Articolo 11 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 agosto 1975
Art. 11.
Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita' ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a meta', devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.
A coloro che risultino gia' percepire la pensione forense ridotta a meta', qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, e' corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.
L' articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e l' articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
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