dei pregiudizi e conseguenze dannose del sinistro occorso al sig. Parte_1 in data 26 giugno 2008 sul piano interiore – soggettivo – morale ed esistenziale anche a fronte dei comprovati pregiudizi sul piano estetico, intimo – relazionale – sociale e conseguentemente accertare
e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento degli ulteriori danni subiti morale ed Parte_1 esistenziale e alla personalizzazione del risarcimento del danno, omessa in primo grado, con conseguente ricalcolo in aumento del quantum complessivo del risarcimento già riconosciuto e spettante al sig. ; per l'effetto, dell'accertata maggiore incidenza/rilevanza … e del Parte_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
conseguente diritto alla personalizzazione del risarcimento del danno, con ricalcolo in aumento, condannare la convenuta in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro, fermo restando il diritto del sig. Parte_1 alle somme già riconosciute dal giudice di primo grado, dell'ulteriore importo per danno morale e esistenziale in misura non inferiore al 30% della somma già riconosciuta in primo grado per danno biologico o comunque nella ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 25 marzo 2022, si è costituita in giudizio la società nella qualità di F.G.V.S., la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile e, per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. In caso di riforma della statuizione ha indicato il massimale entro cui il ristoro sarebbe necessariamente da contenere.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e si è verificata la consultabilità di quello telematico.
La causa, scardinata da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 2 aprile 2025, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2012, ha convenuto Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Nola, la in qualità di Controparte_4
impresa designata dalla Regione Campania per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lui sofferti nel sinistro stradale verificatosi in data 26 giugno 2008, intorno alle ore 01,30, in Somma Vesuviana (NA), alla via
Circumvallazione, nei pressi dello stabilimento di frutta secca “ ”, allorquando CP_6
l'attore, alla guida del proprio motociclo BMW FS tg. DH53216, è stato tamponato da un'autovettura pirata condotta da ignoti che, percorrendo la suddetta strada a velocità elevata, ha attinto con la sua parte anteriore sinistra il mezzo condotto dall'istante all'altezza della ruota sinistra, provocandone la caduta sull'asfalto, dileguandosi repentinamente. Ha
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dichiarato che per le gravi lesioni personali patite è stato trasportato, incosciente, in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli. Ha indi richiamato la relazione medico-legale eseguita dal consulente di parte dott. il quale, all'esito Per_2 di una accurata ed attenta visita, ha riconosciuto a suo carico postumi invalidanti di danno biologico nella misura del 50/55%, I.T.T. per giorni 60, I.T.P. per giorni 70 al 50% e I.T.P. per giorni 150 al 25%. Ha allegato la denuncia querela contro ignoti da lui sporta al Comando dei Carabinieri di Somma Vesuviana (NA), cui è seguito procedimento penale a carico di ignoti concluso da decreto di archiviazione, indicando anche le varie richieste di risarcimento con annessi inviti di per bonario componimento indirizzati alla società convenuta, tutti disattesi.
4.2. nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha Controparte_4 concluso per il rigetto delle domande avversarie di cui ha dedotto l'infondatezza, con vittoria di spese.
4.3. Il giudizio è stato istruito con prova testi ( , e Parte_1 Testimone_1
) e C.T.U. medico legale demandata al dott. nel suo corso Testimone_2 Persona_3
è stata formulata ordinanza conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., disattesa dalla convenuta. Indi la causa è stata trattenuta in decisione, previa autorizzazione al deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
5. Con la sentenza impugnata il primo giudice ha ritenuto la domanda attrice proponibile, in quanto corredata dalla documentazione comprovante il rispetto dei presupposti di cui al d.lgs. n. 209/2005. Il Tribunale di Nola – in esito all'esame della C.T.U. espletata, della documentazione fornita in atti dalle parti e dal verbale contenente la querela contro ignoti sporta al Comando dei Carabinieri di Somma Vesuviana (NA), nonché dall'applicazione della disciplina normativa in materia - ha riconosciuto fondata nel merito la domanda.
Secondo il giudice di prime cure i fatti allegati in citazione hanno trovato conferma nella prova testimoniale, univoca nella ricostruzione dell'evento storico. Il Tribunale ha anche apprezzato l'esistenza dei requisiti legali per il riconoscimento della titolarità passiva della compagnia assicurativa convenuta.
Indi, sulla base delle conclusioni dell'ausiliare medico-legale, a cui dire i postumi a carico dell' sono consistiti in un danno biologico permanente del 55%, in una I.T.T. di 160 Pt_1 giorni;
in una I.T.P. al 50% di 70 giorni e in una I.T.P. al 25% di 100 giorni, è stata liquidata,
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, a esclusivo titolo di danno biologico, la somma di € 359.974,00 da cui è stato detratto l'importo di € 15.600,00 già ricevuto dall'attore come indennizzo, pervenendo così ad € 344.474,00.
Nessun ristoro per danno morale, esistenziale e personalizzazione è stato invece riconosciuto, avendo il Tribunale, citando il principio secondo cui il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria che non deve generare duplicazioni risarcitorie, escluso che l'attore abbia allegato e provato le circostanze da cui poter evincere particolari sofferenze, ulteriori rispetto a quelle ordinarie già incluse e previste nel punto di danno biologico, negando il diritto alla personalizzazione. A parere del giudice di primo grado non sarebbe provato che le lesioni sofferte dall' a causa del sinistro de quo abbiano provocato Pt_1
delle ripercussioni sotto il profilo personale e/o dinamico relazionale dell'attore. Infine, ha posto le spese di lite a carico della parte soccombente, come anche le spese dell'espletata
C.T.U..
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito e preliminari di merito.
6.1. L'appello è tempestivo in quanto notificato nel termine lungo entro cui esso è stato proponibile, in mancanza di notifica della sentenza con esso impugnata.
6.2. L'appello, ad onta di quanto opinato dalla difesa della compagnia assicuratrice, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
6.3. Va indi attestato il passaggio in giudicato sull'accertamento della responsabilità del sinistro, la critica al quale non è valutabile dalla Corte non avendo n.q., nonostante CP_4
alcuni generici riferimenti alla benevolenza giudiziale, proposto appello incidentale.
6.4. Infine, a chiarimento della questione segnalata dalla Corte con ordinanza a verbale d'udienza del 8 ottobre 2024, in esito alle note autorizzate ai sensi dell'art. 101 capoverso c.p.c., va preso atto che al giudizio di primo grado ha partecipato – in quanto citata a febbraio 2012 – ai sensi dell'art. 283 lett. A. della legge n. Controparte_4
102/2006, nella qualità di Impresa designata per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Campania. Ad essa la notifica dell'appello è avvenuta nella nuova consistenza di Controparte_1
L'appellante, compulsato dalla Corte distrettuale a farlo, ha riferito, documentandolo, che nelle more del giudizio – in data 18 giugno 2013 - l' ha autorizzato il conferimento, CP_7 mediante scorporo, di ramo di azienda assicurativa di – Ramo Controparte_4
D.I.T. Direzione per l'Italia - in favore di IN che all'esito della cessione ha Controparte_8 assunto la denominazione “ . A seguito di tale autorizzazione da parte Controparte_1
dell' il 28 giugno 2013, giusta atto per notar si è avuto il CP_7 Persona_4
conferimento del ramo d'azienda da a Controparte_4 Controparte_1 parte nel grado d'appello del giudizio.
L'odierna appellata indicata in epigrafe, a seguito dell'avvenuto conferimento di ramo di azienda, ha acquisito la posizione processuale e sostanziale già appartenuta a (in CP_4 tema Cassazione Civile, sez. III, 07.06.2024, n. 16007), inclusi i rapporti nascenti dalla
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda designazione per il F.G.V.S.. Su tale affermazione la difesa di ha notificato l'appello Pt_1
direttamente a che anche dopo il chiarimento nulla ha obiettato. Controparte_1
Non a caso, come indicato dallo stesso appellante, la stessa Controparte_1 corroborando con comportamento concludente il principio della successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto controverso, ha curato per la cedente sia le difese già nel corso del primo grado del giudizio (comparsa conclusionale e replica), sia resistito all'odierna impugnazione, onorando la condanna scritta dal Tribunale nella sentenza impugnata mediante bonifico - operazione n. 000000829822/00000.
È dunque possibile accedere al merito.
7. Con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha protestato l'ingiusta quantificazione dei danni per la omessa considerazione delle lesioni sofferte sul piano morale ed esistenziale. È anche insorto contro la mancata personalizzazione del danno, ambendo ad un ristoro maggiore (stigmatizzando che la cifra che il medesimo Tribunale ha proposto ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è stata di gran lunga superiore a quella liquidata in sentenza) che lo compensi dei profili di danno estetico, motorio, morale soggettivo e alla vita relazionale, anche intima e sessuale.
7.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Il Collegio rammenta il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte regolatrice in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente rilevanti secondo cui il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico), tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), tanto la modifica peggiorativa della vita quotidiana (danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). Oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – consacrato dall'intervento legislativo sugli artt.
138 e 139 codice delle assicurazioni private – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà fenomenica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, purché dimostrati.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il canone da osservare nello scrutinio di tutte le conseguenze in pejus derivanti dall'evento dannoso è evitare tuttavia “duplicazioni”, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Il Tribunale, memore di questo monito, ha nondimeno del tutto escluso la componente morale del danno con motivazioni che meglio si addicono alla c.d. personalizzazione, ritenendo che su di essa sia stata del tutto assente la prova, non avendone i testimoni affatto riferito.
Nel declinare tale conclusione, nondimeno, escludendo anche la componente del danno morale che anche la Suprema Corte ritiene dimostrabile anche tramite il fatto notorio, le massime d'esperienza e le presunzioni (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 3 marzo 2023, n.
6444; Cassazione civile, 24 luglio 2024, n. 2066), ha devalutato l'esito della consulenza tecnica che ha dettagliatamente descritto sia le lunghe afflizioni patite nelle degenze e sia i pregiudizi anatomo-funzionali a carico del giovane con la pletora di materiali sofferenze da costui accusate, sia nel corso delle lunghe degenze e dei numerosi interventi cui è stato sottoposto per l'emenda del gravissimo danno, sia negli anni successivi fino alla consolidazione dei postumi, sia all'attualità. La lettura della relazione fa trasparire francamente la compromissione della sfera soggettiva personale che è tradizionalmente nota come danno morale per la sofferenza e la prostrazione psichica di cui è ostaggio tutt'oggi l' . Pt_1
La compiuta istruttoria tecnica sulle conseguenze sia organiche sia morali patite da costui a seguito del gravissimo sinistro occorsogli poco più che ventenne, ha certamente generato in lui consapevolezza delle sue condizioni fortemente compromesse, dei limiti alle sue possibilità anche di una vita appagante, oltre che di poter praticare le numerose attività consone ad un giovane per la pletora di lesioni, complicanze, cicatrici, danni estetici, disfunzioni, descritte dalla relazione del consulente medico-legale dott. Persona_3
Detta relazione reca la necessità di riconoscere il danno morale nell'accezione soggettiva che gli è propria e la cui prova non ha avuto bisogno di testimoni a confermarla.
È altamente credibile che le conseguenze subite dal danneggiato abbiano riguardato anche la sua sfera interiore, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, ragion per cui la Corte territoriale ritiene di riformare in parte qua il
Tribunale che ha escluso tale danno ritenendolo non provato e insito nel danno biologico.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il danno morale, invece, non è incluso in esso atteso che i ristori connessi all'uno e all'altro ricompensano monetariamente diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili su piani diversi (sul tema, da ultimo, Cassazione civile, sez. III,
09.11.2022, n. 32935 che ha chiarito come il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengano integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale;
anche Cassazione civile, sez. III, 17.05.2022, n. 15733).
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva, per cui il danno morale può essere liquidato
“secondo un criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta” tra “l'entità della lesione e la sofferenza interiore” (Cassazione civile, 22 marzo 2024, n. 7892).
Nel caso in esame sussistono tutti gli elementi che, secondo la giurisprudenza consolidata, giustificano la presunzione di danno morale: una invalidità permanente di grado elevato
(55 punti di I.P.) che giustifica in base a dati esperienziali un grado di sofferenza particolarmente intensa;
la giovane età della vittima, di soli 20 anni;
la molteplicità delle lesioni a carico di distretti corporali vari e assai delicati;
l'invasività degli interventi chirurgici per cui sono occorsi lunghi ricoveri e impegnative cure, iniziate in sala di rianimazione con assistenza ventilatoria, fino alla riabilitazione sia funzionale sia motoria.
Si tratta di indicatori significativi che integrano i canoni individuati dalla Cassazione
(recentemente, ordinanza n. 12757 del 9 maggio 2024) laddove ammette quale prova del danno morale anche le presunzioni ed il notorio
Ebbene, dalla disamina della consulenza emerge che al lungo periodo di coma per ematoma subgaleale di circa sessanta giorni, con intubazione endotracheale e nutrizione parenterale prolungata per diversi mesi, è seguita una impegnativa degenza per trattamento chirurgico ricostruttivo e un serrato programma riabilitativo dal quale nondimeno sono residuate limitazioni motorie e funzionali, fortemente indizianti la sofferenza soggettiva interiore del danneggiato. ST ha patito, tra le altre cose, l'asportazione della milza e la colostomia con resezione di sessanta centimetri del tenue, cui si è legata la necessità di permettere l'evacuazione portando all'esterno dell'addome il colon con sacca di raccolta. A tutto ciò si
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sono aggiunte vistose cicatrici distribuite agli arti sia inferiori sia superiori, al tronco e al viso, non ultima quella per la patita tracheotomia, che hanno indubbiamente interferito con l'apprezzamento di sé e con le abitudini di vita del giovane.
Ne consegue la necessità di riformare la sentenza laddove ha escluso il danno morale.
Nella sua liquidazione la Corte aderisce all'indirizzo che la lega ad una percentuale del danno biologico (sic Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2024, n. 7892 citata;
idem Cassazione civile sez. III 3 marzo 2025, n. 5649).
Ebbene, in costanza di lesioni così gravi da avere meritato l'indicazione del punto percentuale del 55% di I.P., la disperazione per sé e le sofferenze morali meritano d'essere valutate nella misura del 50% del danno biologico.
7.2. Altro e diverso è il ragionamento da fare per l'ambita personalizzazione del danno, sulla cui conclusione di escluderne la riconoscibilità in mancanza della prova la Corte concorda con il Tribunale. Invero, non possono francamente dirsi “eccezionali” rispetto ad altro individuo in analoghe condizioni e così grandemente inciso nella sua integrità psico-fisica le conseguenze a carico dell' . Non constano, in altre parole, e i testi nulla di Pt_1
circostanziato e specifico sul punto hanno dichiarato, condizioni uniche e specifiche che facciano ritenere insoddisfacente la misura risarcitoria tabellata perché non idonea a contenere il pregiudizio concretamente patito dalla vittima. Né sussistono elementi che escludano che l' non possa essere, nella stima del danno, accomunato ad altri Pt_1 danneggiati nella medesima percentuale, laddove per accedere alla personalizzazione occorre la piena prova che il danno subito nel concreto dalla persona sia “più grave” rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cassazione civile, sez. III, 06.05.2021, n.
12046 e, prima in ordine di tempo, Cassazione civile, sez. III, 07.07.2018, n. 10912; Cassazione civile, sez. III, 30.10.2018, n. 27482; Cassazione civile, sez. III, 11.11.2019, n. 28988; Cassazione civile, sez. III, 10.11.2020, n. 25164 la quale ultima decisione, nel ribadire come non possa essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno, ha ammonito dal rischio che la
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda personalizzazione del danno non costituisca neppure lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa).
Ne consegue che lo stesso pregiudizio chiesto come personalizzazione è riconosciuto dalla
Corte come danno morale, esso si presumibile dai patimenti specifici che il giovane ha subito per la lunghissima degenza, le sofferenze fisiche, lo svilimento delle funzioni fisiologiche essenziali, il perdurare delle terapie e le necessità di assistenza e sostegno psichico e fisico.
In altre parole, nulla depone nel senso della riconoscibilità della personalizzazione che, secondo il condiviso orientamento nomofilattico ristora il patimento ulteriore conseguente alle ripercussioni particolarmente incisive e rilevanti della menomazione accertata su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
Il suo riconoscimento necessita, così come ha scritto il primo giudice, di un accertamento della sussistenza di specifiche condizioni eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle conseguenti nella normalità dei casi a seguito della menomazione e già incluse nella liquidazione tabellare standard. Solo in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, è possibile procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, ma ciò purché sia data la prova che grava sul danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 17.05.2022, n. 15733 citata) e che si conferma inesistente in atti.
7.3. Tanto premesso, prese a riferimento le tabelle del Tribunale di Milano nella versione attuale, considerata l'età del danneggiato alla data del sinistro (20 anni e 6 mesi) e la percentuale di invalidità permanente (55%), posto il valore del punto del danno biologico pari ad € 7.501,26 e l'incremento per la sofferenza (danno morale, riconosciuto per le ragioni già espresse) di € 3.863,15, si ottiene che il danno morale risarcibile ammonta ad € 191.438,38.
Tale cifra si va a sommare a quanto già riconosciuto dal Tribunale a titolo di solo danno biologico, ossia alla somma di € 359.974,00 da cui è stato detratto l'importo di € 15.600,00 già ricevuto a titolo di indennizzo dall'attore, pervenendo così ad € 344.474,00, su cui non c'è appello e che quindi va confermata.
Il danno morale non va ad incrementare anche quanto liquidato a titolo di invalidità temporanea.
7.4. Quanto, invece, agli interessi compensativi, essi vanno calcolati secondo i principi fissati da Cassazione civile Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712, ovverosia sulla somma
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT FOI
(Cassazione civile n. 1215/2006).
Si osserva che le somme che integrano la condanna al risarcimento sono comunque comprese nel massimale assicurativo.
8. Resta da statuire sulle spese che, riconosciute dal Tribunale in importo congruo per quanto liquidato in primo grado, come allora devono seguire la soccombenza anche per l'appello.
Giova rammentare che la statuizione deve essere limitata alle spese del grado, in applicazione del principio secondo cui, allorquando la riforma della sentenza di primo grado sia limitata al solo aumento dell'entità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata in favore dell'appellante (originario attore danneggiato), e non avendo nessun appellato proposto appello incidentale sul capo concernente la regolazione delle spese operata dal primo giudice, il giudice d'appello non può modificare il regolamento delle spese di primo grado per la preclusione derivata su detta questione, in assenza di alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cassazione civile, 13 luglio 2021, n. 19989).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 260.000,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione e considerato, altresì, che nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La liquidazione è effettuata nulla riconoscendo per la fase istruttoria che in appello non si è svolta e accordando la distrazione in favore dell'Avvocato Salvatore Piccolo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, condanna quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento, in favore di della Parte_1
ulteriore somma di € 191.438,38, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché degli ulteriori interessi sull'importo finale fino al soddisfo;
⎯ condanna quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, alla refusione in favore di delle Parte_1
spese di lite del presente grado del giudizio che liquida in € 1.138,50 per spese ed €
9.991,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato Salvatore
Piccolo dichiaratosene anticipatario;
⎯ conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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