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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00976/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Gollin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Medica Locale di Padova, Ufficio della Motorizzazione Civile di Padova, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1996/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1996/2024 di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Gianluca Rovelli;
Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante non siano idonee a supportare la domanda cautelare in quanto il primo Giudice sembra aver correttamente colto la questione oggetto della vicenda controversa.
Non sussiste in ogni caso il pregiudizio grave e irreparabile rappresentato dall’appellante tenuto conto che l’esame del merito della causa è stato già fissato per il giorno 17 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.