TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3687/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. BESSI DEMIS Parte_1 C.F._1
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BESSI DEMIS Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in FR di TT (PI) il 17/07/2004 dalla cui unione nasceva la IG il 31/10/2004 in San Miniato (PI). Le parti allegavano, Persona_1
quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della IG concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Nulla deve essere disposto sull'affidamento né sul regime di frequentazione genitori/IG, essendo quest'ultima maggiorenne.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
18.05.1973, c.f. e nata a [...], il C.F._1 Controparte_1
13.12.1975, c.f. che hanno contratto matrimonio in FR di TT (PI) C.F._2
il 17/07/2004, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di FR di TT (PI) al n°13
Parte II, Serie A dell'anno 2005.
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in FR di TT (PI), viale Italia n. 48, in proprietà delle parti in pari quota pro-indiviso, alla SI.ra con tutto l'arredo e il mobilio ivi presente, la CP_1
quale continua ad abitarvi unitamente alla IG . Per_1
3. DISPONE l'obbligo a carico di poichè la IG non risulta ancora Parte_1 Per_1
economicamente indipendente e considerate le condizioni economiche/patrimoniali delle parti, da cui si rileva una condizione di maggior favore dello stesso, di versare alla SI.ra , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario della IG, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi su c/c intestato alla moglie, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo tra le parti, la cifra sopra prevista è automaticamente rivalutata ed adeguata in base alla variazione del costo della vita, così come accertato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., con riferimento all'anno precedente. Tale obbligo al mantenimento da parte del padre in favore della IG cessa dal momento in cui la medesima sarà economicamente indipendente e percepirà un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. Quanto alle spese straordinarie per la IG, queste ultime, previamente concordate dai genitori e poi documentate, sono imputate agli stessi in pari quota;
qualora dette spese siano state anticipate in presenza di preventivi, vi è l'obbligo al rimborso entro 10 giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa. Tali spese devono intendersi: - quelle mediche: quali visite specialistiche, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapeutiche o per protesi o comunque prestazioni sanitarie di ogni tipo non coperte dal SSN. In tal caso, la spesa deve essere comprovata da relativa prescrizione medica ed indicazione del codice fiscale della IG sui relativi scontrini, ricevute o fatture;
- quelle scolastiche/universitarie: quali iscrizioni e rette, libri di testo e corredo scolastico, scuolabus, treno o altro mezzo di trasporto per andare e/o tornare dall'Università, viaggi d'istruzione;
- quelle per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: quali iscrizione e frequenza ad attività sportive (compreso il relativo abbigliamento ed attrezzatura), ad attività artistiche, ricreative e di svago (comprese cene, uscite e vacanze con gli amici); sono ricomprese tra le spese straordinarie quelle relative all'iscrizione ed alla frequentazione dei corsi per il conseguimento della patente di guida, nonché quelle relative alla partecipazione dei relativi esame. - La spese per l'iscrizione al terzo anno della scuola attualmente frequentata dalla IG sono interamente a carico del SI. che _1
le sosterrà compatibilmente alle proprie possibilità economiche. Gli assegni unici sono percepiti integralmente dalla SI.ra , la quale, con la sottoscrizione dell'accordo tra le parti, provvede CP_1
ad avviare le relative pratiche per il conseguimento di detti assegni. Il SI. si è impegnato a _1
consegnare e sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente a ciò necessaria e comunque a fare tutto quanto in suo potere affinché la madre benefici di detti assegni eventualmente anche a rimborsarli alla stessa se percepiti dal SI. Le parti beneficiano al 50% ciascuno delle _1
detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie fiscalmente deducibili sostenute per la IG.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- Il SI. nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di separazione, trasferisce il proprio _1 domicilio presso un'altra unità abitativa, ancora da reperire, che il medesimo condurrà in locazione ed ove egli porterà con sé tutti i propri effetti personali, avendo cura di comunicare alla SI.ra
[...]
l'indirizzo della nuova abitazione. Fino a tale ultimo momento, il SI. uò soggiornare CP_1 _1
e pernottare presso la casa coniugale. Rilevato che la casa coniugale dispone esternamente e separatamente dall'abitazione di alcuni locali attualmente adibiti ad uso deposito/garage, le parti hanno concordato che detti locali rimangano nella esclusiva diponibilità del SI. _1
- La casa coniugale, intestata ad entrambe le parti, è gravata da mutuo ipotecario, acceso presso
DI CA S.p.A., per il quale i coniugi sono tenuti a corrispondere una rata mensile di Euro
360,00 circa;
i coniugi hanno recentemente contratto un finanziamento con Findomestic, per l'acquisto dell'arredamento relativo alla casa familiare, per il quale essi sono tenuti a corrispondere fino al 2025 una rata mensile di Euro 168,00 e che il SI. attualmente gravato da una rata di _1 finanziamento pari ad Euro 370,00 mensili, contratto per l'acquisto di un furgone ad uso lavorativo.
I coniugi si sono obbligati a restituire ai genitori del SI. la somma di Euro 13.000,00, da _1
questi ultimi ricevuta in prestito. In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerate le condizioni economiche/patrimoniali delle parti, il SI. in considerazione dell'attuale sperequazione dei _1
redditi dei coniugi, si è impegnato ed obbligato, in luogo del contributo al mantenimento della moglie,
a provvedere, anche una volta che egli avrà lasciato la casa coniugale, a sostenere e corrispondere anche le quote parti gravanti sulla SI. sia delle rate di mutuo, sia delle rate del CP_1
finanziamento sopra descritti, nonché ogni altro debito fino ad oggi congiuntamente contratto dalle parti, obbligandosi così a tenere indenne e manlevare la SI.ra da qualsiasi richiesta e/o CP_1
pretesa possa essere avanzata nei di lei confronti da parte dei suddetti istituti bancari o finanziari o comunque da parte di ogni altro creditore relativo ai rapporti obbligatori sopra descritti.
- Le parti hanno convenuto che, fintanto che il SI. ontinuerà a disporre in maniera esclusiva _1
dei locali ad uso garage, pertinenziali alla casa familiare, egli provvede a sostenere integralmente le spese relative alle utenze elettriche concernenti la casa coniugale, mentre restano a carico della SI.ra le altre utenze domestiche. CP_1
-Le parti hanno convenuto che, dal momento in cui la SI.ra avrà reperito un'occupazione CP_1
lavorativa stabile, ella provvederà al pagamento della rata di mutuo nella quota parte alla medesima facente capo, nonché alle spese per l'utenza elettrica relativa alla casa familiare alla stessa assegnata.
Con la sottoscrizione dell'accordo, la SI.ra si è impegnata ed obbligata a reperire una più CP_1
stabile occupazione lavorativa.
- Il c/c n. 000106306594, aperto presso DI CA S.p.A. (filiale di San Miniato) e cointestato ad entrambe le parti, rimane accesso unicamente per il pagamento della rata mensile del mutuo descritto al punto che precede, fintanto che tale rapporto di mutuo risulterà estinto.
- Le somme depositate sui conti correnti bancari nn. 000401272250 e 000106602902, accesi presso
DI CA S.p.A. (filiale di San Miniato), intestati al SI. da quest'ultimo utilizzati per _1 la propria attività imprenditoriale rimangono nell'esclusiva disponibilità del SI. la SI.ra _1 [...]
, rispetto alle somme ivi presenti, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi richiesta e/o pretesa. CP_1
-Il veicolo FIAT 600, targato CX815MH, intestato al SI. ma in uso alla SI.ra _1 CP_1 rimarrà nel possesso esclusivo di quest'ultima, la quale pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, si è impegnata ed obbligata a sostenere tutte le spese accessorie (manutenzione, riparazione, revisione, bollo auto), nonché la polizza assicurativa RCA, tenendo così indenne e manlevando il SI. da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone e/o per violazioni direttamente e/o _1
indirettamente connesse alla circolazione di detto veicolo. Il SI. dal canto suo, rispetto al _1
suddetto veicolo, ha rinunciato, nei confronti della SI.ra , anche per il pregresso, a qualsiasi CP_1 richiesta e/o pretesa connessa alla proprietà e/o all'uso della suddetta autovettura.
- I veicoli Citroen 5, targato DZ710BT (seppur messo di recente in vendita) e l'autocarro, targato
FG573CT, intestati entrambi al SI. quale titolare dell'omonima ditta individuale, verranno _1 assegnati a quest'ultimo e la SI.ra , con la sottoscrizione dell'accordo, ha rinunciato CP_1
rispetto ad essi, anche per il pregresso, a qualsiasi richiesta e/o pretesa connessa alla proprietà e/o all'uso dei suddetti veicoli.
- Rilevato che il SI. è titolare dell'omonima ditta individuale, la SI.ra , con la _1 CP_1
sottoscrizione dell'accordo, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi richiesta e/o pretesa relativa ai beni aziendali e/o ai proventi e/o agli incrementi, passati e/o futuri, concernenti l'impresa del coniuge, i quali rimangono dunque nella proprietà e nella disponibilità esclusiva del SI. _1
- Le parti hanno dichiarato di avere regolamentato tutto quanto attiene ai loro rapporti di natura personale e patrimoniale e, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, hanno dichiarato di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
4. DICHIARA le spese di lite a carico, integralmente, del sig. Parte_1
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di FR di TT (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 19/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3687/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. BESSI DEMIS Parte_1 C.F._1
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BESSI DEMIS Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in FR di TT (PI) il 17/07/2004 dalla cui unione nasceva la IG il 31/10/2004 in San Miniato (PI). Le parti allegavano, Persona_1
quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della IG concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Nulla deve essere disposto sull'affidamento né sul regime di frequentazione genitori/IG, essendo quest'ultima maggiorenne.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
18.05.1973, c.f. e nata a [...], il C.F._1 Controparte_1
13.12.1975, c.f. che hanno contratto matrimonio in FR di TT (PI) C.F._2
il 17/07/2004, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di FR di TT (PI) al n°13
Parte II, Serie A dell'anno 2005.
2. ASSEGNA la casa coniugale, sita in FR di TT (PI), viale Italia n. 48, in proprietà delle parti in pari quota pro-indiviso, alla SI.ra con tutto l'arredo e il mobilio ivi presente, la CP_1
quale continua ad abitarvi unitamente alla IG . Per_1
3. DISPONE l'obbligo a carico di poichè la IG non risulta ancora Parte_1 Per_1
economicamente indipendente e considerate le condizioni economiche/patrimoniali delle parti, da cui si rileva una condizione di maggior favore dello stesso, di versare alla SI.ra , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento ordinario della IG, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi su c/c intestato alla moglie, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo tra le parti, la cifra sopra prevista è automaticamente rivalutata ed adeguata in base alla variazione del costo della vita, così come accertato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., con riferimento all'anno precedente. Tale obbligo al mantenimento da parte del padre in favore della IG cessa dal momento in cui la medesima sarà economicamente indipendente e percepirà un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. Quanto alle spese straordinarie per la IG, queste ultime, previamente concordate dai genitori e poi documentate, sono imputate agli stessi in pari quota;
qualora dette spese siano state anticipate in presenza di preventivi, vi è l'obbligo al rimborso entro 10 giorni dalla rimessa della relativa ricevuta, fattura o altro documento di spesa. Tali spese devono intendersi: - quelle mediche: quali visite specialistiche, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche, psicoterapeutiche o per protesi o comunque prestazioni sanitarie di ogni tipo non coperte dal SSN. In tal caso, la spesa deve essere comprovata da relativa prescrizione medica ed indicazione del codice fiscale della IG sui relativi scontrini, ricevute o fatture;
- quelle scolastiche/universitarie: quali iscrizioni e rette, libri di testo e corredo scolastico, scuolabus, treno o altro mezzo di trasporto per andare e/o tornare dall'Università, viaggi d'istruzione;
- quelle per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: quali iscrizione e frequenza ad attività sportive (compreso il relativo abbigliamento ed attrezzatura), ad attività artistiche, ricreative e di svago (comprese cene, uscite e vacanze con gli amici); sono ricomprese tra le spese straordinarie quelle relative all'iscrizione ed alla frequentazione dei corsi per il conseguimento della patente di guida, nonché quelle relative alla partecipazione dei relativi esame. - La spese per l'iscrizione al terzo anno della scuola attualmente frequentata dalla IG sono interamente a carico del SI. che _1
le sosterrà compatibilmente alle proprie possibilità economiche. Gli assegni unici sono percepiti integralmente dalla SI.ra , la quale, con la sottoscrizione dell'accordo tra le parti, provvede CP_1
ad avviare le relative pratiche per il conseguimento di detti assegni. Il SI. si è impegnato a _1
consegnare e sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente a ciò necessaria e comunque a fare tutto quanto in suo potere affinché la madre benefici di detti assegni eventualmente anche a rimborsarli alla stessa se percepiti dal SI. Le parti beneficiano al 50% ciascuno delle _1
detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie fiscalmente deducibili sostenute per la IG.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- Il SI. nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di separazione, trasferisce il proprio _1 domicilio presso un'altra unità abitativa, ancora da reperire, che il medesimo condurrà in locazione ed ove egli porterà con sé tutti i propri effetti personali, avendo cura di comunicare alla SI.ra
[...]
l'indirizzo della nuova abitazione. Fino a tale ultimo momento, il SI. uò soggiornare CP_1 _1
e pernottare presso la casa coniugale. Rilevato che la casa coniugale dispone esternamente e separatamente dall'abitazione di alcuni locali attualmente adibiti ad uso deposito/garage, le parti hanno concordato che detti locali rimangano nella esclusiva diponibilità del SI. _1
- La casa coniugale, intestata ad entrambe le parti, è gravata da mutuo ipotecario, acceso presso
DI CA S.p.A., per il quale i coniugi sono tenuti a corrispondere una rata mensile di Euro
360,00 circa;
i coniugi hanno recentemente contratto un finanziamento con Findomestic, per l'acquisto dell'arredamento relativo alla casa familiare, per il quale essi sono tenuti a corrispondere fino al 2025 una rata mensile di Euro 168,00 e che il SI. attualmente gravato da una rata di _1 finanziamento pari ad Euro 370,00 mensili, contratto per l'acquisto di un furgone ad uso lavorativo.
I coniugi si sono obbligati a restituire ai genitori del SI. la somma di Euro 13.000,00, da _1
questi ultimi ricevuta in prestito. In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerate le condizioni economiche/patrimoniali delle parti, il SI. in considerazione dell'attuale sperequazione dei _1
redditi dei coniugi, si è impegnato ed obbligato, in luogo del contributo al mantenimento della moglie,
a provvedere, anche una volta che egli avrà lasciato la casa coniugale, a sostenere e corrispondere anche le quote parti gravanti sulla SI. sia delle rate di mutuo, sia delle rate del CP_1
finanziamento sopra descritti, nonché ogni altro debito fino ad oggi congiuntamente contratto dalle parti, obbligandosi così a tenere indenne e manlevare la SI.ra da qualsiasi richiesta e/o CP_1
pretesa possa essere avanzata nei di lei confronti da parte dei suddetti istituti bancari o finanziari o comunque da parte di ogni altro creditore relativo ai rapporti obbligatori sopra descritti.
- Le parti hanno convenuto che, fintanto che il SI. ontinuerà a disporre in maniera esclusiva _1
dei locali ad uso garage, pertinenziali alla casa familiare, egli provvede a sostenere integralmente le spese relative alle utenze elettriche concernenti la casa coniugale, mentre restano a carico della SI.ra le altre utenze domestiche. CP_1
-Le parti hanno convenuto che, dal momento in cui la SI.ra avrà reperito un'occupazione CP_1
lavorativa stabile, ella provvederà al pagamento della rata di mutuo nella quota parte alla medesima facente capo, nonché alle spese per l'utenza elettrica relativa alla casa familiare alla stessa assegnata.
Con la sottoscrizione dell'accordo, la SI.ra si è impegnata ed obbligata a reperire una più CP_1
stabile occupazione lavorativa.
- Il c/c n. 000106306594, aperto presso DI CA S.p.A. (filiale di San Miniato) e cointestato ad entrambe le parti, rimane accesso unicamente per il pagamento della rata mensile del mutuo descritto al punto che precede, fintanto che tale rapporto di mutuo risulterà estinto.
- Le somme depositate sui conti correnti bancari nn. 000401272250 e 000106602902, accesi presso
DI CA S.p.A. (filiale di San Miniato), intestati al SI. da quest'ultimo utilizzati per _1 la propria attività imprenditoriale rimangono nell'esclusiva disponibilità del SI. la SI.ra _1 [...]
, rispetto alle somme ivi presenti, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi richiesta e/o pretesa. CP_1
-Il veicolo FIAT 600, targato CX815MH, intestato al SI. ma in uso alla SI.ra _1 CP_1 rimarrà nel possesso esclusivo di quest'ultima, la quale pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, si è impegnata ed obbligata a sostenere tutte le spese accessorie (manutenzione, riparazione, revisione, bollo auto), nonché la polizza assicurativa RCA, tenendo così indenne e manlevando il SI. da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone e/o per violazioni direttamente e/o _1
indirettamente connesse alla circolazione di detto veicolo. Il SI. dal canto suo, rispetto al _1
suddetto veicolo, ha rinunciato, nei confronti della SI.ra , anche per il pregresso, a qualsiasi CP_1 richiesta e/o pretesa connessa alla proprietà e/o all'uso della suddetta autovettura.
- I veicoli Citroen 5, targato DZ710BT (seppur messo di recente in vendita) e l'autocarro, targato
FG573CT, intestati entrambi al SI. quale titolare dell'omonima ditta individuale, verranno _1 assegnati a quest'ultimo e la SI.ra , con la sottoscrizione dell'accordo, ha rinunciato CP_1
rispetto ad essi, anche per il pregresso, a qualsiasi richiesta e/o pretesa connessa alla proprietà e/o all'uso dei suddetti veicoli.
- Rilevato che il SI. è titolare dell'omonima ditta individuale, la SI.ra , con la _1 CP_1
sottoscrizione dell'accordo, ha rinunciato ad avanzare qualsiasi richiesta e/o pretesa relativa ai beni aziendali e/o ai proventi e/o agli incrementi, passati e/o futuri, concernenti l'impresa del coniuge, i quali rimangono dunque nella proprietà e nella disponibilità esclusiva del SI. _1
- Le parti hanno dichiarato di avere regolamentato tutto quanto attiene ai loro rapporti di natura personale e patrimoniale e, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui ai precedenti punti, hanno dichiarato di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.
4. DICHIARA le spese di lite a carico, integralmente, del sig. Parte_1
5. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di FR di TT (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 19/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori