Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6801 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 801 01 DI ASSALTOMELA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente - R.G.N. 10972/98 Dott. Francesco NT MAIORANO - Consigliere - Cron.15414 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/01/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente 120 SENTENZA sul ricorso proposto da: ES NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Guido d Qres20, 2 presso lo studio dell'avvocato NESPEGA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEO RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, ! 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati 2001 443 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1816/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 19/06/97 R.G.N. 532/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CICCOTTIper delega LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 5 ottobre 1992 NT ES conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore di Lecce chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno di invalidità, oltre interessi e spese, previa declaratoria di illegittimità della revoca del beneficio disposta dall'Istituto. Con sentenza in data 21 febbraio 1994 il Pretore adito accoglieva la domanda sulla base della disposta consulenza tecnica e riconosceva all'assicurato il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla isposta revoca oltre accessori come per legge. A seguito di appello dell'INPS il Tribunale di Lecce, con sentenza in data 25 febbraio 19 giugno - 1997, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda dell'assicurato. Il giudice del gravame osservava che in base alla rinnovata consulenza tecnica l'assicurato risultava affetto da bronchite cronica ostruttiva, spondiloartrosi radicolare con modico interessamento radicolare e da epatopatia cronica. Aggiungeva che si trattava di un quadro patologico modesto che non rendeva l'assicurato 3 invalido nella misura richiesta dalla legge. Il ES ricorre per cassazione con tre motivi. L'INPS si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ES si duole con il primo motivo di ricorso che il Tribunale, incorrendo in difetto di motivazione, abbia omesso di esaminare il "thema decidendi" costituito dalla legittimità O meno della revoca dell'assegno ordinario di invalidità disposta dall'INPS, considerato il fatto che tale assegno era stato a suo tempo riconosciuto con sentenza passata in giudicato e che, pertanto, la revoca poteva essere disposta soltanto ove fosse stato accertato che al momento di essa fosse intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute tenute presenti dall'accertamento giudiziario. Il ricorrente amplia con il secondo motivo quanto dedotto nel primo denunziando violazione dell'art. 10 del R.D.L. del 14 aprile 1939 n.639 e dell'art. 2909 c.c.. Assume, infatti, che il Tribunale aveva omesso di mettere a confronto il quadro patologico tenuto presente dalla sentenza passata in giudicato e quello esaminato con riferimento al tempo della revoca al fine di evidenziare se vi fosse stato un miglioramento che giustificasse il successivo venir continuazione della meno del diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità. In virtù di tale omesso esame, aggiunge il ricorrente, il Tribunale aveva, comunque, violato il giudicato. Infine con il terzo motivo il ES denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto assume che la domanda da lui proposta era stata limitata alla declaratoria di illegittimità della revoca disposta dall'INPS senza ulteriori richieste di accertamento della sussistenza del diritto in epoca successiva alla Bosta revoca. L'accertamento del diritto con epoca successiva alla revoca non poteva, perciò, essere eseguito dal Tribunale, perché non era stato sollecitato dalla parte attrice. I primi due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Questa Suprema Corte ha più volte ribadito che la revoca del beneficio previdenziale non può modificare le condizioni sanitarie ed economiche tenute presenti dalla sentenza passata in S giudicato. Ne consegue che ove l'assicurato chieda sulla legittimità della revoca un accertamento dell'assegno ordinario di invalidità, riconosciutogli con sentenza passata in giudicato, non può vedersi respingere la domanda sulla base di un accertamento che si riferisca a una diversa valutazione delle stesse infermità e delle stesse condizioni economiche riferite al periodo tenuto presente dalla sentenza passata in giudicato (v. Cass. n.928 del 1996; Cass. n.5344 del 1998; Cass. Sez. Un. n.383 del 1999). "Nell'esaminare la legittimità della revoca il giudice di merito, perciò, non può esimersi dal raffrontare le condizioni sanitarie tenute presenti dalla sentenza passata in giudicato e quelle accertate al momento della revoca, essendo legittima la revoca del beneficio soltanto se tali condizioni erano migliorate sino a consentire un giudizio di invalidità inferiore a quella legale in riferimento a un periodo successivo tenuto presente dalla sentenza passata in giudicato". I detti due motivi vanno, perciò, accolti. Va, invece, rigettato il terzo motivo. Ove, infatti, venisse accertato che le condizioni dell'assicurato siano migliorate sino a 6 consentirgli il raggiungimento di una invalidità inferiore a quella prevista per la concessione del beneficio in riferimento a un periodo successivo a quello tenuto presente dalla sentenza passata in giudicato, in tak caso il giudice è tenuto a prendere atto di tale circostanza e a rigettare in conseguenza la domanda di revoca proposta dall'assicurato senza che con ciò si venga a configurare una pronunzia di ultra-petizione in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Conseguentemente, rigettato il terzo motivo e accoglimento del primo e del secondo, la in sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce, la quale si uniformerà, nella definizione della controversia, al sopra esposto principio di diritto come sopra virgolettato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo e rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai mezzi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001. 7 sale: the sterowē: LERIA DODATOR Depe Il Presidente: II Cons. estensore: M: Matale Capito lle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 18 MAG. 2001 IL COLLABORATORE CANCELLERIA I 0 3 A D S 1 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N ' O A S B L 3 E L I 7 P E D - S D 8 I - A I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R L I I N L G E D E S E E R O D