Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/04/2026, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13104 del 2025, proposto da
ER LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’ottemperanza
della sentenza n. 9186/2024 emessa dal Tribunale di Roma sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;
Vista la nota del 20 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 114, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN LL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con nota depositata in data 20 aprile 2026, la parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more, “ la pretesa sostanziale azionata ” è risultata “ integralmente soddisfatta e non residua alcun ulteriore obbligo in capo all’Amministrazione ” e ha chiesto di voler dichiarare cessata la materia del contendere.
2. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
3. Il Collegio osserva che la situazione rappresentata dalla parte ricorrente consente di ritenere la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS SE, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
AN LL BA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AN LL BA | SS SE |
IL SEGRETARIO