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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.7.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Villani
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Leone e L. Orsingher CP_1
Resistente
Oggetto: iscrizione negli elenchi anno 2016 e 2017
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.9.2022, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato negli anni 2016 e 2017, per 102 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola LI;
rappresentava che – a seguito di un'ispezione condotta nei CP_1 confronti dell'azienda - aveva disconosciuto le suindicate giornate.
Eccepiva l'illegittimità di siffatta determinazione avendo effettivamente lavorato alle dipendenze della suindicata azienda secondo le modalità descritte in ricorso. Lamentava la violazione dell'art. 8 DRP 818/57 e chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad essere reiscritta negli elenchi nominativi del comune di residenza per gli anni e le giornate in contestazione.
CP_ Si costitutiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando l'accertamento trasfuso nel verbale ispettivo allegato al proprio fascicolo.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
1 Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgt. n. 212/1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve, dunque, fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (ex multis, Cass. 13877/2012; 18605/2017).
L'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione, in quanto l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 375/1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (si vedano in argomento Cass., 11.2.2016, n. 2739 e Cass., 26.7.2017,
n. 18605).
Applicando tali principi al caso che occupa, deve rilevarsi come la ricorrente non abbia fornito alcuna prova in ordine alla fondatezza dei propri assunti. Non vi è alcun riscontro probatorio in relazione alle circostanze fattuali astrattamente idonee a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento.
Alla luce di tali carenze probatorie, deve invece rilevarsi che il teste ha riferito Tes_1 quanto segue: “mi sono occupato degli accertamenti condotti nei confronti dell'azienda
LI Cosimo…con riferimento alla posizione della ricorrente ricordo che venne sentita da noi ispettori;
preciso che fu disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro. Giungemmo a tale conclusione in quanto l'azienda non aveva disponibilità dei terreni ..la ricorrente inoltre rilasciò dichiarazioni contraddittorie rispetto anche ai periodi di assunzione. Il LI aveva chiuso la nel 2017 con decorrenza CP_2
31/12/2013, dichiarando nella domanda di non aver svolto alcuna attività”.
Tanto è sufficiente a ritenere l'infondatezza del ricorso.
2 In senso contrario non induce il richiamo all'art. 8 D.P.R. 1957 n. 818, in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte quello in base al quale la citata disposizione " ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità,
l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l' CP_1
onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto (presupponente a sua volta la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma), quando anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all'indicato istituto" (v.
Cass. 9-11-2001 n. 13919, v.anche Cass. 15-4-2005 n. 7830; da ultimo, Cassazione civile, sez. lav. 07/01/2009 n. 64).
Né, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della prospettazione attorea, potrebbe attribuirsi rilevanza alle risultanze delle denunce Mag, atteso che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito dell'attività di vigilanza e controllo espletata dagli organi a ciò deputati, i documenti dell'azienda (in particolare, i modelli UNILAV e D-MA) non possono costituire ex se un efficace elemento di contrasto probatorio.
Per le ragioni che precedono, la domanda tesa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi va disattesa.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto della natura delle parti e dell'assenza di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto Parte_1 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00.
Brindisi, 3.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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