Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 652/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
05/02/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOROSINI FEDERICA
E
) rappresentato e difeso, per P_ C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MOROSINI FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè dichiari la separazione tra loro intervenuta e accolga le seguenti conclusioni :
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di previa comunicazione dei reciproci cambi di residenza.
2) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Pt_1 P_ disponendo le opportune annotazioni dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
3) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2 regime di affidamento condiviso;
4) disporre che il signor avrà il diritto-dovere di visita e di P_
- due giorni infrasettimanali, mercoledì e giovedì dalle ore 17.30 sino alle ore
21.00, quando riaccompagnerà i figli casa della madre;
- a week-end alternati il sabato dalle ore 09.00 sino alle ore 22.00 e la domenica dalle ore 09.00 sino alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i figli a casa della madre;
- i minori inizieranno a pernottare a casa del padre a partire da dicembre 2026.
- per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con festività alternate, ponti alternati nonché per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno;
5) dare atto che l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 100% dalla NO . Pt_1 6) disporre l'obbligo del signor di corrispondere alla NO P_
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1
e , la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), entro il giorno quindici di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO , da rivalutarsi Parte_1 annualmente, secondo gli indici Istat, a partire da dicembre 2025;
7) dare atto le Parti suddivideranno in maniera paritetica le spese accessorie come da Protocollo vigente, nonché la mensa.
8) dare atto che il signor a regolamentazione dei rapporti P_ patrimoniali ed economici intercorsi tra i coniugi, si impegna a cedere alla NO , che si impegna ad accettare, il 50% della proprietà Parte_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Stradella San Giorgio Bigarello (MN), Via Giuseppe Verdi n. 5, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
San Giorgio Bigarello (MN), con i seguenti dati catastali:
- Foglio 24 – Particella 390 sub. 302 – Via Giuseppe Verdi n. 5 – piano T – categoria A72 – classe 1 – consistenza 6,5 vani – superficie catastale totale 173 mq – superficie catastale totale escluse aree scoperte 153 mq – rendita catastale
Euro 386,05;
- Foglio 24 – particella 390 sub. 2 – via Giuseppe Verdi n. CM – piano T - categoria C/6 – classe 1 – consistenza 25 mq – superficie catastale 29 mq – rendita catastale Euro 37,44;
Il trasferimento avverrà, mediante atto di notaio scelto dalla NO
, a sue spese, entro e non oltre sei mesi dal deposito del presente Parte_1 atto.
9) dare atto che la NO , contestualmente con il Parte_1 trasferimento immobiliare si accolla interamente le rate del mutuo ipotecario, contratto con Unicredit spa, cointestato con il signor con effetto P_ liberatorio, manlevando interamente il signor fin dal deposito P_ del presente ricorso e sino alla naturale scadenza del mutuo (anno 2050);
10) dare atto che per effetto dello scioglimento della comunione legale: - il conto corrente intestato alla NO , aperto presso Unicredit spa, Parte_1 rimane di esclusiva proprietà della stessa, così come i denari giacenti sul conto;
- il conto corrente intestato al signor aperto presso Intesa San P_
Paolo, c/c n. 1000/00006808, rimane di esclusiva proprietà dello stesso, così come i denari giacenti sul conto;
- l'autovettura Fiat Tipo, targata GA205YW, intestata alla NO , rimane di esclusiva proprietà della stessa, come Pt_1 il relativo finanziamento, nonchè bolli e assicurazioni;
- l'autovettura SEAT
LEON, targata EL540PJ, intestata al signor rimane di esclusiva P_ proprietà dello stesso, come il relativo finanziamento, nonchè bolli e
2 assicurazioni;
11) dare atto che i coniugi prestano sin d'ora il consenso per la richiesta e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto) per sé e per i figli minori;
i viaggi all'estero verranno previamente concordati tra i genitori.
12) dare atto che futuri partner di entrambi i genitori verranno fatti conoscere ai figli solo a seguito di incontro con l'altro genitore;
13) Le parti esonerano il Tribunale dall'ascolto del figlio minore i avendo i genitori raggiunto un accordo economico e sulla frequentazione del figlio conforme ai suoi interessi.
14) dare atto che il signor corrisponderà la somma € 2.490,00 in P_ favore della NO entro e non oltre dodici mesi dal deposito Parte_1 del presente ricorso;
15) Spese di lite compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN GIORGIO BIGARELLO in data 13/09/2020 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 3, parte II, serie A, anno 2020) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 22.5.25
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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