Versione
14 agosto 1975
14 agosto 1975
Art. 11.
Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita' ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a meta', devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.
A coloro che risultino gia' percepire la pensione forense ridotta a meta', qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, e' corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.
L' articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e l' articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , sono abrogati.
Gli avvocati e procuratori legali, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuita' ed ai quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a meta', devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.
A coloro che risultino gia' percepire la pensione forense ridotta a meta', qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, e' corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.
L' articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e l' articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , sono abrogati.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 08/06/2022, n. 97Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Francesca Lupino Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2020 fra: CP_1 sona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Adelaide Nieddu in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO Controparte_2 ari, presso il proprio studio, …Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- art. 22 l. 576/1980·
- art. 2941 c.c.·
- art. 2, comma 26, l. 335/1995·
- giurisprudenza Cassazione·
- attività abituale·
- iscrizione d'ufficio·
- art. 2935 c.c.·
- contributo integrativo·
- onere della prova·
- contributo soggettivo·
- gestione separata INPS·
- ultra petita