Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2018, n. 15091
CASS
Sentenza 16 maggio 2018

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In tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, la richiesta di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nello Stato estero di residenza dell'interessato non deve essere preceduta dalla preventiva manifestazione di tale volontà prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha ritenuto l'assimilabilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale alla categoria della "sanzione sostitutiva" descritta dall'art. 2, lett. e) del citato d.lgs., rilevando, altresì, la compatibilità della disciplina relativa agli obblighi e alle prescrizioni imposte, nonché ai relativi controlli, con la disciplina interna dell'affidamento in prova).

Commentari4

  • 1Art. 47
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  • 2Msiura alternativa nell'UE solo se c'è collaborazione del condannato (Cass. 16942/20)
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    Sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro. Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5469 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/01/2022 SENTENZA …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022

    L'affidamento in prova, che si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, pare assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, ossia una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni, implicando esso, per l'appunto, obblighi e prescrizioni che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo: per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sarebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2018, n. 15091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15091
Data del deposito : 16 maggio 2018

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