Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
Allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente a che questo si svolga in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. Ne consegue che la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. II, sentenza 29/10/2008 n° 40443Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1999, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 6326
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 20761/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UG NT n. il 06.11.1976
avverso sentenza del 14.04.1999 C. ASS. APP. di ROMA
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
LA CORTE OSSERVA.
Con sentenza 14.04.1999 la Corte d'assise d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, 23-01-98 della Corte d'assise, di Roma, ha ridotto la pena inflitta a UG NT, su concorde richiesta delle parti, a sensi dell'art. 599 c.p.p., ad anni otto di reclusione. Il GL era stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio.
Ha proposto ricorso per cassazione il GL per il tramite del suo difensore avv. Carlo Taormina deducendo:
1) Violazione dell'art. 127 comma 7, e 128 cpp per avere la Corte omesso la notifica dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata a sensi dell'art, 599 cpp Nessuna notificazione della sentenza era stata eseguita all'imputato, il quale è legittimato a proporre ricorso per cassazione. Nessuna notifica era stata inoltre eseguita ai difensori.
(Sulla base di tale rilievo il ricorrente ha chiesto che gli atti siano trasmessi alla corte di assise di appello di Roma affinché proceda ad effettuare la rituale notifica della sentenza). 2) Violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui "non sussistono le condizioni per applicare l'art. 129 cpp." è del tutto insufficiente. In ogni caso, nella specie, avrebbe dovuto essere ravvisata, perché palese, l'esistenza di una situazione di legittima difesa.
3) Erronea valutazione degli elementi di prova: dai quali risultava la sussistenza della legittima difesa quanto meno putativa. 4) Violazione dell'art 129 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che la Corte ha omesso ogni specifica motivazione, in ordine alla affermata non ricorrenza delle condizioni per prosciogliere l'imputato dal reato di porto abusivo di armi. 5) In ogni caso il ricorrente contesta che il proprio ricorso possa essere dichiarato inammissibile (come invece ha chiesto il P.G.) e pertanto chiede che esso venga fissato alla pubblica udienza. Tutti i motivi del ricorso sono manifestamente infondati e quindi, come richiesto dal P.G. va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo: risulta dagli atti e dallo stesso ricorso che la sentenza impugnata venne emessa alla presenza del difensore munito di procura speciale per addivenire al cosiddetto "patteggiamento" in appello. La sentenza venne immediatamente letta nel suo testo integrale (dispositivo e motivazione).
Trattandosi di procedimento in camera di consiglio non doveva essere dichiarata (come in effetti non fu) la contumacia dell'imputato; con le relative conseguenze di legge.
Questa Corte ha affermato il principio, che qui si ribadisce, secondo cui: "allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento, acconsente implicitamente che l'udienza si svolga in sua assenza, come previsto dall'art. 488 c.p.p. sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia. E pertanto la lettura della. sentenza equivale a notificazione, ai sensi dell'art.545, commi 2 e 3 c.p.p. (Cass. Sez. V, 04.03.1994, Pasquali).
Stando così le cose il ricorrente (il cui difensore, comunque, ha proposto nei termini il ricorso per cassazione) non può dolersi della mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, notifica che, per quanto si è detto, non doveva essere eseguita. Quanto agli altri motivi, va detto che essi tendono ad ottenere una nuova ricostruzione e valutazione del fatto, tale da escludere la responsabilità del GL (il quale avrebbe agito in situazione di legittima difesa, quanto meno putativa, e che non sarebbe comunque responsabile del delitto di porto illegale di armi). Ma con la richiesta di applicazione della pena concordata il ricorrente stesso ha rinunciato ai motivi dell'impugnazione riguardanti la propria responsabilità; egli ha rinunciato a contestare le accuse, in ordine a tutti i reati contestatigli. Nè si versa in ipotesi prevista dall'art. 129 c.p.p. non essendo intervenute cause estintive dei reati in esame e non essendo affatto emersa l'insussistenza del fatto, ovvero la non commissione dello stesso da parte dell'imputato.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente. In presenza della rinuncia dell'imputato ai motivi del gravame riguardanti la propria responsabilità, la Corte d'appello può limitarsi a porre in evidenza come non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p. e non è di certo tenuta ad indicare gli elementi in base ai quali si ritenga dimostrata la sussistenza del fatto e la sua attribuzione alla condotta dell'imputato. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si reputa in lire un milione.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000