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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2191/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. D'AMMASSA GIOVANNI,
APPELLANTI contro
(C.F. ) nella sua qualità di unico socio della CP_1 C.F._4 società TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF & C. S.a.s. estinta (C.F. ) nonché titolare dell'impresa individuale P.IVA_1
TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF (P.IVA ), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Parte_4
APPELLATO avverso la sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze pubblicata il 12/04/2023
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
In data 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Impresa, Giudice Dott.ssa Laura Maione, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2312/2022, depositata in cancelleria in data 12 aprile 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. del 11 luglio 2022, qui riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Accertato e dichiarato l'inadempimento di MT Edizioni di AO BO & C., dichiarare risolti tutti i contratti di edizione musicali afferenti le opere musicali Solo Per Questa Notte – : T005.050.599-1, Gesù Diverso – ISWC: , CP_2 C.F._5 [...]
– , – CP_3 CP_2 C.F._6 Controparte_4 CP_2 C.F._7
Contro
Panorama – , – ISWC: T-006.695.865-3, – C.F._8 Controparte_6 CP_7
ISWC: , – : C.F._9 CP_8 CP_2 C.F._10 CP_9
– C.F._11 Controparte_10 C.F._12 CP_11
ISWC: . C.F._13
Autorizzare gli attori a ridepositare i bollettini di dichiarazione delle dette opere musicali presso la con attribuiti agli attori, Controparte_12 per la propria quot ivanti dallo sfruttamento delle opere musicali per cui è causa, e, per l'effetto, ordinare alla
[...] di attribuire il 100% dei proventi delle opere musicali Controparte_12 [...]
005.050.599-1, Gesù Diverso – ISWC: Controparte_13 C.F._5 [...]
– : , – : , CP_3 CP_2 C.F._6 Controparte_4 CP_2 C.F._7 Contro
: . C.F._8 Controparte_6 CP_7
ISWC: , – : C.F._9 CP_8 CP_2 C.F._10 CP_9 CP_2
T-006.695.864-2, – ISWC: T-006.695.870-0, – Controparte_10 CP_11
ISWC: secondo le rispettive quote C.F._14
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: pagina 2 di 14 IN VIA PRELIMINARE
- revocare la dichiarazione di contumacia della società appellata, costituitasi in data 12 giugno 2024.
NEL MERITO
- rigettare integralmente l'appello spiegato dai SI.ri , e
contro
Pt_1 Parte_2 Pt_3
l'impugnata sentenza in ogni sua parte, motivo, dom e v cipale, perché infondate, in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1094/2023 resa dal Tribunale di Firenze nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2312 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, depositata in cancelleria in data 12 aprile 2023;
- condannare per l'effetto i SI.ri , e al pagamento delle spese e Pt_1 Parte_2 Pt_3 compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
, e convenivano in giudizio davanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Imprese, la società
Edizioni Musicali di AO BO & C. S.a.s. (di seguito “MT'”) al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento di un contratto di edizione musicale e di autorizzarli a ridepositare i bollettini di dichiarazione delle opere presso la con attribuzione agli stessi, Controparte_12 per la propria quota di competenza, del 100% dei proventi derivanti dallo sfruttamento.
Gli attori a sostegno della propria domanda deducevano:
• di aver stipulato in data 20 aprile 1993 con MT, nella loro qualità di autori/compositori di opere musicali, un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica delle seguenti opere musicali:
1) Solo Per Questa Notte – ISWC: T-005.050.599-1;
2) Gesù Diverso – ISWC: ; C.F._5
3) – ISWC: ; CP_3 C.F._6
4) : ; Controparte_14 C.F._7
pagina 3 di 14 5) Panorama – SWC: ; C.F._8
6) – : ; Controparte_6 CP_2 C.F._15
7) – : ; CP_7 CP_2 C.F._9
8) Ridere Di Sé – ISWC: ; C.F._10
9) – ISWC: ; CP_9 C.F._11
10) – ISWC: ; Controparte_10 C.F._12
11) Sposi – ISWC: T-006.607.037-8, tutte facenti parte dell'Album CP_11 intitolato “Panorama”, pubblicato nel 1993 dalla con CP_15
l'etichetta YD (n. catalogo 519 222-1 e 519 222-2), dal del complesso musicale “Joecool” del quale essi erano componenti;
• che l'Album, una volta pubblicato, ottenne un notevole successo radiofonico, in particolare con il singolo ES Diverso”;
• che una volta esaurita la tiratura dei supporti fisici (vinile, musicassette, CD), le registrazioni musicali facenti parte dell'Album, contenenti le esecuzioni delle opere musicali, non erano state più oggetto di utilizzazione, nemmeno tramite una loro ripubblicazione nei negozi digitali (Spotify, iTunes, Dezer, ecc.);
• che, di conseguenza, per oltre 20 anni le opere musicali di cui sopra non erano state più utilizzate in alcun modo, neppure reinterpretate da altri artisti, o utilizzate per sincronizzazioni pubblicitarie o cinematografiche, tranne che per l'opera “Solo Per Questa Notte”, reinterpretata da loro stessi durante il lockdown del 2020 e pubblicata in video su Youtube.
Gli attori evidenziavano di avere interesse a rientrare in possesso della proprietà
e di tutti i diritti di utilizzazione economica ex artt. 12 e ss. L. 633/1941 delle opere musicali, per poterli sfruttare in autonomia e che non erano riusciti a prendere contatto con la società convenuta, alla quale, con Pec del 12 dicembre
2021, era stato intimato di mettere in atto sfruttamenti delle opere musicali, rappresentando che, in mancanza, il contratto si sarebbe ritenuto risolto ex artt.
1454 c.c. e ai sensi dell'art. 110-septies L. 633/1941 (come introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 177/2021 di recepimento della Direttiva 790/2019/UE). pagina 4 di 14 Gli attori evidenziavano altresì che all'epoca del primo (e unico) sfruttamento delle opere musicali, MT aveva ceduto una quota di proventi editoriali, pari a 4/24, alla società editore musicale legato alla Radio Controparte_16
105, con la quale nel corso del 2021 aveva raggiunto un accordo per la restituzione di tale quota a loro favore e per la cessazione di qualsiasi rapporto editoriale.
La società convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le memorie n. 1 e 2, all'udienza del 8 novembre 2022 il G.I. ammetteva i mezzi di prova richiesti, e pertanto erano acquisiti agli atti i rendiconti relativi ai proventi maturati CP_12 dallo sfruttamento delle opere, con un totale complessivo maturato tra il 1993 e il
2021 pari a € 1.818,04, di cui il 50% a favore degli autori.
La causa veniva poi istruita con l'escussione del teste ed all'esito Testimone_1 veniva tratta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1094/2023 pubblicata il 12/04/2023 il Tribunale delle Imprese di Firenze così statuiva:
“1) rigetta le domande degli attori,
2) nulla sulle spese”.
Nello specifico, il T.I. riteneva che l'art. 110 septies L. 22 aprile 1941, n. 633
(Legge Diritto d'Autore), introdotto dal d.lgs. 177/2021 in attuazione della
Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile
2019, non potesse trovare applicazione per il contratto in discussione, concluso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Esaminando la domanda proposta ai sensi del disposto dell'art. 1453 c.c, il T.I. escludeva che vi fosse stato un inadempimento da parte della convenuta rispetto alle obbligazioni di cui al contratto, il quale prevedeva esclusivamente l'obbligazione in capo alla cessionaria di riprodurre o far riprodurre l'opera a pagina 5 di 14 mezzo stampa in un'edizione con un minimo di trecento copie e/o su dischi fonografici e su altri analoghi mezzi riproduttori del suono e della voce in un'edizione con un minimo di trecento copie, con l'ulteriore obbligo di pubblicare e/o far pubblicare e mettere in commercio le predette riproduzioni dell'opera con il riconoscimento di compensi di favore dei cedenti, obbligazione che era stata adempiuta.
In particolare, il mancato esercizio dei diritti di sfruttamento non veniva ritenuto un inadempimento del contratto, come veniva desunto dal fatto che il legislatore comunitario aveva ritenuto di dover prevedere uno specifico strumento a tutela degli artisti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) convenivano Parte_2 Parte_3 in giudizio, innanzi questa Corte di Appello TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI
OL FF & C. S.A.S. (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errata interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. 177/2019 e dell'applicabilità dell'art. 110-septies l.d.a. al caso di specie;
2) errata interpretazione del contratto di edizione in violazione dell'art. 1362 cc., e, conseguentemente, errata valutazione dell'inadempimento della società MT ex artt. 1453 e ss c.c..
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , nella sua CP_1 qualità di unico socio della società TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL pagina 6 di 14 FF & C. S.a.s., ormai estinta, nonché di titolare dell'impresa individuale
TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
La riproposizione delle questioni dedotte in primo grado e respinte con la sentenza impugnata non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, contenendo comunque una critica del contenuto della pronuncia, che peraltro nel caso in esame è stata articolata in specifici motivi di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono dell'interpretazione data dal T.I. della norma transitoria contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 177/2021.
Si afferma in particolare che non sarebbe corretto affermare che la disciplina della risoluzione del contratto con il quale siano stati trasferiti i diritti relativi ad un'opera artistica trovi applicazione solo per i contratti sottoscritti in data successiva al 7 giugno 2021.
Si afferma in particolare che «la Corte di Giustizia Europea ha ricordato che, sebbene la nuova legge abbia validità solo per l'avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge:
“Al riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della
pagina 7 di 14 Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, vale a dire a una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato; lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Tuttavia, sebbene la nuova legge abbia quindi validità solo per l'avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge (v., in tal senso, sentenza Bavaria, C-120/08, EU:C:2010:798, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata). Del pari, come risulta sempre da una giurisprudenza costante della Corte, la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore
(sentenza Stadt Papenburg, C-226/08, EU:C:2010:10, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)” Così Corte di Giustizia Europea, Sez. V, Sentenza 3 settembre 2015 n.
C-89/14.».
L'art. 110 septies L. 22 aprile 1941, n. 633 prevede al primo comma: “L'autore o
l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza
o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale”.
Il quarto comma precisa poi: “Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un pagina 8 di 14 termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti.
Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può revocare
l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1 …”.
Tale articolo è stato inserito dal d.lgs. 177/2021 in attuazione della Direttiva (UE)
2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, il cui art. 3 prevede: “Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021”.
Il T.I. ha ritenuto che non vi siano margini per un'interpretazione diversa da quella letterale, che limita l'applicazione della legge ai contratti conclusi in data successiva al 7 giugno 2021.
Il dato normativo è in effetti inequivocabile, e risulta peraltro conforme al contenuto della Direttiva.
Le argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione non consentono di formulare un'interpretazione tale da condurre all'applicazione della normativa anche al contratto in esame.
Occorre evidenziare, infatti, che la giurisprudenza citata dagli appellanti non è relativa alla specifica disposizione, né a ben vedere al settore del diritto di autore.
Per di più, la stessa pronuncia richiamata chiarisce che la possibilità di applicare retroattivamente i principi della norma comunitaria è assolutamente eccezionale
(“in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto nei limiti in pagina 9 di 14 cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v. sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, e di Bolzano/Commissione, Racc. Per_1 Per_2 pag. I-7869, punto 119 e giurisprudenza citata)”).
Ciò che viene evidenziato nelle pronunce richiamate è che, in date circostanze, la nuova normativa può trovare applicazione anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della vecchia legge. Il riferimento è però chiaramente ai rapporti di durata ed al protrarsi nel tempo dei loro effetti (la sentenza 6 luglio 2006, causa C-154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper riguardava la richiesta di garantire continuità ad una indennità).
Nel caso in esame non si chiede di applicare la nuova disciplina agli effetti del contratto che si sono protratti nel tempo, ma di regolare il contratto stesso sulla base della disciplina introdotta successivamente, applicando un'ipotesi specifica di risoluzione non prevista nel momento in cui l'accordo è stato raggiunto.
Tale impostazione non risulta pertanto coerente neppure con la normativa comunitaria richiamata.
L'interpretazione della normativa di riferimento proposta dagli appellanti non è quindi condivisibile.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda proposta in alternativa ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.
Deducono gli appellanti che il contratto di edizione musicale prevederebbe un'obbligazione a carico dell'editore di promuovere e utilizzare i diritti dell'opera concessa e che vi sarebbe stato un inadempimento della stessa, non essendovi stata alcuna attività negli ultimi venti anni.
Si legge in proposito nell'atto di appello:
«Nei contratti di cessione/concessione dei diritti di sfruttamento di un'opera dell'ingegno, salvo il caso in cui il cessionario/concessionario sia l'utilizzatore finale, l'interesse perseguito dall'autore è la circolazione dell'opera nel pubblico, a pagina 10 di 14 cui consegue l'obbligo a sfruttare a carico del cessionario/concessionario, anche in assenza di una previsione specifica in tal senso.
L'obbligo di sfruttare può essere considerato “un effetto naturale di qualsiasi contratto con cui l'autore dispone dei diritti di utilizzazione anche in vista della divulgazione dell'opera. Lo si ricava in via di analogia juris non solo dalla disciplina dei contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, ma anche da altre disposizioni che pongono tale obbligo a carico di chi abbia acquistato diritti di utilizzazione in virtù di contratti diversi, ma aventi tutti alla base l'interesse dell'autore alla divulgazione (così l'art. 39 in caso di articoli di giornale, gli artt.
35-37 in caso di opere composte, e l'art. 50 in materia cinematografica). Il principio che si ricava da tutte tali disposizioni è che l'avente causa dell'autore è tenuto ad esercitare il diritto acquistato tutte le volte in cui alla base del contratto vi sia l'interesse dell'autore alla divulgazione dell'opera” ( “Il diritto Tes_2
d'autore nella circolazione giuridica” in “Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale
e Concorrenza”, Seconda edizione, Giappichelli 2005, pag. 600)».
Tali argomentazioni non valgono ad intaccare la motivazione di fondo sottesa al rigetto della domanda.
Così si è espresso il T.I.:
“Tuttavia non risulta che nel caso di specie vi sia stato inadempimento da parte della convenuta rispetto alle obbligazioni di cui al contratto in essere. Questo, infatti, prevede la cessione da parte degli attori in favore di dei diritti CP_17 di utilizzazione economica delle opere musicali su trascritte, con diritto esclusivo della convenuta di pubblicare e/o far pubblicare l'opera, di riprodurla a stampa, attraverso la fonografia e con ogni altro procedimento di riproduzione, di eseguirla e rappresentarla, di diffonderla con l'impiego di qualsiasi mezzo di diffusione, di metterla in commercio e noleggiarla, etc.
All'art. 7 del contratto è prevista poi l'obbligazione in capo alla cessionaria di riprodurre o far riprodurre l'opera a mezzo stampa in un'edizione con un minimo di trecento copie e/o su dischi fonografici e su altri analoghi mezzi riproduttori del pagina 11 di 14 suono e della voce in un'edizione con un minimo di trecento copie, con l'ulteriore obbligo di pubblicare e/o far pubblicare e mettere in commercio le predette riproduzioni dell'opera con il riconoscimento di compensi di favore dei cedenti.
Tale ultima obbligazione non risulta essere stata inadempiuta in quanto gli stessi attori riferiscono che vi è stata la pubblicazione dei brani con la tiratura di supporti fisici (vinile, musicassette, cd).
Quanto al resto, col contratto sono stati ceduti diritti di sfruttamento e non obblighi di sfruttamento;
sicché il mancato esercizio di quei diritti non può configurare inadempimento. Ed è proprio questa, infatti, la ragione per la quale il legislatore comunitario ha sentito l'esigenza di costruire uno strumento a favore del cedente che altrimenti, avendo dismesso i diritti di sfruttamento delle proprie opere, è costretto ad affidarsi completamente all'uso che di quelle farà il cessionario. Tuttavia, come già evidenziato, nel caso di specie non sussistono le condizioni per risolvere il contratto”.
Anche ad ammettere che sia connaturato al contratto di edizione musicale l'obbligo di sfruttamento dei diritti concessi, nel caso specifico il contratto delimitava l'ambito entro cui questa obbligazione veniva assunta, ovvero la stampa di un determinato numero di supporti fisici per la riproduzione della musica.
Tale obbligazione è stata pacificamente adempiuta.
Oltre a ciò, è pacifico che ha ceduto parte dei diritti di sfruttamento ad CP_17 una diversa società, la quale si è occupata della promozione dei brani alla radio, tanto che gli stessi appellanti ammettono che il brano “Gesù Diverso” ebbe “un notevole successo radiofonico”.
Non può ritenersi che l'obbligazione si estendesse fino a richiedere che la promozione dei brani avvenisse a tempo indeterminato, posto che notoriamente il settore musicale è caratterizzato da una rapida obsolescenza dei prodotti, fatte salve poche eccezioni.
pagina 12 di 14 Il fatto che, esaurita la vendita dei supporti stampati e cessato il periodo di iniziale successo, i brani non abbiano garantito ulteriori profitti non implica di per sé un inadempimento da parte di ben potendo dipendere da una CP_17 assenza di richiesta da parte del mercato.
La sentenza del T.I. merita pertanto conferma anche sotto profilo.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia ed alla bassa complessità, avuto riguardo dei parametri minimi, in considerazione del numero esiguo delle questioni da trattare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF & C. S.A.S., ora impresa individuale TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF, avverso la sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 12/04/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellata le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.473 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara sussistenti a carico degli appellanti i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
pagina 13 di 14 Firenze, camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, SEZIONE IMPRESE, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2191/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con C.F._2 Parte_3 C.F._3 il patrocinio dell'avv. D'AMMASSA GIOVANNI,
APPELLANTI contro
(C.F. ) nella sua qualità di unico socio della CP_1 C.F._4 società TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF & C. S.a.s. estinta (C.F. ) nonché titolare dell'impresa individuale P.IVA_1
TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF (P.IVA ), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Parte_4
APPELLATO avverso la sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze pubblicata il 12/04/2023
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
In data 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Impresa, Giudice Dott.ssa Laura Maione, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2312/2022, depositata in cancelleria in data 12 aprile 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. del 11 luglio 2022, qui riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Accertato e dichiarato l'inadempimento di MT Edizioni di AO BO & C., dichiarare risolti tutti i contratti di edizione musicali afferenti le opere musicali Solo Per Questa Notte – : T005.050.599-1, Gesù Diverso – ISWC: , CP_2 C.F._5 [...]
– , – CP_3 CP_2 C.F._6 Controparte_4 CP_2 C.F._7
Contro
Panorama – , – ISWC: T-006.695.865-3, – C.F._8 Controparte_6 CP_7
ISWC: , – : C.F._9 CP_8 CP_2 C.F._10 CP_9
– C.F._11 Controparte_10 C.F._12 CP_11
ISWC: . C.F._13
Autorizzare gli attori a ridepositare i bollettini di dichiarazione delle dette opere musicali presso la con attribuiti agli attori, Controparte_12 per la propria quot ivanti dallo sfruttamento delle opere musicali per cui è causa, e, per l'effetto, ordinare alla
[...] di attribuire il 100% dei proventi delle opere musicali Controparte_12 [...]
005.050.599-1, Gesù Diverso – ISWC: Controparte_13 C.F._5 [...]
– : , – : , CP_3 CP_2 C.F._6 Controparte_4 CP_2 C.F._7 Contro
: . C.F._8 Controparte_6 CP_7
ISWC: , – : C.F._9 CP_8 CP_2 C.F._10 CP_9 CP_2
T-006.695.864-2, – ISWC: T-006.695.870-0, – Controparte_10 CP_11
ISWC: secondo le rispettive quote C.F._14
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: pagina 2 di 14 IN VIA PRELIMINARE
- revocare la dichiarazione di contumacia della società appellata, costituitasi in data 12 giugno 2024.
NEL MERITO
- rigettare integralmente l'appello spiegato dai SI.ri , e
contro
Pt_1 Parte_2 Pt_3
l'impugnata sentenza in ogni sua parte, motivo, dom e v cipale, perché infondate, in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1094/2023 resa dal Tribunale di Firenze nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2312 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, depositata in cancelleria in data 12 aprile 2023;
- condannare per l'effetto i SI.ri , e al pagamento delle spese e Pt_1 Parte_2 Pt_3 compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
, e convenivano in giudizio davanti Parte_1 Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Imprese, la società
Edizioni Musicali di AO BO & C. S.a.s. (di seguito “MT'”) al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento di un contratto di edizione musicale e di autorizzarli a ridepositare i bollettini di dichiarazione delle opere presso la con attribuzione agli stessi, Controparte_12 per la propria quota di competenza, del 100% dei proventi derivanti dallo sfruttamento.
Gli attori a sostegno della propria domanda deducevano:
• di aver stipulato in data 20 aprile 1993 con MT, nella loro qualità di autori/compositori di opere musicali, un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica delle seguenti opere musicali:
1) Solo Per Questa Notte – ISWC: T-005.050.599-1;
2) Gesù Diverso – ISWC: ; C.F._5
3) – ISWC: ; CP_3 C.F._6
4) : ; Controparte_14 C.F._7
pagina 3 di 14 5) Panorama – SWC: ; C.F._8
6) – : ; Controparte_6 CP_2 C.F._15
7) – : ; CP_7 CP_2 C.F._9
8) Ridere Di Sé – ISWC: ; C.F._10
9) – ISWC: ; CP_9 C.F._11
10) – ISWC: ; Controparte_10 C.F._12
11) Sposi – ISWC: T-006.607.037-8, tutte facenti parte dell'Album CP_11 intitolato “Panorama”, pubblicato nel 1993 dalla con CP_15
l'etichetta YD (n. catalogo 519 222-1 e 519 222-2), dal del complesso musicale “Joecool” del quale essi erano componenti;
• che l'Album, una volta pubblicato, ottenne un notevole successo radiofonico, in particolare con il singolo ES Diverso”;
• che una volta esaurita la tiratura dei supporti fisici (vinile, musicassette, CD), le registrazioni musicali facenti parte dell'Album, contenenti le esecuzioni delle opere musicali, non erano state più oggetto di utilizzazione, nemmeno tramite una loro ripubblicazione nei negozi digitali (Spotify, iTunes, Dezer, ecc.);
• che, di conseguenza, per oltre 20 anni le opere musicali di cui sopra non erano state più utilizzate in alcun modo, neppure reinterpretate da altri artisti, o utilizzate per sincronizzazioni pubblicitarie o cinematografiche, tranne che per l'opera “Solo Per Questa Notte”, reinterpretata da loro stessi durante il lockdown del 2020 e pubblicata in video su Youtube.
Gli attori evidenziavano di avere interesse a rientrare in possesso della proprietà
e di tutti i diritti di utilizzazione economica ex artt. 12 e ss. L. 633/1941 delle opere musicali, per poterli sfruttare in autonomia e che non erano riusciti a prendere contatto con la società convenuta, alla quale, con Pec del 12 dicembre
2021, era stato intimato di mettere in atto sfruttamenti delle opere musicali, rappresentando che, in mancanza, il contratto si sarebbe ritenuto risolto ex artt.
1454 c.c. e ai sensi dell'art. 110-septies L. 633/1941 (come introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 177/2021 di recepimento della Direttiva 790/2019/UE). pagina 4 di 14 Gli attori evidenziavano altresì che all'epoca del primo (e unico) sfruttamento delle opere musicali, MT aveva ceduto una quota di proventi editoriali, pari a 4/24, alla società editore musicale legato alla Radio Controparte_16
105, con la quale nel corso del 2021 aveva raggiunto un accordo per la restituzione di tale quota a loro favore e per la cessazione di qualsiasi rapporto editoriale.
La società convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le memorie n. 1 e 2, all'udienza del 8 novembre 2022 il G.I. ammetteva i mezzi di prova richiesti, e pertanto erano acquisiti agli atti i rendiconti relativi ai proventi maturati CP_12 dallo sfruttamento delle opere, con un totale complessivo maturato tra il 1993 e il
2021 pari a € 1.818,04, di cui il 50% a favore degli autori.
La causa veniva poi istruita con l'escussione del teste ed all'esito Testimone_1 veniva tratta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1094/2023 pubblicata il 12/04/2023 il Tribunale delle Imprese di Firenze così statuiva:
“1) rigetta le domande degli attori,
2) nulla sulle spese”.
Nello specifico, il T.I. riteneva che l'art. 110 septies L. 22 aprile 1941, n. 633
(Legge Diritto d'Autore), introdotto dal d.lgs. 177/2021 in attuazione della
Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile
2019, non potesse trovare applicazione per il contratto in discussione, concluso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Esaminando la domanda proposta ai sensi del disposto dell'art. 1453 c.c, il T.I. escludeva che vi fosse stato un inadempimento da parte della convenuta rispetto alle obbligazioni di cui al contratto, il quale prevedeva esclusivamente l'obbligazione in capo alla cessionaria di riprodurre o far riprodurre l'opera a pagina 5 di 14 mezzo stampa in un'edizione con un minimo di trecento copie e/o su dischi fonografici e su altri analoghi mezzi riproduttori del suono e della voce in un'edizione con un minimo di trecento copie, con l'ulteriore obbligo di pubblicare e/o far pubblicare e mettere in commercio le predette riproduzioni dell'opera con il riconoscimento di compensi di favore dei cedenti, obbligazione che era stata adempiuta.
In particolare, il mancato esercizio dei diritti di sfruttamento non veniva ritenuto un inadempimento del contratto, come veniva desunto dal fatto che il legislatore comunitario aveva ritenuto di dover prevedere uno specifico strumento a tutela degli artisti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e (di seguito anche APPELLANTI) convenivano Parte_2 Parte_3 in giudizio, innanzi questa Corte di Appello TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI
OL FF & C. S.A.S. (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errata interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. 177/2019 e dell'applicabilità dell'art. 110-septies l.d.a. al caso di specie;
2) errata interpretazione del contratto di edizione in violazione dell'art. 1362 cc., e, conseguentemente, errata valutazione dell'inadempimento della società MT ex artt. 1453 e ss c.c..
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , nella sua CP_1 qualità di unico socio della società TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL pagina 6 di 14 FF & C. S.a.s., ormai estinta, nonché di titolare dell'impresa individuale
TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF, il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
La riproposizione delle questioni dedotte in primo grado e respinte con la sentenza impugnata non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, contenendo comunque una critica del contenuto della pronuncia, che peraltro nel caso in esame è stata articolata in specifici motivi di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono dell'interpretazione data dal T.I. della norma transitoria contenuta nell'art. 3 del D.Lgs. 177/2021.
Si afferma in particolare che non sarebbe corretto affermare che la disciplina della risoluzione del contratto con il quale siano stati trasferiti i diritti relativi ad un'opera artistica trovi applicazione solo per i contratti sottoscritti in data successiva al 7 giugno 2021.
Si afferma in particolare che «la Corte di Giustizia Europea ha ricordato che, sebbene la nuova legge abbia validità solo per l'avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge:
“Al riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della
pagina 7 di 14 Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, vale a dire a una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato; lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Tuttavia, sebbene la nuova legge abbia quindi validità solo per l'avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge (v., in tal senso, sentenza Bavaria, C-120/08, EU:C:2010:798, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata). Del pari, come risulta sempre da una giurisprudenza costante della Corte, la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore
(sentenza Stadt Papenburg, C-226/08, EU:C:2010:10, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)” Così Corte di Giustizia Europea, Sez. V, Sentenza 3 settembre 2015 n.
C-89/14.».
L'art. 110 septies L. 22 aprile 1941, n. 633 prevede al primo comma: “L'autore o
l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza
o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale”.
Il quarto comma precisa poi: “Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un pagina 8 di 14 termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti.
Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può revocare
l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1 …”.
Tale articolo è stato inserito dal d.lgs. 177/2021 in attuazione della Direttiva (UE)
2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, il cui art. 3 prevede: “Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021”.
Il T.I. ha ritenuto che non vi siano margini per un'interpretazione diversa da quella letterale, che limita l'applicazione della legge ai contratti conclusi in data successiva al 7 giugno 2021.
Il dato normativo è in effetti inequivocabile, e risulta peraltro conforme al contenuto della Direttiva.
Le argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione non consentono di formulare un'interpretazione tale da condurre all'applicazione della normativa anche al contratto in esame.
Occorre evidenziare, infatti, che la giurisprudenza citata dagli appellanti non è relativa alla specifica disposizione, né a ben vedere al settore del diritto di autore.
Per di più, la stessa pronuncia richiamata chiarisce che la possibilità di applicare retroattivamente i principi della norma comunitaria è assolutamente eccezionale
(“in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto nei limiti in pagina 9 di 14 cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v. sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, e di Bolzano/Commissione, Racc. Per_1 Per_2 pag. I-7869, punto 119 e giurisprudenza citata)”).
Ciò che viene evidenziato nelle pronunce richiamate è che, in date circostanze, la nuova normativa può trovare applicazione anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della vecchia legge. Il riferimento è però chiaramente ai rapporti di durata ed al protrarsi nel tempo dei loro effetti (la sentenza 6 luglio 2006, causa C-154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper riguardava la richiesta di garantire continuità ad una indennità).
Nel caso in esame non si chiede di applicare la nuova disciplina agli effetti del contratto che si sono protratti nel tempo, ma di regolare il contratto stesso sulla base della disciplina introdotta successivamente, applicando un'ipotesi specifica di risoluzione non prevista nel momento in cui l'accordo è stato raggiunto.
Tale impostazione non risulta pertanto coerente neppure con la normativa comunitaria richiamata.
L'interpretazione della normativa di riferimento proposta dagli appellanti non è quindi condivisibile.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda proposta in alternativa ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.
Deducono gli appellanti che il contratto di edizione musicale prevederebbe un'obbligazione a carico dell'editore di promuovere e utilizzare i diritti dell'opera concessa e che vi sarebbe stato un inadempimento della stessa, non essendovi stata alcuna attività negli ultimi venti anni.
Si legge in proposito nell'atto di appello:
«Nei contratti di cessione/concessione dei diritti di sfruttamento di un'opera dell'ingegno, salvo il caso in cui il cessionario/concessionario sia l'utilizzatore finale, l'interesse perseguito dall'autore è la circolazione dell'opera nel pubblico, a pagina 10 di 14 cui consegue l'obbligo a sfruttare a carico del cessionario/concessionario, anche in assenza di una previsione specifica in tal senso.
L'obbligo di sfruttare può essere considerato “un effetto naturale di qualsiasi contratto con cui l'autore dispone dei diritti di utilizzazione anche in vista della divulgazione dell'opera. Lo si ricava in via di analogia juris non solo dalla disciplina dei contratti di edizione, rappresentazione ed esecuzione, ma anche da altre disposizioni che pongono tale obbligo a carico di chi abbia acquistato diritti di utilizzazione in virtù di contratti diversi, ma aventi tutti alla base l'interesse dell'autore alla divulgazione (così l'art. 39 in caso di articoli di giornale, gli artt.
35-37 in caso di opere composte, e l'art. 50 in materia cinematografica). Il principio che si ricava da tutte tali disposizioni è che l'avente causa dell'autore è tenuto ad esercitare il diritto acquistato tutte le volte in cui alla base del contratto vi sia l'interesse dell'autore alla divulgazione dell'opera” ( “Il diritto Tes_2
d'autore nella circolazione giuridica” in “Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale
e Concorrenza”, Seconda edizione, Giappichelli 2005, pag. 600)».
Tali argomentazioni non valgono ad intaccare la motivazione di fondo sottesa al rigetto della domanda.
Così si è espresso il T.I.:
“Tuttavia non risulta che nel caso di specie vi sia stato inadempimento da parte della convenuta rispetto alle obbligazioni di cui al contratto in essere. Questo, infatti, prevede la cessione da parte degli attori in favore di dei diritti CP_17 di utilizzazione economica delle opere musicali su trascritte, con diritto esclusivo della convenuta di pubblicare e/o far pubblicare l'opera, di riprodurla a stampa, attraverso la fonografia e con ogni altro procedimento di riproduzione, di eseguirla e rappresentarla, di diffonderla con l'impiego di qualsiasi mezzo di diffusione, di metterla in commercio e noleggiarla, etc.
All'art. 7 del contratto è prevista poi l'obbligazione in capo alla cessionaria di riprodurre o far riprodurre l'opera a mezzo stampa in un'edizione con un minimo di trecento copie e/o su dischi fonografici e su altri analoghi mezzi riproduttori del pagina 11 di 14 suono e della voce in un'edizione con un minimo di trecento copie, con l'ulteriore obbligo di pubblicare e/o far pubblicare e mettere in commercio le predette riproduzioni dell'opera con il riconoscimento di compensi di favore dei cedenti.
Tale ultima obbligazione non risulta essere stata inadempiuta in quanto gli stessi attori riferiscono che vi è stata la pubblicazione dei brani con la tiratura di supporti fisici (vinile, musicassette, cd).
Quanto al resto, col contratto sono stati ceduti diritti di sfruttamento e non obblighi di sfruttamento;
sicché il mancato esercizio di quei diritti non può configurare inadempimento. Ed è proprio questa, infatti, la ragione per la quale il legislatore comunitario ha sentito l'esigenza di costruire uno strumento a favore del cedente che altrimenti, avendo dismesso i diritti di sfruttamento delle proprie opere, è costretto ad affidarsi completamente all'uso che di quelle farà il cessionario. Tuttavia, come già evidenziato, nel caso di specie non sussistono le condizioni per risolvere il contratto”.
Anche ad ammettere che sia connaturato al contratto di edizione musicale l'obbligo di sfruttamento dei diritti concessi, nel caso specifico il contratto delimitava l'ambito entro cui questa obbligazione veniva assunta, ovvero la stampa di un determinato numero di supporti fisici per la riproduzione della musica.
Tale obbligazione è stata pacificamente adempiuta.
Oltre a ciò, è pacifico che ha ceduto parte dei diritti di sfruttamento ad CP_17 una diversa società, la quale si è occupata della promozione dei brani alla radio, tanto che gli stessi appellanti ammettono che il brano “Gesù Diverso” ebbe “un notevole successo radiofonico”.
Non può ritenersi che l'obbligazione si estendesse fino a richiedere che la promozione dei brani avvenisse a tempo indeterminato, posto che notoriamente il settore musicale è caratterizzato da una rapida obsolescenza dei prodotti, fatte salve poche eccezioni.
pagina 12 di 14 Il fatto che, esaurita la vendita dei supporti stampati e cessato il periodo di iniziale successo, i brani non abbiano garantito ulteriori profitti non implica di per sé un inadempimento da parte di ben potendo dipendere da una CP_17 assenza di richiesta da parte del mercato.
La sentenza del T.I. merita pertanto conferma anche sotto profilo.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminato della controversia ed alla bassa complessità, avuto riguardo dei parametri minimi, in considerazione del numero esiguo delle questioni da trattare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF & C. S.A.S., ora impresa individuale TUMTUMPA' EDIZIONI MUSICALI DI OL FF, avverso la sentenza n. 1094/2023 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 12/04/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellata le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.473 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. dichiara sussistenti a carico degli appellanti i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
pagina 13 di 14 Firenze, camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14