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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM DA Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2029/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CAVAZZUTI LORENZA, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del predetto difensore, in VIA CONCIAPELLI N. 7/C, CORRE (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. LL ANTONELLA e LL CP_2
ANNALISA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, in VIA CESARE
BATTISTI N. 9, AS (MO);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06/11/2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La controversia ha ad oggetto le condizioni di affidamento, di collocamento, di mantenimento ed i tempi di permanenza della minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio Persona_1 intercorsa tra e . Controparte_1 CP_2
La bambina ha l'età di tre anni, e lo scorso mese di settembre ha iniziato la scuola dell'infanzia a
Campagnola Emilia;
frequenta la scuola dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
La convivenza tra i genitori è cessata a febbraio 2025, e la minore, da allora, è rimasta collocata presso la madre: la madre, in particolare, è rimasta a vivere a Campagnola Emilia (RE), dapprima presso la ex casa familiare di sua proprietà esclusiva (venduta lo scorso mese di giugno), e poi (dopo la vendita del predetto immobile), in altro appartamento sito sempre a Campagnola Emilia, via Fratelli Cervi n. 16; il invece, dopo la cessazione della convivenza con la ex compagna, si è trasferito a vivere a CP_2
Roteglia di TE (RE), presso la casa del di lui padre, a circa 50Km di distanza da Campagnola
Emilia. La sua sede di lavoro (Correggio), tuttavia, è vicina a Campagnola Emilia, ove si trovano la scuola e l'abitazione della minore.
Ciò posto, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e sul suo collocamento prevalente presso la madre.
Le parti, all'udienza del 06/11/2025, hanno altresì raggiunto un accordo sui tempi di visita della bambina da parte del padre.
Le parti hanno concordato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì (quando la preleverà alle ore 17:30) sino alla domenica sera, quando la madre andrà a riprendere la bambina presso l'abitazione del padre;
- in ciascuna settimana, resterà con il padre un giorno infrasettimanale dalle ore 18:30 alle Per_1 ore 20:00, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- in ciascuna settimana, in continuità con quanto già attuato dai genitori, il padre ritirerà Per_1 dall'asilo alle ore 12:30 e la riaccompagnerà a casa della madre;
- quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina:
i) 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre
Vigilia di Natale -Natale, Capodanno-Epifania, ed alternando altresì di anno in anno il giorno di S.
Stefano;
ii) durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 6 iii) durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Sui tempi delle visite paterne, ritiene il Collegio che il calendario concordato tra le parti all'udienza del
06/11/2025 sia del tutto ragionevole e rispondente agli interessi della figlia minore.
In particolare, tale calendario consente alla minore di pernottare presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati il venerdì (giorno in cui il padre esce dal lavoro alle ore 17:00) ed il sabato, nei week end di spettanza del padre stesso.
L'introduzione di ulteriori pernottamenti anche nei giorni infrasettimanali comporterebbe, per la bambina, spostamenti eccessivamente gravosi e stressanti il mattino seguente al pernotto, in ragione della sua ancora tenera età (3 anni) e della rilevante distanza geografica, di circa 50 Km, che separa l'abitazione del padre (sita a Roteglia di TE) e la residenza e scuola della figlia (a
Campagnola Emilia).
Viene comunque garantito un rapporto, seppur ridotto, padre-figlia anche durante la settimana, sia nella
“pausa pranzo” all'uscita da scuola di , sia in un giorno infrasettimanale (dalle ore 18:30 alle ore Per_1
20:00), e ciò è reso possibile dalla vicinanza tra il luogo in cui lavora il padre (sito a Correggio) e
Campagnola Emilia, ove la minore risiede e frequenta la scuola.
Il calendario di visite concordato va, in definitiva, recepito, in quanto ha il pregio di trovare un punto di equilibrio tra fattori di natura oggettiva (tenera età della minore e distanza geografica tra le abitazioni), contemperandoli con l'esigenza di attuare il principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune, equilibrata e continuativa dei genitori nella vita dei figli.
2.
Rimane controversa la questione del mantenimento della minore.
La ricorrente ha concluso chiedendo un contributo di mantenimento di 350 euro al mese, il riconoscimento in proprio favore al 100% dell'assegno unico, spese straordinarie al 50% ciascuno così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Di contro il resistente ha concluso offrendo di pagare, per il mantenimento della figlia , 250,00 Per_1 euro al mese, il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia, ed il riconoscimento dell'assegno unico al 100% alla madre.
Il padre lavora come operaio a tempo indeterminato presso la Elettromeccanica Srl.
pagina 3 di 6 Ha prodotto con la comparsa di costituzione le Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2022,
2023 e 2024, dalle quali risulta un reddito di lavoro dipendente annuo, al netto delle ritenute fiscali
(irpef e addizionali irpef), pari a circa € 20.000,00, ossia € 1.600,00 al mese.
Ha poi prodotto gli estratti di conto corrente, nei quali si trova conferma del dato medio sopra indicato.
Non ha spese locative a suo carico, vivendo egli a casa del di lui padre, ed è verosimile ritenere che
(pur non quantificandole) egli abbia a suo carico le spese di trasporto relative agli spostamenti casa- lavoro (da Roteglia di TE a Correggio) e per recarsi a prendere la figlia nei giorni di sua spettanza, anche se poi, sulle spese di trasporto, i genitori si sono accordati riequilibrando le loro posizioni, posto che, nel week end di spettanza paterna, è la madre, alla domenica sera, a recarsi a prendere la bambina a casa del padre.
Venendo ad esaminare la situazione economica della madre della minore, quest'ultima ha dichiarato che, attualmente, non lavora ed è in cerca di occupazione.
Osserva tuttavia il Collegio che la essendo di giovane età, non dovendo accudire CP_1 quantomeno al mattino la figlia, ed in ragione delle sue dimostrate pregresse esperienze lavorativa, abbia una indubbia capacità lavorativa;
lo dimostrano gli estratti di conto corrente prodotti, e l'ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730) relativa all'anno di imposta 2024 (documento n. 14), da cui si evince che ella, per il periodo di imposta 2024, ha percepito un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a circa € 15.000,00, corrispondente ad una media mensile di € 1.250,00.
La ricorrente non ha spese locative a suo carico.
Pur considerando la capacità lavorativa mostrata dalla ricorrente, sussiste comunque un divario reddituale a vantaggio del resistente. I tempi di permanenza della bambina, inoltre, sono prevalenti presso la madre, la quale paga per intero la quota della retta scolastica imputabile alla mensa (€ 110,00 come risulta dal doc. attoreo n. 10), non rientrante, in base al protocollo reggiano, tra le spese straordinarie da suddividere tra i genitori al 50% ciascuno.
Di contro la minore è ancora in tenera età, e le esigenze di una bambina di soli tre anni sono quindi ancora limitate.
Occorre poi tener conto del fatto (v. infra) che l'assegno unico, in deroga alla regola che ne prevede la suddivisione al 50% in caso di affido condiviso, viene riconosciuto al 100% alla madre, essendo quest'ultima il genitore che tiene più tempo con sé la minore.
L'assegno unico, come si evince dagli estratti di conto corrente in atti, ammonta a circa 230 euro al mese.
Tenuto conto quindi di tutte le considerazioni sopra esposte e dei parametri previsti dall'art. 337 ter, comma 4, cod. civ., si stima equo un contributo di mantenimento da porre a carico del padre pari ad € pagina 4 di 6 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Quanto infine all'erogazione dell'assegno unico, che ammonta a circa € 230,00, si dispone il riconoscimento per intero dell'assegno alla madre, in considerazione del maggior apporto della madre stessa in merito ai compiti domestici, di cura e di accudimento della minore e del tempo di gran lunga prevalente trascorso da quest'ultima presso la madre (sulla possibilità di deroga alla disciplina normativamente prevista per l'erogazione dell'assegno unico universale, con previsione che l'assegno unico universale venga riscosso al 100% da un genitore, si rimanda alla recente Cass. civ., Sez. I, Ord.
n. 4672 del 22/02/2025).
3.
L'accordo raggiunto in udienza sui tempi di visita del padre, e la reciproca soccombenza sulla questione economica del mantenimento della minore, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì (quando la preleverà alle ore 17:30) sino alla domenica sera, quando la madre andrà a riprendere la bambina presso l'abitazione del padre;
- in ciascuna settimana, resterà con il padre un giorno infrasettimanale dalle ore 18:30 alle Per_1 ore 20:00, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- in ciascuna settimana, in continuità con quanto già attuato dai genitori, il padre ritirerà Per_1 dall'asilo alle ore 12:30 e la riaccompagnerà a casa della madre;
- quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina:
- 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre Vigilia di Natale -Natale, Capodanno-Epifania, ed alternando altresì di anno in anno il giorno di S. Stefano;
- durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; pagina 5 di 6 - durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
3) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un importo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
4) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato al 100% alla ricorrente . Controparte_1
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AM DA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AM DA Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott.ssa Chiara Neri Giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2029/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CAVAZZUTI LORENZA, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del predetto difensore, in VIA CONCIAPELLI N. 7/C, CORRE (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. LL ANTONELLA e LL CP_2
ANNALISA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, in VIA CESARE
BATTISTI N. 9, AS (MO);
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06/11/2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La controversia ha ad oggetto le condizioni di affidamento, di collocamento, di mantenimento ed i tempi di permanenza della minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio Persona_1 intercorsa tra e . Controparte_1 CP_2
La bambina ha l'età di tre anni, e lo scorso mese di settembre ha iniziato la scuola dell'infanzia a
Campagnola Emilia;
frequenta la scuola dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
La convivenza tra i genitori è cessata a febbraio 2025, e la minore, da allora, è rimasta collocata presso la madre: la madre, in particolare, è rimasta a vivere a Campagnola Emilia (RE), dapprima presso la ex casa familiare di sua proprietà esclusiva (venduta lo scorso mese di giugno), e poi (dopo la vendita del predetto immobile), in altro appartamento sito sempre a Campagnola Emilia, via Fratelli Cervi n. 16; il invece, dopo la cessazione della convivenza con la ex compagna, si è trasferito a vivere a CP_2
Roteglia di TE (RE), presso la casa del di lui padre, a circa 50Km di distanza da Campagnola
Emilia. La sua sede di lavoro (Correggio), tuttavia, è vicina a Campagnola Emilia, ove si trovano la scuola e l'abitazione della minore.
Ciò posto, nulla quaestio sull'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e sul suo collocamento prevalente presso la madre.
Le parti, all'udienza del 06/11/2025, hanno altresì raggiunto un accordo sui tempi di visita della bambina da parte del padre.
Le parti hanno concordato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì (quando la preleverà alle ore 17:30) sino alla domenica sera, quando la madre andrà a riprendere la bambina presso l'abitazione del padre;
- in ciascuna settimana, resterà con il padre un giorno infrasettimanale dalle ore 18:30 alle Per_1 ore 20:00, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- in ciascuna settimana, in continuità con quanto già attuato dai genitori, il padre ritirerà Per_1 dall'asilo alle ore 12:30 e la riaccompagnerà a casa della madre;
- quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina:
i) 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre
Vigilia di Natale -Natale, Capodanno-Epifania, ed alternando altresì di anno in anno il giorno di S.
Stefano;
ii) durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 6 iii) durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Sui tempi delle visite paterne, ritiene il Collegio che il calendario concordato tra le parti all'udienza del
06/11/2025 sia del tutto ragionevole e rispondente agli interessi della figlia minore.
In particolare, tale calendario consente alla minore di pernottare presso l'abitazione paterna a fine settimana alternati il venerdì (giorno in cui il padre esce dal lavoro alle ore 17:00) ed il sabato, nei week end di spettanza del padre stesso.
L'introduzione di ulteriori pernottamenti anche nei giorni infrasettimanali comporterebbe, per la bambina, spostamenti eccessivamente gravosi e stressanti il mattino seguente al pernotto, in ragione della sua ancora tenera età (3 anni) e della rilevante distanza geografica, di circa 50 Km, che separa l'abitazione del padre (sita a Roteglia di TE) e la residenza e scuola della figlia (a
Campagnola Emilia).
Viene comunque garantito un rapporto, seppur ridotto, padre-figlia anche durante la settimana, sia nella
“pausa pranzo” all'uscita da scuola di , sia in un giorno infrasettimanale (dalle ore 18:30 alle ore Per_1
20:00), e ciò è reso possibile dalla vicinanza tra il luogo in cui lavora il padre (sito a Correggio) e
Campagnola Emilia, ove la minore risiede e frequenta la scuola.
Il calendario di visite concordato va, in definitiva, recepito, in quanto ha il pregio di trovare un punto di equilibrio tra fattori di natura oggettiva (tenera età della minore e distanza geografica tra le abitazioni), contemperandoli con l'esigenza di attuare il principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune, equilibrata e continuativa dei genitori nella vita dei figli.
2.
Rimane controversa la questione del mantenimento della minore.
La ricorrente ha concluso chiedendo un contributo di mantenimento di 350 euro al mese, il riconoscimento in proprio favore al 100% dell'assegno unico, spese straordinarie al 50% ciascuno così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Di contro il resistente ha concluso offrendo di pagare, per il mantenimento della figlia , 250,00 Per_1 euro al mese, il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia, ed il riconoscimento dell'assegno unico al 100% alla madre.
Il padre lavora come operaio a tempo indeterminato presso la Elettromeccanica Srl.
pagina 3 di 6 Ha prodotto con la comparsa di costituzione le Certificazioni Uniche relative agli anni di imposta 2022,
2023 e 2024, dalle quali risulta un reddito di lavoro dipendente annuo, al netto delle ritenute fiscali
(irpef e addizionali irpef), pari a circa € 20.000,00, ossia € 1.600,00 al mese.
Ha poi prodotto gli estratti di conto corrente, nei quali si trova conferma del dato medio sopra indicato.
Non ha spese locative a suo carico, vivendo egli a casa del di lui padre, ed è verosimile ritenere che
(pur non quantificandole) egli abbia a suo carico le spese di trasporto relative agli spostamenti casa- lavoro (da Roteglia di TE a Correggio) e per recarsi a prendere la figlia nei giorni di sua spettanza, anche se poi, sulle spese di trasporto, i genitori si sono accordati riequilibrando le loro posizioni, posto che, nel week end di spettanza paterna, è la madre, alla domenica sera, a recarsi a prendere la bambina a casa del padre.
Venendo ad esaminare la situazione economica della madre della minore, quest'ultima ha dichiarato che, attualmente, non lavora ed è in cerca di occupazione.
Osserva tuttavia il Collegio che la essendo di giovane età, non dovendo accudire CP_1 quantomeno al mattino la figlia, ed in ragione delle sue dimostrate pregresse esperienze lavorativa, abbia una indubbia capacità lavorativa;
lo dimostrano gli estratti di conto corrente prodotti, e l'ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 730) relativa all'anno di imposta 2024 (documento n. 14), da cui si evince che ella, per il periodo di imposta 2024, ha percepito un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a circa € 15.000,00, corrispondente ad una media mensile di € 1.250,00.
La ricorrente non ha spese locative a suo carico.
Pur considerando la capacità lavorativa mostrata dalla ricorrente, sussiste comunque un divario reddituale a vantaggio del resistente. I tempi di permanenza della bambina, inoltre, sono prevalenti presso la madre, la quale paga per intero la quota della retta scolastica imputabile alla mensa (€ 110,00 come risulta dal doc. attoreo n. 10), non rientrante, in base al protocollo reggiano, tra le spese straordinarie da suddividere tra i genitori al 50% ciascuno.
Di contro la minore è ancora in tenera età, e le esigenze di una bambina di soli tre anni sono quindi ancora limitate.
Occorre poi tener conto del fatto (v. infra) che l'assegno unico, in deroga alla regola che ne prevede la suddivisione al 50% in caso di affido condiviso, viene riconosciuto al 100% alla madre, essendo quest'ultima il genitore che tiene più tempo con sé la minore.
L'assegno unico, come si evince dagli estratti di conto corrente in atti, ammonta a circa 230 euro al mese.
Tenuto conto quindi di tutte le considerazioni sopra esposte e dei parametri previsti dall'art. 337 ter, comma 4, cod. civ., si stima equo un contributo di mantenimento da porre a carico del padre pari ad € pagina 4 di 6 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel protocollo aggiornato in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Quanto infine all'erogazione dell'assegno unico, che ammonta a circa € 230,00, si dispone il riconoscimento per intero dell'assegno alla madre, in considerazione del maggior apporto della madre stessa in merito ai compiti domestici, di cura e di accudimento della minore e del tempo di gran lunga prevalente trascorso da quest'ultima presso la madre (sulla possibilità di deroga alla disciplina normativamente prevista per l'erogazione dell'assegno unico universale, con previsione che l'assegno unico universale venga riscosso al 100% da un genitore, si rimanda alla recente Cass. civ., Sez. I, Ord.
n. 4672 del 22/02/2025).
3.
L'accordo raggiunto in udienza sui tempi di visita del padre, e la reciproca soccombenza sulla questione economica del mantenimento della minore, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a fine settimana alternati dal venerdì (quando la preleverà alle ore 17:30) sino alla domenica sera, quando la madre andrà a riprendere la bambina presso l'abitazione del padre;
- in ciascuna settimana, resterà con il padre un giorno infrasettimanale dalle ore 18:30 alle Per_1 ore 20:00, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- in ciascuna settimana, in continuità con quanto già attuato dai genitori, il padre ritirerà Per_1 dall'asilo alle ore 12:30 e la riaccompagnerà a casa della madre;
- quanto ai periodi di vacanza, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina:
- 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre Vigilia di Natale -Natale, Capodanno-Epifania, ed alternando altresì di anno in anno il giorno di S. Stefano;
- durante le vacanze pasquali tre giorni, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo; pagina 5 di 6 - durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
3) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un importo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari ad € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da aggiornato protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
4) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato al 100% alla ricorrente . Controparte_1
5) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AM DA
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