Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/05/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Giudice dott. Giorgio Scarsato ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 70 CCI per l'OMOLOGA del PIANO di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI del CONSUMATORE proposto da (c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Lorenzo Fumagalli
ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
sul ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da (c.f. ) in data 20.11.2024; Parte_1 C.F._1 vista la relazione del gestore della crisi dott. dell'o.c.c. presso la Persona_1
Camera di Commercio di Cremona- Mantova- Pavia;
ritenuto che
il ricorrente sia da ritenersi consumatore: lo stesso attualmente è lavoratore dipendente;
per quanto risulti che in passato esso sia stato iscritto a
Registro Imprese come imprenditore, il gestore della crisi nominato ha accertato che tale iscrizione sia durata pochi mesi, dal gennaio a ottobre 2019, e che si sia trattato di iscrizione puramente formale, in quanto il ricorrente non ha mai esercitato concretamente alcuna attività d'impresa, valutazione che è confermata che nella esposizione debitoria del ricorrente non sono dati debiti d'impresa ma solo consumeristici;
1
€ 650,00 al mese;
con l'importo complessivo di € 2100,00 al mese esso deve mantenere se stesso ed una famiglia composta da 6 persone (oltre ai 3 figli, la propria madre e la propria moglie), deve far fronte alla rata del mutuo della propria abitazione familiare, per € 550,00 al mese, e lo stipendio risulta essere pignorato nella misura di 1/5 dalla;
CP_1 rilevato che il piano del consumatore proposto propone di pagare i creditori in percentuale, mettendo a disposizione una quota dello stipendio del ricorrente di € 250,00 al mese, per 5 anni (con salvezza delle proprie autovetture e salvezza della casa coniugale, che non verrebbe messa a disposizione della procedura e dei creditori, essendo stata avanzata istanza ex art. 67 c. V CCI); rilevato che il piano del consumatore del ricorrente propone di pagare i creditori secondo il rispetto delle cause di prelazione (come chiarito con la nota del 6.2.2025) - ad eccezione del creditore ipotecario sulla casa coniugale, che verrebbe pagato integralmente, essendo stata avanzata istanza ex art. 67 c. V
CCI); ritenuta la competenza di questo Tribunale (vivendo il consumatore a
Casalmaggiore); ritenuta la completezza documentale del ricorso;
ritenuta la conformità a legge del piano proposto;
ritenuta la insussistenza di cause soggettive ostative ex art. 69 c. I CCI;
ritenuto, in particolare, che la situazione di sovraindebitamento del ricorrente non appare imputabile a sua colpa grave o a suo dolo;
come accertato dal gestore della crisi, la situazione di sovraindebitamento del ricorrente è stata determinata dal fatto che esso si sia prestato come fideiussore per un proprio amico, che aveva contratto un mutuo ipotecario con la Intesa Sanpaolo;
a fronte del fatto che il debitore principale fosse divenuto insolvente, che l'azione esecutiva sull'immobile garantito non abbia permesso di recuperare interamente il debito (cfr. il punto 1.6. della relazione del gestore della crisi), la
Intesa Sanpaolo e quindi la cessionaria hanno iniziato ad CP_1 escutere il ricorrente, con pignoramento del quinto dello stipendio (proc.
R.G.E. 581/2023 Trib. Cremona); è questo l'unico debito che il ricorrente non
è in grado di onorare: infatti, l'esposizione debitoria del ricorrente è
2 complessivamente pari a poco più di € 150.000,00, di cui € 67.225,70 a titolo di residuo del mutuo ipotecario per la propria abitazione familiare con la
YS, di regolare pagamento;
€ 3743,98 per bolli auto e tasse locali non pagate -cfr. anche la nota del gestore della crisi del 4.4.2025-; di cui, infine, €
83.326,36 per la fideiussione rilasciata;
senza il debito verso la di CP_1 fatto -tralasciando gli esigui debiti per tasse automobilistiche e tasse locali non pagate- l'unico debito del ricorrente sarebbe il debito verso la YS, che esso sta da sempre onorando;
è stata l'escussione della fideiussione da parte della con il pignoramento dello stipendio che ha determinato la CP_2 situazione di sovraindebitamento del ricorrente, per impossibilità per il ricorrente di far fronte al mutuo della propria abitazione e di mantenere la sua numerosa famiglia con il suo stipendio con uno stipendio pignorato;
non può ritenersi circostanza indicativa di colpa grave del il fatto che esso si sia Pt_1 prestato fideiussore per un amico, senza accertarsi della sua solvibilità; in primo luogo, la situazione di sovraindebitamento del appare determinata da Pt_1 un gesto altruistico;
in secondo luogo, è ragionevole ritenere che, nella prospettiva del l'escussione di questa garanzia personale apparisse Pt_1 evento più che remoto, dal momento che il mutuo dell'amico era assistito dalla garanzia reale di ipoteca sull'immobile; riguardo al non ci si trova di Pt_1 fronte ad debitore che versi in una situazione di sovraindebitamento per avere con colpa grave o callida indifferenza avere contratto svariati finanziamenti e debiti senza alcuna utilità o ragionevolezza;
se il fosse un debitore che Pt_1 contrae debiti con colpa grave, ben altra sarebbe la sua situazione debitoria;
rilevato che nessuno dei creditori, pur avendo ricevuto regolare comunicazione del piano, si sia costituito per contestare l'ammontare del proprio credito o l' inammissibilità o la non convenienza del piano;
ritenuta la ammissibilità e la fattibilità del piano, così come già rilevato dal gestore della crisi;
ritenuto che
vada concessa la richiesta autorizzazione ex art. 67 c. V CCI, emergendo dalla relazione del gestore della crisi la regolarità dei pagamenti del mutuo ipotecario contratto con la YS per l'acquisto della casa coniugale , immobile sito in Casalmaggiore, Strada Carbonara n. 15, che costituisce la casa familiare;
3
ritenuto che
, a fronte della omologa, vada disposta la sospensione del pignoramento dello stipendio del debitore di cui alla procedura R.G.E.
581/2023 Trib. Cremona: la mancata sospensione del pignoramento si tradurrebbe in una violazione della par condicio creditorum, in quanto determinerebbe un pagamento del creditore chirografario procedente in quella procedura, la , al di fuori delle regole del concorso, al riguardo CP_1 dovendosi ritenere ancora validi gli argomenti della sentenza C. Cost. 65/2022;
ritenuto che
vada disposto che il liquidatore nominato apra un conto corrente intestato alla procedura, dove fare accreditare le somme del debitore;
ritenuto di chiedere relazione ogni 6 mese al gestore della crisi, in cui si dia atto della regolarità dei versamenti da parte del debitore;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice dott. Giorgio Scarsato, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta: omologa il piano del consumatore depositato in data 20.11.2024 da
); Parte_1 CodiceFiscale_2 dispone che, dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possano acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore;
che i creditori con causa o titolo posteriore non possano agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;
autorizza il debitore a continuare a pagare le rate del mutuo contratto con la YS per l'acquisto della propria abitazione, al di fuori del concorso;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_1 dispone che il liquidatore nominato riferisca con scadenza almeno semestrale a questo Giudice sull'andamento della procedura;
dichiara chiusura la procedura;
Cremona, 6.5.2025 il Giudice
dott. Giorgio Scarsato
4 Si comunichi al ricorrente;
al gestore della crisi dott. Persona_1 presente sentenza ai creditori;
5
che curerà la comunicazione della