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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6337/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 4372/2023 · lesione personale,
vertente tra
società con sede in Roma alla Piazza Guglielmo Parte_1
Marconi, 25- 00144 P.IVA P.IVA_1 in persona del procuratore speciale p.t.,
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F. C.F. 1 con studio in Napoli, Viale Augusto 162, insieme elettivamente domiciliati in Capua, presso lo studio dell'Avv. Brogna Ferdinando alla Via Provinciale Per S. Angelo In
Formis N°173;
appellante
Parte_2 C.F. C.F. C.F._2 Parte_3
,
rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Nicola C.F. 3
con il quale elettivamente domiciliano in C.F._4Nicolini, C.F.
Caserta alla via Neroni n. 11;
appellati nonché
Controparte_1 residente in [...];
appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 15.09.2023, la Parte_1
[...] conveniva in giudizio Parte_2 e Parte_3 nonché ' CP_1
[...] censurando la sentenza n.° 4372/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere - Dott. Persona_1 - e depositata in data 22.07.2023, che aveva accolto la domanda degli appellati Parte_2 e Parte_3 con
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da Parte_2
Parte_3 in seguito all'incidente stradale verificatosi il giorno 13/09/2017, e alle ore 13:20 circa, in Marcianise, alla via Montefalco.
Parte_1 adduceva l'omessaA fondamento dell'appello, la pronuncia da parte del Giudice di Prime Cure in ordine alle eccezioni formulate dalla stessa, relative all'invalidità della documentazione medica prodotta dalle parti attrici;
la viziata, carente ed erronea motivazione in ordine alle risultanze istruttorie raccolte, in particolare relativamente all'accoglimento delle conclusioni del c.t.u. medico legale;
la conseguente omessa valutazione delle contestazioni sul punto
-
svolte e la valutazione della prova testimoniale espletata;
infine, l'errata ed ingiusta motivazione in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno morale.
Alla luce dei sopraesposti motivi parte appellante richiedeva, altresì, la ripetizione delle somme già liquidate a favore degli attori e del loro difensore, in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva accogliersi il proposto appello in quanto fondato in fatto e in diritto e, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata da Parte_3 poiché inammissibile, Parte_2 e improponibile, improcedibile, nonché infondata;
in via gradata, chiedeva disporsi la rinnovazione della CTU medico legale;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Parte_2 e Parte_3Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo rigettarsi l'appello per i motivi che seguono. In ordine alla prima eccezione sollevata da parte appellante relativa alla regolarità della documentazione medica prodotta, gli appellati ne contestavano l'infondatezza ed inammissibilità; contestavano, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa alla consulenza medico -
legale espletata e all'omesso esame delle controdeduzioni di parte avversa;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla valutazione erronea della prova testimoniale, in quanto genuina ed esaustiva;
l'infondatezza dell'eccezione avente ad oggetto il riconoscimento del danno morale, lo stesso risultando da una
incontestabile valutazione del giudice sulla base delle conclusioni del c.t.u. quanto al danno biologico.
Nel merito, gli appellati concludevano per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto;
con condanna delle spese e competenze del presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva portata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Parte_2 e Parte_3 con atto di citazione in primo grado, "
premettevano che il 13.09.2017, verso le 13:20 circa, si trovavano a piedi in via
Montefalco, Marcianise (CE), e che, in dette circostanze di tempo e di luogo, la
Renault Clio, tg. FE671RL - di proprietà di Controparte_1 ed assicurata per la R.C.A. con la Controparte 2 - d'improvviso, in retromarcia, nel ripartire da una sosta, investiva gli istanti situati sul retro della vettura.
A seguito dell'accaduto gli stessi riportavano lesioni personali prontamente refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Maddaloni.
Citavano quindi in giudizio Controparte_1 in qualità di proprietaria dell'auto, e la Controparte_3 al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva di Controparte_1 la condanna della Controparte_3
[...] al risarcimento di tutti i danni da lesioni subiti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 preliminarmente eccependo l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 D.Lgs. 209/2005; l'improcedibilità della stessa per omissione della dichiarazione di cui all'art. 142 comma 2 del predetto decreto.
Nel merito, parte convenuta contestava fermamente il fatto storico dedotto in citazione, poiché poco chiaro e generico;
l'insussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento attesane l'improbabilità derivante dall'assenza di lesioni osteo- tegumentarie tipiche della fase di impatto al suolo;
eccepiva, in subordine, la corresponsabilità dell'istante ex artt. 1227 e 2054 c.c.; l'incongruità della richiesta risarcitoria in ordine al quantum debeatur, oltre che il riconoscimento del danno morale.
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Controparte_1 condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di Pt_2
و Parte_3 della somma di
[...] della somma di euro 8.614,03 e, in favore di euro 8.039,20, oltre interessi;
condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo" (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
3.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza. Il merito
4. Preliminarmente va evidenziato che la presente decisione stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida".
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia "In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. deve
- -
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale" (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata
-senza che sia necessario esaminare previamente le altre".
(Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
5. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
5.1 Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez.
III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Va, in primo luogo, evidenziato come non risultino chiare ed esaustive le dichiarazioni rese dall'unico testimone, Testimone_1 escusso all'udienza del
24.06.2022, nel corso del giudizio di primo grado.
La deposizione testimoniale resa, infatti, appare estremamente generica e sommaria, non avendo il testimone fornito indicazioni precise circa il tempo e il luogo del sinistro (“era la metà del mese di settembre dell'anno 2017, alle ore 13.30 circa.."), senza precisare a che altezza della strada il sinistro fosse avvenuto o quali strutture potessero trovarsi nei pressi dello stesso ("..io mi trovavo in Marcianise, alla via Montefalco... avevo appena parcheggiato la mia auto" ); in secondo luogo, rispetto alla dinamica del sinistro, il teste ha riferito: “i due miei amici erano appena scesi dal marciapiede di via Montefalco ed erano di spalle ad una Renault di colore scuro condotta da una altra nostra amica, nel ripartire dalla sosta, erroneamente inseriva laPersona_2 retromarcia ed urtava Pt_2 e Pt 3 all'altezza dei glutei, facendoli cadere a terra sul lato destro". Ebbene, confrontando la dinamica del sinistro descritta in citazione con le dichiarazioni testimoniali e le risultanze emerse in sede di PS - da cui si ricavano lesioni nella parte laterale destra del ginocchio, della spalla, del polso e della caviglia degli infortunati se ne ravvisa l'inverosimiglianza, oltre che la contraddittorietà,
-
sotto diversi profili.
In particolare, nel raffronto tra dinamica descritta in citazione e risultanze emerse in sede di PS e di prova testimoniale dove non viene riferita la presenza di escoriazioni accessorie dovute alla caduta che, per quanto affermato in citazione, avrebbero dovuto essere presenti;
il riferimento alla caduta di entrambi i soggetti sul lato destro del corpo, come riportato dal teste e certificato in sede di pronto soccorso, appare incompatibile con la dinamica prospettata in citazione, la quale avrebbe dovuto provocare verosimilmente un impatto al suolo frontale (provenendo l'urto a tergo) e non laterale. Inoltre, dal confronto tra dichiarazione testimoniale e referto del pronto soccorso si rileva che nel referto manca il cenno alla zona dei glutei, quale parte direttamente coinvolta nell'urto secondo quanto dichiarato dal teste. Alla ricostruzione testimoniale lacunosa e contraddittoria va aggiunta l'assenza di idonea documentazione medica in atto, stante l'inattendibilità delle certificazioni mediche prodotte da parte attrice in primo grado (prive della intestazione o timbro del medico certificante e dei dati del medico certificatore), come rilevato e verificato dalla difesa dell'appellante, nonché l'assenza di referti di esami strumentali di pronto soccorso, che rendono incerta la riconducibilità dell'evento dannoso (traumi contorsivi e distorsivi) al fatto storico descritto in citazione.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in ordine al fatto storico ricollegato causalmente all'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il
118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro,
l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_1
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 4372/2023, rigetta le domande risarcitorie avanzate in prime cure da Parte_2 e Parte_3 ;
condanna le parti appellate, Parte_4 e Parte_3 alla
,
restituzione, in favore della delle somme eventualmente Parte_1 "
già percepite in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado;
• condanna le parti appellate Parte_2 e Parte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il primo grado in euro 1046,00, per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00, euro 355,50 per spese, oltre Iva e Cpa;
pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere il 22.7.2025
Il Giudice
dott. Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6337/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 4372/2023 · lesione personale,
vertente tra
società con sede in Roma alla Piazza Guglielmo Parte_1
Marconi, 25- 00144 P.IVA P.IVA_1 in persona del procuratore speciale p.t.,
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F. C.F. 1 con studio in Napoli, Viale Augusto 162, insieme elettivamente domiciliati in Capua, presso lo studio dell'Avv. Brogna Ferdinando alla Via Provinciale Per S. Angelo In
Formis N°173;
appellante
Parte_2 C.F. C.F. C.F._2 Parte_3
,
rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Nicola C.F. 3
con il quale elettivamente domiciliano in C.F._4Nicolini, C.F.
Caserta alla via Neroni n. 11;
appellati nonché
Controparte_1 residente in [...];
appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 15.09.2023, la Parte_1
[...] conveniva in giudizio Parte_2 e Parte_3 nonché ' CP_1
[...] censurando la sentenza n.° 4372/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere - Dott. Persona_1 - e depositata in data 22.07.2023, che aveva accolto la domanda degli appellati Parte_2 e Parte_3 con
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti da Parte_2
Parte_3 in seguito all'incidente stradale verificatosi il giorno 13/09/2017, e alle ore 13:20 circa, in Marcianise, alla via Montefalco.
Parte_1 adduceva l'omessaA fondamento dell'appello, la pronuncia da parte del Giudice di Prime Cure in ordine alle eccezioni formulate dalla stessa, relative all'invalidità della documentazione medica prodotta dalle parti attrici;
la viziata, carente ed erronea motivazione in ordine alle risultanze istruttorie raccolte, in particolare relativamente all'accoglimento delle conclusioni del c.t.u. medico legale;
la conseguente omessa valutazione delle contestazioni sul punto
-
svolte e la valutazione della prova testimoniale espletata;
infine, l'errata ed ingiusta motivazione in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno morale.
Alla luce dei sopraesposti motivi parte appellante richiedeva, altresì, la ripetizione delle somme già liquidate a favore degli attori e del loro difensore, in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva accogliersi il proposto appello in quanto fondato in fatto e in diritto e, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata da Parte_3 poiché inammissibile, Parte_2 e improponibile, improcedibile, nonché infondata;
in via gradata, chiedeva disporsi la rinnovazione della CTU medico legale;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Parte_2 e Parte_3Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo rigettarsi l'appello per i motivi che seguono. In ordine alla prima eccezione sollevata da parte appellante relativa alla regolarità della documentazione medica prodotta, gli appellati ne contestavano l'infondatezza ed inammissibilità; contestavano, altresì, l'infondatezza dell'eccezione relativa alla consulenza medico -
legale espletata e all'omesso esame delle controdeduzioni di parte avversa;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla valutazione erronea della prova testimoniale, in quanto genuina ed esaustiva;
l'infondatezza dell'eccezione avente ad oggetto il riconoscimento del danno morale, lo stesso risultando da una
incontestabile valutazione del giudice sulla base delle conclusioni del c.t.u. quanto al danno biologico.
Nel merito, gli appellati concludevano per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto;
con condanna delle spese e competenze del presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva portata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
Parte_2 e Parte_3 con atto di citazione in primo grado, "
premettevano che il 13.09.2017, verso le 13:20 circa, si trovavano a piedi in via
Montefalco, Marcianise (CE), e che, in dette circostanze di tempo e di luogo, la
Renault Clio, tg. FE671RL - di proprietà di Controparte_1 ed assicurata per la R.C.A. con la Controparte 2 - d'improvviso, in retromarcia, nel ripartire da una sosta, investiva gli istanti situati sul retro della vettura.
A seguito dell'accaduto gli stessi riportavano lesioni personali prontamente refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Maddaloni.
Citavano quindi in giudizio Controparte_1 in qualità di proprietaria dell'auto, e la Controparte_3 al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva di Controparte_1 la condanna della Controparte_3
[...] al risarcimento di tutti i danni da lesioni subiti.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 preliminarmente eccependo l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 D.Lgs. 209/2005; l'improcedibilità della stessa per omissione della dichiarazione di cui all'art. 142 comma 2 del predetto decreto.
Nel merito, parte convenuta contestava fermamente il fatto storico dedotto in citazione, poiché poco chiaro e generico;
l'insussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento attesane l'improbabilità derivante dall'assenza di lesioni osteo- tegumentarie tipiche della fase di impatto al suolo;
eccepiva, in subordine, la corresponsabilità dell'istante ex artt. 1227 e 2054 c.c.; l'incongruità della richiesta risarcitoria in ordine al quantum debeatur, oltre che il riconoscimento del danno morale.
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Controparte_1 condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore di Pt_2
و Parte_3 della somma di
[...] della somma di euro 8.614,03 e, in favore di euro 8.039,20, oltre interessi;
condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo" (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
3.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza. Il merito
4. Preliminarmente va evidenziato che la presente decisione stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida".
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia "In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. deve
- -
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale" (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata
-senza che sia necessario esaminare previamente le altre".
(Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
5. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
5.1 Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez.
III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento.
Va, in primo luogo, evidenziato come non risultino chiare ed esaustive le dichiarazioni rese dall'unico testimone, Testimone_1 escusso all'udienza del
24.06.2022, nel corso del giudizio di primo grado.
La deposizione testimoniale resa, infatti, appare estremamente generica e sommaria, non avendo il testimone fornito indicazioni precise circa il tempo e il luogo del sinistro (“era la metà del mese di settembre dell'anno 2017, alle ore 13.30 circa.."), senza precisare a che altezza della strada il sinistro fosse avvenuto o quali strutture potessero trovarsi nei pressi dello stesso ("..io mi trovavo in Marcianise, alla via Montefalco... avevo appena parcheggiato la mia auto" ); in secondo luogo, rispetto alla dinamica del sinistro, il teste ha riferito: “i due miei amici erano appena scesi dal marciapiede di via Montefalco ed erano di spalle ad una Renault di colore scuro condotta da una altra nostra amica, nel ripartire dalla sosta, erroneamente inseriva laPersona_2 retromarcia ed urtava Pt_2 e Pt 3 all'altezza dei glutei, facendoli cadere a terra sul lato destro". Ebbene, confrontando la dinamica del sinistro descritta in citazione con le dichiarazioni testimoniali e le risultanze emerse in sede di PS - da cui si ricavano lesioni nella parte laterale destra del ginocchio, della spalla, del polso e della caviglia degli infortunati se ne ravvisa l'inverosimiglianza, oltre che la contraddittorietà,
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sotto diversi profili.
In particolare, nel raffronto tra dinamica descritta in citazione e risultanze emerse in sede di PS e di prova testimoniale dove non viene riferita la presenza di escoriazioni accessorie dovute alla caduta che, per quanto affermato in citazione, avrebbero dovuto essere presenti;
il riferimento alla caduta di entrambi i soggetti sul lato destro del corpo, come riportato dal teste e certificato in sede di pronto soccorso, appare incompatibile con la dinamica prospettata in citazione, la quale avrebbe dovuto provocare verosimilmente un impatto al suolo frontale (provenendo l'urto a tergo) e non laterale. Inoltre, dal confronto tra dichiarazione testimoniale e referto del pronto soccorso si rileva che nel referto manca il cenno alla zona dei glutei, quale parte direttamente coinvolta nell'urto secondo quanto dichiarato dal teste. Alla ricostruzione testimoniale lacunosa e contraddittoria va aggiunta l'assenza di idonea documentazione medica in atto, stante l'inattendibilità delle certificazioni mediche prodotte da parte attrice in primo grado (prive della intestazione o timbro del medico certificante e dei dati del medico certificatore), come rilevato e verificato dalla difesa dell'appellante, nonché l'assenza di referti di esami strumentali di pronto soccorso, che rendono incerta la riconducibilità dell'evento dannoso (traumi contorsivi e distorsivi) al fatto storico descritto in citazione.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in ordine al fatto storico ricollegato causalmente all'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il
118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro,
l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_1
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 4372/2023, rigetta le domande risarcitorie avanzate in prime cure da Parte_2 e Parte_3 ;
condanna le parti appellate, Parte_4 e Parte_3 alla
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restituzione, in favore della delle somme eventualmente Parte_1 "
già percepite in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado;
• condanna le parti appellate Parte_2 e Parte_3 in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per il primo grado in euro 1046,00, per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00, euro 355,50 per spese, oltre Iva e Cpa;
pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere il 22.7.2025
Il Giudice
dott. Renata Russo