TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente in atti con le quali le parti hanno inteso ribadire e precisare le conclusioni;
PQM
Decide la causa come da allegata sentenza.
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 493/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata Locri (RC) il C.F._1 Parte_2
20.01.1982 in (c . f. T R M M R A 8 2 A 6 0 D 9 7 6) rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE SAYA domiciliatario giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- E
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE DE LUCA, P.IVA_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE-
nonché in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMILIANO P.IVA_2
CESARE E ALFONSO PISANZIO giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies cpc con contestuale istanza ex art. 700
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2024
Fatto e diritto
I.- Con ricorso depositato in data 18.4.2023 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver subito un duplice pignoramento presso terzi che
[...]
aveva coinvolto gli assegni unici per i figli della coppia liquidati sulla poste pay evolution portante iban [...] e tre
[...] emessi da – ha esposto che la procedura Parte_3 Controparte_1 esecutiva era stata estinta per rinuncia da parte del creditore procedente nei confronti della esecutata con riguardo alla esecuzione in toto e per rinuncia da parte dei terzi pignorati con riguardo alla esecuzione nei confronti del che, nonostante le diffide, non aveva provveduto Pt_2 CP_1
allo svincolo così ponendo in gravi difficoltà economiche la famiglia in quanto – a suo dire – non soltanto gli assegni unici non avrebbero potuto essere oggetto di pignoramento ma aveva protratto l'inadempimento CP_1 all'ordine del Tribunale di cui all'ordinanza del 12.3.2023. Ha concluso chiedendo, in via cautelare “ex art 700 c.p.c. previo ogni incombente, ordinare inaudita altera parte, di a di ottemperare allo Controparte_1 svincolo delle somme di cui in ordinanza all. 06, come per quanto dedotto
2 in narrativa ed allegati, tali somme ammontano presumibilmente ad €
5.000,00, considerato che la filiale di presso cui è radicato il CP_1 ricorrente e la moglie, non ha fornito neanche un' aggiornata informazione sul punto;
1.2 la medesima domanda è spiegata cossiccome in narrativa nel merito nelle forme del nuovo rito semplificato, per cui si chiede che
[...]
esegua l'ordine di svincolo delle somme già impartito dal CP_1
Tribunale, G.E.; 1.3 si chiede altresì, la condanna del ZO , CP_1 per essersi rifiutato illegittimamente di ottemperare all'ordine del
Tribunale, per avere trattenuto illegittimamente le somme accantonate, per avere omesso qualsiasi comunicazione procedimentale, ed avere disatteso nella sua condotta i principi che presiedono al procedimento amministrativo ex lege. 241/1990 in quanto impresa pubblica, peraltro avente ad oggetto il c.d. assegno unico universale per sua natura impignorabile e nella rilevante entità di € 800,00 mensili, e causato i danni di cui in precedenza ed all. 08, di versare in somma equitativamente determinata dalla S.V. e che qui si propone in € 2.000,00 o maggiore o minore ritenuta dalla S.V. essendo provato l'an sia per l'implicito indebito perpetrato nei confronti dei ricorrenti, sia per la documentazione allegata;
1.4. con vittoria di spese e compensi distratti al procuratore antistatario, rese le dichiarazioni di rito”.
I.
2- Si è costituita in giudizio dichiarando la propria Controparte_1 carenza di legittimazione relativamente ai rapporti facenti capo a;
CP_2 nel merito in primo luogo ha evidenziato la buona fede del proprio comportamento avendo inviato in data 23.3.2023 comunicazione a mezzo pec al difensore costituito nell'interesse del creditore procedente con la quale sollecitava l'inoltro della ordinanza di assegnazione e in risposta apprendeva che occorreva attendere la conclusione dell'iter di correzione dell'errore materiale e, pertanto, aveva continuato a mantenere il vincolo sulle somme depositate. Ha dato atto di aver appreso solo con la instaurazione del presente giudizio che vi era stata la correzione e che, in ottemperanza, aveva provveduto a rimuovere i vincoli apposti sui rapporti dei ricorrenti. Ha eccepito la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno poiché avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito della
3 procedura esecutiva di cui si lamenta la illegittimità e comunque la infondatezza della stessa poiché non provata.
I.
3- Con ordinanza del 23.6.2023 il Tribunale, in persona di altro
Magistrato, ha autorizzato i ricorrenti a chiamare in causa la Controparte_2 quale nel costituirsi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che il rapporto identificato con IBAN
[...] – di cui si lamenta il mancato svincolo – è stato erroneamente attribuito ad una carta Postepay mentre si riferisce ad un
“Libretto postale dematerializzato” la cui competenza giuridica e funzionale appartiene – a proprio avviso – a Controparte_3
Ritenuta – con ordinanza del 05.10.2023 - la causa matura per la
[...] decisione sulla base della produzione documentale in atti è stata rinviata alla udienza del 22.5.2024 per la discussione orale e la decisione e con ordinanza del nuovamente differita alla udienza del 21.6.2024 alla udienza del 28.11.2024.
II.- Passando ad esaminare le questioni sollevate dalle parti, in primo luogo occorre ribadire che è cessata la materia del contendere con riferimento alla istanza di svincolo delle somme avendovi provveduto Controparte_1 in seguito alla proposizione del presente giudizio.
II.
2- Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida si evidenzia che la domanda non merita accoglimento poiché del tutto non provata. Invero, in disparte la sede processuale, ossia la disamina della eccezione in ordine alla proponibilità in via autonoma della domanda e non nell'ambito del giudizio innanzi al GE, ad avviso di chi scrive, i lamentati danni non sono stati provati né in punto di esistenza del pregiudizio né in punto di nesso di causalità. Invero, i ricorrenti hanno asserito di aver offerto la prova del danno allegando i finanziamenti ai quali – a loro avviso – non avrebbero potuto far fronte a causa del ritardo nello svincolo delle somme.
Tuttavia, la sola allegazione dei rapporti non è sufficiente a ritenere provato il danno in quanto in questo caso si allega un danno patrimoniale che come tale va provato nell'an e nel quantum nel senso che occorre dimostrare che dal ritardo nel pagamento dei finanziamenti sono derivate delle
4 conseguenze che devono essere allegate e documentate e, pertanto, quantificate. È pacifico, d'altro canto, che il disposto di cui all'art. 1226
c.c., secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno. Sul punto, la
Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. “è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez.
II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre 2015, n.
17752)
La domanda non può essere accolta nemmeno con riferimento ad eventuali richieste di risarcimento del danno non patrimoniale in adesione all'orientamento giurisprudenziale al quale si dichiara di aderire secondo cui “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile”; per altro verso la
Suprema Corte ha precisato che “può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente
- goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729
c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze
5 specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato” (Cass., sez. I, 25/01/2017, n.
1931).
Orbene si osserva che la domanda di risarcimento dei danni risulta del tutto non provata posto che i ricorrenti non hanno dedotto nulla sul punto (in termini di discredito nell'ambiente lavorativo o familiare ecc.) essendosi limitata la difesa ad avanzare generica richiesta.
Per tali ragioni la domanda di risarcimento va disattesa.
Conseguentemente devono considerarsi assorbite tutte le ulteriori questioni compresa quella relativa ai rapporti tra e Controparte_1 CP_2
[...]
III.- In considerazione dell'esito finale del procedimento, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti atteso che se è ben vero che solo all'esito della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto lo svincolo delle somme da parte di dall'altra parte non ha trovato accoglimento la Controparte_1 domanda di risarcimento del danno mentre non sono state esaminati i rapporti tra e Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta cautelare di svincolo somme;
2. rigetta per il resto la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 18.4.2023;
[...]
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Locri, 17.2.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente in atti con le quali le parti hanno inteso ribadire e precisare le conclusioni;
PQM
Decide la causa come da allegata sentenza.
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 493/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata Locri (RC) il C.F._1 Parte_2
20.01.1982 in (c . f. T R M M R A 8 2 A 6 0 D 9 7 6) rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE SAYA domiciliatario giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- E
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE DE LUCA, P.IVA_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE-
nonché in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMILIANO P.IVA_2
CESARE E ALFONSO PISANZIO giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies cpc con contestuale istanza ex art. 700
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 28.11.2024
Fatto e diritto
I.- Con ricorso depositato in data 18.4.2023 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver subito un duplice pignoramento presso terzi che
[...]
aveva coinvolto gli assegni unici per i figli della coppia liquidati sulla poste pay evolution portante iban [...] e tre
[...] emessi da – ha esposto che la procedura Parte_3 Controparte_1 esecutiva era stata estinta per rinuncia da parte del creditore procedente nei confronti della esecutata con riguardo alla esecuzione in toto e per rinuncia da parte dei terzi pignorati con riguardo alla esecuzione nei confronti del che, nonostante le diffide, non aveva provveduto Pt_2 CP_1
allo svincolo così ponendo in gravi difficoltà economiche la famiglia in quanto – a suo dire – non soltanto gli assegni unici non avrebbero potuto essere oggetto di pignoramento ma aveva protratto l'inadempimento CP_1 all'ordine del Tribunale di cui all'ordinanza del 12.3.2023. Ha concluso chiedendo, in via cautelare “ex art 700 c.p.c. previo ogni incombente, ordinare inaudita altera parte, di a di ottemperare allo Controparte_1 svincolo delle somme di cui in ordinanza all. 06, come per quanto dedotto
2 in narrativa ed allegati, tali somme ammontano presumibilmente ad €
5.000,00, considerato che la filiale di presso cui è radicato il CP_1 ricorrente e la moglie, non ha fornito neanche un' aggiornata informazione sul punto;
1.2 la medesima domanda è spiegata cossiccome in narrativa nel merito nelle forme del nuovo rito semplificato, per cui si chiede che
[...]
esegua l'ordine di svincolo delle somme già impartito dal CP_1
Tribunale, G.E.; 1.3 si chiede altresì, la condanna del ZO , CP_1 per essersi rifiutato illegittimamente di ottemperare all'ordine del
Tribunale, per avere trattenuto illegittimamente le somme accantonate, per avere omesso qualsiasi comunicazione procedimentale, ed avere disatteso nella sua condotta i principi che presiedono al procedimento amministrativo ex lege. 241/1990 in quanto impresa pubblica, peraltro avente ad oggetto il c.d. assegno unico universale per sua natura impignorabile e nella rilevante entità di € 800,00 mensili, e causato i danni di cui in precedenza ed all. 08, di versare in somma equitativamente determinata dalla S.V. e che qui si propone in € 2.000,00 o maggiore o minore ritenuta dalla S.V. essendo provato l'an sia per l'implicito indebito perpetrato nei confronti dei ricorrenti, sia per la documentazione allegata;
1.4. con vittoria di spese e compensi distratti al procuratore antistatario, rese le dichiarazioni di rito”.
I.
2- Si è costituita in giudizio dichiarando la propria Controparte_1 carenza di legittimazione relativamente ai rapporti facenti capo a;
CP_2 nel merito in primo luogo ha evidenziato la buona fede del proprio comportamento avendo inviato in data 23.3.2023 comunicazione a mezzo pec al difensore costituito nell'interesse del creditore procedente con la quale sollecitava l'inoltro della ordinanza di assegnazione e in risposta apprendeva che occorreva attendere la conclusione dell'iter di correzione dell'errore materiale e, pertanto, aveva continuato a mantenere il vincolo sulle somme depositate. Ha dato atto di aver appreso solo con la instaurazione del presente giudizio che vi era stata la correzione e che, in ottemperanza, aveva provveduto a rimuovere i vincoli apposti sui rapporti dei ricorrenti. Ha eccepito la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno poiché avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito della
3 procedura esecutiva di cui si lamenta la illegittimità e comunque la infondatezza della stessa poiché non provata.
I.
3- Con ordinanza del 23.6.2023 il Tribunale, in persona di altro
Magistrato, ha autorizzato i ricorrenti a chiamare in causa la Controparte_2 quale nel costituirsi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che il rapporto identificato con IBAN
[...] – di cui si lamenta il mancato svincolo – è stato erroneamente attribuito ad una carta Postepay mentre si riferisce ad un
“Libretto postale dematerializzato” la cui competenza giuridica e funzionale appartiene – a proprio avviso – a Controparte_3
Ritenuta – con ordinanza del 05.10.2023 - la causa matura per la
[...] decisione sulla base della produzione documentale in atti è stata rinviata alla udienza del 22.5.2024 per la discussione orale e la decisione e con ordinanza del nuovamente differita alla udienza del 21.6.2024 alla udienza del 28.11.2024.
II.- Passando ad esaminare le questioni sollevate dalle parti, in primo luogo occorre ribadire che è cessata la materia del contendere con riferimento alla istanza di svincolo delle somme avendovi provveduto Controparte_1 in seguito alla proposizione del presente giudizio.
II.
2- Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni, in applicazione del principio della cd. ragione più liquida si evidenzia che la domanda non merita accoglimento poiché del tutto non provata. Invero, in disparte la sede processuale, ossia la disamina della eccezione in ordine alla proponibilità in via autonoma della domanda e non nell'ambito del giudizio innanzi al GE, ad avviso di chi scrive, i lamentati danni non sono stati provati né in punto di esistenza del pregiudizio né in punto di nesso di causalità. Invero, i ricorrenti hanno asserito di aver offerto la prova del danno allegando i finanziamenti ai quali – a loro avviso – non avrebbero potuto far fronte a causa del ritardo nello svincolo delle somme.
Tuttavia, la sola allegazione dei rapporti non è sufficiente a ritenere provato il danno in quanto in questo caso si allega un danno patrimoniale che come tale va provato nell'an e nel quantum nel senso che occorre dimostrare che dal ritardo nel pagamento dei finanziamenti sono derivate delle
4 conseguenze che devono essere allegate e documentate e, pertanto, quantificate. È pacifico, d'altro canto, che il disposto di cui all'art. 1226
c.c., secondo la interpretazione costante della giurisprudenza, consente di superare attraverso il ricorso alla valutazione equitativa solo la mancanza di prova in ordine al preciso ammontare del pregiudizio subito, ma non la mancanza di prova in ordine alla stessa esistenza del danno. Sul punto, la
Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. “è un potere discrezionale conferito ai giudici e l'esercizio di tale potere dà luogo a un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, nonché che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Non è possibile in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. civ., Sez.
II, 18 giugno 2015, n. 17752; Cass. civ., sez. II, 08 settembre 2015, n.
17752)
La domanda non può essere accolta nemmeno con riferimento ad eventuali richieste di risarcimento del danno non patrimoniale in adesione all'orientamento giurisprudenziale al quale si dichiara di aderire secondo cui “la tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile”; per altro verso la
Suprema Corte ha precisato che “può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente
- goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729
c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze
5 specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato” (Cass., sez. I, 25/01/2017, n.
1931).
Orbene si osserva che la domanda di risarcimento dei danni risulta del tutto non provata posto che i ricorrenti non hanno dedotto nulla sul punto (in termini di discredito nell'ambiente lavorativo o familiare ecc.) essendosi limitata la difesa ad avanzare generica richiesta.
Per tali ragioni la domanda di risarcimento va disattesa.
Conseguentemente devono considerarsi assorbite tutte le ulteriori questioni compresa quella relativa ai rapporti tra e Controparte_1 CP_2
[...]
III.- In considerazione dell'esito finale del procedimento, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti atteso che se è ben vero che solo all'esito della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto lo svincolo delle somme da parte di dall'altra parte non ha trovato accoglimento la Controparte_1 domanda di risarcimento del danno mentre non sono state esaminati i rapporti tra e Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta cautelare di svincolo somme;
2. rigetta per il resto la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 18.4.2023;
[...]
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Locri, 17.2.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
6