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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9836 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 10372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Ulisse Forziati - presidente est. dr. Valerio Colandrea - giudice dr. Mario Fucito - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 28.04.2023, promossa con atto di citazione notificato in data 20.04.2023 da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1965, , codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.10.1977, elettivamente domiciliati presso lo Studio Fioretti & Soglia Legal sito in Avellino, alla via S. Esposito n.4, rappresentati e difesi dagli Avvocati Domenico Fioretti e Annalisa
Soglia in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro codice fiscale: con NTroparte_1 P.IVA_1 sede legale in Torre del Greco (NA), al c.so Vittorio Emanuele n. 92/100, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , anche quale società incorporante della CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Municipio n. 84, NTroparte_3 presso lo studio degli Avv.ti Faustino e Claudio Manfredonia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust
Conclusioni per parte attrice: nel merito:
1. Accertare e dichiarare la violazione della L.
287/1990, articolo 2, comma 2, lettera a), in ragione del contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali - come affermato anche da Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del
02.05.2005, dall'AGCOM con il parere del 20.04.2005 n. 14251 e dalla Cass. Civ. con le sentenze n.29810/2017 e SS.UU. n.41994/2021- dichiarando la nullità parziale delle
1 fidejussioni oggetto di causa, anche qualora, per assurdo, dovessero essere qualificate come garanzie autonome;
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale, delle seguenti fidejussioni: a.
i. omnibus per €.330.000,00 del 19.12.2018 (cfr. ALL.A); Parte_3
ii. specifica per €.306.250,00 dell'08.07.2020 a garanzia del mutuo chirografario di
€.245.000,00 dell'08.07.2020, n.157.620.2012749, erogato giusta D.L. art.13 D.L.23/2020, con garanzia MCC ex L.662/96 all'80% -€.196.000,00- (cfr. ALL.B); entrambe per decadenza ex art.1957 CC -inesistenza della clausola di deroga a tale articolo, nullità della deroga
(contemplata dalla clausola 6) dello schema di fidejussione ABI) dichiarata da Cass. SS. UU.
41994/2021-, per invalidità, inefficacia e nullità delle clausole 2) e 8) del predetto schema ABI di fidejussione -Cass. SS. UU. 41994/2021-, rilevabili negli artt. 11 e 12 delle fidejussioni de quibus. b. quale incorporante di Parte_3 NTroparte_3
, già : i. omnibus per €.130.000,00 del 22.05.2013
[...] NTroparte_4
(cfr. ALL.C); ii. modulo per adesione del 13.05.2014 rubricato “lettera di variazione della fidejussione” con cui si estendeva la predetta fidejussione al valore di €.170.000,00 - la lettera
è composta da una sola pagina senza norme di regolamento-(cfr. ALL.D p.1); iii. modulo per adesione per fidejussione omnibus del 13.05.2014, analoga a quella del 22.05.2013, per
€.170.000,00 (cfr. ALL.D da p.2 a p.4); iv. modulo per adesione del 02.02.2015 rubricato
“lettera di variazione della fidejussione” con cui si estendeva la predetta fidejussione al valore di €.230.000,00 - la lettera è composta da una sola pagina senza norme di regolamento - (cfr.
ALL.E); v. modulo per adesione del 27.07.2016 rubricato “lettera di variazione della fidejussione” con cui si estendeva la predetta fidejussione al valore di €.290.000,00 -la lettera
è composta da una sola pagina senza norme di regolamento- (cfr. ALL.F); vi. modulo per adesione del 30.09.2019 relativo alla prima fidejussione omnibus -a garanzia di qualunque operazione- per €.250.000,00 (cfr. ALL. G); per le seguenti ragioni: 1) decadenza ex art.1957
CC; 2) invalidità, inefficacia e nullità per identità della predetta fidejussione allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del
02.05.2005, aveva ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art.
2, c.II, lett. a) della L. 287/1990, su parere dell'AGCOM del 20.04.2005 n.14251 dichiarando la nullità delle clausole nn.2), 6) e 8) del predetto modulo ABI, rilevate anche nel modulo di fidejussione RS omnibus con la seguente numerazione artt. 2), 6) e 9) -Cass. SS.UU. sentenza n.41994/2021-; 3) sussistenza del fumus boni iuris;
4) sussistenza del periculum in mora -decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, iscrizione di ipoteca giudiziale;
pendenza dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Napoli e di opposizione a precetto presso il Tribunale di Nola-; 5) sussistenza dei gravi motivi;
3.
Accertare e rigettare la domanda della per infondatezza ed Parte_3 inammissibilità delle eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi contenute, dichiarando la violazione dell'art.88 e dell'art.96 CPC;
In via istruttoria, accertare e rigettare la richiesta di prova
2 NT testimoniale formulata da in via diretta e indiretta -contraria, presupponendo un'inesistente richiesta in questo senso da Parte Attrice-, in quanto priva della necessaria NT articolazione in capitoli, della identificazione dei soggetti che vorrebbe far deporre e della precisazione delle circostanze su cui tale prova dovrebbe vertere, tenuto conto della natura documentale della controversia;
condannare (CF: Parte_3
), in proprio e quale incorporante di , al P.IVA_1 NTroparte_3 pagamento di spese e competenze, IVA, CPA, rimborso spese generali ed accessori, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni per la convenuta: impugna ancora una volta le avverse produzioni, deduzioni e richieste e, nel riportarsi alle eccezioni, richieste, difese e deduzioni tutte formulate nei propri scritti difensivi ed a verbali di causa, conclude perché il Tribunale dichiari inammissibili ed infondate, e, in entrambi i casi, rigetti le domande che i Sigg. hanno proposto nei Parte_1 suoi confronti nella duplice qualità, e li condanni non solo al pagamento delle spese del giudizio, ma anche al risarcimento dei danni per lite temeraria e per abuso del processo, da liquidarsi in via equitativa. Insiste perché la causa sia decisa, opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie che i medesimi hanno formulato in quanto inconferenti ed ininfluenti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Prima di entrare nel merito delle questioni giuridiche sollevate dagli attori, occorre effettuare una breve analisi delle domande da essi proposte.
L'iniziativa giudiziale dei sig.ri riguarda due fideiussioni da loro rilasciate in Parte_1 NT favore della (di seguito, per comodità, e NTroparte_1 una fideiussione stipulata in favore della (di seguito, per NTroparte_3 comodità, RS).
Rispetto a tutte le suddette garanzie, il debitore principale è la NTroparte_6
I rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla RS sono stati trasferiti all'attuale
[...] convenuta in virtù di atto di fusione per incorporazione del 23.12.2022 (cfr. allegato H attori).
Per tale motivo, gli hanno agito nei soli confronti della . Parte_1 Parte_3
Le garanzie prestate in favore di quest'ultima sono: - la fideiussione omnibus per €
330.000,00 del 19.12.2018 (allegato A attori); - la fideiussione specifica per € 306.250,00, stipulata in data 08.07.2020 a garanzia del mutuo chirografario n. 157.620.2012749 di €
245.000,00, datato 08.07.2020 e assistito anche dalla garanzia pubblica prevista dall'art. 13 del d.l. n. 23 del 08/04/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 05/06/2020
(cfr. allegato B attori).
La garanzia prestata in favore della RS è la fideiussione omnibus di € 130.000,00 del
22.05.2013 (allegato C attori), che nel corso del tempo, a seguito della sottoscrizione da parte dei garanti, di alcune lettere di variazione dell'importo massimo garantito, è stata via via
3 aumentata sino a € 250.000,00 (cfr. allegati D, E, F, G attori).
Con riferimento alle suddette fideiussioni, gli attori hanno dichiarato di agire per la declaratoria di nullità parziale delle clausole “redatte in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, aveva ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, c. II, lett.
a) della L. 287/1990, su parere dell'AGCOM del 20.04.2005 n.14251” (cfr. p. 16 dell'atto di citazione). Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo, le predette fideiussioni, omnibus e specifiche, “sono identiche nel tessuto normativo e tutte conformi allo schema di contratto di fidejussione predisposto dall'ABI nel 2003” (ancora p. 16 atto di citazione).
L'azione introdotta dagli attori è quindi, almeno in apparenza, una domanda di accertamento della nullità parziale delle clausole delle fideiussioni costituenti espressione di un'intesa anticoncorrenziale in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 10/10/1990. Alla suddetta domanda segue la richiesta di accertamento della decadenza della Banca convenuta dalle garanzie prestate dagli in virtù del disposto Parte_1 dell'art. 1957 cod. civ. e della nullità della clausola derogatrice di tale disposizione.
A bene vedere, quanto precede vale soltanto per la fideiussione prestata in favore della NT RS, atteso che le due fideiussioni prestate direttamente in favore della non contengono le clausole che la Banca d'Italia ha dichiarato lesive della concorrenza. In particolare, le due fideiussioni in atti (allegati A e B attori) non presentano la pattuizione che prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ. e le c.d. clausole di “reviviscenza” e di “sopravvivenza” (si tratte delle clausole 2, 6, 8 dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005, doc. 40 attori). Di ciò sono consapevoli gli stessi , che, nell'ambito di Parte_1 una confusa e per nulla sintetica esposizione delle loro ragioni difensive, a p. 14 dell'atto di NT citazione, accennano al fatto che nel caso dei contratti stipulati con la non è stata pattuita alcuna deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. (salvo poi contraddirsi, eccependo, a p. 15, la nullità della clausola di deroga in forza di quanto statuito dalla nota sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021). Anche nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, gli hanno chiesto di accertare la nullità parziale delle Parte_1 NT fideiussioni stipulate con la “entrambe per decadenza ex art. 1957 CC – inesistenza della clausola di deroga a tale articolo …” (cfr. p. 33 citazione).
§ 3. Una volta chiarito che rispetto alle due fideiussioni da ultimo menzionate non vi è alcuna necessità di verificare la violazione del diritto antitrust, per la semplice ragione che le stesse non presentano le tre clausole “sanzionate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, occorre soltanto verificare se la convenuta sia o meno decaduta dalla garanzia per non aver proposto le sue istanze contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione (cfr. art. 1957 cod. civ.).
Al riguardo, va preliminarmente respinta la tesi di parte attrice secondo cui il termine da
4 considerare sarebbe quello di 2 mesi ex art. 1957, commi 2 e 3, cod. civ.. Ed invero, la norma prevede l'applicazione del termine breve soltanto nel caso in cui il fideiussore abbia
“espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale”, circostanza questa che non sussiste nel caso in esame, in quanto nelle due fideiussioni in esame gli non hanno affatto limitato la fideiussione al termine previsto per Parte_1
l'obbligazione principale: nei documenti contrattuali in atti (allegati A e B fascicolo attori) manca una qualsivoglia pattuizione tesa a far coincidere i due termini, né gli attori hanno indicato quale sarebbe la clausola che confermerebbe la loro tesi. Peraltro, come statuito dalla
Corte di Cassazione, “la limitazione della fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale - con la conseguente riduzione da sei a due mesi del termine di decadenza dell'Azione contro il fideiussore - deve risultare dalla dichiarazione espressa di quest'ultimo di voler limitare entro quel termine la propria garanzia e non è desumibile da semplici illazioni o supposizioni” (cfr. Cass., sez. III, n. 3411 del 23/05/1980).
Passando alla verifica del rispetto del termine di 6 mesi, dalle allegazioni di parte attrice relative al mutuo chirografario di € 245.000,00, datato 08.07.2020, n. 157.620.2012749, si evince che, a fronte del mancato pagamento di 4 rate, la Banca ha dichiarato decaduti dal beneficio del termine il debitore principale e i fideiussori con missiva del 24.03.2022, invitandoli a pagare l'importo di € 190.329,64, oltre interessi (cfr. p. 14 atto di citazione, nonché doc. A5 banca;
le altre missive in atti sono semplici richieste di pagamento delle rate arretrate). È quindi dal 24.03.2022 che vanno calcolati i 6 mesi entro cui il creditore doveva attivarsi in via giudiziale nei confronti del debitore principale. Ebbene, il credito di €
190.329,64, discendente dal mutuo chirografario n. 157.620.2012749, è oggetto della NT tempestiva domanda riconvenzionale avanzata dalla nel giudizio di accertamento negativo introdotto dalla debitrice principale dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con atto di citazione notificato in data 01.04.2022 (cfr. p. 14 atto di citazione, nonché allegati 37 e 39 del fascicolo di parte attrice). In particolare, dall'esame della comparsa di costituzione della Banca, tempestivamente depositata in data 25.07.2022 in vista della prima udienza fissata in citazione per il 16.09.2022 (cfr. doc. 38 attori), emerge la proposizione di una domanda volta ad ottenere la condanna della al pagamento di “€ 192.349,52 NTroparte_6 val. 11/7/22 oltre gli interessi convenzionali come da contratto maturati e maturandi dal
12/7/22 al saldo”. NT Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai fideiussori, la ha proposto tempestiva istanza nei confronti del debitore principale, avendo avanzato la suddetta domanda riconvenzionale nel termine del 24.09.2022 ovvero nei 6 mesi dalla missiva del 24.03.2022, con cui aveva comunicato alle controparti che erano decadute dal beneficio del termine. Infatti, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di
5 frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass., sez. III, n. 2301 del 06/02/2004).
A quanto precede va aggiunto che per evitare la decadenza, il creditore può limitarsi ad agire nei confronti del debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., non essendo obbligato ad attivarsi anche nei confronti del fideiussore.
In conclusione, la domanda di accertamento della decadenza dalla garanzia per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. deve essere respinta, atteso che il creditore ha tempestivamente agito nei confronti del debitore principale.
§ 4. Per quanto riguarda la fideiussione stipulata in data 22.05.2013 con la RS, per la NT prima volta in comparsa conclusionale gli attori hanno eccepito che la non sarebbe titolare del credito nei loro riguardi, in quanto prima della fusione tra le due società, la RS avrebbe ceduto i suoi crediti alla A supporto di tale asserzione, gli hanno CP_7 Parte_1 prodotto alcuni documenti, tra cui la Gazzetta Ufficiale del 18.03.2023 nella quale è riportato l'avviso di cessione (avente efficacia dal 20.02.2023) e la comparsa di intervento della CP_7 nel giudizio n. di r.g. 23496/2022 pendente dinanzi a questo Tribunale tra gli e la Parte_1 NT (si tratta del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4817/2022, con cui la Banca ha inteso recuperare il credito di € 80.917,99 nascente dal mutuo chirografario di €
120.000,00 stipulato in data 09.06.2020 tra RS e ed assistito NTroparte_6 dalla fideiussione rilasciata dagli ). Parte_1
La questione sollevata dagli è inammissibile, in quanto nella comparsa Parte_1 conclusionale non possono essere dedotti fatti mai prima allegati, oltre che sfornita di prova, atteso che non si può tener conto dei documenti a supporto dell'eccezione, stante la loro produzione quando si erano già verificate le preclusioni istruttorie. Peraltro, in caso di accoglimento dell'eccezione, gli sarebbero soccombenti, avendo proposto la Parte_1 domanda di accertamento della nullità e di decadenza ex art. 1957 cod. civ. nei confronti di chi, sin da epoca precedente all'introduzione della presente causa, non era (più) parte del rapporto giuridico controverso.
§ 4.1. Passando al merito, va rilevato che la fideiussione del 22.05.2013 contiene le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. In particolare: - l'art. 6 delle condizioni contrattuali prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ.; - l'art. 9 enunzia la c.d. clausola di “sopravvivenza” della fideiussione in caso di invalidità dell'obbligazione principale
(“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, cfr. allegato C attori, p. 2); - l'art. 2 enunzia la c.d. clausola di “reviviscenza” (“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state
6 incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite, anche in via giudiziale o stragiudiziale, ed anche in sede transattiva, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, cfr. allegato C attori, p. 1).
Tuttavia, poiché la fideiussione risulta stipulata nel 2013, e quindi al di fuori del periodo oggetto dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, gli attori non possono avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata connessa al detto atto amministrativo, ma devono fornire la prova del collegamento del contratto stipulato a valle con un'intesa anticoncorrenziale intercorsa a monte tra gli operatori del settore. Come osservato dalla Corte di Cassazione, l'accertamento della Banca d'Italia, risalendo al 2005, “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2025, n. 1170; in senso conforme: Cass., sez.
I, 25/01/2025, n. 1851; Cass., sez. I, 27/04/2025, n. 11060).
Ebbene, gli attori non hanno fornito alcuna prova volta a dimostrare che nell'anno 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Le 14 fideiussioni omnibus in atti, relative ad un arco temporale vario (dal 2006 al 2015) non sono certo sufficienti a provare l'intesa a monte. Peraltro, due delle anzidette fideiussioni contengono una clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. diversa da quella sanzionata dal provvedimento n. 55 del 2005; si tratta, in particolare, delle fideiussioni rilasciate in favore di
CR (una delle maggiori banche italiane) nel 2013 e nel 2010, le quali si limitano a prolungare da 6 a 36 mesi il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 (cfr. doc. 42B attori).
Restano quindi 12 documenti (uno dei quali privo di data), che non sono per nulla rappresentativi dell'esistenza, nell'anno 2013, di una pratica uniforme a livello nazionale costituente il frutto di un'intesa tra istituti di credito.
Pertanto, poiché manca la prova in ordine al fatto che lo schema contrattuale adottato dalla
RS sia il prodotto di un'intesa anticoncorrenziale vigente nel 2013 e poiché l'art. 1957 cod. civ. è liberamente derogabile dalle parti, la domanda di accertamento della nullità per violazione della normativa antitrust deve essere respinta.
7 § 4.2. A p. 32 dell'atto di citazione, gli attori si sono qualificati quali consumatori. Orbene, tale qualifica, se effettivamente esistente, porterebbe alla declaratoria di vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. in quanto si tratterebbe di una clausola idonea a configurare un significativo squilibrio ai danni del consumatore (cfr. Cass., sez. III,
28/09/2023, n. 27558).
Tuttavia, nel momento in cui gli attori hanno prestato la fideiussione di cui si discute non hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale da essi svolta, in quanto dalla visura della Camera di commercio prodotta dalla convenuta (cfr. doc. A6) risultano essere, sin dal
2011, titolari del 50% ciascuno del capitale della che è quindi NTroparte_6 una società riconducibile per intero ad entrambi. Tale rilevante partecipazione sociale induce a ritenere che gli stessi non abbiano agito, al momento della sottoscrizione della fideiussione, per uno scopo estraneo alla loro attività professionale (cfr. in termini Cass., sez. VI, n. 1666 del
24/01/2020).
In particolare, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”
(cfr. Cass.,sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
In forza di quanto precede, la domanda non può essere accolta nemmeno alla luce della disciplina relativa ai contratti tra professionisti e consumatori.
§ 4.3. Infine, anche rispetto alla fideiussione in esame risulta rispettato il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ.. Infatti, come allegato in citazione, la risoluzione del mutuo chirografario n. 340022007 di € 120.000,00 si è verificata a seguito della nota del 24.01.2022, con cui la Banca ha dichiarato il debitore principale e i due fideiussori decaduti dal beneficio del termine (cfr. p. 4 atto di citazione e doc. 6 attori). In data 28.06.2022, nel rispetto del termine di 6 mesi, la RS ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei due fideiussori (cfr. p. 7 citazione e doc. 19, p. 1, attori), evitando in tal modo la decadenza. Pertanto, anche se la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. fosse vessatoria, l'eccezione di decadenza formulata dagli attori sarebbe comunque infondata.
A quanto precede va aggiunto che: a) anche rispetto alla fideiussione stipulata con RS non sussistono i presupposti per l'applicazione del termine di 2 mesi, atteso che i garanti non hanno espressamente limitato la durata della fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale;
b) “nella fideiussione solidale, che si presume, in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, l'azione proposta contro il fideiussore, entro sei mesi dalla scadenza, vale ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 primo comma cod. civ.,
8 atteso che tale norma, ove dispone che il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire, a sua scelta, contro ciascuno dei coobbligati” (cfr. Cass., sez. I, n. 4868 del 06/08/1988; in senso conforme, cfr. Cass., sez. III, n. 19300 del 03/10/2005).
§ 5. In conclusione, tutte le domande degli attori devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia (€
273.267,51, cfr. p. 3 atto di citazione) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
NTroparte_1
b) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in € 12.500,00 per compenso del difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il presidente estensore
(dott. Ulisse Forziati)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Ulisse Forziati - presidente est. dr. Valerio Colandrea - giudice dr. Mario Fucito - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 28.04.2023, promossa con atto di citazione notificato in data 20.04.2023 da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.07.1965, , codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.10.1977, elettivamente domiciliati presso lo Studio Fioretti & Soglia Legal sito in Avellino, alla via S. Esposito n.4, rappresentati e difesi dagli Avvocati Domenico Fioretti e Annalisa
Soglia in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro codice fiscale: con NTroparte_1 P.IVA_1 sede legale in Torre del Greco (NA), al c.so Vittorio Emanuele n. 92/100, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , anche quale società incorporante della CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Municipio n. 84, NTroparte_3 presso lo studio degli Avv.ti Faustino e Claudio Manfredonia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust
Conclusioni per parte attrice: nel merito:
1. Accertare e dichiarare la violazione della L.
287/1990, articolo 2, comma 2, lettera a), in ragione del contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali - come affermato anche da Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del
02.05.2005, dall'AGCOM con il parere del 20.04.2005 n. 14251 e dalla Cass. Civ. con le sentenze n.29810/2017 e SS.UU. n.41994/2021- dichiarando la nullità parziale delle
1 fidejussioni oggetto di causa, anche qualora, per assurdo, dovessero essere qualificate come garanzie autonome;
2. Accertare e dichiarare la nullità parziale, delle seguenti fidejussioni: a.
i. omnibus per €.330.000,00 del 19.12.2018 (cfr. ALL.A); Parte_3
ii. specifica per €.306.250,00 dell'08.07.2020 a garanzia del mutuo chirografario di
€.245.000,00 dell'08.07.2020, n.157.620.2012749, erogato giusta D.L. art.13 D.L.23/2020, con garanzia MCC ex L.662/96 all'80% -€.196.000,00- (cfr. ALL.B); entrambe per decadenza ex art.1957 CC -inesistenza della clausola di deroga a tale articolo, nullità della deroga
(contemplata dalla clausola 6) dello schema di fidejussione ABI) dichiarata da Cass. SS. UU.
41994/2021-, per invalidità, inefficacia e nullità delle clausole 2) e 8) del predetto schema ABI di fidejussione -Cass. SS. UU. 41994/2021-, rilevabili negli artt. 11 e 12 delle fidejussioni de quibus. b. quale incorporante di Parte_3 NTroparte_3
, già : i. omnibus per €.130.000,00 del 22.05.2013
[...] NTroparte_4
(cfr. ALL.C); ii. modulo per adesione del 13.05.2014 rubricato “lettera di variazione della fidejussione” con cui si estendeva la predetta fidejussione al valore di €.170.000,00 - la lettera
è composta da una sola pagina senza norme di regolamento-(cfr. ALL.D p.1); iii. modulo per adesione per fidejussione omnibus del 13.05.2014, analoga a quella del 22.05.2013, per
€.170.000,00 (cfr. ALL.D da p.2 a p.4); iv. modulo per adesione del 02.02.2015 rubricato
“lettera di variazione della fidejussione” con cui si estendeva la predetta fidejussione al valore di €.230.000,00 - la lettera è composta da una sola pagina senza norme di regolamento - (cfr.
ALL.E); v. modulo per adesione del 27.07.2016 rubricato “lettera di variazione della fidejussione” con cui si estendeva la predetta fidejussione al valore di €.290.000,00 -la lettera
è composta da una sola pagina senza norme di regolamento- (cfr. ALL.F); vi. modulo per adesione del 30.09.2019 relativo alla prima fidejussione omnibus -a garanzia di qualunque operazione- per €.250.000,00 (cfr. ALL. G); per le seguenti ragioni: 1) decadenza ex art.1957
CC; 2) invalidità, inefficacia e nullità per identità della predetta fidejussione allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del
02.05.2005, aveva ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art.
2, c.II, lett. a) della L. 287/1990, su parere dell'AGCOM del 20.04.2005 n.14251 dichiarando la nullità delle clausole nn.2), 6) e 8) del predetto modulo ABI, rilevate anche nel modulo di fidejussione RS omnibus con la seguente numerazione artt. 2), 6) e 9) -Cass. SS.UU. sentenza n.41994/2021-; 3) sussistenza del fumus boni iuris;
4) sussistenza del periculum in mora -decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, iscrizione di ipoteca giudiziale;
pendenza dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale di Napoli e di opposizione a precetto presso il Tribunale di Nola-; 5) sussistenza dei gravi motivi;
3.
Accertare e rigettare la domanda della per infondatezza ed Parte_3 inammissibilità delle eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi contenute, dichiarando la violazione dell'art.88 e dell'art.96 CPC;
In via istruttoria, accertare e rigettare la richiesta di prova
2 NT testimoniale formulata da in via diretta e indiretta -contraria, presupponendo un'inesistente richiesta in questo senso da Parte Attrice-, in quanto priva della necessaria NT articolazione in capitoli, della identificazione dei soggetti che vorrebbe far deporre e della precisazione delle circostanze su cui tale prova dovrebbe vertere, tenuto conto della natura documentale della controversia;
condannare (CF: Parte_3
), in proprio e quale incorporante di , al P.IVA_1 NTroparte_3 pagamento di spese e competenze, IVA, CPA, rimborso spese generali ed accessori, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni per la convenuta: impugna ancora una volta le avverse produzioni, deduzioni e richieste e, nel riportarsi alle eccezioni, richieste, difese e deduzioni tutte formulate nei propri scritti difensivi ed a verbali di causa, conclude perché il Tribunale dichiari inammissibili ed infondate, e, in entrambi i casi, rigetti le domande che i Sigg. hanno proposto nei Parte_1 suoi confronti nella duplice qualità, e li condanni non solo al pagamento delle spese del giudizio, ma anche al risarcimento dei danni per lite temeraria e per abuso del processo, da liquidarsi in via equitativa. Insiste perché la causa sia decisa, opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie che i medesimi hanno formulato in quanto inconferenti ed ininfluenti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Prima di entrare nel merito delle questioni giuridiche sollevate dagli attori, occorre effettuare una breve analisi delle domande da essi proposte.
L'iniziativa giudiziale dei sig.ri riguarda due fideiussioni da loro rilasciate in Parte_1 NT favore della (di seguito, per comodità, e NTroparte_1 una fideiussione stipulata in favore della (di seguito, per NTroparte_3 comodità, RS).
Rispetto a tutte le suddette garanzie, il debitore principale è la NTroparte_6
I rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla RS sono stati trasferiti all'attuale
[...] convenuta in virtù di atto di fusione per incorporazione del 23.12.2022 (cfr. allegato H attori).
Per tale motivo, gli hanno agito nei soli confronti della . Parte_1 Parte_3
Le garanzie prestate in favore di quest'ultima sono: - la fideiussione omnibus per €
330.000,00 del 19.12.2018 (allegato A attori); - la fideiussione specifica per € 306.250,00, stipulata in data 08.07.2020 a garanzia del mutuo chirografario n. 157.620.2012749 di €
245.000,00, datato 08.07.2020 e assistito anche dalla garanzia pubblica prevista dall'art. 13 del d.l. n. 23 del 08/04/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 05/06/2020
(cfr. allegato B attori).
La garanzia prestata in favore della RS è la fideiussione omnibus di € 130.000,00 del
22.05.2013 (allegato C attori), che nel corso del tempo, a seguito della sottoscrizione da parte dei garanti, di alcune lettere di variazione dell'importo massimo garantito, è stata via via
3 aumentata sino a € 250.000,00 (cfr. allegati D, E, F, G attori).
Con riferimento alle suddette fideiussioni, gli attori hanno dichiarato di agire per la declaratoria di nullità parziale delle clausole “redatte in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, aveva ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, c. II, lett.
a) della L. 287/1990, su parere dell'AGCOM del 20.04.2005 n.14251” (cfr. p. 16 dell'atto di citazione). Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo, le predette fideiussioni, omnibus e specifiche, “sono identiche nel tessuto normativo e tutte conformi allo schema di contratto di fidejussione predisposto dall'ABI nel 2003” (ancora p. 16 atto di citazione).
L'azione introdotta dagli attori è quindi, almeno in apparenza, una domanda di accertamento della nullità parziale delle clausole delle fideiussioni costituenti espressione di un'intesa anticoncorrenziale in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 10/10/1990. Alla suddetta domanda segue la richiesta di accertamento della decadenza della Banca convenuta dalle garanzie prestate dagli in virtù del disposto Parte_1 dell'art. 1957 cod. civ. e della nullità della clausola derogatrice di tale disposizione.
A bene vedere, quanto precede vale soltanto per la fideiussione prestata in favore della NT RS, atteso che le due fideiussioni prestate direttamente in favore della non contengono le clausole che la Banca d'Italia ha dichiarato lesive della concorrenza. In particolare, le due fideiussioni in atti (allegati A e B attori) non presentano la pattuizione che prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ. e le c.d. clausole di “reviviscenza” e di “sopravvivenza” (si tratte delle clausole 2, 6, 8 dello schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005, doc. 40 attori). Di ciò sono consapevoli gli stessi , che, nell'ambito di Parte_1 una confusa e per nulla sintetica esposizione delle loro ragioni difensive, a p. 14 dell'atto di NT citazione, accennano al fatto che nel caso dei contratti stipulati con la non è stata pattuita alcuna deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. (salvo poi contraddirsi, eccependo, a p. 15, la nullità della clausola di deroga in forza di quanto statuito dalla nota sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021). Anche nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, gli hanno chiesto di accertare la nullità parziale delle Parte_1 NT fideiussioni stipulate con la “entrambe per decadenza ex art. 1957 CC – inesistenza della clausola di deroga a tale articolo …” (cfr. p. 33 citazione).
§ 3. Una volta chiarito che rispetto alle due fideiussioni da ultimo menzionate non vi è alcuna necessità di verificare la violazione del diritto antitrust, per la semplice ragione che le stesse non presentano le tre clausole “sanzionate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, occorre soltanto verificare se la convenuta sia o meno decaduta dalla garanzia per non aver proposto le sue istanze contro il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione (cfr. art. 1957 cod. civ.).
Al riguardo, va preliminarmente respinta la tesi di parte attrice secondo cui il termine da
4 considerare sarebbe quello di 2 mesi ex art. 1957, commi 2 e 3, cod. civ.. Ed invero, la norma prevede l'applicazione del termine breve soltanto nel caso in cui il fideiussore abbia
“espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale”, circostanza questa che non sussiste nel caso in esame, in quanto nelle due fideiussioni in esame gli non hanno affatto limitato la fideiussione al termine previsto per Parte_1
l'obbligazione principale: nei documenti contrattuali in atti (allegati A e B fascicolo attori) manca una qualsivoglia pattuizione tesa a far coincidere i due termini, né gli attori hanno indicato quale sarebbe la clausola che confermerebbe la loro tesi. Peraltro, come statuito dalla
Corte di Cassazione, “la limitazione della fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale - con la conseguente riduzione da sei a due mesi del termine di decadenza dell'Azione contro il fideiussore - deve risultare dalla dichiarazione espressa di quest'ultimo di voler limitare entro quel termine la propria garanzia e non è desumibile da semplici illazioni o supposizioni” (cfr. Cass., sez. III, n. 3411 del 23/05/1980).
Passando alla verifica del rispetto del termine di 6 mesi, dalle allegazioni di parte attrice relative al mutuo chirografario di € 245.000,00, datato 08.07.2020, n. 157.620.2012749, si evince che, a fronte del mancato pagamento di 4 rate, la Banca ha dichiarato decaduti dal beneficio del termine il debitore principale e i fideiussori con missiva del 24.03.2022, invitandoli a pagare l'importo di € 190.329,64, oltre interessi (cfr. p. 14 atto di citazione, nonché doc. A5 banca;
le altre missive in atti sono semplici richieste di pagamento delle rate arretrate). È quindi dal 24.03.2022 che vanno calcolati i 6 mesi entro cui il creditore doveva attivarsi in via giudiziale nei confronti del debitore principale. Ebbene, il credito di €
190.329,64, discendente dal mutuo chirografario n. 157.620.2012749, è oggetto della NT tempestiva domanda riconvenzionale avanzata dalla nel giudizio di accertamento negativo introdotto dalla debitrice principale dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con atto di citazione notificato in data 01.04.2022 (cfr. p. 14 atto di citazione, nonché allegati 37 e 39 del fascicolo di parte attrice). In particolare, dall'esame della comparsa di costituzione della Banca, tempestivamente depositata in data 25.07.2022 in vista della prima udienza fissata in citazione per il 16.09.2022 (cfr. doc. 38 attori), emerge la proposizione di una domanda volta ad ottenere la condanna della al pagamento di “€ 192.349,52 NTroparte_6 val. 11/7/22 oltre gli interessi convenzionali come da contratto maturati e maturandi dal
12/7/22 al saldo”. NT Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai fideiussori, la ha proposto tempestiva istanza nei confronti del debitore principale, avendo avanzato la suddetta domanda riconvenzionale nel termine del 24.09.2022 ovvero nei 6 mesi dalla missiva del 24.03.2022, con cui aveva comunicato alle controparti che erano decadute dal beneficio del termine. Infatti, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di
5 frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass., sez. III, n. 2301 del 06/02/2004).
A quanto precede va aggiunto che per evitare la decadenza, il creditore può limitarsi ad agire nei confronti del debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 cod. civ., non essendo obbligato ad attivarsi anche nei confronti del fideiussore.
In conclusione, la domanda di accertamento della decadenza dalla garanzia per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 cod. civ. deve essere respinta, atteso che il creditore ha tempestivamente agito nei confronti del debitore principale.
§ 4. Per quanto riguarda la fideiussione stipulata in data 22.05.2013 con la RS, per la NT prima volta in comparsa conclusionale gli attori hanno eccepito che la non sarebbe titolare del credito nei loro riguardi, in quanto prima della fusione tra le due società, la RS avrebbe ceduto i suoi crediti alla A supporto di tale asserzione, gli hanno CP_7 Parte_1 prodotto alcuni documenti, tra cui la Gazzetta Ufficiale del 18.03.2023 nella quale è riportato l'avviso di cessione (avente efficacia dal 20.02.2023) e la comparsa di intervento della CP_7 nel giudizio n. di r.g. 23496/2022 pendente dinanzi a questo Tribunale tra gli e la Parte_1 NT (si tratta del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4817/2022, con cui la Banca ha inteso recuperare il credito di € 80.917,99 nascente dal mutuo chirografario di €
120.000,00 stipulato in data 09.06.2020 tra RS e ed assistito NTroparte_6 dalla fideiussione rilasciata dagli ). Parte_1
La questione sollevata dagli è inammissibile, in quanto nella comparsa Parte_1 conclusionale non possono essere dedotti fatti mai prima allegati, oltre che sfornita di prova, atteso che non si può tener conto dei documenti a supporto dell'eccezione, stante la loro produzione quando si erano già verificate le preclusioni istruttorie. Peraltro, in caso di accoglimento dell'eccezione, gli sarebbero soccombenti, avendo proposto la Parte_1 domanda di accertamento della nullità e di decadenza ex art. 1957 cod. civ. nei confronti di chi, sin da epoca precedente all'introduzione della presente causa, non era (più) parte del rapporto giuridico controverso.
§ 4.1. Passando al merito, va rilevato che la fideiussione del 22.05.2013 contiene le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. In particolare: - l'art. 6 delle condizioni contrattuali prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ.; - l'art. 9 enunzia la c.d. clausola di “sopravvivenza” della fideiussione in caso di invalidità dell'obbligazione principale
(“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, cfr. allegato C attori, p. 2); - l'art. 2 enunzia la c.d. clausola di “reviviscenza” (“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state
6 incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite, anche in via giudiziale o stragiudiziale, ed anche in sede transattiva, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, cfr. allegato C attori, p. 1).
Tuttavia, poiché la fideiussione risulta stipulata nel 2013, e quindi al di fuori del periodo oggetto dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, gli attori non possono avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata connessa al detto atto amministrativo, ma devono fornire la prova del collegamento del contratto stipulato a valle con un'intesa anticoncorrenziale intercorsa a monte tra gli operatori del settore. Come osservato dalla Corte di Cassazione, l'accertamento della Banca d'Italia, risalendo al 2005, “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2025, n. 1170; in senso conforme: Cass., sez.
I, 25/01/2025, n. 1851; Cass., sez. I, 27/04/2025, n. 11060).
Ebbene, gli attori non hanno fornito alcuna prova volta a dimostrare che nell'anno 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Le 14 fideiussioni omnibus in atti, relative ad un arco temporale vario (dal 2006 al 2015) non sono certo sufficienti a provare l'intesa a monte. Peraltro, due delle anzidette fideiussioni contengono una clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. diversa da quella sanzionata dal provvedimento n. 55 del 2005; si tratta, in particolare, delle fideiussioni rilasciate in favore di
CR (una delle maggiori banche italiane) nel 2013 e nel 2010, le quali si limitano a prolungare da 6 a 36 mesi il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 (cfr. doc. 42B attori).
Restano quindi 12 documenti (uno dei quali privo di data), che non sono per nulla rappresentativi dell'esistenza, nell'anno 2013, di una pratica uniforme a livello nazionale costituente il frutto di un'intesa tra istituti di credito.
Pertanto, poiché manca la prova in ordine al fatto che lo schema contrattuale adottato dalla
RS sia il prodotto di un'intesa anticoncorrenziale vigente nel 2013 e poiché l'art. 1957 cod. civ. è liberamente derogabile dalle parti, la domanda di accertamento della nullità per violazione della normativa antitrust deve essere respinta.
7 § 4.2. A p. 32 dell'atto di citazione, gli attori si sono qualificati quali consumatori. Orbene, tale qualifica, se effettivamente esistente, porterebbe alla declaratoria di vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. in quanto si tratterebbe di una clausola idonea a configurare un significativo squilibrio ai danni del consumatore (cfr. Cass., sez. III,
28/09/2023, n. 27558).
Tuttavia, nel momento in cui gli attori hanno prestato la fideiussione di cui si discute non hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale da essi svolta, in quanto dalla visura della Camera di commercio prodotta dalla convenuta (cfr. doc. A6) risultano essere, sin dal
2011, titolari del 50% ciascuno del capitale della che è quindi NTroparte_6 una società riconducibile per intero ad entrambi. Tale rilevante partecipazione sociale induce a ritenere che gli stessi non abbiano agito, al momento della sottoscrizione della fideiussione, per uno scopo estraneo alla loro attività professionale (cfr. in termini Cass., sez. VI, n. 1666 del
24/01/2020).
In particolare, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”
(cfr. Cass.,sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
In forza di quanto precede, la domanda non può essere accolta nemmeno alla luce della disciplina relativa ai contratti tra professionisti e consumatori.
§ 4.3. Infine, anche rispetto alla fideiussione in esame risulta rispettato il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ.. Infatti, come allegato in citazione, la risoluzione del mutuo chirografario n. 340022007 di € 120.000,00 si è verificata a seguito della nota del 24.01.2022, con cui la Banca ha dichiarato il debitore principale e i due fideiussori decaduti dal beneficio del termine (cfr. p. 4 atto di citazione e doc. 6 attori). In data 28.06.2022, nel rispetto del termine di 6 mesi, la RS ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei due fideiussori (cfr. p. 7 citazione e doc. 19, p. 1, attori), evitando in tal modo la decadenza. Pertanto, anche se la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. fosse vessatoria, l'eccezione di decadenza formulata dagli attori sarebbe comunque infondata.
A quanto precede va aggiunto che: a) anche rispetto alla fideiussione stipulata con RS non sussistono i presupposti per l'applicazione del termine di 2 mesi, atteso che i garanti non hanno espressamente limitato la durata della fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale;
b) “nella fideiussione solidale, che si presume, in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, l'azione proposta contro il fideiussore, entro sei mesi dalla scadenza, vale ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 primo comma cod. civ.,
8 atteso che tale norma, ove dispone che il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire, a sua scelta, contro ciascuno dei coobbligati” (cfr. Cass., sez. I, n. 4868 del 06/08/1988; in senso conforme, cfr. Cass., sez. III, n. 19300 del 03/10/2005).
§ 5. In conclusione, tutte le domande degli attori devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia (€
273.267,51, cfr. p. 3 atto di citazione) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
NTroparte_1
b) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in € 12.500,00 per compenso del difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il presidente estensore
(dott. Ulisse Forziati)
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