Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1767/2024
tra
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE LUCCHESI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
VALERIO SCELFO, giusta procura come in atti;
- Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 22.4.2024, esponeva di Parte_1
avere presentato all'Asp di istanza per ottenere i benefici economici per CP_1
disabili gravissimi ai sensi dell'art. 3 del D.M.26.9.2016 in applicazione dell'art. 9
I
comma 3 dal 4.12.2019. Evidenziava che tale status conferiva i presupposti per la richiesta dei benefici ex L.R. 4/2017 e 8/2017 e, pertanto, agiva al fine di far valere il diritto ad avere riconosciuta l'indennità prevista dai benefici per invalidi gravissimi.
Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_2
chiedeva il rigetto del ricorso per carenza dei presupposti medico-legali. Rilevava che il requisito della titolarità della indennità di accompagnamento era presupposto necessario ed indispensabile per la presentazione della domanda amministrativa di ammissione alla valutazione per l'accertamento della presenza o meno dei criteri della disabilità gravissima, ma non rappresentava garanzia di certezza di riconoscimento dello status di disabile gravissimo così come prescritto dalla normativa di riferimento.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Con la proposizione del ricorso ha chiesto accertarsi la sussistenza dei Parte_1
requisiti di legge per percepire l'indennità per persona con disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.16 in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 4/2017 e 8/2017, e del D.P.R.S. 589/2018 e s.m.i. per il periodo richiesto con istanza protocollo n. 3758
del 30.12.2021.
II Al riguardo, va osservato che, ai sensi del citato decreto, i soggetti affetti da disabilità
gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o,
comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima
Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa
(24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala
Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione,
identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B.
Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
III h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity
in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3
della classificazione del DSM 5.
Ciò premesso, il nominato CTU, dott. , nella relazione peritale depositata Persona_1
in data 4.11.2024 esaminata compiutamente la documentazione sanitaria e sottoposto a visita il ricorrente, ha ritenuto “che il quadro clinico del ricorrente di Parte_1
anni 85 è inquadrabile dalla seguente diagnosi: “Sindrome da allettamento cronico
per marcata poliartrosi diffusa e discopatie colonna vertebrale in regione cervico-
dorso-lombare, con ipostenia ai quattro arti senza segni di lato. Cerebrovasculopatia
cronica con grave deterioramento neurologico e rallentamento ideo-motorio che
non gli consente la relazione con il mondo esterno e con i familiari che lo assistono
caratterizzato da mutacismo e tendenza all'isolamento. Miocardiopatia ischemica
dilatativa con impianto di PM, BAC x 2 e F.E. 30%. Diabete mellito insulino-
dipendente, insufficienza renale cronica grave con catetere a permanenza, Grave
ipoacusia bilaterale […..] La documentazione versata in atti, documenta quanto
richiesto dal superiore art. 3 del D.M. citato con riferimento al punto E del citato
DM.: persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o
muscolare con bilancio muscolare complessivo > 1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC) con punteggio In Exspanded Disability Status Scale (EDSS)
IV > 9 o in uno stadio 5 di Hochn e Yahr mad. Il quadro clinico patologico configura i
requisiti clinico-patologici previsti all'art. 3, del D.M. 26.9.2016” sulla disabilità
gravissima. Sono presenti solo alla data delle attuali operazioni peritali del 16
settembre i requisiti sanitari previsti dall'art. 3, lett. i) del D.M. 26.9.2016 per il
diritto all'assegno per la disabilità gravissima. Alla data della domanda
amministrativa e successivamente fino alle attuali operazioni peritali non erano
presenti condizioni clinico-patologiche tali da determinare il diritto al riconoscimento
dell'assegno mensile per la disabilità gravissima”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va riconosciuto disabile gravissimo ai sensi della L. R. n. 4 Parte_1
dell'.
1.3.2017 e dal DPRS n. 545 del 10.05.2017, con decorrenza dal 16 settembre
2024, con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa Controparte_2
prestazione a decorrere da tale data.
Avuto riguardo della decorrenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 3, lett. i) del
D.M. 26.9.2016 per il diritto all'assegno per la disabilità gravissima solo alla data delle operazioni peritali (16 settembre 2024) e non dalla data della domanda amministrativa sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
V Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1767/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa
Accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto riconosce in capo al Parte_1
ricorrente i requisiti sanitari e medico-legali di persona con disabilità gravissima a decorrere dalla data delle operazioni peritali del 16 settembre 2024, in conformità
all'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 4.11.2024 a firma del Dott. . Persona_1
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VI