Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 13789
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c. e degli artt. 82 e 83 c.p.c. in relazione alla procura conferita da IA DO a MA DO

    Il potere di rappresentanza processuale può essere conferito solo a chi sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale. La corte territoriale ha accertato che erano stati conferiti poteri di natura sostanziale, risultando dalla procura l’autorizzazione a compiere qualsiasi altro atto inerente, con obbligo di rendiconto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. in relazione all’art. 4 delle preleggi perché il mancato rispetto delle distanze legali previste dal d.m. n. 1444 del 1968 avrebbe avuto una valenza solo amministrativa, ma non avrebbe avuto rilievo ai sensi dell’art. 873 c.c.

    L’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968 rappresenta una disciplina integrativa dell’art. 873 c.c., immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici. In caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l’art. 9 citato o in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell’art. 873. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza menzionata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione al contenuto della scrittura privata del 29 dicembre 2005

    La corte territoriale ha esaminato la scrittura privata alla luce della normativa richiamata, tenendo conto che l’art. 9 citato concerneva i rapporti tra i privati. Le prescrizioni contenute nei piani regolatori e negli strumenti urbanistici locali non tollerano deroghe convenzionali. La scrittura privata diviene irrilevante, essendo la costituzione della dedotta servitù esclusa direttamente dalla natura della disposizione violata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1972 c.c. in quanto la transazione del 29 dicembre 2005 non sarebbe stata nulla

    La corte territoriale ha esaminato la scrittura privata alla luce della normativa richiamata, tenendo conto che l’art. 9 citato concerneva i rapporti tra i privati. Le prescrizioni contenute nei piani regolatori e negli strumenti urbanistici locali non tollerano deroghe convenzionali. La scrittura privata diviene irrilevante, essendo la costituzione della dedotta servitù esclusa direttamente dalla natura della disposizione violata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 in quanto la corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla non sussistenza nella specie di pareti fronteggianti

    Non rileva l’altezza delle finestre antistanti. L’obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all’altro. Il giudice di appello ha verificato che i requisiti imposti dalla giurisprudenza fossero rispettati.

  • Inammissibile
    Omesso esame del V, VI e VII motivo d’appello o dell’art. 1362 c.c., in relazione al contenuto della scrittura 29 dicembre 2005, e omesso esame in relazione all’art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile per violazione dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la parte trascritto puntualmente la scrittura del 29 dicembre 2005. Il giudice di secondo grado ha escluso, motivando compiutamente, sia la validità dell’intesa menzionata sia la partecipazione di tutte le parti alla stessa.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla dedotta costituzione di servitù, e dell’art. 1058 c.c.

    La censura è inammissibile per violazione dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la parte riportato il contenuto del documento. La corte territoriale ha accertato la nullità della convenzione richiamata e l’esistenza dei presupposti di applicazione del citato d.m., chiarendo le ragioni del suo convincimento.

  • Rigettato
    Violazione del principio della tutela della prevenzione

    Il giudice di appello ha accertato che la sopraelevazione in esame ha le caratteristiche di una nuova costruzione, pertanto trova applicazione il principio per cui la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di prevenzione. L’astratta eventualità di potere edificare in aderenza o sul confine non avrebbe potuto comunque tradursi nella violazione di norme inderogabili sulle distanze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 13789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13789
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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