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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26891/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4226/2021- R.G. n. 3308/2021- pubblicata in data 12/10/2021 dal Giudice di Pace di Barra
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Rosario Varì (C.F.: ), in virtù di procura in atti. C.F._2
appellante
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._3
appellata contumace
NONCHE'
( ), in persona del Presidente p.t. Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, citava in giudizio CP_1
l' e la ed impugnava la cartella di pagamento Parte_1 Controparte_2
n. 07120150047072627000, facente riferimento a Tassa automobilistica art.17 legge 449/97 (Ente creditore: , anno 2010, per l'importo di euro 244,80, sostenendo di esserne venuta Controparte_2
a conoscenza tramite l'estratto di ruolo. In particolare, eccepiva la prescrizione triennale dei crediti
1 azionati, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 3308/2021, si costituiva in giudizio l' , Controparte_3 chiedendo preliminarmente di accertare il difetto di giurisdizione e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di rigetto della domanda. Rimaneva contumace la Controparte_2
Con sentenza n. 4226/2021- R.G. n. 3308/2021- depositata in data 12/10/2021, il Giudice di Pace di
Barra, ritenendo insufficienti le prove prodotte dall' in particolare, per la mancata produzione CP_4
in giudizio della matrice e copia della cartella di pagamento con relative relazioni di notificazione o avvisi di ricevimento, accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiarava CP_1 nulla l'iscrizione a ruolo relativamente alla impugnata cartella;
condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , nell'appellare la predetta sentenza proponeva gravame, Controparte_3
reiterando le medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio ed eccependo, in particolare il difetto di giurisdizione e ribadendo, inoltre, di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge stante la piena validità delle prove documentali prodotte agli atti. Altresì eccepiva, ancora una volta, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella.
Non si costituivano e la che, sebbene ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 23/10/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo opera di cui alla legge di bilancio 2023, atteso che il credito azionato è la tassa automobilistica del 2010 ed il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione nel 2015 per l'importo di euro 244,80.
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della
2 riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte appellante, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità dalla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio (omissis), senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, ha affermato, poi, che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, ed assume rilievo pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione (cfr., sul punto specifico,
Cass., sez. un., n. 18956/2003,Cass, 4393/2007; Cass. 4951/2023) che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia,
3 dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione). Nel caso di specie ricorrono, dunque, non solo i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda per quanto prima detto, ma anche per affermare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere ha efficacia pregiudiziale rispetto alla delibazione della questione della giurisdizione sollevata. Venuta meno, però, la materia del contendere persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale. Questo Giudicante dovrà, pertanto, pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
3.Sotto il profilo della soccombenza virtuale va rilevato che la questione di giurisdizione è fondata.
A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base della cartella di pagamento: cartella n. 07120150047072627000, facente riferimento a Tassa automobilistica per l'anno 2010 art.17 legge
449/97 (Ente creditore: , per l'importo di euro 244,80. Controparte_2
Il credito azionato ha natura tributaria.
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione. La Cassazione a Sez. U-con Ordinanza n.7822 del
14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria statuendo che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi
4 od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché, nel caso di specie, l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati. Deve, pertanto, affermarsi la soccombenza virtuale di sulla questione di giurisdizione. CP_1
4.Le spese di lite del primo grado di giudizio e dell'appello, nonostante si debba affermare la soccombenza virtuale dell'appellato sulla questione preliminare di giurisdizione, CP_1
vanno però compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione nella materia in esame di cui si è detto prima nonché in considerazione dell'intervento legislativo che ha determinato la cessazione della materia del contendere (legge di bilancio 2023).
Va rilevato in proposito che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
5 oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese
è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi richiamati va rilevato che la Suprema Corte (ord. 21264/2022), in un caso analogo a quello in esame (annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018), ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate dall'intervento legislativo in esame di cui al DL 119/2018.
Pertanto, alla stessa stregua deve ritenersi che l'intervento legislativo (legge di bilancio 2023) può integrare quelle ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18.
Ne consegue che, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello, è giustificata, oltre che per i mutamenti giurisprudenziali in tema di giurisdizione, anche in considerazione dello ius superveniens costituito dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto esposto nella parte motiva;
b) compensa per intero le spese tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli il 18.01.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26891/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4226/2021- R.G. n. 3308/2021- pubblicata in data 12/10/2021 dal Giudice di Pace di Barra
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Rosario Varì (C.F.: ), in virtù di procura in atti. C.F._2
appellante
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._3
appellata contumace
NONCHE'
( ), in persona del Presidente p.t. Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, citava in giudizio CP_1
l' e la ed impugnava la cartella di pagamento Parte_1 Controparte_2
n. 07120150047072627000, facente riferimento a Tassa automobilistica art.17 legge 449/97 (Ente creditore: , anno 2010, per l'importo di euro 244,80, sostenendo di esserne venuta Controparte_2
a conoscenza tramite l'estratto di ruolo. In particolare, eccepiva la prescrizione triennale dei crediti
1 azionati, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 3308/2021, si costituiva in giudizio l' , Controparte_3 chiedendo preliminarmente di accertare il difetto di giurisdizione e dichiarare l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di rigetto della domanda. Rimaneva contumace la Controparte_2
Con sentenza n. 4226/2021- R.G. n. 3308/2021- depositata in data 12/10/2021, il Giudice di Pace di
Barra, ritenendo insufficienti le prove prodotte dall' in particolare, per la mancata produzione CP_4
in giudizio della matrice e copia della cartella di pagamento con relative relazioni di notificazione o avvisi di ricevimento, accoglieva l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiarava CP_1 nulla l'iscrizione a ruolo relativamente alla impugnata cartella;
condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , nell'appellare la predetta sentenza proponeva gravame, Controparte_3
reiterando le medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio ed eccependo, in particolare il difetto di giurisdizione e ribadendo, inoltre, di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge stante la piena validità delle prove documentali prodotte agli atti. Altresì eccepiva, ancora una volta, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., nonché l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella.
Non si costituivano e la che, sebbene ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
rimanevano contumaci.
Con ordinanza del 23/10/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo opera di cui alla legge di bilancio 2023, atteso che il credito azionato è la tassa automobilistica del 2010 ed il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione nel 2015 per l'importo di euro 244,80.
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della
2 riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte appellante, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità dalla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio (omissis), senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, ha affermato, poi, che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, ed assume rilievo pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione (cfr., sul punto specifico,
Cass., sez. un., n. 18956/2003,Cass, 4393/2007; Cass. 4951/2023) che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia,
3 dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione). Nel caso di specie ricorrono, dunque, non solo i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda per quanto prima detto, ma anche per affermare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere ha efficacia pregiudiziale rispetto alla delibazione della questione della giurisdizione sollevata. Venuta meno, però, la materia del contendere persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale. Questo Giudicante dovrà, pertanto, pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
3.Sotto il profilo della soccombenza virtuale va rilevato che la questione di giurisdizione è fondata.
A tal fine è necessario individuare la natura dei crediti posti a base della cartella di pagamento: cartella n. 07120150047072627000, facente riferimento a Tassa automobilistica per l'anno 2010 art.17 legge
449/97 (Ente creditore: , per l'importo di euro 244,80. Controparte_2
Il credito azionato ha natura tributaria.
Con riferimento ai crediti tributari, va rilevato che l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è la norma che sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
(in specie, dell'esecuzione) ed individua la linea di demarcazione della giurisdizione nella cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
successivamente, quando cioè inizia l'esecuzione con il pignoramento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione. La Cassazione a Sez. U-con Ordinanza n.7822 del
14/04/2020 – ha ultimamente chiarito la linea demarcazione tra la giurisdizione tributaria ed ordinaria statuendo che: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi
4 od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”. Inoltre la Cassazione, a sezioni unite n. 16986/22, ha ulteriormente precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”. Alla luce dei principi sopra richiamati, poiché, nel caso di specie, l'esecuzione non è ancora iniziata, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto affermare la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente, stante la natura tributaria dei crediti azionati. Deve, pertanto, affermarsi la soccombenza virtuale di sulla questione di giurisdizione. CP_1
4.Le spese di lite del primo grado di giudizio e dell'appello, nonostante si debba affermare la soccombenza virtuale dell'appellato sulla questione preliminare di giurisdizione, CP_1
vanno però compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione nella materia in esame di cui si è detto prima nonché in considerazione dell'intervento legislativo che ha determinato la cessazione della materia del contendere (legge di bilancio 2023).
Va rilevato in proposito che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
5 oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese
è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi richiamati va rilevato che la Suprema Corte (ord. 21264/2022), in un caso analogo a quello in esame (annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018), ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate dall'intervento legislativo in esame di cui al DL 119/2018.
Pertanto, alla stessa stregua deve ritenersi che l'intervento legislativo (legge di bilancio 2023) può integrare quelle ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18.
Ne consegue che, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello, è giustificata, oltre che per i mutamenti giurisprudenziali in tema di giurisdizione, anche in considerazione dello ius superveniens costituito dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto esposto nella parte motiva;
b) compensa per intero le spese tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli il 18.01.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
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