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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1267 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Giuseppe Felli, giusta delega in Parte_1 calce su foglio separato, elettivamente domiciliato in Piglio, vis Piagge n. 80.
-ATTORE-
C O N T R O
E in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Stefano D'Ercole, Controparte_1 procura notarile, elettivamente domiciliato in Roma via Arcione n. 71.
-CONVENUTO-
Oggetto: Risarcimento danni da guasti elettrici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante, chiedendo, previo riconoscimento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della , la condanna della predetta società al risarcimento dei danni quantificati in € Controparte_2
35.000,00, segnatamente per la sostituzione delle attrezzature danneggiate ed in € 5.000,00 per la sospensione forzata dell'attività per 1 ora e 23 minuti.
Costituitasi in giudizio, la E-Distribuzione Srl chiedeva il rigetto della domanda affermando che, sulla scorta degli accertamenti esperiti, era emerso che il blackout era dipeso dal danneggiamento di un “isolatore passante”, probabilmente causato da una scarica elettrostatica probabilmente dovuta alla forte perturbazione che si era verificata nei giorni precedenti e che, ad ogni modo, “il distacco del conduttore in amarro alla cabina non può in alcun modo aver creato alcuna sovratensione ma solamente CP_3 la mancanza di una fase all'utenza . Pt_1
Concludeva la convenuta affermando che essendo l'evento di natura accidentale, imprevedibile ed inevitabile, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al distributore.
La causa veniva istruita con il deposito di documentazione e con l'espletamento di CTU, affidata all'ing.
. Persona_1 All'esito della relazione peritale, il Tribunale invitava le parti a trovare un accordo transattivo formulando una proposta di componimento bonario.
Tale offerta veniva accettata da parte attrice, mentre la convenuta ometteva qualsivoglia riscontro, manifestando la volontà di non voler trovare un accordo bonario.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione , previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per note conclusionali e repliche ex art 190 cpc. all'udienza del
18/04/25.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata.
L'attrice deduceva di aver sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica in Media Tensione
(codice POD IT001E00230060) con la per la sede della società in Ferentino Via Asi Controparte_1
Consortile n. 7, evidenziando che in data 15.2.2021, dopo le ore 11:00, avveniva un improvviso distacco della corrente che provocava il danneggiamento di numerose apparecchiature presenti in sede, oltre all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa.
I tecnici della e-Distribuzione, intervenuti sul posto, asserivano che il blackout fosse dovuto ad un guasto accidentale, ritenendo per ciò non responsabile il fornitore dell'evento dannoso, sostenendo che l'interruzione di energia, verificatasi in data 15.2.2021, era stata determinata dal danneggiamento di un
“isolatore passante”, sottolineando che questo giammai avrebbe potuto provocare una sovratensione ma, tutt'al più, unicamente la mancanza di una fase all'utenza dell'attrice.
La C.t.u., disposta nel corso del giudizio, consentiva di accertare come si sono verificati i fatti oggetto di causa e, soprattutto, le responsabilità.
A tale proposito, si legge a pag. 9 della relazione dell'ing. quanto segue: “Visto la complessità di Per_1 analisi tecnica del caso, causa la mancanza di dati di registrazione e misurazione di parametri elettrici al momento dell'avvenuto evento, si cercherà di trarre delle conclusioni probabilistiche delle cause e modalità dell'evento, essendo oltretutto oramai trascorsi oltre 3 anni dallo stesso. In merito al quesito richiesto, “Accertare se la mancanza, ovvero, il salto di 1 fase avvenuta il giorno 15/02/2021 per motivi imprecisati. possa essere idonea a causare il danno lamentato, ovvero se il danno lamentato
(apparecchiature elettriche) sia riconducibile alla predetta mancanza o salto di fase che avrebbe provocato una maggiore tensione sulle altre fasi. Nonché al fine di accertare in caso di risposta positiva l'entità del danno subito”, si può asserire quanto segue. L'isolatore rotto che ha causato l'evento era di tipo ceramico di vecchia generazione (vedere foto), da una ricerca effettuata, tali isolatori hanno una durata utile di circa
30 anni in normali condizioni operative. L'isolatore in questione è plausibile con una installazione dello stesso negli anni 1990/2000. L'isolatore rotto in data 15/02/2021 alle ore 11:34:52, dalle schede manutentive ENEL datate 08/04/2020, non risulta aver subito alcun controllo ne visivo e ne tramite strumentazione per test meccanici, termici ed elettrici, atti a garantire lo stato di degradazione, dell'isolatore passante stesso, difatti non vi sono controlli menzionati sulla scheda. Pertanto la rottura potrebbe essere riconducibile ad una scarsa manutenzione ed al raggiungimento della vita utile dello stesso, considerando che essendo posizionato all'esterno, possa aver non avuto sempre le condizioni normali operative. La rottura dell'isolatore passante, al contrario di quanto asserito da ENEL, potrebbe aver creato una sovratensione, seppur di brevissima durata, difatti ENEL menziona l'intervento di una sua protezione per massima corrente, tale protezione nel caso specifico sarebbe potuta intervenire in condizione di cortocircuito, condizione che probabilmente è avvenuta al momento della rottura dell'isolatore, con rilascio elastico del conduttore che oscillando è andato a toccare un'altra fase creando la situazione che ha prodotto l'intervento della protezione per massima corrente e quindi una probabile breve sovratensione. Il Cliente non avendo una linea di MT lunga oltre 100m, essendo le cabine ENEL e
Utente adiacenti, non sono riuscite ad intervenire le protezione lato MT di e quando vi è Parte_1 stato il riarmo delle protezioni ENEL, il conduttore staccato era oramai a penzoloni senza più alcun contatto con l'altra fase e pertanto vi è stato il ritorno della corrente lato utente ma con la condizione Parte_1 Con di una mancanza di una fase veicolando il problema sul lato utente ripercuotendosi sullo stesso in Co
E' molto probabile che possano essersi generate delle sovratensioni transitorie al fine di stabilizzare le due fasi rimaste in funzione, propagando il fenomeno sul lato utente. Le eventuali sovratensioni al momento della rottura e del successivo riarmo potrebbero aver causato il danneggiamento delle apparecchiature e componenti lato impianto utente più vicine alla cabina elettrica, per via delle lunghezze cavi minori.”
In sede di conclusioni si legge quanto segue:” In conclusione, come da quanto sopra riportato, l'assenza di una fase e relative sovratensioni possono avere effetti negativi sui circuiti elettrici e relativi componenti ed apparati elettrici quali anche i motori trifase. Pertanto l'evento in questione potrebbe essere stata la causa del danneggiamento dei componenti elettrici presso l'utente anche se quest'ultimo Parte_1 non era provvisto di un relè di protezione di fase che ne avrebbe evitato le conseguenze. Si precisa anche che nella grande maggioranza dei casi sono pochissimi gli utenti che dispongono di tale protezione lato utente, in quanto il fenomeno è assai raro che si verifichi.”
Tali conclusioni autorizzano questo giudicante a sgombrare il campo dalla paventata esistenza di fenomeni di carattere eccezione e imprevedibile (caso fortuito), posto che la causa del lamentato danneggiamento non è da ricercare nella forte perturbazione verificatasi nel territorio di Ferentino qualche giorno prima, come sostenuto dalla convenuta, bensì nell'obsolescenza dell'isolatore rotto che, secondo il C.t.u., era di tipo ceramico di vecchia generazione, installato negli anni 1990-2000, con una durata di vita stimata in 30 anni in normali condizioni operative, oltre che nella mancanza di manutenzione nel corso degli anni, come risulta dalla scheda manutentiva della convenuta datata 08/04/2020, dalla quale emerge che l'isolatore non era stato sottoposto ad alcun controllo (visivo o per il tramite di strumentazione per test meccanici, termici ed elettrici), il tutto per verificarne lo stato di degradazione (pag. 7 CTU).
In mancanza di idonea manutenzione dell'isolatore, peraltro vetusto, il perito ha ritenuto che la rottura dell'isolatore passante abbia generato un iniziale cortocircuito, “dimostrato anche dallo scatto per massima corrente delle protezioni ENEL, sul lato MT (media tensione) ENEL, con probabile sovratensione,
e successivo riarmo delle protezioni, lasciando in funzioni solo due fasi attive in MT, anziché tre, veicolando il problema sul lato utente MT e ripercuotendosi sullo stesso in BT (bassa tensione)”.
D'altro canto, il semplice maltempo e l'eventuale scarica elettrica generatasi non può assolutamente assurgere ad evento eccezionale ed imprevedibile e tale da far escludere la responsabilità per i danni provocati.
In punto di diritto, si può parlare di caso fortuito ovvero di forza maggiore solo nelle ipotesi nelle quali le precipitazioni atmosferiche rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, interrompendo così il nesso causale.
In tema di somministrazione di energia elettrica (art. 1559 c.c.), la responsabilità per i danni causati da sbalzi di tensione va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale (cui rinvia l'art.1570 c.c.), sicché il fornitore di energia elettrica risponde dei danni causati da malfunzionamenti nella distribuzione secondo i principi generali della responsabilità da inadempimento contrattuale (1218 c.c.), per cui il creditore deve provare solo la fonte negoziale del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito piena prova del rapporto contrattuale (fatto pacifico) e dell'inadempimento della e-Distribuzione srl, posta la negligenza nell'operato della convenuta, la quale ha omesso colposamente il dovuto controllo nella cabina di distribuzione e dei singoli elementi di cui è composta. Ne consegue che deve essere affermata la responsabilità della convenuta nella causazione del fatto oggetto di causa
In ordine al quantum della domanda, si legge nella C.t.u. che “ Il procedimento di stima si basa su una analisi e indagine dei prezzi di mercato coadiuvato da un confronto dell'elenco prezzi Regione Lazio. La stima sarà riferita ai soli componenti e lavorazioni, rilevati all'atto del sopralluogo, quali;
n°1 macchina esterna condizionamento, n°6 unità interne condizionamento a cassetta a 4 vie, n°2 ups monofase e sostituzione componenti, n°1 idropulitrice, n°1 un carica batteria muletto elettrico.
2.1 Calcolo del valore
Viene di seguito ricalcolato come segue la stima del danno subito. Impianto di condizionamento N°1 Unità esterna € 5.316,77 N°6 Unità interne € 1.255,35 x 6= € 7.532,10 Accessori + tubazioni+imp elettrico parziale
(essendo sostituito ad esistente) € 700,00 x 7unità= € 4.900,00 TOTALE VALORE IMPIANTO CDZ: € 17.748,87
+IVA Ups e componenti impianto (rif. Fattura N.18/21) Sostituzione e riparazione UPS e apparati traffico dati= € 995,00 TOTALE VALORE UPS: € 995,00 + IVA Idropulitrice industriale (rif. Fattura N.117/21) N°1
Idropulitrice € 5.400,00 TOTALE VALORE IDROPULITRICE: € 5.400,00 + IVA Carica batteria muletto elettrico
N°1 carica batteria muletto € 499,00 TOTALE VALORE CARICA BATTERIA MULETTO: € 499,00 TOTALE
VALORE COMPONENTI E MANODOPERA: € 24.642,87.
Il danno quindi da risarcire ammonta ad € 24.642,87.
A tal importo, trattandosi di debito di valore, deve aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli Indici Istat, dall'evento fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
[... Accoglie la domanda proposta e, previo accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta in persona del suo legale rappresentante, condanna quest'ultima a corrispondere, a Controparte_2 titolo di risarcimento danni alla , in persona del suo legale rappresentante, l'importo di € Parte_1
24.642,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini indicati nella motivazione.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per Controparte_2 spese, € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, l'8/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1267 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022 promossa
DA
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Giuseppe Felli, giusta delega in Parte_1 calce su foglio separato, elettivamente domiciliato in Piglio, vis Piagge n. 80.
-ATTORE-
C O N T R O
E in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Stefano D'Ercole, Controparte_1 procura notarile, elettivamente domiciliato in Roma via Arcione n. 71.
-CONVENUTO-
Oggetto: Risarcimento danni da guasti elettrici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la , in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante, chiedendo, previo riconoscimento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della , la condanna della predetta società al risarcimento dei danni quantificati in € Controparte_2
35.000,00, segnatamente per la sostituzione delle attrezzature danneggiate ed in € 5.000,00 per la sospensione forzata dell'attività per 1 ora e 23 minuti.
Costituitasi in giudizio, la E-Distribuzione Srl chiedeva il rigetto della domanda affermando che, sulla scorta degli accertamenti esperiti, era emerso che il blackout era dipeso dal danneggiamento di un “isolatore passante”, probabilmente causato da una scarica elettrostatica probabilmente dovuta alla forte perturbazione che si era verificata nei giorni precedenti e che, ad ogni modo, “il distacco del conduttore in amarro alla cabina non può in alcun modo aver creato alcuna sovratensione ma solamente CP_3 la mancanza di una fase all'utenza . Pt_1
Concludeva la convenuta affermando che essendo l'evento di natura accidentale, imprevedibile ed inevitabile, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al distributore.
La causa veniva istruita con il deposito di documentazione e con l'espletamento di CTU, affidata all'ing.
. Persona_1 All'esito della relazione peritale, il Tribunale invitava le parti a trovare un accordo transattivo formulando una proposta di componimento bonario.
Tale offerta veniva accettata da parte attrice, mentre la convenuta ometteva qualsivoglia riscontro, manifestando la volontà di non voler trovare un accordo bonario.
Ritenuta dunque la causa matura per la decisione , previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per note conclusionali e repliche ex art 190 cpc. all'udienza del
18/04/25.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata.
L'attrice deduceva di aver sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica in Media Tensione
(codice POD IT001E00230060) con la per la sede della società in Ferentino Via Asi Controparte_1
Consortile n. 7, evidenziando che in data 15.2.2021, dopo le ore 11:00, avveniva un improvviso distacco della corrente che provocava il danneggiamento di numerose apparecchiature presenti in sede, oltre all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa.
I tecnici della e-Distribuzione, intervenuti sul posto, asserivano che il blackout fosse dovuto ad un guasto accidentale, ritenendo per ciò non responsabile il fornitore dell'evento dannoso, sostenendo che l'interruzione di energia, verificatasi in data 15.2.2021, era stata determinata dal danneggiamento di un
“isolatore passante”, sottolineando che questo giammai avrebbe potuto provocare una sovratensione ma, tutt'al più, unicamente la mancanza di una fase all'utenza dell'attrice.
La C.t.u., disposta nel corso del giudizio, consentiva di accertare come si sono verificati i fatti oggetto di causa e, soprattutto, le responsabilità.
A tale proposito, si legge a pag. 9 della relazione dell'ing. quanto segue: “Visto la complessità di Per_1 analisi tecnica del caso, causa la mancanza di dati di registrazione e misurazione di parametri elettrici al momento dell'avvenuto evento, si cercherà di trarre delle conclusioni probabilistiche delle cause e modalità dell'evento, essendo oltretutto oramai trascorsi oltre 3 anni dallo stesso. In merito al quesito richiesto, “Accertare se la mancanza, ovvero, il salto di 1 fase avvenuta il giorno 15/02/2021 per motivi imprecisati. possa essere idonea a causare il danno lamentato, ovvero se il danno lamentato
(apparecchiature elettriche) sia riconducibile alla predetta mancanza o salto di fase che avrebbe provocato una maggiore tensione sulle altre fasi. Nonché al fine di accertare in caso di risposta positiva l'entità del danno subito”, si può asserire quanto segue. L'isolatore rotto che ha causato l'evento era di tipo ceramico di vecchia generazione (vedere foto), da una ricerca effettuata, tali isolatori hanno una durata utile di circa
30 anni in normali condizioni operative. L'isolatore in questione è plausibile con una installazione dello stesso negli anni 1990/2000. L'isolatore rotto in data 15/02/2021 alle ore 11:34:52, dalle schede manutentive ENEL datate 08/04/2020, non risulta aver subito alcun controllo ne visivo e ne tramite strumentazione per test meccanici, termici ed elettrici, atti a garantire lo stato di degradazione, dell'isolatore passante stesso, difatti non vi sono controlli menzionati sulla scheda. Pertanto la rottura potrebbe essere riconducibile ad una scarsa manutenzione ed al raggiungimento della vita utile dello stesso, considerando che essendo posizionato all'esterno, possa aver non avuto sempre le condizioni normali operative. La rottura dell'isolatore passante, al contrario di quanto asserito da ENEL, potrebbe aver creato una sovratensione, seppur di brevissima durata, difatti ENEL menziona l'intervento di una sua protezione per massima corrente, tale protezione nel caso specifico sarebbe potuta intervenire in condizione di cortocircuito, condizione che probabilmente è avvenuta al momento della rottura dell'isolatore, con rilascio elastico del conduttore che oscillando è andato a toccare un'altra fase creando la situazione che ha prodotto l'intervento della protezione per massima corrente e quindi una probabile breve sovratensione. Il Cliente non avendo una linea di MT lunga oltre 100m, essendo le cabine ENEL e
Utente adiacenti, non sono riuscite ad intervenire le protezione lato MT di e quando vi è Parte_1 stato il riarmo delle protezioni ENEL, il conduttore staccato era oramai a penzoloni senza più alcun contatto con l'altra fase e pertanto vi è stato il ritorno della corrente lato utente ma con la condizione Parte_1 Con di una mancanza di una fase veicolando il problema sul lato utente ripercuotendosi sullo stesso in Co
E' molto probabile che possano essersi generate delle sovratensioni transitorie al fine di stabilizzare le due fasi rimaste in funzione, propagando il fenomeno sul lato utente. Le eventuali sovratensioni al momento della rottura e del successivo riarmo potrebbero aver causato il danneggiamento delle apparecchiature e componenti lato impianto utente più vicine alla cabina elettrica, per via delle lunghezze cavi minori.”
In sede di conclusioni si legge quanto segue:” In conclusione, come da quanto sopra riportato, l'assenza di una fase e relative sovratensioni possono avere effetti negativi sui circuiti elettrici e relativi componenti ed apparati elettrici quali anche i motori trifase. Pertanto l'evento in questione potrebbe essere stata la causa del danneggiamento dei componenti elettrici presso l'utente anche se quest'ultimo Parte_1 non era provvisto di un relè di protezione di fase che ne avrebbe evitato le conseguenze. Si precisa anche che nella grande maggioranza dei casi sono pochissimi gli utenti che dispongono di tale protezione lato utente, in quanto il fenomeno è assai raro che si verifichi.”
Tali conclusioni autorizzano questo giudicante a sgombrare il campo dalla paventata esistenza di fenomeni di carattere eccezione e imprevedibile (caso fortuito), posto che la causa del lamentato danneggiamento non è da ricercare nella forte perturbazione verificatasi nel territorio di Ferentino qualche giorno prima, come sostenuto dalla convenuta, bensì nell'obsolescenza dell'isolatore rotto che, secondo il C.t.u., era di tipo ceramico di vecchia generazione, installato negli anni 1990-2000, con una durata di vita stimata in 30 anni in normali condizioni operative, oltre che nella mancanza di manutenzione nel corso degli anni, come risulta dalla scheda manutentiva della convenuta datata 08/04/2020, dalla quale emerge che l'isolatore non era stato sottoposto ad alcun controllo (visivo o per il tramite di strumentazione per test meccanici, termici ed elettrici), il tutto per verificarne lo stato di degradazione (pag. 7 CTU).
In mancanza di idonea manutenzione dell'isolatore, peraltro vetusto, il perito ha ritenuto che la rottura dell'isolatore passante abbia generato un iniziale cortocircuito, “dimostrato anche dallo scatto per massima corrente delle protezioni ENEL, sul lato MT (media tensione) ENEL, con probabile sovratensione,
e successivo riarmo delle protezioni, lasciando in funzioni solo due fasi attive in MT, anziché tre, veicolando il problema sul lato utente MT e ripercuotendosi sullo stesso in BT (bassa tensione)”.
D'altro canto, il semplice maltempo e l'eventuale scarica elettrica generatasi non può assolutamente assurgere ad evento eccezionale ed imprevedibile e tale da far escludere la responsabilità per i danni provocati.
In punto di diritto, si può parlare di caso fortuito ovvero di forza maggiore solo nelle ipotesi nelle quali le precipitazioni atmosferiche rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, interrompendo così il nesso causale.
In tema di somministrazione di energia elettrica (art. 1559 c.c.), la responsabilità per i danni causati da sbalzi di tensione va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale (cui rinvia l'art.1570 c.c.), sicché il fornitore di energia elettrica risponde dei danni causati da malfunzionamenti nella distribuzione secondo i principi generali della responsabilità da inadempimento contrattuale (1218 c.c.), per cui il creditore deve provare solo la fonte negoziale del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito piena prova del rapporto contrattuale (fatto pacifico) e dell'inadempimento della e-Distribuzione srl, posta la negligenza nell'operato della convenuta, la quale ha omesso colposamente il dovuto controllo nella cabina di distribuzione e dei singoli elementi di cui è composta. Ne consegue che deve essere affermata la responsabilità della convenuta nella causazione del fatto oggetto di causa
In ordine al quantum della domanda, si legge nella C.t.u. che “ Il procedimento di stima si basa su una analisi e indagine dei prezzi di mercato coadiuvato da un confronto dell'elenco prezzi Regione Lazio. La stima sarà riferita ai soli componenti e lavorazioni, rilevati all'atto del sopralluogo, quali;
n°1 macchina esterna condizionamento, n°6 unità interne condizionamento a cassetta a 4 vie, n°2 ups monofase e sostituzione componenti, n°1 idropulitrice, n°1 un carica batteria muletto elettrico.
2.1 Calcolo del valore
Viene di seguito ricalcolato come segue la stima del danno subito. Impianto di condizionamento N°1 Unità esterna € 5.316,77 N°6 Unità interne € 1.255,35 x 6= € 7.532,10 Accessori + tubazioni+imp elettrico parziale
(essendo sostituito ad esistente) € 700,00 x 7unità= € 4.900,00 TOTALE VALORE IMPIANTO CDZ: € 17.748,87
+IVA Ups e componenti impianto (rif. Fattura N.18/21) Sostituzione e riparazione UPS e apparati traffico dati= € 995,00 TOTALE VALORE UPS: € 995,00 + IVA Idropulitrice industriale (rif. Fattura N.117/21) N°1
Idropulitrice € 5.400,00 TOTALE VALORE IDROPULITRICE: € 5.400,00 + IVA Carica batteria muletto elettrico
N°1 carica batteria muletto € 499,00 TOTALE VALORE CARICA BATTERIA MULETTO: € 499,00 TOTALE
VALORE COMPONENTI E MANODOPERA: € 24.642,87.
Il danno quindi da risarcire ammonta ad € 24.642,87.
A tal importo, trattandosi di debito di valore, deve aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata, anno per anno, secondo gli Indici Istat, dall'evento fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
[... Accoglie la domanda proposta e, previo accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta in persona del suo legale rappresentante, condanna quest'ultima a corrispondere, a Controparte_2 titolo di risarcimento danni alla , in persona del suo legale rappresentante, l'importo di € Parte_1
24.642,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini indicati nella motivazione.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 545,00 per Controparte_2 spese, € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, l'8/07/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani