Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
L'art. 377 comma terzo cod. proc. pen., ai fini della riferibilità di una querela ad una persona giuridica, si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni unite una questione sul furto in supermercato aggravatoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2008, n. 12455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12455 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 04/03/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 258
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 036519/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND ME N. IL 04/07/1971;
avverso SENTENZA del 09/07/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di ND AR ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto continuato d ricettazione di due assegni dell'importo di L. 800.000 e L. 560.000 e truffa commessa utilizzando gli stessi per acquistare merce in due distinti esercizi commerciali. Deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritualità della querela sporta da persone diverse dal titolare dell'esercizio commerciale o che comunque non hanno dimostrato tale titolarità. Con altro motivo deduce gli stessi vizi della decisione con riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria per sentire nuovamente il teste IO EF, nonché gli acquirenti dei cellulari rivenduti dall'imputato e le due parti lese del delitto di furto degli assegni ricettati. Lamenta l'irritualità del riconoscimento fotografico operato dal IO.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen., deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Nella specie tale persona deve essere individuata nelle persone che subirono il danno IO EF (querela del 9.1.01), IU La OS (querela del 9.1.01, il quale specificatamente ha dichiarato di avere dato i contanti all'imputato), La OS LA (querela in data 8.1.01). Ciò senza considerare che il gestore dell'esercizio commerciale, anche se non è titolare dell'esercizio, deve qualificarsi institore, vale a dire "preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa" a norma dell'art. 2203 c.c., institore i cui poteri, dettati dall'articolo 2204 dello stesso codice sono estesi al compimento di "tutti gli atti pertinenti all'esercizio di impresa cui è preposto". È significativo inoltre che detta norma prescrive che l'institore "può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto". In definitiva è il codice civile che attribuisce a chi materialmente gestisce un ramo di impresa il potere di compiere tutti gli atti inerenti l'esercizio di quella impresa, atti cui devono essere compresi il diritto di sporgere querela per fatti inerenti strettamente l'esercizio commerciale, come nel caso concreto l'adempimento di obbligazioni in favore dell'impresa cui il gestore è anche temporaneamente preposto.
Da tanto consegue che nella fattispecie, con riferimento ad entrambe le truffe truffa, trova applicazione il principio di legittimità che esclude con riferimento all'art. 337 c.p.p., comma 3, la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona che ha proposto l'istanza di punizione e ciò in forza del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. (Cass. 6^ 30.4.99 n. 7845 depositata 10.6.99, rv. 214735).
Si evidenzia che la stessa disposizione di legge di cui all'art. 377 c.p.p., comma 3 si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (Cass. 5^ 16.1.97 n. 1460 depositata 17.2.97, rv. 206841;
Cass. 6^ 12.12.96 depositata 6.2.97 n. 1131, rv. 206900). Sono manifestamente infondate le censure relative alla violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) per l'omessa ammissione di mezzi di prova. Considerato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 1^ 28.6.99 n. 9151, depositata 16.7.99, rv. 213923). Nella concreta fattispecie questa corte rileva che il ricorrente non ha prospettato la concludenza delle testimonianze richieste in ordine a fatti non negati essendo la provenienza delittuosa dei titoli e la vendita dei cellulari stata debitamente provata dagli accertamenti riferiti dal maresciallo dei Carabinieri, mentre la parte lesa IO, come ritenuto congruamente dal giudice di merito, ha reso deposizione non contestata dal prevenuto che non si è presentato dinanzi al tribunale.
Anche le generiche doglianze concernenti il riconoscimento fotografico sono manifestamente infondate alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che statuisce che l'individuazione fotografica è atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione (espressamente regolata dal codice di rito) e può essere utilizzata ai fini della decisione anche se compiuta senza particolari formalità (sempre che sia legittimamente introdotta nel processo), in forza dei principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice. L'esito della suddetta individuazione può risultare da qualsiasi atto di indagine della polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del personale di polizia che ha ricevuto l'atto, ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto (Cass. 5^ 6.4.99 n. 12027, depositata 21.10.99, rv. 214872). Nella concreta fattispecie il riconoscimento è stato debitamente introdotto alla cognizione del tribunale attraverso la deposizione della parte offesa.
L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008