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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/11/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. EFREM Parte_1 C.F._1
TESTONI, presso il cui studio in Erba (CO), via Adua n. 2G, è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA CP_1 C.F._2
AL AG, presso il cui studio in Lecco (LC), viale Dante n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata all'atto di costituzione resistente con l'intervento di
AVV. C.F. ), in qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._4 Controparte_3
e (C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._5 CP_4 C.F._6 presso il suo studio in Lecco (LC), vicolo della Torre n. 15
curatore speciale pagina 1 di 5 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
oggetto: separazione personale giudiziale – status – sentenza non definitiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 29.10.2025, “chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione sullo status rinunciando ai termini per memorie e poi chiedendo la rimessione in istruttoria con la convocazione della CTU a chiarimenti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 8.3.2024 ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Valmadrera (LC) in data 18.5.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile di detto Comune, Anno 2009 - N. 2, Parte II - Serie A) con , dalla cui CP_1 unione erano nati i figli (a Lecco, il 16.9.2011), (a Lecco, Persona_1 Controparte_3 il 4.6.2014) e (a Lecco, il 7.4.2022), tutti minorenni, chiedeva la pronuncia della Persona_2 separazione personale con addebito al marito.
La ricorrente rappresentava che, durante il rapporto coniugale, il marito aveva assunto condotte sempre più vessatorie e violente, anche nei confronti dei figli, a seguito dei quali aveva sporto denuncia-querela per aggressioni a proprio danno e si era da lui separata consensualmente nel corso del 2018, per poi riconciliarsi nell'anno 2021. La stessa riferiva, tuttavia, che il Tribunale per i Minorenni di Milano, con provvedimento del 17.8.2023, vista la “inadeguatezza del contesto familiare”, affidava i minori al Comune di Valmadrera, nominando quale Curatore speciale, l'Avv. con Controparte_2 limitazioni alla responsabilità genitoriale. Successivamente, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, la sig.ra denunciava nuovamente il marito e veniva collocata, unitamente ai figli, Pt_1 presso una comunità protetta, ove tuttora risiede. Chiedeva pertanto al Tribunale di Lecco, oltre alla pronuncia sullo status, l'affidamento esclusivo a sé dei minori, l'assegnazione della casa coniugale con mantenimento delle limitazioni alla responsabilità genitoriale del padre, oltre a un contributo per il mantenimento dei figli di € 1.050,00 e a proprio favore di € 300,00;
- si costitutiva il sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di pronuncia della CP_1 separazione personale dei coniugi, contestava la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente, negando di avere mai tenuto condotte violente (tant'è che alcunché veniva provato dalla difesa attorea e, anzi, con decreto provvisorio del 30.7.2019, il Tribunale per i Minorenni di Milano pronunciava la decadenza della responsabilità genitoriale della sola madre) e accusando la sig.ra di assumere un Pt_1 comportamento gravemente pregiudizievole dell'interesse dei figli, anche a causa dell'abuso di alcol e dell'atteggiamento fortemente denigratorio della figura paterna. Chiedeva dunque il rigetto di tutte le ulteriori domande avversarie, anche in punto di addebito, di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e di affido esclusivo dei minori alla madre, limitando il contributo al mantenimento, a favore dei soli figli, ad € 200,00 ciascuno;
- all'udienza del 29.10.2025, le parti domandavano entrambi pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e il Giudice si riservava di riferire al Collegio e tratteneva la causa in decisione sulla pronuncia di pagina 2 di 5 separazione personale dei coniugi.
La domanda formulata congiuntamente dai coniugi, nella parte qui in esame, relativa alla domanda di separazione personale, va accolta ed il Tribunale emette pertanto la presente sentenza di separazione personale.
Sussistono infatti tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
Preliminarmente si osserva che, come noto, l'art. 277 c.p.c. (e dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.), riconosce al Tribunale la facoltà di limitare la decisione ad alcune domande proposte, disponendo la prosecuzione dell'istruttoria per le altre. Il legislatore, inoltre, a specificazione di tale norma, ha previsto, all'art. 473 bis.22, co. 4, c.p.c., che, quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza, trattenendo, all'esito, la causa in decisione e riservandosi di riferire al collegio ai fini dell'emissione di sentenza non definitiva.
La specifica previsione normativa ha così recepito sul piano legislativo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cfr. tra le altre: Cassazione civile, sez. un., 03/12/2001, n. 15248, così massimata:
“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa e dotata di propri effetti di natura patrimoniale. Pertanto, che il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito)” che, prima della novella dell'art. 709 bis c.p.c. (come introdotto dall'art. 2 comma 3° lett. e-ter) del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni dalla L. n. 80/2005 e modificato dall'art. 1 comma 4° della L. n. 263/2005) e dell'art. 4, co. 12, L. 898/1970, si era già espresso favorevolmente circa la possibilità di emettere pronuncia di sentenza non definitiva limitata alla sola separazione personale, individuando un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegiava motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale.
In altri termini, anche il dato normativo di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., al pari del previgente art. 709 bis c.p.c., ha dato preminenza alla previsione di una anticipata pronuncia limitata allo status, in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse del coniuge alla decisione preventiva relativa solo alla separazione personale, da ritenersi preminente rispetto a ragioni di economia processuale.
Tanto premesso in ordine al profilo processuale, il Collegio osserva come possa trovare accoglimento la richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle varie udienze e dell'alto grado di conflittualità tra loro esistente, ravvisa i presupposti per la separazione.
In primo luogo, il matrimonio concordatario tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal Comune di Valmadrera (cfr. doc. 1, fasc. ricorrente).
pagina 3 di 5 In secondo luogo, risulta dimostrato che, a seguito delle vicende descritte dalle parti, la vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c, tant'è che le parti vivono separate sin dal collocamento in comunità della sig.ra e non è emersa, nel corso del giudizio, la Pt_1 possibilità di una riconciliazione, visto l'alto grado di conflittualità esistente tra le parti.
Come noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente ed il resistente sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il resistente non si è opposto alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente (ed anzi, come evidenziato precedentemente, proposto identica domanda) ma anche dal fatto che i coniugi sono separati di fatto dal novembre 2023, nonché dalle ulteriori emergenze processuali.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente, non essendo neppure emersi fatti riconciliativi dalla data di celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti ad oggi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa deve invece proseguire, come da separata ordinanza collegiale pronunciata contestualmente alla presente sentenza, per l'istruzione e la definizione di tutte le altre questioni controverse, che rendono necessario l'ulteriore corso del processo e costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La disciplina delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio di separazione n. 439/2024 R.G., tra e , con l'intervento del P.M. in sede, così Parte_1 CP_1 pagina 4 di 5 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio concordatario contratto in Valmadrera (LC), in data 18.5.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile di detto Comune, Anno 2009 - N. 2, Parte II, Serie A);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VALMADRERA gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. provvede con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa;
4. rimette la regolazione delle spese del giudizio alla sentenza definitiva.
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. EFREM Parte_1 C.F._1
TESTONI, presso il cui studio in Erba (CO), via Adua n. 2G, è elettivamente domiciliata, giusta procura telematicamente allegata al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA CP_1 C.F._2
AL AG, presso il cui studio in Lecco (LC), viale Dante n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura telematicamente allegata all'atto di costituzione resistente con l'intervento di
AVV. C.F. ), in qualità di Curatore speciale dei minori Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._4 Controparte_3
e (C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._5 CP_4 C.F._6 presso il suo studio in Lecco (LC), vicolo della Torre n. 15
curatore speciale pagina 1 di 5 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
oggetto: separazione personale giudiziale – status – sentenza non definitiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 29.10.2025, “chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione sullo status rinunciando ai termini per memorie e poi chiedendo la rimessione in istruttoria con la convocazione della CTU a chiarimenti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 8.3.2024 ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Valmadrera (LC) in data 18.5.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile di detto Comune, Anno 2009 - N. 2, Parte II - Serie A) con , dalla cui CP_1 unione erano nati i figli (a Lecco, il 16.9.2011), (a Lecco, Persona_1 Controparte_3 il 4.6.2014) e (a Lecco, il 7.4.2022), tutti minorenni, chiedeva la pronuncia della Persona_2 separazione personale con addebito al marito.
La ricorrente rappresentava che, durante il rapporto coniugale, il marito aveva assunto condotte sempre più vessatorie e violente, anche nei confronti dei figli, a seguito dei quali aveva sporto denuncia-querela per aggressioni a proprio danno e si era da lui separata consensualmente nel corso del 2018, per poi riconciliarsi nell'anno 2021. La stessa riferiva, tuttavia, che il Tribunale per i Minorenni di Milano, con provvedimento del 17.8.2023, vista la “inadeguatezza del contesto familiare”, affidava i minori al Comune di Valmadrera, nominando quale Curatore speciale, l'Avv. con Controparte_2 limitazioni alla responsabilità genitoriale. Successivamente, a seguito dell'ennesimo episodio di violenza, la sig.ra denunciava nuovamente il marito e veniva collocata, unitamente ai figli, Pt_1 presso una comunità protetta, ove tuttora risiede. Chiedeva pertanto al Tribunale di Lecco, oltre alla pronuncia sullo status, l'affidamento esclusivo a sé dei minori, l'assegnazione della casa coniugale con mantenimento delle limitazioni alla responsabilità genitoriale del padre, oltre a un contributo per il mantenimento dei figli di € 1.050,00 e a proprio favore di € 300,00;
- si costitutiva il sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di pronuncia della CP_1 separazione personale dei coniugi, contestava la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente, negando di avere mai tenuto condotte violente (tant'è che alcunché veniva provato dalla difesa attorea e, anzi, con decreto provvisorio del 30.7.2019, il Tribunale per i Minorenni di Milano pronunciava la decadenza della responsabilità genitoriale della sola madre) e accusando la sig.ra di assumere un Pt_1 comportamento gravemente pregiudizievole dell'interesse dei figli, anche a causa dell'abuso di alcol e dell'atteggiamento fortemente denigratorio della figura paterna. Chiedeva dunque il rigetto di tutte le ulteriori domande avversarie, anche in punto di addebito, di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e di affido esclusivo dei minori alla madre, limitando il contributo al mantenimento, a favore dei soli figli, ad € 200,00 ciascuno;
- all'udienza del 29.10.2025, le parti domandavano entrambi pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e il Giudice si riservava di riferire al Collegio e tratteneva la causa in decisione sulla pronuncia di pagina 2 di 5 separazione personale dei coniugi.
La domanda formulata congiuntamente dai coniugi, nella parte qui in esame, relativa alla domanda di separazione personale, va accolta ed il Tribunale emette pertanto la presente sentenza di separazione personale.
Sussistono infatti tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia.
Preliminarmente si osserva che, come noto, l'art. 277 c.p.c. (e dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c.), riconosce al Tribunale la facoltà di limitare la decisione ad alcune domande proposte, disponendo la prosecuzione dell'istruttoria per le altre. Il legislatore, inoltre, a specificazione di tale norma, ha previsto, all'art. 473 bis.22, co. 4, c.p.c., che, quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse delle parti e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza, trattenendo, all'esito, la causa in decisione e riservandosi di riferire al collegio ai fini dell'emissione di sentenza non definitiva.
La specifica previsione normativa ha così recepito sul piano legislativo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cfr. tra le altre: Cassazione civile, sez. un., 03/12/2001, n. 15248, così massimata:
“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa e dotata di propri effetti di natura patrimoniale. Pertanto, che il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito)” che, prima della novella dell'art. 709 bis c.p.c. (come introdotto dall'art. 2 comma 3° lett. e-ter) del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni dalla L. n. 80/2005 e modificato dall'art. 1 comma 4° della L. n. 263/2005) e dell'art. 4, co. 12, L. 898/1970, si era già espresso favorevolmente circa la possibilità di emettere pronuncia di sentenza non definitiva limitata alla sola separazione personale, individuando un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegiava motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale.
In altri termini, anche il dato normativo di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., al pari del previgente art. 709 bis c.p.c., ha dato preminenza alla previsione di una anticipata pronuncia limitata allo status, in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse del coniuge alla decisione preventiva relativa solo alla separazione personale, da ritenersi preminente rispetto a ragioni di economia processuale.
Tanto premesso in ordine al profilo processuale, il Collegio osserva come possa trovare accoglimento la richiesta di separazione personale avanzata da entrambe le parti.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa, dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle varie udienze e dell'alto grado di conflittualità tra loro esistente, ravvisa i presupposti per la separazione.
In primo luogo, il matrimonio concordatario tra le parti è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal Comune di Valmadrera (cfr. doc. 1, fasc. ricorrente).
pagina 3 di 5 In secondo luogo, risulta dimostrato che, a seguito delle vicende descritte dalle parti, la vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c, tant'è che le parti vivono separate sin dal collocamento in comunità della sig.ra e non è emersa, nel corso del giudizio, la Pt_1 possibilità di una riconciliazione, visto l'alto grado di conflittualità esistente tra le parti.
Come noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, non occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente ed il resistente sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il resistente non si è opposto alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente (ed anzi, come evidenziato precedentemente, proposto identica domanda) ma anche dal fatto che i coniugi sono separati di fatto dal novembre 2023, nonché dalle ulteriori emergenze processuali.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente, non essendo neppure emersi fatti riconciliativi dalla data di celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti ad oggi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa deve invece proseguire, come da separata ordinanza collegiale pronunciata contestualmente alla presente sentenza, per l'istruzione e la definizione di tutte le altre questioni controverse, che rendono necessario l'ulteriore corso del processo e costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La disciplina delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nel giudizio di separazione n. 439/2024 R.G., tra e , con l'intervento del P.M. in sede, così Parte_1 CP_1 pagina 4 di 5 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio concordatario contratto in Valmadrera (LC), in data 18.5.2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile di detto Comune, Anno 2009 - N. 2, Parte II, Serie A);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VALMADRERA gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. provvede con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa;
4. rimette la regolazione delle spese del giudizio alla sentenza definitiva.
Lecco, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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