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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 34372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c., con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c., vertente
TRA
la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Angelico n. 92, presso lo studio dell'avv. Domenico
Salzetta e dell'avv. Simone Salzetta che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante–
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, presso lo studio dell'avv.
Dario Buzzelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E
pagina 1 di 6 la in scioglimento per atto dell'Autorità; Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Vincenzo Bellini n. 2, presso lo studio dell'avv. Ilaria
Grimaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5690/2024 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale
Conclusioni: all'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
5690/2024, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda proposta dalla società, nella qualità di cessionaria del credito di , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo CP_3
Audi Q5 targato EL190RN, per effetto dell'urto con il veicolo Mercedes Classe C targato BG155LL di proprietà della . Controparte_4
La ha impugnato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione di rigetto Parte_1
della domanda di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale e nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dal consulente tecnico di parte.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai CP_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rilevando - quanto alle spese stragiudiziali - di aver già provveduto al versamento a tale titolo della somma di euro 350,00 in favore dell'attrice.
L'assicurazione ha, in ogni caso, evidenziato l'infondatezza nel merito delle pretese dell'appellante.
La ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, considerato che con Decreto Controparte_2
Direttoriale del 6 luglio 2022, l'Autorità di Vigilanza sugli enti cooperativi (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha sottoposto la società alla procedura dello scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.
La società ha poi eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
2. Deve preliminarmente essere osservato che l'istanza con la quale la ha chiesto Controparte_2
dichiararsi l'interruzione del giudizio è stata disattesa, risultando la società ritualmente costituita in pagina 2 di 6 giudizio per mezzo del Commissario Liquidatore ossia in persona del soggetto nei confronti del quale deve essere proseguito il giudizio in ipotesi di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.
3. Le domande proposte dovranno poi essere esaminate, nel merito, anche nei confronti della
[...]
nonostante essa sia sottoposta alla procedura dello scioglimento per atto dell'autorità ex art. CP_2
2545 septiesdecies c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa, disposto, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilità del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore (Cass. n. 1083/2016).
Più in generale deve ritenersi che trovino applicazione, in ipotesi di scioglimento della società cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., le norme sulla liquidazione coatta amministrativa, stante il rinvio di cui all'art. 1 della legge n. 400 del 1975, al titolo V del RD n.
267 del 1942, e alla luce dei principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass n. 3338/2015; Cass. n 4646/2009)
Si è quindi affermato che la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado (Cass. n. 3338/2015; cfr. altresì Cass. n. 17272/2024 per la quale il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.).
4. Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta da entrambe le appellate.
La causa di inammissibilità disciplinata dall'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotta dal d. l.
n. 83/2012, sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
pagina 3 di 6 L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che essa non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
5. Nel merito, la ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale Parte_1
nella fase stragiudiziale, pari ad euro 600,00, documentate da fattura allegata al fascicolo di primo grado.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta, ritenendo superflue le spese sostenute.
L'assunto non può essere condiviso.
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
Nella specie risulta documentata l'attività svolta nella fase precontenziosa (cfr. all. 6 e 7 fascicolo di prime cure, le richieste stragiudiziali di pagamento dell'indennizzo), che ha condotto alla liquidazione da parte della società di assicurazioni, prima dell'introduzione del giudizio, della somma di euro
2.550,00 di cui euro 350,00 per onorari.
Ne discende che deve ritenersi che spetti alla società il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza ricevuta nella fase stragiudiziale dalla società Allpoint s.r.l.
Risulta allegata la fattura n. 844 del 21.05.2024, con la quale sono stati indicati i compensi della fase stragiudiziale nella somma di euro 491,80, oltre accessori di legge, pari a complessivi euro 600,00.
La richiesta appare congrua, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 (tenuto conto del momento in cui l'attività stragiudiziale si è conclusa), per le cause di valore compreso tra euro
1.100,00 ed euro 5.200,00.
In conclusione, le appellate devono essere condannate al pagamento in favore dell'appellante della somma residua di euro 250,00 (euro 600,00 - euro 350,00 già corrisposti)
pagina 4 di 6 Su tale importo, avente natura di debito di valore, spettano gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla scadenza indicata in fattura, il 20.06.2024, sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice
FOI elaborato dall'Istat, sino alla data di pubblicazione di questa sentenza.
Spetta altresì all'appellante il rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 26729/2024)
Le spese sostenute dall'appellante, pari alla somma complessiva di euro 350,00 oltre accessori (cfr. la fattura in atti) non appaiono eccessive, tenuto conto dell'ammontare del credito in contestazione e della natura delle prestazioni professionali rese.
In conclusione, devono essere poste a carico della e della Controparte_1 Controparte_4
anche le spese della consulenza tecnica di parte pari ad euro 350,00 oltre accessori, per
[...] complessivi euro 427,00.
5. La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello segue la soccombenza delle appellate.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, tenuto conto del valore della controversia, inferiore ad euro 1.100,00 essendo limitato il giudizio di appello alla domanda di rimborso delle sole spese stragiudiziali e della consulenza tecnica di parte
Resta ferma la regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, poste a carico delle convenute, attesa la soccombenza e ritenuta congrua la misura liquidata dal primo giudice
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5690/2024, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la e la in Controparte_5 Controparte_4
solido tra loro al pagamento in favore alla della somma di euro 250,00, oltre interessi al Parte_1
tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 20.06.2024;
pagina 5 di 6 pone a carico dell e della le spese della consulenza tecnica di Controparte_5 Controparte_2 parte, pari ad euro 427,00; condanna la e la in soldo tra loro al rimborso delle Controparte_5 Controparte_4
spese processuali del giudizio di appello in favore della liquidate in euro 350,00 per Parte_1
compensi, oltre all'importo del contributo unificato se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 34372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c., con riserva del deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c., vertente
TRA
la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in viale Angelico n. 92, presso lo studio dell'avv. Domenico
Salzetta e dell'avv. Simone Salzetta che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante–
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, presso lo studio dell'avv.
Dario Buzzelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata–
E
pagina 1 di 6 la in scioglimento per atto dell'Autorità; Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma in via Vincenzo Bellini n. 2, presso lo studio dell'avv. Ilaria
Grimaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5690/2024 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale
Conclusioni: all'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
5690/2024, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda proposta dalla società, nella qualità di cessionaria del credito di , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo CP_3
Audi Q5 targato EL190RN, per effetto dell'urto con il veicolo Mercedes Classe C targato BG155LL di proprietà della . Controparte_4
La ha impugnato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione di rigetto Parte_1
della domanda di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale e nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni rese dal consulente tecnico di parte.
Si è costituita in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai CP_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rilevando - quanto alle spese stragiudiziali - di aver già provveduto al versamento a tale titolo della somma di euro 350,00 in favore dell'attrice.
L'assicurazione ha, in ogni caso, evidenziato l'infondatezza nel merito delle pretese dell'appellante.
La ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, considerato che con Decreto Controparte_2
Direttoriale del 6 luglio 2022, l'Autorità di Vigilanza sugli enti cooperativi (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha sottoposto la società alla procedura dello scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.
La società ha poi eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
2. Deve preliminarmente essere osservato che l'istanza con la quale la ha chiesto Controparte_2
dichiararsi l'interruzione del giudizio è stata disattesa, risultando la società ritualmente costituita in pagina 2 di 6 giudizio per mezzo del Commissario Liquidatore ossia in persona del soggetto nei confronti del quale deve essere proseguito il giudizio in ipotesi di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545 septiesdecies c.c.
3. Le domande proposte dovranno poi essere esaminate, nel merito, anche nei confronti della
[...]
nonostante essa sia sottoposta alla procedura dello scioglimento per atto dell'autorità ex art. CP_2
2545 septiesdecies c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa, disposto, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l'improcedibilità del gravame, ma - in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 - la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore (Cass. n. 1083/2016).
Più in generale deve ritenersi che trovino applicazione, in ipotesi di scioglimento della società cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., le norme sulla liquidazione coatta amministrativa, stante il rinvio di cui all'art. 1 della legge n. 400 del 1975, al titolo V del RD n.
267 del 1942, e alla luce dei principi di diritto affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass n. 3338/2015; Cass. n 4646/2009)
Si è quindi affermato che la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado (Cass. n. 3338/2015; cfr. altresì Cass. n. 17272/2024 per la quale il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell'art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.).
4. Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta da entrambe le appellate.
La causa di inammissibilità disciplinata dall'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotta dal d. l.
n. 83/2012, sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
pagina 3 di 6 L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che essa non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
5. Nel merito, la ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale Parte_1
nella fase stragiudiziale, pari ad euro 600,00, documentate da fattura allegata al fascicolo di primo grado.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta, ritenendo superflue le spese sostenute.
L'assunto non può essere condiviso.
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
Nella specie risulta documentata l'attività svolta nella fase precontenziosa (cfr. all. 6 e 7 fascicolo di prime cure, le richieste stragiudiziali di pagamento dell'indennizzo), che ha condotto alla liquidazione da parte della società di assicurazioni, prima dell'introduzione del giudizio, della somma di euro
2.550,00 di cui euro 350,00 per onorari.
Ne discende che deve ritenersi che spetti alla società il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza ricevuta nella fase stragiudiziale dalla società Allpoint s.r.l.
Risulta allegata la fattura n. 844 del 21.05.2024, con la quale sono stati indicati i compensi della fase stragiudiziale nella somma di euro 491,80, oltre accessori di legge, pari a complessivi euro 600,00.
La richiesta appare congrua, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 (tenuto conto del momento in cui l'attività stragiudiziale si è conclusa), per le cause di valore compreso tra euro
1.100,00 ed euro 5.200,00.
In conclusione, le appellate devono essere condannate al pagamento in favore dell'appellante della somma residua di euro 250,00 (euro 600,00 - euro 350,00 già corrisposti)
pagina 4 di 6 Su tale importo, avente natura di debito di valore, spettano gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla scadenza indicata in fattura, il 20.06.2024, sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice
FOI elaborato dall'Istat, sino alla data di pubblicazione di questa sentenza.
Spetta altresì all'appellante il rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. n. 26729/2024)
Le spese sostenute dall'appellante, pari alla somma complessiva di euro 350,00 oltre accessori (cfr. la fattura in atti) non appaiono eccessive, tenuto conto dell'ammontare del credito in contestazione e della natura delle prestazioni professionali rese.
In conclusione, devono essere poste a carico della e della Controparte_1 Controparte_4
anche le spese della consulenza tecnica di parte pari ad euro 350,00 oltre accessori, per
[...] complessivi euro 427,00.
5. La regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello segue la soccombenza delle appellate.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, tenuto conto del valore della controversia, inferiore ad euro 1.100,00 essendo limitato il giudizio di appello alla domanda di rimborso delle sole spese stragiudiziali e della consulenza tecnica di parte
Resta ferma la regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, poste a carico delle convenute, attesa la soccombenza e ritenuta congrua la misura liquidata dal primo giudice
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5690/2024, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la e la in Controparte_5 Controparte_4
solido tra loro al pagamento in favore alla della somma di euro 250,00, oltre interessi al Parte_1
tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 20.06.2024;
pagina 5 di 6 pone a carico dell e della le spese della consulenza tecnica di Controparte_5 Controparte_2 parte, pari ad euro 427,00; condanna la e la in soldo tra loro al rimborso delle Controparte_5 Controparte_4
spese processuali del giudizio di appello in favore della liquidate in euro 350,00 per Parte_1
compensi, oltre all'importo del contributo unificato se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Roma, 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
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