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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___940 / 2020_____
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la discussione della causa ex art. 429 c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalle parti costituite che hanno precisato le rispettive conclusioni;
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza formante parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. TT de IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 940 / 2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. Legge 689/81 e art. 6
DL. 150/2011
TRA
(P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore , rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Gerardo Perillo, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, Via
Carmine n. 15
RICORRENTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del direttore pro tempore, con sede in Avellino alla Via dei Due Principati n. 4 rappresentato e difeso dal Direttore dott. Nicola Marco Fabozzi congiuntamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 comma 9 D. Lgs 150/2011, elettivamente domiciliato presso la suddetta sede
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. qui da intendersi riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.03.2020, in persona del legale rapp.te pro tempore, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 10/B/2020 emessa in data 31.01.2013 e notificata il
04.02.2020, con cui la in persona del Direttore, Parte_3 ingiungeva alla società di pagare la somma di € 10.320,00, quale sanzione Parte_1 amministrativa per le violazioni accertate nel verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro assistenza e previdenza sociale del 21.10.2015 ed in particolare i punti 1) per aver impiega la lavoratrice per i periodo dall'01.07.2013 al 31.08.2013 per n. 54 gg in assenza Parte_4 di preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e di adempimenti obbligatori di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.
Ha eccepito la nullità dell'ordinanza – ingiunzione per assoluta genericità, per omessa e/o incerta indicazione dell'organo competente a cui proporre opposizione, per insussistenza nel merito del fatto oggetto di contestazione. Ne ha chiesto dunque la nullità previa adozione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Cont Si costituiva in giudizio la rilevando la regolarità dell'ordinanza impugnata.
In corso giudizio, denegata la sospensione dell'ordinanza, ammessa ed espletata la prova orale, la causa viene per la decisione all'udienza odierna del 18.12.2025.
Non si ravvisa il difetto di motivazione evidenziato dalla ricorrente dal momento che il provvedimento impugnato contiene analiticamente le ragioni delle contestazioni mosse, seppur richiamando in alcuni punti per relationem l'accertamento ispettivo conclusivo notificato al ricorrente. Dall'ingiunzione si rinviene la violazione contestata che ha consentito all'ingiunto di far valere le sue ragioni ed ha permesso altresì al Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, scaturendo da ciò la validità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e in particolare del verbale di accertamento, noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione.
Nel merito il ricorso è solo in parte fondato.
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n.10\B\2020 emessa a carico della società obbligata in solido ex art. 6 L.n.689\81 con cui è stata sanzionata per le seguenti violazioni:
1) ha impiegato la lavoratrice subordinata dal 01/07/2013 al 31/08/2013 per n. Parte_4
54 giornate di lavoro in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e di adempimenti obbligatori di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.
Norma violata art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002 conver.to con modif.ni dalla L. n.73/2002, come sost.to dall'art. 4 comma 1 L. n. 183/2010.
Norma sanzionatoria art. 3 comma 3 del D.L. 12/02 conver.to con modif.ni dalla L. 73/2002, come sost.to dall'art. 4 comma 1 L. n. 183/2010.
Sanzione applicata euro 6.270,00.
2) ha omesso di consegnare alla lavoratrice per i rapporti di lavoro iniziati il Parte_4
20/07/2011, il 27/01/2012, il 21/12/2012 ed il 01/07/2013, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.Lgs. n.
152/97.
Norma violata art. 4 bis comma 2 del D.Lgs. n.181/2000 come modif.to dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002.
Norma sanzionatoria art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.
Sanzione applicata euro 2.200,00.
3) ha omesso di consegnare i prospetti di paga alla lavoratrice per le assunzioni Parte_4 del 20/07/2011 più proroga del 27/01/2012 , del 21/12/2012 e del 01/07/2013 per complessivi mesi 15 pur avendo corrisposto le relative retribuzioni. Norma violata art. 1 L. n. 4/1953
Norma sanzionatoria art. 5 L. n. 4/1953 modificata dall'art.18 D.Lgs. n. 758/94, maggiorata dall'art.1 comma 1177 della L. 296/2006.
Sanzione applicata euro 1.300,00
4) non ha elaborato il LUL per la lavoratrice per il periodo dal 01/07/2013 al Parte_4
31/08/2013.
Norma violata art. 39 c.1 e 2 D.L. n.112/2008 conver.to con modif.ni in L. n.133/2008
Norma sanzionatoria art. 39 c 7 punto 1 D. L. 112/2008 conver.to con modif.ni in L. n.133/2008.
Sanzione applicata euro 550,00.
Per dette violazioni è stata emessa ordinanza ingiunzione n.10\A\2020 a carico della sig.ra Pt_2
quale trasgressore.
[...]
Deve premettersi come, per giurisprudenza costante, la Direzione irrogante assume nel giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, anche sotto il profilo dell'onere probatorio, pertanto la stessa deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, per cui la mancanza di prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'opponente impone al Tribunale – secondo la regola di giudizio dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/81, e dell'art. 116, comma 2, c.p.c.- di accogliere l'opposizione.
Risulta acclarato come tra parte datoriale e lavoratrice siano intercorsi rapporti di lavoro subordinato a termine nel 2011 e nel 2012 presso per i quali è stato accertato che Parte_1 quest'ultima non ha consegnato alla i prospetti paga e copia delle comunicazioni di Pt_5 instaurazione del rapporto di lavoro o dei contratti individuali di lavoro.
Nemmeno si contesta la sussistenza di dette violazioni relativamente alle prestazioni rese dalla nel 2011 e nel 2012. Pt_5
Quindi nel caso di specie, l'addebito, per gli anni 2011 e 2012 è fondato su documentazione idonea a ritenere comprovato l'assunto della . Non v'è prova della Controparte_2 consegna alla lavoratrice delle lettere di assunzione e della comunicazione al Centro per l'Impiego, elementi questi appurati durante i sopralluoghi a seguito della verifica della documentazione prodotta.
Non è stata invece raggiunta prova sufficientemente attendibile del rapporto di lavoro asseritamente svoltosi nel periodo dal 01/07/2013 al 31/08/2013 per n. 54 giornate di lavoro.
La sig.ra , nella comunicazione di avvio del procedimento del 21 aprile 2015, ha dichiarato di Pt_4 aver lavorato alle dipendenze della società in Volturara Irpina alla Via Piano Freddano Parte_1
n. 18 quale barista nel periodo dal 12.07.2011 al 12.11.2013.
I testi e hanno sì riferito di avere visto la svolgere le mansioni Tes_1 Testimone_2 Pt_4 di barista nel periodo estivo ma non hanno riportato in che anno la lavoratrice sarebbe stata impegnata in tale attività. Ora, considerando che anche nel 2012 la ha lavorato presso il Bar Pt_4 gestito dalla società , non può escludersi che i testi stessero riferendosi non all'anno 2013 Pt_1
(oggetto della contestazione) bensì al precedente anno 2012. L'ordinanza deve dunque essere annullata relativamente alla contestazione di cui al n. 1 ed al n. 4
e riformata ai punti 2 e 3 nella parte in cui commina sanzione anche per il periodo successivo all' luglio 2013 per il quale, ribadiscesi, non è stata in sede istruttoria raggiunta una prova sufficiente del rapporto di lavoro per tale lasso temporale.
Deve dunque confermarsi l'ordinanza nei punti relativi al paragrafo 2 (omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le informazioni previste dal D. Lgs 152/1997) ed al paragrafo 3 (omessa consegna dei prospetti paga) ma ciò solo per le assunzioni del 20.07.2011, del 27.01.2012, del 21.12.2012 ma non per quella dell'1.07.2013.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice decidendo sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così decide:
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'ordinanza ingiunzione n. 10/B/2020 del 31.01.2020 relativamente alle contestazioni contenute ai paragrafi 1 e 4; conferma l'ordinanza ingiunzione relativamente alle contestazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per i quali esclude le sanzioni riguardanti l'assunzione dell'1.07.2013 e quelle relative al periodo successivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino all'udienza del 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
TT de IN
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G.___940 / 2020_____
VERBALE UDIENZA CARTOLARE DEL 18 DICEMBRE 2025
Il Giudice
Rilevato che con precedente decreto ha disposto che la celebrazione dell'udienza del 18 dicembre
2025 avvenisse mediante lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni previste per tale udienza fissata per la discussione della causa ex art. 429 c.p.c.;
esaminate le note di trattazione scritte depositate dalle parti costituite che hanno precisato le rispettive conclusioni;
DECIDE
la causa come da motivazione che segue dando lettura della sentenza formante parte integrante del presente verbale d'udienza.
Il GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. TT de IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 940 / 2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. Legge 689/81 e art. 6
DL. 150/2011
TRA
(P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore , rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difesa dall'avv. Gerardo Perillo, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, Via
Carmine n. 15
RICORRENTE
E
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2 del direttore pro tempore, con sede in Avellino alla Via dei Due Principati n. 4 rappresentato e difeso dal Direttore dott. Nicola Marco Fabozzi congiuntamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 comma 9 D. Lgs 150/2011, elettivamente domiciliato presso la suddetta sede
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. qui da intendersi riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03.03.2020, in persona del legale rapp.te pro tempore, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 10/B/2020 emessa in data 31.01.2013 e notificata il
04.02.2020, con cui la in persona del Direttore, Parte_3 ingiungeva alla società di pagare la somma di € 10.320,00, quale sanzione Parte_1 amministrativa per le violazioni accertate nel verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro assistenza e previdenza sociale del 21.10.2015 ed in particolare i punti 1) per aver impiega la lavoratrice per i periodo dall'01.07.2013 al 31.08.2013 per n. 54 gg in assenza Parte_4 di preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e di adempimenti obbligatori di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.
Ha eccepito la nullità dell'ordinanza – ingiunzione per assoluta genericità, per omessa e/o incerta indicazione dell'organo competente a cui proporre opposizione, per insussistenza nel merito del fatto oggetto di contestazione. Ne ha chiesto dunque la nullità previa adozione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Cont Si costituiva in giudizio la rilevando la regolarità dell'ordinanza impugnata.
In corso giudizio, denegata la sospensione dell'ordinanza, ammessa ed espletata la prova orale, la causa viene per la decisione all'udienza odierna del 18.12.2025.
Non si ravvisa il difetto di motivazione evidenziato dalla ricorrente dal momento che il provvedimento impugnato contiene analiticamente le ragioni delle contestazioni mosse, seppur richiamando in alcuni punti per relationem l'accertamento ispettivo conclusivo notificato al ricorrente. Dall'ingiunzione si rinviene la violazione contestata che ha consentito all'ingiunto di far valere le sue ragioni ed ha permesso altresì al Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, scaturendo da ciò la validità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e in particolare del verbale di accertamento, noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione.
Nel merito il ricorso è solo in parte fondato.
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n.10\B\2020 emessa a carico della società obbligata in solido ex art. 6 L.n.689\81 con cui è stata sanzionata per le seguenti violazioni:
1) ha impiegato la lavoratrice subordinata dal 01/07/2013 al 31/08/2013 per n. Parte_4
54 giornate di lavoro in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e di adempimenti obbligatori di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.
Norma violata art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002 conver.to con modif.ni dalla L. n.73/2002, come sost.to dall'art. 4 comma 1 L. n. 183/2010.
Norma sanzionatoria art. 3 comma 3 del D.L. 12/02 conver.to con modif.ni dalla L. 73/2002, come sost.to dall'art. 4 comma 1 L. n. 183/2010.
Sanzione applicata euro 6.270,00.
2) ha omesso di consegnare alla lavoratrice per i rapporti di lavoro iniziati il Parte_4
20/07/2011, il 27/01/2012, il 21/12/2012 ed il 01/07/2013, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste dal D.Lgs. n.
152/97.
Norma violata art. 4 bis comma 2 del D.Lgs. n.181/2000 come modif.to dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002.
Norma sanzionatoria art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.
Sanzione applicata euro 2.200,00.
3) ha omesso di consegnare i prospetti di paga alla lavoratrice per le assunzioni Parte_4 del 20/07/2011 più proroga del 27/01/2012 , del 21/12/2012 e del 01/07/2013 per complessivi mesi 15 pur avendo corrisposto le relative retribuzioni. Norma violata art. 1 L. n. 4/1953
Norma sanzionatoria art. 5 L. n. 4/1953 modificata dall'art.18 D.Lgs. n. 758/94, maggiorata dall'art.1 comma 1177 della L. 296/2006.
Sanzione applicata euro 1.300,00
4) non ha elaborato il LUL per la lavoratrice per il periodo dal 01/07/2013 al Parte_4
31/08/2013.
Norma violata art. 39 c.1 e 2 D.L. n.112/2008 conver.to con modif.ni in L. n.133/2008
Norma sanzionatoria art. 39 c 7 punto 1 D. L. 112/2008 conver.to con modif.ni in L. n.133/2008.
Sanzione applicata euro 550,00.
Per dette violazioni è stata emessa ordinanza ingiunzione n.10\A\2020 a carico della sig.ra Pt_2
quale trasgressore.
[...]
Deve premettersi come, per giurisprudenza costante, la Direzione irrogante assume nel giudizio di opposizione la veste sostanziale di attore, anche sotto il profilo dell'onere probatorio, pertanto la stessa deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa, per cui la mancanza di prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'opponente impone al Tribunale – secondo la regola di giudizio dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/81, e dell'art. 116, comma 2, c.p.c.- di accogliere l'opposizione.
Risulta acclarato come tra parte datoriale e lavoratrice siano intercorsi rapporti di lavoro subordinato a termine nel 2011 e nel 2012 presso per i quali è stato accertato che Parte_1 quest'ultima non ha consegnato alla i prospetti paga e copia delle comunicazioni di Pt_5 instaurazione del rapporto di lavoro o dei contratti individuali di lavoro.
Nemmeno si contesta la sussistenza di dette violazioni relativamente alle prestazioni rese dalla nel 2011 e nel 2012. Pt_5
Quindi nel caso di specie, l'addebito, per gli anni 2011 e 2012 è fondato su documentazione idonea a ritenere comprovato l'assunto della . Non v'è prova della Controparte_2 consegna alla lavoratrice delle lettere di assunzione e della comunicazione al Centro per l'Impiego, elementi questi appurati durante i sopralluoghi a seguito della verifica della documentazione prodotta.
Non è stata invece raggiunta prova sufficientemente attendibile del rapporto di lavoro asseritamente svoltosi nel periodo dal 01/07/2013 al 31/08/2013 per n. 54 giornate di lavoro.
La sig.ra , nella comunicazione di avvio del procedimento del 21 aprile 2015, ha dichiarato di Pt_4 aver lavorato alle dipendenze della società in Volturara Irpina alla Via Piano Freddano Parte_1
n. 18 quale barista nel periodo dal 12.07.2011 al 12.11.2013.
I testi e hanno sì riferito di avere visto la svolgere le mansioni Tes_1 Testimone_2 Pt_4 di barista nel periodo estivo ma non hanno riportato in che anno la lavoratrice sarebbe stata impegnata in tale attività. Ora, considerando che anche nel 2012 la ha lavorato presso il Bar Pt_4 gestito dalla società , non può escludersi che i testi stessero riferendosi non all'anno 2013 Pt_1
(oggetto della contestazione) bensì al precedente anno 2012. L'ordinanza deve dunque essere annullata relativamente alla contestazione di cui al n. 1 ed al n. 4
e riformata ai punti 2 e 3 nella parte in cui commina sanzione anche per il periodo successivo all' luglio 2013 per il quale, ribadiscesi, non è stata in sede istruttoria raggiunta una prova sufficiente del rapporto di lavoro per tale lasso temporale.
Deve dunque confermarsi l'ordinanza nei punti relativi al paragrafo 2 (omessa consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o del contratto individuale contenente le informazioni previste dal D. Lgs 152/1997) ed al paragrafo 3 (omessa consegna dei prospetti paga) ma ciò solo per le assunzioni del 20.07.2011, del 27.01.2012, del 21.12.2012 ma non per quella dell'1.07.2013.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice decidendo sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così decide:
in parziale accoglimento del ricorso annulla l'ordinanza ingiunzione n. 10/B/2020 del 31.01.2020 relativamente alle contestazioni contenute ai paragrafi 1 e 4; conferma l'ordinanza ingiunzione relativamente alle contestazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per i quali esclude le sanzioni riguardanti l'assunzione dell'1.07.2013 e quelle relative al periodo successivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino all'udienza del 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
TT de IN