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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573/2022 del ruolo generale passata in decisione, il 03.10.2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LIBERATORE Antonio e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli (CB) al C.so F.ll Brigida n. 29, pec: Email_1
-ATTORE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Castagni n. 42
-CONVENUTO CONTUMACE-
E CONTRO
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 10 E CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 7
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHÉ CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_4
Munchingen (Germania), alla Hoffrannstrasse n. 31
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesioni personali .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 03.10.2024 .
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di LA , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella Controparte_4
causazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza di un'aggressione perpetrata dagli stessi e condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno morale, biologico, materiale ed esistenziale patito dal ricorrente, nonché delle spese mediche sostenute, per la somma di euro 25.000,00 o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo si affermava che, in data 24.06.2012, intorno alle ore 00.30, in
Termoli, alla Via D'Andrea, il deducente rimaneva vittima di un'aggressione fisica perpetrata nei suoi confronti da un gruppo di giovani, individuati nelle persone dei convenuti, che lo colpivano con calci e pugni.
pagina 2 di 10 Si aggiungeva che l'atto criminoso veniva attuato senza alcuna giustificazione e che, a seguito dello stesso, l'attore ricorreva alle cure dei sanitari del P.S. del nosocomio di
Termoli, i quali riscontravano “la lussazione del gomito destro, con ulteriore frattura del capitello radiale e coronoide in trattamento, trauma facciale, ematomi periorbitali lateralmente”.
Si precisava che sporgeva denuncia-querela nei confronti dei convenuti, Parte_1
con conseguente instaurazione del procedimento penale a loro carico dinanzi al Tribunale di LA (R.G.N.R. 1728/2012 e R.G.T. 56/2018), nel quale l'istante si costituiva parte civile. Il procedimento penale si concludeva con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei convenuti per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti.
Si concludeva che l'attore domandava in via bonaria ai convenuti il pagamento in solido della somma di euro 25.000,00 quali risarcimento per i danni subiti, ma l'istanza rimaneva priva di riscontro.
Cont I convenuti , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ancorché regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali ed espletamento di CTU medico-legale e trattenuta per la decisione all'udienza del
03.10.2024.
MOTIVAZIONE
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 2043 c.c.; l'atto introduttivo fa riferimento, infatti, ai danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dell'aggressione de quo. Occorre, pertanto, valutare se i fatti verificatisi siano idonei ad integrare gli elementi strutturali della responsabilità aquiliana indicati dalla fattispecie astratta.
Prima di procedere all'accertamento delle invocate responsabilità, appare opportuno richiamare le vicende inerenti al procedimento penale avviato ai danni dei convenuti.
pagina 3 di 10 Nel corso del procedimento penale, in data 13.10.2017, l'odierno istante si costituiva come parte civile con un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale ha ripreso a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il processo penale
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11190 del 06.04.2022).
Con sentenza n. 56/2018 R.G.T. emessa dal Tribunale di LA, sezione penale, veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Nel dichiarare la prescrizione del reato, tuttavia, il fatto storico e la qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti non sono stati ricostruiti nella motivazione.
“In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p.., così come quelle degli artt.
651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”
(Cass. Sez. U., sent. n. 1768 del 26.01.2011).
Nel caso in esame la sentenza penale non può ritenersi vincolante;
infatti, alla sentenza di assoluzione per prescrizione non può attribuirsi efficacia extrapenale e questo giudice pagina 4 di 10 dovrà effettuare un'autonoma valutazione dei fatti, pur avvalendosi della facoltà di tenere conto dell'attività istruttoria espletata in sede penale.
La definizione della presente controversia presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile quale derivazione di un fatto illecito ascrivibile agli odierni convenuti.
Nella responsabilità extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso, ma anche il nesso di causalità tra l'evento e la condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce. Nei casi in cui l'autore del fatto abbia violato specifiche norme giuridiche di condotta, basterà dimostrare tale violazione e sarà, poi, l'autore del fatto a dover provare la sua mancanza di colpa.
Nel caso per cui è causa la domanda giudiziale proposta dall'attore risulta fondata e può essere accolta per le ragioni di cui si dirà di seguito.
In particolare, confrontando le dichiarazioni e gli elementi emersi in ambito penale e civile si addiviene a una ricostruzione operata sulla base di elementi presuntivi precisi, univoci e concordanti, che consentono di individuare l'unica spiegazione logica e verosimile degli eventi in esame. La giurisprudenza, infatti, ha valorizzato, rispetto al criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, quello del “più probabile che non”, quale regola che presidente il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 21619 del 16.10.2007).
Dal materiale probatorio in atti è emerso che, in data 26.06.2012, , fratello CP_5
della vittima, rendeva sommarie informazioni in cui dichiarava di aver fatto visita in ospedale al fratello e di avergli mostrato alcune fotografie, consegnate ai Carabinieri, in cui la vittima riconosceva quali suoi aggressori due giovani, individuati nelle persone di e;
precisava, inoltre, che il fratello gli aveva riferito Controparte_1 Controparte_2
che il numero di aggressori fosse pari ad almeno quattro persone.
In aggiunta a ciò, in data 10.09.2012, venivano redatti verbali di individuazione fotografica ex art. 348 c.p.p. in cui, la vittima, nonché , testimone oculare, Persona_1
individuavano fotograficamente gli aggressori nelle persone degli odierni convenuti. pagina 5 di 10 In data 31.01.2014 rendeva interrogatorio delegato di persona sottoposta Controparte_3
ad indagine, dichiarando di non aver partecipato alla rissa, ma di aver visto Pt_1
e mentre si picchiavano e che, successivamente, veniva
[...] Controparte_2 Pt_1
trasportato da ambulanza.
All'udienza penale del 20.09.2018 la vittima dichiarava di essere stata insultata dal
[...]
e di essere, poi, stata accerchiata dal e dai suoi amici, che iniziavano a _2 _2
picchiarlo. La vittima cercava di scappare ma gli aggressori la trattenevano facendola cadere e provocandogli una frattura al gomito. ricorda con precisione che Pt_1 CP_1
lo colpiva con calci nello stomaco mentre era a terra. Nel corso dell'udienza
[...]
riconosceva nuovamente gli aggressori nelle fotografie sottoposte al suo esame.
All'udienza del 20.09.2018 il ST , comandante del nucleo radiomobile Testimone_1
dei Carabinieri di Termoli, dichiarava di essersi portato sul luogo dell'aggressione a seguito di telefonata al 112. Qui accertava la presenza di all'interno di Pt_1
un'ambulanza, con evidenti lesioni sul corpo e tumefazioni al volto. Parte_1
Cont individuava fotograficamente e , nonché riconosceva _2 Controparte_1
e la fisionomia di , del quale non sapeva il Controparte_3 Persona_2
nome. Anche , testimone oculare del fatto, riconosceva fotograficamente Persona_1
delle persone, corrispondenti agli odierni convenuti, delle quali non sapeva i nomi.
All'udienza penale del 04.04.2019 il ST , appuntato dei Carabinieri, Testimone_2
riferisce che, giunti sul posto, trovano una persona con volto insanguinato e, dalle dichiarazioni rese dai presenti appuravano fosse stato aggredito.
All'udienza penale del 04.04.2019 il ST , cameriere presso un ristorante Persona_1
sito in prossimità del luogo in cui è avvenuta l'aggressione, riferiva di aver assistito al pestaggio di che vedeva coinvolte sei persone, una delle quali filmava la scena. Il Pt_1
ST non sapeva i loro nomi, ma li conosceva di vista da anni, in quanto clienti del Pt_2
al Corso, frequentato anche dallo stesso. Dichiarava di averli riconosciuti dalle foto e
[...]
di aver visto un video dell'aggressione su Facebook. Il ST affermava che la vittima pagina 6 di 10 cercava di svincolarsi, ma gli aggressori non la lasciavano andare e la trascinavano in prossimità di alcuni scooter a furia di botte e lì continuavano a picchiarla. Riferiva di aver visto sangue e braccio “spaccato”. Nel corso dell'udienza riconosceva nuovamente gli aggressori nelle fotografie sottoposte al suo esame.
Nel corso del giudizio civile il ST , padre dell'attore, dichiarava di essere Testimone_3
stato informato telefonicamente dell'aggressione subita dal figlio e di essersi recato sul posto, dove lo trova sanguinate e con il braccio rotto. Dopo l'arrivo dei soccorsi si recavano al Pronto Soccorso.
Il Tribunale ha ritenuto di prendere in considerazione le dichiarazioni rese dai testi nel giudizio penale per confrontarle con quanto emerso in ambito civile per valutare l'attendibilità della situazione.
Le dichiarazioni rese appaiono credibili e la prova presuntiva può considerarsi raggiunta.
La ricostruzione, infatti, si basa su elementi precisi, univoci e concordanti e fornisce l'unica spiegazione logica ai danni riportati quella sera da parte ricorrente.
In particolare, dalle dichiarazioni rese, è indiscutibile che la sera del 24.06.2012 Pt_1
sia stato aggredito da più soggetti, che lo colpivano ripetutamente, impedendogli
[...]
di allontanarsi e procurandogli lesioni. Il ST ha assisto personalmente alla Per_1
Cont scena, ha dichiarato che picchiava . Il Controparte_3 _2 Parte_1
padre della vittima e i Carabinieri giunti sul posto hanno dichiarato di aver trovato il Pt_1
sanguinante e ferito.
Gli aggressori sono stati individuati fotograficamente sia dalla vittima che dal ST
. Persona_1
L'onere probatorio gravante sulla persona dell'attore si ritiene assolto, avendo egli provato l'esistenza del nesso causale tra l'aggressione e le lesioni riportate.
Differentemente, le parti convenute, non essendosi costituite, non hanno dato prova di una diversa versione dei fatti.
pagina 7 di 10 Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attore.
Soccorre, sul punto, la CTU espletata dal Dott. della quale si Persona_3
condividono metodo di indagine e conclusioni, siccome analitica, immune da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia.
Secondo la relazione, l'attore ha riportato “frattura-lussazione gomito dx. trauma facciale. ematomi orbitari bilateralmente”, “il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Riduzione e Stabilizzazione con filo di Kirchner e Sintesi Capitello” per lussazione del gomito destro, con frattura del capitello radiale e processo coronoideo”. Veniva poi
“ricoverato nuovamente in data 06/08/2012 per “Lussazione Gomito Dx con Frattura
Capitello Radiale e Coronoide in Trattamento”, mentre la consulenza psichiatrica confermava nel Pipoli la nota diagnosi di Schizofrenia”.
L'ausiliario del Tribunale ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro descritto in citazione e ha quantificato il danno subito da
[...]
in giorni 16 di inabilità temporanea totale al 100%, giorni 30 di inabilità Parte_3
temporanea parziale al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 68 di inabilità temporanea parziale al 25%, con esiti permanenti per danno biologico dell'8,5%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. L., Sent. n. 13982 del 07.07.2015) e dell'età di , il danno biologico subito dall'istante, in ragione della Parte_3
responsabilità riconosciuta a , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella causazione del sinistro, può essere liquidato per un totale di euro Controparte_4
24.491,15, di cui euro 15.876,94 per danno non patrimoniale risarcibile, nonché euro
8.614,21 per danno biologico, di cui euro 1.955,00 per invalidità temporanea totale, euro
2.749,21 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.832,81 per invalidità temporanea parziale al 50%, ed euro 2.077,18 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Nulla per le spese mediche, in quanto non documentate.
pagina 8 di 10 Si verte in ipotesi di obbligazione di valore, quindi sulla somma che la esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato.
La rivalutazione, com'è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e tanto secondo l'insegnamento di Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 1712 del 17.02.1995.
Giova, infine, richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui: “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. E, ancora: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento
l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel
"danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della pagina 9 di 10 persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”
(Sez. U, Sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Le spese di lite, comprese quelle relative alla CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di LA, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
e contro nonché contro _2 Controparte_3 CP_4
rigettata ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione, così dispone:
[...]
- accoglie la domanda attorea, accertata la responsabilità esclusiva dei convenuti in ordine al sinistro oggetto di causa;
- per l'effetto condanna solidalmente i convenuti , Controparte_1 _2
, e al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 24.491,15, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali;
- per l'effetto, condanna, altresì, i convenuti , Controparte_1 _2
, E - in solido tra loro - al
[...] Controparte_3 Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro Parte_1
4.000,00 , oltre rimborso forfettario 15 %, iva e c.p.a.;
- pone le spese di CTU solidalmente a carico dei convenuti , Controparte_1 [...]
, E , già liquidate . _2 Controparte_3 Controparte_4
LA, 20.02.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573/2022 del ruolo generale passata in decisione, il 03.10.2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LIBERATORE Antonio e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termoli (CB) al C.so F.ll Brigida n. 29, pec: Email_1
-ATTORE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Castagni n. 42
-CONVENUTO CONTUMACE-
E CONTRO
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 10 E CONTRO
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 7
-CONVENUTO CONTUMACE-
NONCHÉ CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_4
Munchingen (Germania), alla Hoffrannstrasse n. 31
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: lesioni personali .
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 03.10.2024 .
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di LA , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella Controparte_4
causazione dei danni subiti dall'attore in conseguenza di un'aggressione perpetrata dagli stessi e condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno morale, biologico, materiale ed esistenziale patito dal ricorrente, nonché delle spese mediche sostenute, per la somma di euro 25.000,00 o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo si affermava che, in data 24.06.2012, intorno alle ore 00.30, in
Termoli, alla Via D'Andrea, il deducente rimaneva vittima di un'aggressione fisica perpetrata nei suoi confronti da un gruppo di giovani, individuati nelle persone dei convenuti, che lo colpivano con calci e pugni.
pagina 2 di 10 Si aggiungeva che l'atto criminoso veniva attuato senza alcuna giustificazione e che, a seguito dello stesso, l'attore ricorreva alle cure dei sanitari del P.S. del nosocomio di
Termoli, i quali riscontravano “la lussazione del gomito destro, con ulteriore frattura del capitello radiale e coronoide in trattamento, trauma facciale, ematomi periorbitali lateralmente”.
Si precisava che sporgeva denuncia-querela nei confronti dei convenuti, Parte_1
con conseguente instaurazione del procedimento penale a loro carico dinanzi al Tribunale di LA (R.G.N.R. 1728/2012 e R.G.T. 56/2018), nel quale l'istante si costituiva parte civile. Il procedimento penale si concludeva con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei convenuti per intervenuta prescrizione dei reati a loro ascritti.
Si concludeva che l'attore domandava in via bonaria ai convenuti il pagamento in solido della somma di euro 25.000,00 quali risarcimento per i danni subiti, ma l'istanza rimaneva priva di riscontro.
Cont I convenuti , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ancorché regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali ed espletamento di CTU medico-legale e trattenuta per la decisione all'udienza del
03.10.2024.
MOTIVAZIONE
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 2043 c.c.; l'atto introduttivo fa riferimento, infatti, ai danni subiti dalla parte attrice in conseguenza dell'aggressione de quo. Occorre, pertanto, valutare se i fatti verificatisi siano idonei ad integrare gli elementi strutturali della responsabilità aquiliana indicati dalla fattispecie astratta.
Prima di procedere all'accertamento delle invocate responsabilità, appare opportuno richiamare le vicende inerenti al procedimento penale avviato ai danni dei convenuti.
pagina 3 di 10 Nel corso del procedimento penale, in data 13.10.2017, l'odierno istante si costituiva come parte civile con un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale ha ripreso a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il processo penale
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11190 del 06.04.2022).
Con sentenza n. 56/2018 R.G.T. emessa dal Tribunale di LA, sezione penale, veniva dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Nel dichiarare la prescrizione del reato, tuttavia, il fatto storico e la qualificazione giuridica dei rapporti tra le parti non sono stati ricostruiti nella motivazione.
“In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p.., così come quelle degli artt.
651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”
(Cass. Sez. U., sent. n. 1768 del 26.01.2011).
Nel caso in esame la sentenza penale non può ritenersi vincolante;
infatti, alla sentenza di assoluzione per prescrizione non può attribuirsi efficacia extrapenale e questo giudice pagina 4 di 10 dovrà effettuare un'autonoma valutazione dei fatti, pur avvalendosi della facoltà di tenere conto dell'attività istruttoria espletata in sede penale.
La definizione della presente controversia presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile quale derivazione di un fatto illecito ascrivibile agli odierni convenuti.
Nella responsabilità extracontrattuale colui che agisce è tenuto a dimostrare l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso, ma anche il nesso di causalità tra l'evento e la condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce. Nei casi in cui l'autore del fatto abbia violato specifiche norme giuridiche di condotta, basterà dimostrare tale violazione e sarà, poi, l'autore del fatto a dover provare la sua mancanza di colpa.
Nel caso per cui è causa la domanda giudiziale proposta dall'attore risulta fondata e può essere accolta per le ragioni di cui si dirà di seguito.
In particolare, confrontando le dichiarazioni e gli elementi emersi in ambito penale e civile si addiviene a una ricostruzione operata sulla base di elementi presuntivi precisi, univoci e concordanti, che consentono di individuare l'unica spiegazione logica e verosimile degli eventi in esame. La giurisprudenza, infatti, ha valorizzato, rispetto al criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, quello del “più probabile che non”, quale regola che presidente il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 21619 del 16.10.2007).
Dal materiale probatorio in atti è emerso che, in data 26.06.2012, , fratello CP_5
della vittima, rendeva sommarie informazioni in cui dichiarava di aver fatto visita in ospedale al fratello e di avergli mostrato alcune fotografie, consegnate ai Carabinieri, in cui la vittima riconosceva quali suoi aggressori due giovani, individuati nelle persone di e;
precisava, inoltre, che il fratello gli aveva riferito Controparte_1 Controparte_2
che il numero di aggressori fosse pari ad almeno quattro persone.
In aggiunta a ciò, in data 10.09.2012, venivano redatti verbali di individuazione fotografica ex art. 348 c.p.p. in cui, la vittima, nonché , testimone oculare, Persona_1
individuavano fotograficamente gli aggressori nelle persone degli odierni convenuti. pagina 5 di 10 In data 31.01.2014 rendeva interrogatorio delegato di persona sottoposta Controparte_3
ad indagine, dichiarando di non aver partecipato alla rissa, ma di aver visto Pt_1
e mentre si picchiavano e che, successivamente, veniva
[...] Controparte_2 Pt_1
trasportato da ambulanza.
All'udienza penale del 20.09.2018 la vittima dichiarava di essere stata insultata dal
[...]
e di essere, poi, stata accerchiata dal e dai suoi amici, che iniziavano a _2 _2
picchiarlo. La vittima cercava di scappare ma gli aggressori la trattenevano facendola cadere e provocandogli una frattura al gomito. ricorda con precisione che Pt_1 CP_1
lo colpiva con calci nello stomaco mentre era a terra. Nel corso dell'udienza
[...]
riconosceva nuovamente gli aggressori nelle fotografie sottoposte al suo esame.
All'udienza del 20.09.2018 il ST , comandante del nucleo radiomobile Testimone_1
dei Carabinieri di Termoli, dichiarava di essersi portato sul luogo dell'aggressione a seguito di telefonata al 112. Qui accertava la presenza di all'interno di Pt_1
un'ambulanza, con evidenti lesioni sul corpo e tumefazioni al volto. Parte_1
Cont individuava fotograficamente e , nonché riconosceva _2 Controparte_1
e la fisionomia di , del quale non sapeva il Controparte_3 Persona_2
nome. Anche , testimone oculare del fatto, riconosceva fotograficamente Persona_1
delle persone, corrispondenti agli odierni convenuti, delle quali non sapeva i nomi.
All'udienza penale del 04.04.2019 il ST , appuntato dei Carabinieri, Testimone_2
riferisce che, giunti sul posto, trovano una persona con volto insanguinato e, dalle dichiarazioni rese dai presenti appuravano fosse stato aggredito.
All'udienza penale del 04.04.2019 il ST , cameriere presso un ristorante Persona_1
sito in prossimità del luogo in cui è avvenuta l'aggressione, riferiva di aver assistito al pestaggio di che vedeva coinvolte sei persone, una delle quali filmava la scena. Il Pt_1
ST non sapeva i loro nomi, ma li conosceva di vista da anni, in quanto clienti del Pt_2
al Corso, frequentato anche dallo stesso. Dichiarava di averli riconosciuti dalle foto e
[...]
di aver visto un video dell'aggressione su Facebook. Il ST affermava che la vittima pagina 6 di 10 cercava di svincolarsi, ma gli aggressori non la lasciavano andare e la trascinavano in prossimità di alcuni scooter a furia di botte e lì continuavano a picchiarla. Riferiva di aver visto sangue e braccio “spaccato”. Nel corso dell'udienza riconosceva nuovamente gli aggressori nelle fotografie sottoposte al suo esame.
Nel corso del giudizio civile il ST , padre dell'attore, dichiarava di essere Testimone_3
stato informato telefonicamente dell'aggressione subita dal figlio e di essersi recato sul posto, dove lo trova sanguinate e con il braccio rotto. Dopo l'arrivo dei soccorsi si recavano al Pronto Soccorso.
Il Tribunale ha ritenuto di prendere in considerazione le dichiarazioni rese dai testi nel giudizio penale per confrontarle con quanto emerso in ambito civile per valutare l'attendibilità della situazione.
Le dichiarazioni rese appaiono credibili e la prova presuntiva può considerarsi raggiunta.
La ricostruzione, infatti, si basa su elementi precisi, univoci e concordanti e fornisce l'unica spiegazione logica ai danni riportati quella sera da parte ricorrente.
In particolare, dalle dichiarazioni rese, è indiscutibile che la sera del 24.06.2012 Pt_1
sia stato aggredito da più soggetti, che lo colpivano ripetutamente, impedendogli
[...]
di allontanarsi e procurandogli lesioni. Il ST ha assisto personalmente alla Per_1
Cont scena, ha dichiarato che picchiava . Il Controparte_3 _2 Parte_1
padre della vittima e i Carabinieri giunti sul posto hanno dichiarato di aver trovato il Pt_1
sanguinante e ferito.
Gli aggressori sono stati individuati fotograficamente sia dalla vittima che dal ST
. Persona_1
L'onere probatorio gravante sulla persona dell'attore si ritiene assolto, avendo egli provato l'esistenza del nesso causale tra l'aggressione e le lesioni riportate.
Differentemente, le parti convenute, non essendosi costituite, non hanno dato prova di una diversa versione dei fatti.
pagina 7 di 10 Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attore.
Soccorre, sul punto, la CTU espletata dal Dott. della quale si Persona_3
condividono metodo di indagine e conclusioni, siccome analitica, immune da vizi logici ed in linea con i principi guida della materia.
Secondo la relazione, l'attore ha riportato “frattura-lussazione gomito dx. trauma facciale. ematomi orbitari bilateralmente”, “il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Riduzione e Stabilizzazione con filo di Kirchner e Sintesi Capitello” per lussazione del gomito destro, con frattura del capitello radiale e processo coronoideo”. Veniva poi
“ricoverato nuovamente in data 06/08/2012 per “Lussazione Gomito Dx con Frattura
Capitello Radiale e Coronoide in Trattamento”, mentre la consulenza psichiatrica confermava nel Pipoli la nota diagnosi di Schizofrenia”.
L'ausiliario del Tribunale ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro descritto in citazione e ha quantificato il danno subito da
[...]
in giorni 16 di inabilità temporanea totale al 100%, giorni 30 di inabilità Parte_3
temporanea parziale al 75%, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%, giorni 68 di inabilità temporanea parziale al 25%, con esiti permanenti per danno biologico dell'8,5%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. L., Sent. n. 13982 del 07.07.2015) e dell'età di , il danno biologico subito dall'istante, in ragione della Parte_3
responsabilità riconosciuta a , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
nella causazione del sinistro, può essere liquidato per un totale di euro Controparte_4
24.491,15, di cui euro 15.876,94 per danno non patrimoniale risarcibile, nonché euro
8.614,21 per danno biologico, di cui euro 1.955,00 per invalidità temporanea totale, euro
2.749,21 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.832,81 per invalidità temporanea parziale al 50%, ed euro 2.077,18 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Nulla per le spese mediche, in quanto non documentate.
pagina 8 di 10 Si verte in ipotesi di obbligazione di valore, quindi sulla somma che la esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato.
La rivalutazione, com'è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e tanto secondo l'insegnamento di Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 1712 del 17.02.1995.
Giova, infine, richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui: “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. E, ancora: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento
l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel
"danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della pagina 9 di 10 persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”
(Sez. U, Sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Le spese di lite, comprese quelle relative alla CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di LA, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro e contro Parte_1 Controparte_1 [...]
e contro nonché contro _2 Controparte_3 CP_4
rigettata ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione, così dispone:
[...]
- accoglie la domanda attorea, accertata la responsabilità esclusiva dei convenuti in ordine al sinistro oggetto di causa;
- per l'effetto condanna solidalmente i convenuti , Controparte_1 _2
, e al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 24.491,15, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi legali;
- per l'effetto, condanna, altresì, i convenuti , Controparte_1 _2
, E - in solido tra loro - al
[...] Controparte_3 Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in euro Parte_1
4.000,00 , oltre rimborso forfettario 15 %, iva e c.p.a.;
- pone le spese di CTU solidalmente a carico dei convenuti , Controparte_1 [...]
, E , già liquidate . _2 Controparte_3 Controparte_4
LA, 20.02.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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