Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1485/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 24/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 350bis c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 24/04/2025 nella causa n. 1485/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 264/2023, pubblicata in data 12.04.2023 e non notificata, e vertente tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SCARABINO PIETRO GIULIO
- appellante - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore, col
[...] P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellato - Conclusioni All'udienza del 24/04/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 2 Tribunale di Avellino n. 1485/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellante, , avverso le ordinanze di ingiunzione prot. Parte_1
n. 5848 del 06.03.2014 e n. 5973 del 7.03.2014 emesse dalla _1
, odierna appellata, con la seguente motivazione: […] La domanda è
[...] fondata e va accolta. Dirimente ai fini della decisione risulta la sentenza n.
1873/2022 del 22.02.2022 emessa dal Tribunale di NA, in composizione collegiale. In essa, a seguito della querela di falso incidentale promossa dall'odierno ricorrente, è stata accolta la domanda con conseguente declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sul retro degli avvisi di ricevimento. Il
Tribunale, al riguardo, all'esito della consulenza tecnica ha avuto modo di affermare, ritenendo fondata la querela di falso, che le firme apposte sul retro degli avvisi di ricevimento impugnati sono apocrife e, dunque, non appartenenti al querelante. Contestualmente il Tribunale ha altresì evidenziato per la disamina di ogni ulteriore domanda, la competenza del Giudice di Pace. Pertanto, l'istanza di fissazione udienza, diretta ad ottenere la nullità dell'ordinanza di ingiunzione, appare giusta. Ed invero, risulta legittima la richiesta dell'attore, dopo aver premesso la conclusione, a suo favore, del Tribunale di NA. Pertanto, alla luce di quanto motivato e di quanto richiesto, l'opposizione va accolta. Per quanto riguarda le spese di lite vanno compensate, atteso che per un verso la parte ricorrente si è soffermata esclusivamente alla richiesta di accoglimento del ricorso, con annullamento delle ordinanze opposte, alla luce della sentenza del Tribunale di NA (cfr verbale di udienza del 16.12.2022 e note depositate -peraltro non autorizzate-), per altro verso, l'assenza di opposizione da parte della _1 all'istanza di riassunzione […]. Avverso tale decisione, veniva proposto appello dal medesimo opponente,
, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., chiedendo Parte_1 una riforma della sentenza impugnata nel capo relativo alle spese e per l'effetto condannarsi la al pagamento in favore del procuratore Controparte_1 antistatario delle spese del giudizio di primo grado così come […] come specificato nella depositata "notula spese" - oltre ad interessi legali, oltre ad IVA e
CPA e come per legge - atteso che la decisione sulle spese non trova esplicita e ragionevole motivazione e, in effetti, non si spiega alla luce delle risultanze di causa e dell'esito del giudizio, dal momento che la domanda é stata integralmente accolta. […].
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Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame proposto, insisteva per converso la _1
, debitamente costituitasi.
[...]
Ciò posto e passando al merito, giova preliminarmente precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Ebbene, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, quantomeno nella parte in cui compensa le spese di lite, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito. Se è vero difatti che ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. come novellato dal D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014), se vi è soccombenza reciproca tra le parti ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero (v. testualmente art. 92, comma 2), ferma la precisazione secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), è altrettanto vero che nella fattispecie in esame ai fini dell'accoglimento dell'opposizione è stata attribuita rilevanza dirimente alla declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sul retro degli avvisi di ricevimento pronunciata dal Tribunale di NA nel giudizio incidentale di querela di falso proposto (v. sentenza n. 1873/2022 del 22.02.2022). Si tratta, dunque, di ipotesi senz'altro riconducibile, al di là di ogni altra questione, alle citate altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, atteso che l'annullamento delle ordinanze opposte è stato determinato da un fattore (id est: la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento), comunque non direttamente riconducibile all'operato dell'amministrazione di riferimento, che (al pari dell'opponente) ne ha subito le conseguenze, e che - come invero evidenziato anche dal Giudice di prime cure nella sua motivazione (v. sentenza supra riportata sul punto) - non ne ha contrastato la conseguente iniziativa. Tali circostanze, senz'altro gravi (perché attinenti direttamente al merito della controversia decisa) ed eccezionali (perché comunque costituenti l'esito di un falso accertato giudizialmente), appaiono senza dubbio idonei alla, effettivamente avutasi, compensazione delle spese di lite. Alla stregua di quanto precede, dunque, infondato deve ritenersi l'appello così come proposto, dovendo in ogni caso pervenirsi ad una compensazione delle spese di lite in primo grado, con il contestuale assorbimento di ogni altra
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doglianza, deduzione ed eccezione comunque sollevata dalle parti in causa, avendo consolidata giurisprudenza affermato che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, la diversità delle motivazioni qui poste a fondamento della gravata pronuncia di compensazione, in uno alla non piena coincidenza delle stesse con le difese comunque articolate dall'appellata costituitasi, ne consentono la compensazione per l'intero tra le parti. Il rigetto dell'appello impone, tuttavia, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino n. 264/2023, pubblicata in data 12.04.2023 e non notificata, nei confronti di Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore,
[...] respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto e, per l'effetto, conferma seppure per le diverse ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
attesta
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la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/04/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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