Ordinanza presidenziale 17 ottobre 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 12492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12492 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11138 del -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GI Caccavale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30.07.-OMISSIS-, pubblicato in data 07.09.-OMISSIS- (sul sito dell'Amministrazione), emanato dal Ministero dell''Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, recante “Linee di indirizzo e criteri generali per l''esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, dell'' 11 settembre -OMISSIS-, n. 5429” e/o, comunque, dei criteri in esso individuati per la riassegnazione dei posti disponibili per l''accesso al corso di laurea a “numero chiuso” per l''anno accademico 2018/2019
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De SA MA il 18/2/2022:
dell'Avviso n. -OMISSIS- del 22-12--OMISSIS-, Avviso n. 1/-OMISSIS- 1/-OMISSIS- di esecuzione (rif. decreto Commissario ad acta delegato n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) dei provvedimenti giurisdizionali recati dalle sentenze Consiglio di Stato nn. 5429/-OMISSIS-, 476/-OMISSIS- E 478/-OMISSIS-, pubblicato in
data 24-12--OMISSIS- (sul sito dell''Amministrazione), emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio (doc. n. 1 motivi aggiunti) e/o, comunque, posti aggiuntivi individuati e dei criteri in esso individuati per la riassegnazione dei posti disponibili per l''accesso al corso di laurea a “numero chiuso” per l''anno accademico 2018/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Universita' degli Studi Napoli Federico Ii;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con precedente e distinto ricorso rg. -OMISSIS-/2018, la parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova selettiva per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2018/2019, contestandoli sotto molteplici profili, anche con specifico riguardo alla determinazione del contingente dei posti disponibili;
Considerato che, in quel giudizio, dopo la reiezione della istanza cautelare da parte di questo Tribunale, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha disposto l’ammissione con riserva della parte ricorrente al Corso di Laurea (rilevando che “ l’aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell’a. acc. 2019/-OMISSIS-, è indizio serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili, compresi quelli per cui è causa, cosa, questa, che non smentisce, ma rende l’accesso programmato ai corsi medesimi fondato su numeri dell’offerta formativa, al contempo più realistici in sé ed adeguati ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri ”);
Considerato che il Ministero resistente ha eseguito l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato con provvedimento del 10.12.2019, iscrivendo con riserva la parte ricorrente al Corso di Laurea presso l’Ateneo individuato e rilevato che la stessa parte è attualmente ancora iscritta alla relativa facoltà, come documentato in atti, e sta svolgendo proficuamente il percorso universitario;
Considerato che con sentenza n. 8705/-OMISSIS- il Tribunale ha poi respinto nel merito il ricorso rg. -OMISSIS-/2018 avverso gli esiti della prova selettiva e avverso la non ammissione della parte ricorrente al Corso di Laurea;
Considerato che, nelle more del giudizio di appello, con il presente ricorso la parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui il resistente Ministero ha definito le linee di indirizzo e i criteri generali per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5429/-OMISSIS- (che, in accoglimento del gravame di altra ricorrente, ha annullato la determinazione dell’offerta formativa per la facoltà e l’annualità 2018/2019, qui di interesse) e che, con successivi motivi aggiunti, ha altresì impugnato l’avviso pubblicato dal Ministero per la esecuzione del citato e di altri provvedimenti giurisdizionali per la riassegnazione dei posti disponibili per la detta annualità, denunciando, in sostanza, un arbitrario contingentamento rispetto a quanto indicato nelle decisioni, che avrebbe leso anche i suoi interessi;
Preso atto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Considerato che nelle more del presente gravame, il Consiglio di Stato con sentenza n. 11618/2022, in riforma della sentenza resa da questo Tribunale nel giudizio r.g. -OMISSIS-/2018, ha motivatamente e definitivamente dato atto della cessazione della materia del contendere, per aver parte ricorrente realizzato – tramite il “ superamento di un numero significativo di esami universitari ” e la “ positiva valutazione del suo percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie ” – la “ esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate ”;
Considerato che il Consiglio di Stato ha, altresì, ricordato che “ La previsione normativa di prove selettive per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo ” e che, nel caso di specie, le predette finalità sono state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte, perché parte ricorrente “ ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari ”, mentre “ non sono state segnalate dall’amministrazione resistente delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi ”;
Ritenuto di dover condividere, in questa sede, il contenuto del decisum del Consiglio di Stato, dichiarando anche nel presente giudizio la cessazione della materia del contendere, non potendo più avere l’azione amministrativa qui contestata alcun effetto nei confronti della odierna parte ricorrente , stante la ormai intervenuta declaratoria del Giudice di appello sul rapporto controverso, nei termini anzidetti, definitivamente precisati ;
Ritenuto che ciò, d’altro canto, è in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale maturato nell’ambito delle controversie in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, da ultimo confermato dal Consiglio di Stato con le sentenze 29 marzo 2023, n. 3245 e n. 3249 (in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., VII, sent. n. 4551/2022; id., n. 3357/2022; id., n. 2856/2022) che hanno ravvisato i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere (vd. anche T.A.R. del Lazio, Sezione III, Sentenza n. 12357 del 21.7.2023) a seguito del sostanziale ottenimento del bene della vita richiesto;
Considerato, infatti, che “ il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari”;
Considerato, in definitiva, come anche affermato dal Consiglio di Stato proprio in relazione alla presente fattispecie, che sia “meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la durata dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame ” (in tal senso, cfr. Cons. St., VII, n. 3249/2023 e n. 3357/2022, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., VII, n. 2856/2022 e n. 4551/2022, cit.);
Ritenuto pertanto, in conclusione, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere e di poter, altresì, compensare le spese di lite alla luce della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.