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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4703/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4703/2020
Oggi 26/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per NO LA PI per delega dell'avv. SIRANO MASSIMO, l'avv.
TIZIANA STRAZZULLO, la quale reitera quanto dedotto nel proprio atto introduttivo, riportandosi alla documentazione ver sata in atti e alle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni chiare, precise e concordanti rese dai testi indicati da parte attorea, nonché alla memoria conclusiva autorizzata;
impugna le avverse conclusioni e reitera la richi esta, già formulata, di c.t.u. anche eventualmente a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo che la stessa venga riservata aa sentenza, all'esito di una completa disamina da parte del Giudice;
per GENERALI ITALIA SPA, per delega dell'avv. SPERA NZA CESARE, l'avv.
CLEMENTINA GIORDANO, la quale si riporta alla memoria conclusionale già depositata chiedendone l'integrale accoglimento, nonché ai rilievi istruttori ivi formulati;
si oppone alla richiesta istruttoria per l'ammissione della c.t.u. medico-legale, stante le risultanze istruttorie chiede che la causa venga decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
dott. Grazia Roscigno
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4703/2020 promossa da:
LA PI NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SIRANO MASSIMO
ATTORE contro
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00409920584), con il patrocinio dell'avv.
SPERANZA CESARE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato con p.e.c. in data 29.06.2020, LI La
NA ha convenuto in giudizio Generali Italia Assicurazioni S.p.A., in qualità di impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda attrice e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che l'incidente è avvenuto per esclusiva colpa del veicolo “pirata” modello SUV, non meglio identificato;
2) condannare pertanto la convenuta società “Generali Italia Ass.ni Spa”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania ed ai sensi dell'art.283 comma 1° lett. a) del D.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni pagina 2 di 12 prodotti all'istante, oltre gli interessi dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Indennizzo quantificabile ai fini della determinazione del contributo unificato entro il limite di € 260.000,00; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che in data 01/06/2014, alle ore 16:30 circa, in Maiori (SA) alla via Diego
Taiani, altezza Km. 41.3, si verificava un sinistro che vedeva coinvolto esso attore, in qualità di conducente del veicolo tipo motociclo modello Ducati
Monster targato DJ18818, di proprietà Vittorio La NA;
- che il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo SUV di colore nero non identificato, il cui conducente, provenendo dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta, anche in considerazione delle numerose curve presenti in quel tratto di strada, invadeva parte della corsia di marcia percorsa dal motociclo da lui condotto, che viaggiava in direzione
Maiori, investendo lo stesso nella parte laterale sinistra;
- che, a causa del violento impatto, il conducente del Ducati Monster perdeva il controllo del motociclo e, nel tentativo di evitare l'impatto con la zona rocciosa posta alla sua destra, sbandando verso sinistra entrava in collisione con i veicoli Fiat 500L targato EV669YX e AI targato EN489ZA provenienti dal senso opposto con direzione Salerno;
- che, a causa della collisione con i due veicoli, egli rovinava al suolo unitamente al motociclo da lui condotto, riportando gravissime lesioni personali e veniva trasportato d'urgenza dal 118 all'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno;
- che il conducente del SUV non identificato, si allontanava senza fermarsi a prestare soccorso, e non fu possibile rilevare il numero di targa, o altri elementi identificativi;
- che, a causa dell'impatto violento, riportava notevoli danni fisici;
- che, in particolare, le lesioni refertate sono consistite in «Politrauma.
Pneumotorace bilaterale» con prognosi riservata;
- che, poi, veniva sottoposto ad esami strumentali e a consulenza ortopedica che evidenziava una «Frattura scomposta III medio diafisi
pagina 3 di 12 femorale destro e frattura acetabolo sinistro con applicazione di trazione al femore destro»;
- che, in data 18/06/2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro;
- che, inoltre, a causa dell'insorgenza di anemia veniva sottoposto anche a emotrasfusioni;
- che, veniva dimesso in data 24/06/2014 con diagnosi definitiva di:
«Frattura femore destro. PNX. Fratture costali. Frattura acetabolo sinistro.
Diastasi spalla destra», con prescrizione di medicazioni, rimozione punti di sutura e terapia medica;
- che in data 24/06/2014 seguiva un secondo ricovero (cartella clinica n.
483/14) con diagnosi di accettazione di: «Frattura diafisi del femore destro».
- che nel corso della degenza era sottoposto ad un lungo programma riabilitativo funzionale;
- che veniva quindi dimesso in data 01/08/2014 con diagnosi definitiva di:
«Esiti di frattura femore dx ed acetaboli sn. Esiti di frattura I e II costa a dx con PNX. Dislipidemia mista»;
- che in data 21/11/2014 (Ospedale S.S. NN di Chieti) seguiva nuovo ricovero (cartella clinica n. 1139) con diagnosi di entrata di: «Ritardo di consolidazione femore dx»;
- che nel corso della degenza era sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del chiodo endomidollare e sintesi con placca dal femore destro.
- che in data 25/11/2014 veniva dimesso con diagnosi di uscita di:
«Ritardo di consolidazione di frattura spiroide diafisaria femore destro»;
- che le suddette lesioni sono così quantificabili: ITT di giorni 60 + ITP al
50% di giorni 60 gg. + ITP al 25% di giorni 60 + I.P. postumi di invalidità permanente al 30%, oltre il danno morale e spese mediche documentate, per un totale complessivo di €206.965,00;
- che per il sinistro presentava, presso la Legione Carabinieri di
Marcianise, querela contro ignoti per le gravi lesioni subite e per omissione di soccorso;
- che, nonostante la messa in mora inviata alla Consap S.p.A. e alla
Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime
pagina 4 di 12 della Strada per la stipula di una convenzione per la negoziazione assistita, non otteneva alcun riscontro.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle sopramenzionate conclusioni.
Si è costituita tempestivamente la Generali Italia S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha dedotto:
- la prescrizione del diritto risarcitorio;
- che l'accadimento del fatto storico non è così come rappresentato nell'atto di citazione;
- che, infatti, la dinamica riportata è priva di plausibilità, emergendo, per contro, l'autonoma fuoriuscita di strada di esso attore, sbandato per imprudente condotta di guida su un tratto tortuoso, che per evitare di schiantarsi contro la roccia collocata lungo il margine destro, sbandava nell'opposta corsia di marcia, investendo due auto provenienti dall'opposta direzione di marcia;
- che, parte attorea, non ha provveduto a depositare la verbalizzazione dell'incidente da parte delle competenti autorità;
- che in alcuna maniera è possibile risalire all'imputabilità dell'incidente ad un pirata della strada, come facilmente arguibile anche dalla presumibile archiviazione del procedimento penale, apertosi su querela di parte, anche se nell'atto introduttivo non ne viene fatta menzione;
- la mancata prova del nesso causale tra evento e danni lamentati, nonché della loro reale entità.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'On.le Giudice adito, risalendo il sinistro al 1/6/2014, dichiarare ex art.
2947, II° comma cod. civ., la prescrizione del diritto del danneggiato, essendosi il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli prescritto il 1/6/2016, entro due anni dal giorno dell'incidente o nel diverso termine che il Giudice dovesse ritenere computabile;
2. Voglia l'On.le
Giudice adito contestare il fatto storico riferito, emergendo l'autonoma fuoriuscita di strada di un motociclista terminato dapprima contro la roccia collocata sulla sua destra, sbandato poi contro due autovetture provenienti dall'opposta direzione, come facilmente arguibile anche dalla mancanza di verbalizzazione da parte delle competenti autorità;
3. Voglia l'On.le Giudice
pagina 5 di 12 adito contestare il nesso di causalità materiale e giuridico, non giustificandosi che la fuoriuscita di strada sia stata determinata dall'investimento da parte di un SUV proveniente dall'opposta direzione, che invadeva l'opposta corsia, facendo perdere il controllo al motociclista, che, anche per evitare di impattare la roccia sulla sua destra, sbandava verso sinistra, investendo due veicoli provenienti dall'opposta direzione, né essendo giustificato il nesso tra le rivendicate lesioni e la presunta invasione di corsia subita, chiedendosi che si proceda ad una scissione di eventuali lesioni determinate dalla collisione con il veicolo pirata da quelle prodotte nello scontro con i veicoli investiti;
4. Voglia l'On.le Giudice adito contestare la responsabilità dello sconosciuto investitore, considerando la natura indiretta dei danni prospettati, da perdita del controllo del motociclo, che procedeva lungo una strada tortuosa ad una velocità che non consentiva né l'arresto né il controllo del motociclo, evitando così di investire la Fiat 500L tg. EV669YX
e la AI tg. EN489ZA che proveniva dall'opposta direzione;
5. Voglia
l'On.le Giudice adito contestare l'eccessiva quantificazione del danno e dei postumi, ingiustificata la rivendicazione del danno morale, incluso unitariamente dalle tabelle del Tribunale di Milano nel danno non patrimoniale, omessa la dichiarazione della mancanza di diritto a prestazione da parte dell'assicuratore sociale;
6. Voglia l'On.le Giudice adito in caso di ammissione di prova testimoniale attorea abilitare alla prova contraria sui medesimi capi con i medesimi testi designandi;
7. Voglia l'On.le Giudice adito disporre C.T.U. cinematica con perizia dei veicoli, ricostruendo le modalità di accadimento dell'incidente con ispezione dei veicoli coinvolti e dei luoghi, determinando la velocità tenuta dal motociclo Ducati Monster tg. DJ18818, la velocità all'atto dell'impatto contro la Fiat 500L tg. EV669YX e la AI tg.
EN489ZA, scindere eventuali danni diretti da quelli indiretti, prendendo atto per la partecipazione alle operazioni peritali della designazione dell'ing.
Felice Russo via Quarto n. 16, Pagani;
8. Voglia l'On.le Giudice ammettere
C.T.U. medica, prendendo atto della designazione quale consulente di parte del dott. Gianfranco Lenza e formulare al consulente i quesiti a), b), riporti nella presente comparsa, integralmente richiamati nelle conclusioni;
9.
Voglia l'On.le Giudice adito, essendo il trasporto ospedaliero avvenuto
pagina 6 di 12 tramite 118, disporre l'acquisizione d'ufficio della scheda MSB118, che riporta il Verbale di Intervento e viene compilata in tre copie, una per il Pronto
Soccorso, una per l'Ente, una per il paziente. Con vittoria di spese e competenze causa».
Nelle memorie istruttorie la parte convenuta ha depositato il Verbale di
Incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di Maiori e, con successiva nota di deposito previamente autorizzata, copia conforme integrale del fascicolo n° 651/2014/21bis del Giudice di Pace di Salerno.
Quindi, espletata la prova delegata, escussi i testi, la Giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 15.06.2023 nonché nella comparsa conclusionale depositata in data 12.02.2024, Generali Italia S.p.A.,
F.G.V.S. ha rinunciato all'eccepita prescrizione del diritto risarcitorio.
***
1. La domanda deve essere rigettata.
1.1. Per quanto concerne la prova del fatto storico così come descritto dall'attore, non è stata raggiunta la prova secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (v., tra le tante
Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).
1.2. Vanno infatti rilevate diverse incongruenze in merito alla dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione.
1.2.1. Dal verbale di Incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di
Maiori (tempestivamente depositato nella memoria II termine dalla parte convenuta), in merito alla dinamica, si legge: «In data 01.06.2014 verso le ore
16:30 nei pressi del km.41,300, il motoveicolo catalogato con la lettera “C”
Ducati Moster, condotto dal sig. La NA LI stava percorrendo la
SS.163, denominata anche via Diego Taiani nel Comune di Maiori, in direzione Maiori, dopo aver effettuato una curva in sorpasso, probabilmente, perdeva il controllo e scivolando urtava, prima contro il veicolo catalogato con lettera “B” AI i40, condotta dal sig. CO
ND, colpendola sul lato sx, tagliando la lamiera dello sportello, e successivamente andava ad impattare contro il veicolo catalogato “A” Fiat
pagina 7 di 12 500 L, condotta da LL AD, colpendola nella parte frontale-angolo sinistro, il motociclo, poi finiva la sua corsa, probabilmente sulla sua corsia direzione Maiori, lasciando sull'asfalto vari segni di scarroccio. Le due autovetture percorrevano, la suddetta strada, nella loro corsia, in direzione
Salerno. Al momento del nostro arrivo, la moto era già stata spostata e messa in posizione normale poggiata sulla parete rocciosa. (…)»
1.3. I verbalizzanti, inoltre, ricostruivano la suddetta dinamica anche dopo aver acquisito le dichiarazioni di OS RI, AN FR, MO
NI, GA ZH, RC TO, nonché di EP IC, ossia i conducenti e passeggeri delle auto identificate, contro le quali il motociclo attoreo ha impattato.
1.4. Tuttavia, nessuno delle persone ascoltate ha riferito della presenza del
Suv che, a dire della parte attorea, ha determinato il sinistro.
1.5. Nella denuncia-querela sporta dalla parte attorea in data 01.10.2014 presso la Legione Carabinieri Campania Staz.cc Marcianise questi, invece, ha affermato: «(…) so che il veicolo che mi urtava era un SUV di colore nero, del quale non vi saprei dire il modello e numero di targa perché da me non visto, mentre però vi posso dire che tale veicolo non si era fermato per prestare il mio soccorso e per denunciare la dinamica del sinistro, in quanto con me in moto vi era un amico che mi seguiva, il quale dopo avermi visto a terra in attesa dei soccorsi sentiva dire a delle persone che si erano fermate che un
SUV di colore nero mi aveva urtato senza fermarsi (…). Il mio amico si chiama IC EP di Torre NN (…), il quale veniva identificato dai Carabinieri di Maiori intervenuti nel sinistro per i rilievi (…).
Il mio amico EP è in possesso delle generalità delle persone che hanno visto questo suv colpirmi senza dare soccorso (…)».
1.6. In relazione a quest'ultimo, tuttavia, i verbalizzanti hanno precisato che:
«il teste sig. IC SE: "Ha dichiarato che non ha visto
l'incidente perché stava due curve dietro"».
1.7. Pertanto, quanto riferito dalla parte attorea nella denuncia querela in merito alla posizione di EP IC e alla possibilità di riferire sui fatti di causa risulta, poi, smentito da quest'ultimo quando, addirittura, riferisce di non aver visto nulla.
pagina 8 di 12 1.8. Le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi di parte attorea sono contraddittorie, oltre che implausibili, in quanto contrastano con il corredo documentale offerto dal rapporto dei Carabinieri.
2. La deposizione resa da NC DA risulta essere poco lineare e l'inattendibilità si evince anche dalla poca chiarezza con cui viene descritta la presunta collisione tra il Suv e la moto: «Era in piena curva quando LI
La NA ha cominciato a cadere, anzi mi correggo era subito dopo la curva perché la curva era abbastanza estesa. Ho visto che la moto ha impattato prima con il Suv, e poi con un'utilitaria grigia. Io conducevo la mia moto.
Preciso che la moto ha impattato con la parte anteriore del Suv;
mi correggo non c'è stato impatto fra il Suv e la moto. Il Suv ha toccato la moto portando ad uno sbandamento del veicolo. La moto ha impattato col Suv con la sua parte anteriore sinistra. Dopo questo primo impatto c'è stato lo sbandamento della moto che è andata prima sul costone roccioso, senza impattarvi, e poi di riflesso è andata verso sinistra, dove ha impattato contro l'utilitaria grigia.
Al momento dell'impatto della moto con il Suv era già visibile l'utilitaria grigia che era dietro il Suv».
2.1. Il teste, ET SO, escusso all'udienza del 12.05.2022 in particolare ha riferito esclusivamente: «Il suv era di colore nero. La moto, una volta toccata l'X5, è entrata prima in collisione con la AI di colore grigio argento e poi ha impattato con la 500L».
2.2. Questa circostanza risulta inverosimile anche alla luce di quanto dichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti che, invece, hanno affermato di essere stati investiti dalla moto senza mai rilevare la presenza di un Suv che, alla luce anche del tratto di strada in questione (una carreggiata a doppio senso stretto e con curva), non poteva passare inosservato.
2.3. In particolare, hanno riferito: «Io sottoscritto LL AD conducente del veicolo Fiat 500L targa EV669YX, noleggiato C/ O Europcar di
Capodichino dichiaro quanto segue: mentre percorrevo la SS.163 direzione
Salerno, mentre procedevo sulla strada nella mia corsia di marcia, venivo investito da una moto scivolata che procedeva a velocità sostenuta in sorpasso»; negli stessi termini: «Io sottoscritto CO ND nato a
Busto Arsizio (VA) il 22.09.1972, conducente del veicolo AI i40 targato
pagina 9 di 12 EH489ZA noleggiato C/ O Europcar di Capodichino dichiaro quanto segue: percorrendo la SS.163 direzione Salerno vengo investito nella mia corsia da una moto Ducati che scivolava dopo aver percorso una curva in sorpasso. La moto ha urtato lungo tutto il lato sinistro della mia auto tagliando anche lamiera della portiera sinistra anteriore e posteriore».
2.4. Come sostenuto anche dalla parte convenuta, infatti, non è possibile che un Suv sconosciuto, proveniente dall'opposta direzione, abbia invaso la corsia di marcia del motociclo Ducati, impattandolo e facendolo sbandare, poiché
l'invasione di corsia sarebbe stata osservata sia da CO ND, conducente dell'auto AI sia da LL AD, conducente della Fiat
500L, che invece non hanno menzionato il presunto SUV che avrebbe dovuto precederli.
2.5. L'implausibilità di quanto riferito, inoltre, emerge anche dal fatto che l'altro teste, DA NC, ha riferito di aver assistito all'incidente unitamente ad ET SO, di cui, peraltro, durante la deposizione non ricordava neppure il cognome, localizzando la concessionaria di cui era titolare l'asserito amico a Scafati, invece che a Boscoreale, che viaggiava sulla sua moto ma, di essersi accorto che la persona investita fosse l'odierno attore solo dopo circa un anno nell'ambito degli incontri di un Club Ducati.
2.6. In particolare, egli ha riferito «(…) nell'ambito di incontri abituali del club ufficiale della Ducati ho conosciuto il sig. La NA e, nel confrontarci su questioni riguardanti la moto, il sig. La NA mi ha detto che, circa un anno prima, era stato coinvolto in un incidente stradale e, ricostruendo l'accaduto, ricordandolo chiaramente giacché non avevo mai visto prima una cosa del genere, mi sono reso conto di aver visto l'incidente in cui era stato coinvolto il sig. La NA (…)».
2.7. Tuttavia, egli stesso riferisce che «La persona che conduceva la moto suddetta indossava il casco. Posso solo di aver visto la dinamica dell'incidente, come ho già detto sopra».
2.8. Orbene, appare inverosimile che NC DA e SO ET abbiano assistito al sinistro per cui è causa.
2.9. Allo stesso modo appare singolare che, mentre percorrevano la strada dietro la moto dell'odierno attore a circa 20 metri, siano riusciti a schivare la pagina 10 di 12 moto e proseguire senza fermarsi nonostante anche la presenza dei veicoli coinvolti.
2.10. Inoltre, alle spalle dell'attore, secondo quanto riferito ai
Carabinieri dallo stesso, c'era EP IC che a sole due curve dietro non è riuscito a vedere l'incidente; invece, i due testi escussi a ben venti metri e a distanza di un anno hanno addirittura ricordato i punti di impatto tra la moto dell'attore e il presunto SUV.
2.11. NC DA ha dichiarato, infatti: «nel vedere che il sig. La
NA perdeva l'equilibrio ho cominciato a rallentare. Per schivarlo mi sono mantenuto alla destra della corsia, rallentando, ma non mi sono fermato».
2.12. L'inattendibilità delle dichiarazioni, inoltre, emerge anche dalla poca conoscenza del traffico in quel momento e su quel tratto di strada che rende ancora più inverosimile la presenza degli stessi sui luoghi di causa.
2.13. La teste escussa, FR AN, sul punto ha riferito: «Sia noi che la AI viaggiavamo nella nostra corsia andavamo piano perché c'era un rallentamento»; questa deposizione è coerente con quanto riferito dall'altro teste «Eravamo incolonnati perché c'era coda, di conseguenza, eravamo nella nostra corsia in quanto la strada lì è stretta».
2.14. Tali deposizioni risultano coerenti con quanto indicato nella relazione di incidente stradale in cui, appunto, relativamente alle «condizioni di traffico» viene indicato «Intenso».
2.15. Alla linearità di queste deposizioni si contrappone quanto, invece, sostenuto dal teste di parte attorea che, invece, riferisce: «Stranamente il traffico, quel giorno, era scorrevole» (deposizione DA NC).
2.16. In conclusione, deve ritenersi non raggiunta la prova sull'an e che, pertanto, la parte attorea abbia perso il controllo della moto come, d'altronde, risulta anche dalle tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici.
2.17. La perdita del controllo della moto è avvenuta per esclusiva responsabilità della parte attorea e non per colpa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
2.18. Invero, si desume che il motociclo modello Ducati Monster targato
DJ18818, condotto da LI La NA, dopo aver effettuato una curva in sorpasso, perdeva il controllo scivolando sull'asfalto per circa una lunghezza di pagina 11 di 12 m. 3,40 una e l'altra di cm 90 colpendo la prima auto (AI) sul lato sinistro, tagliando la lamiera dello sportello, e successivamente andando a impattare contro l'altro veicolo (Fiat 500 L), nella parte frontale-angolo sinistro.
2.19. La documentazione ulteriormente presente agli atti del fascicolo penale non fa che ripercorrere la ricostruzione del sinistro descritta nel
Verbale di Incidente redatto dai Carabinieri di Maiori che, per giunta, ha portato all'archiviazione del procedimento penale a seguito della richiesta presentata dal pubblico ministero in data 14.11.2015. (cfr. deposito di parte convenuta del 18.01.2022- fascicolo penale parte prima e parte dodicesima pag.
273 e ss.).
3. La domanda è, quindi, rigettata e le spese seguono la soccombenza dell'attore.
3.1. Il compenso viene liquidato in base allo scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, ai medi, tranne per la fase decisoria, ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.164,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
26 marzo 2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4703/2020
Oggi 26/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per NO LA PI per delega dell'avv. SIRANO MASSIMO, l'avv.
TIZIANA STRAZZULLO, la quale reitera quanto dedotto nel proprio atto introduttivo, riportandosi alla documentazione ver sata in atti e alle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle dichiarazioni chiare, precise e concordanti rese dai testi indicati da parte attorea, nonché alla memoria conclusiva autorizzata;
impugna le avverse conclusioni e reitera la richi esta, già formulata, di c.t.u. anche eventualmente a seguito di rimessione della causa sul ruolo dopo che la stessa venga riservata aa sentenza, all'esito di una completa disamina da parte del Giudice;
per GENERALI ITALIA SPA, per delega dell'avv. SPERA NZA CESARE, l'avv.
CLEMENTINA GIORDANO, la quale si riporta alla memoria conclusionale già depositata chiedendone l'integrale accoglimento, nonché ai rilievi istruttori ivi formulati;
si oppone alla richiesta istruttoria per l'ammissione della c.t.u. medico-legale, stante le risultanze istruttorie chiede che la causa venga decisa;
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
dott. Grazia Roscigno
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4703/2020 promossa da:
LA PI NO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SIRANO MASSIMO
ATTORE contro
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00409920584), con il patrocinio dell'avv.
SPERANZA CESARE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato con p.e.c. in data 29.06.2020, LI La
NA ha convenuto in giudizio Generali Italia Assicurazioni S.p.A., in qualità di impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda attrice e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che l'incidente è avvenuto per esclusiva colpa del veicolo “pirata” modello SUV, non meglio identificato;
2) condannare pertanto la convenuta società “Generali Italia Ass.ni Spa”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania ed ai sensi dell'art.283 comma 1° lett. a) del D.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni pagina 2 di 12 prodotti all'istante, oltre gli interessi dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo.
Indennizzo quantificabile ai fini della determinazione del contributo unificato entro il limite di € 260.000,00; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che in data 01/06/2014, alle ore 16:30 circa, in Maiori (SA) alla via Diego
Taiani, altezza Km. 41.3, si verificava un sinistro che vedeva coinvolto esso attore, in qualità di conducente del veicolo tipo motociclo modello Ducati
Monster targato DJ18818, di proprietà Vittorio La NA;
- che il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo SUV di colore nero non identificato, il cui conducente, provenendo dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta, anche in considerazione delle numerose curve presenti in quel tratto di strada, invadeva parte della corsia di marcia percorsa dal motociclo da lui condotto, che viaggiava in direzione
Maiori, investendo lo stesso nella parte laterale sinistra;
- che, a causa del violento impatto, il conducente del Ducati Monster perdeva il controllo del motociclo e, nel tentativo di evitare l'impatto con la zona rocciosa posta alla sua destra, sbandando verso sinistra entrava in collisione con i veicoli Fiat 500L targato EV669YX e AI targato EN489ZA provenienti dal senso opposto con direzione Salerno;
- che, a causa della collisione con i due veicoli, egli rovinava al suolo unitamente al motociclo da lui condotto, riportando gravissime lesioni personali e veniva trasportato d'urgenza dal 118 all'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno;
- che il conducente del SUV non identificato, si allontanava senza fermarsi a prestare soccorso, e non fu possibile rilevare il numero di targa, o altri elementi identificativi;
- che, a causa dell'impatto violento, riportava notevoli danni fisici;
- che, in particolare, le lesioni refertate sono consistite in «Politrauma.
Pneumotorace bilaterale» con prognosi riservata;
- che, poi, veniva sottoposto ad esami strumentali e a consulenza ortopedica che evidenziava una «Frattura scomposta III medio diafisi
pagina 3 di 12 femorale destro e frattura acetabolo sinistro con applicazione di trazione al femore destro»;
- che, in data 18/06/2014, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura del femore destro;
- che, inoltre, a causa dell'insorgenza di anemia veniva sottoposto anche a emotrasfusioni;
- che, veniva dimesso in data 24/06/2014 con diagnosi definitiva di:
«Frattura femore destro. PNX. Fratture costali. Frattura acetabolo sinistro.
Diastasi spalla destra», con prescrizione di medicazioni, rimozione punti di sutura e terapia medica;
- che in data 24/06/2014 seguiva un secondo ricovero (cartella clinica n.
483/14) con diagnosi di accettazione di: «Frattura diafisi del femore destro».
- che nel corso della degenza era sottoposto ad un lungo programma riabilitativo funzionale;
- che veniva quindi dimesso in data 01/08/2014 con diagnosi definitiva di:
«Esiti di frattura femore dx ed acetaboli sn. Esiti di frattura I e II costa a dx con PNX. Dislipidemia mista»;
- che in data 21/11/2014 (Ospedale S.S. NN di Chieti) seguiva nuovo ricovero (cartella clinica n. 1139) con diagnosi di entrata di: «Ritardo di consolidazione femore dx»;
- che nel corso della degenza era sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del chiodo endomidollare e sintesi con placca dal femore destro.
- che in data 25/11/2014 veniva dimesso con diagnosi di uscita di:
«Ritardo di consolidazione di frattura spiroide diafisaria femore destro»;
- che le suddette lesioni sono così quantificabili: ITT di giorni 60 + ITP al
50% di giorni 60 gg. + ITP al 25% di giorni 60 + I.P. postumi di invalidità permanente al 30%, oltre il danno morale e spese mediche documentate, per un totale complessivo di €206.965,00;
- che per il sinistro presentava, presso la Legione Carabinieri di
Marcianise, querela contro ignoti per le gravi lesioni subite e per omissione di soccorso;
- che, nonostante la messa in mora inviata alla Consap S.p.A. e alla
Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime
pagina 4 di 12 della Strada per la stipula di una convenzione per la negoziazione assistita, non otteneva alcun riscontro.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento delle sopramenzionate conclusioni.
Si è costituita tempestivamente la Generali Italia S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha dedotto:
- la prescrizione del diritto risarcitorio;
- che l'accadimento del fatto storico non è così come rappresentato nell'atto di citazione;
- che, infatti, la dinamica riportata è priva di plausibilità, emergendo, per contro, l'autonoma fuoriuscita di strada di esso attore, sbandato per imprudente condotta di guida su un tratto tortuoso, che per evitare di schiantarsi contro la roccia collocata lungo il margine destro, sbandava nell'opposta corsia di marcia, investendo due auto provenienti dall'opposta direzione di marcia;
- che, parte attorea, non ha provveduto a depositare la verbalizzazione dell'incidente da parte delle competenti autorità;
- che in alcuna maniera è possibile risalire all'imputabilità dell'incidente ad un pirata della strada, come facilmente arguibile anche dalla presumibile archiviazione del procedimento penale, apertosi su querela di parte, anche se nell'atto introduttivo non ne viene fatta menzione;
- la mancata prova del nesso causale tra evento e danni lamentati, nonché della loro reale entità.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia
l'On.le Giudice adito, risalendo il sinistro al 1/6/2014, dichiarare ex art.
2947, II° comma cod. civ., la prescrizione del diritto del danneggiato, essendosi il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli prescritto il 1/6/2016, entro due anni dal giorno dell'incidente o nel diverso termine che il Giudice dovesse ritenere computabile;
2. Voglia l'On.le
Giudice adito contestare il fatto storico riferito, emergendo l'autonoma fuoriuscita di strada di un motociclista terminato dapprima contro la roccia collocata sulla sua destra, sbandato poi contro due autovetture provenienti dall'opposta direzione, come facilmente arguibile anche dalla mancanza di verbalizzazione da parte delle competenti autorità;
3. Voglia l'On.le Giudice
pagina 5 di 12 adito contestare il nesso di causalità materiale e giuridico, non giustificandosi che la fuoriuscita di strada sia stata determinata dall'investimento da parte di un SUV proveniente dall'opposta direzione, che invadeva l'opposta corsia, facendo perdere il controllo al motociclista, che, anche per evitare di impattare la roccia sulla sua destra, sbandava verso sinistra, investendo due veicoli provenienti dall'opposta direzione, né essendo giustificato il nesso tra le rivendicate lesioni e la presunta invasione di corsia subita, chiedendosi che si proceda ad una scissione di eventuali lesioni determinate dalla collisione con il veicolo pirata da quelle prodotte nello scontro con i veicoli investiti;
4. Voglia l'On.le Giudice adito contestare la responsabilità dello sconosciuto investitore, considerando la natura indiretta dei danni prospettati, da perdita del controllo del motociclo, che procedeva lungo una strada tortuosa ad una velocità che non consentiva né l'arresto né il controllo del motociclo, evitando così di investire la Fiat 500L tg. EV669YX
e la AI tg. EN489ZA che proveniva dall'opposta direzione;
5. Voglia
l'On.le Giudice adito contestare l'eccessiva quantificazione del danno e dei postumi, ingiustificata la rivendicazione del danno morale, incluso unitariamente dalle tabelle del Tribunale di Milano nel danno non patrimoniale, omessa la dichiarazione della mancanza di diritto a prestazione da parte dell'assicuratore sociale;
6. Voglia l'On.le Giudice adito in caso di ammissione di prova testimoniale attorea abilitare alla prova contraria sui medesimi capi con i medesimi testi designandi;
7. Voglia l'On.le Giudice adito disporre C.T.U. cinematica con perizia dei veicoli, ricostruendo le modalità di accadimento dell'incidente con ispezione dei veicoli coinvolti e dei luoghi, determinando la velocità tenuta dal motociclo Ducati Monster tg. DJ18818, la velocità all'atto dell'impatto contro la Fiat 500L tg. EV669YX e la AI tg.
EN489ZA, scindere eventuali danni diretti da quelli indiretti, prendendo atto per la partecipazione alle operazioni peritali della designazione dell'ing.
Felice Russo via Quarto n. 16, Pagani;
8. Voglia l'On.le Giudice ammettere
C.T.U. medica, prendendo atto della designazione quale consulente di parte del dott. Gianfranco Lenza e formulare al consulente i quesiti a), b), riporti nella presente comparsa, integralmente richiamati nelle conclusioni;
9.
Voglia l'On.le Giudice adito, essendo il trasporto ospedaliero avvenuto
pagina 6 di 12 tramite 118, disporre l'acquisizione d'ufficio della scheda MSB118, che riporta il Verbale di Intervento e viene compilata in tre copie, una per il Pronto
Soccorso, una per l'Ente, una per il paziente. Con vittoria di spese e competenze causa».
Nelle memorie istruttorie la parte convenuta ha depositato il Verbale di
Incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di Maiori e, con successiva nota di deposito previamente autorizzata, copia conforme integrale del fascicolo n° 651/2014/21bis del Giudice di Pace di Salerno.
Quindi, espletata la prova delegata, escussi i testi, la Giudice ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 15.06.2023 nonché nella comparsa conclusionale depositata in data 12.02.2024, Generali Italia S.p.A.,
F.G.V.S. ha rinunciato all'eccepita prescrizione del diritto risarcitorio.
***
1. La domanda deve essere rigettata.
1.1. Per quanto concerne la prova del fatto storico così come descritto dall'attore, non è stata raggiunta la prova secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (v., tra le tante
Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021).
1.2. Vanno infatti rilevate diverse incongruenze in merito alla dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione.
1.2.1. Dal verbale di Incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di
Maiori (tempestivamente depositato nella memoria II termine dalla parte convenuta), in merito alla dinamica, si legge: «In data 01.06.2014 verso le ore
16:30 nei pressi del km.41,300, il motoveicolo catalogato con la lettera “C”
Ducati Moster, condotto dal sig. La NA LI stava percorrendo la
SS.163, denominata anche via Diego Taiani nel Comune di Maiori, in direzione Maiori, dopo aver effettuato una curva in sorpasso, probabilmente, perdeva il controllo e scivolando urtava, prima contro il veicolo catalogato con lettera “B” AI i40, condotta dal sig. CO
ND, colpendola sul lato sx, tagliando la lamiera dello sportello, e successivamente andava ad impattare contro il veicolo catalogato “A” Fiat
pagina 7 di 12 500 L, condotta da LL AD, colpendola nella parte frontale-angolo sinistro, il motociclo, poi finiva la sua corsa, probabilmente sulla sua corsia direzione Maiori, lasciando sull'asfalto vari segni di scarroccio. Le due autovetture percorrevano, la suddetta strada, nella loro corsia, in direzione
Salerno. Al momento del nostro arrivo, la moto era già stata spostata e messa in posizione normale poggiata sulla parete rocciosa. (…)»
1.3. I verbalizzanti, inoltre, ricostruivano la suddetta dinamica anche dopo aver acquisito le dichiarazioni di OS RI, AN FR, MO
NI, GA ZH, RC TO, nonché di EP IC, ossia i conducenti e passeggeri delle auto identificate, contro le quali il motociclo attoreo ha impattato.
1.4. Tuttavia, nessuno delle persone ascoltate ha riferito della presenza del
Suv che, a dire della parte attorea, ha determinato il sinistro.
1.5. Nella denuncia-querela sporta dalla parte attorea in data 01.10.2014 presso la Legione Carabinieri Campania Staz.cc Marcianise questi, invece, ha affermato: «(…) so che il veicolo che mi urtava era un SUV di colore nero, del quale non vi saprei dire il modello e numero di targa perché da me non visto, mentre però vi posso dire che tale veicolo non si era fermato per prestare il mio soccorso e per denunciare la dinamica del sinistro, in quanto con me in moto vi era un amico che mi seguiva, il quale dopo avermi visto a terra in attesa dei soccorsi sentiva dire a delle persone che si erano fermate che un
SUV di colore nero mi aveva urtato senza fermarsi (…). Il mio amico si chiama IC EP di Torre NN (…), il quale veniva identificato dai Carabinieri di Maiori intervenuti nel sinistro per i rilievi (…).
Il mio amico EP è in possesso delle generalità delle persone che hanno visto questo suv colpirmi senza dare soccorso (…)».
1.6. In relazione a quest'ultimo, tuttavia, i verbalizzanti hanno precisato che:
«il teste sig. IC SE: "Ha dichiarato che non ha visto
l'incidente perché stava due curve dietro"».
1.7. Pertanto, quanto riferito dalla parte attorea nella denuncia querela in merito alla posizione di EP IC e alla possibilità di riferire sui fatti di causa risulta, poi, smentito da quest'ultimo quando, addirittura, riferisce di non aver visto nulla.
pagina 8 di 12 1.8. Le dichiarazioni testimoniali dei testi escussi di parte attorea sono contraddittorie, oltre che implausibili, in quanto contrastano con il corredo documentale offerto dal rapporto dei Carabinieri.
2. La deposizione resa da NC DA risulta essere poco lineare e l'inattendibilità si evince anche dalla poca chiarezza con cui viene descritta la presunta collisione tra il Suv e la moto: «Era in piena curva quando LI
La NA ha cominciato a cadere, anzi mi correggo era subito dopo la curva perché la curva era abbastanza estesa. Ho visto che la moto ha impattato prima con il Suv, e poi con un'utilitaria grigia. Io conducevo la mia moto.
Preciso che la moto ha impattato con la parte anteriore del Suv;
mi correggo non c'è stato impatto fra il Suv e la moto. Il Suv ha toccato la moto portando ad uno sbandamento del veicolo. La moto ha impattato col Suv con la sua parte anteriore sinistra. Dopo questo primo impatto c'è stato lo sbandamento della moto che è andata prima sul costone roccioso, senza impattarvi, e poi di riflesso è andata verso sinistra, dove ha impattato contro l'utilitaria grigia.
Al momento dell'impatto della moto con il Suv era già visibile l'utilitaria grigia che era dietro il Suv».
2.1. Il teste, ET SO, escusso all'udienza del 12.05.2022 in particolare ha riferito esclusivamente: «Il suv era di colore nero. La moto, una volta toccata l'X5, è entrata prima in collisione con la AI di colore grigio argento e poi ha impattato con la 500L».
2.2. Questa circostanza risulta inverosimile anche alla luce di quanto dichiarato dai conducenti dei veicoli coinvolti che, invece, hanno affermato di essere stati investiti dalla moto senza mai rilevare la presenza di un Suv che, alla luce anche del tratto di strada in questione (una carreggiata a doppio senso stretto e con curva), non poteva passare inosservato.
2.3. In particolare, hanno riferito: «Io sottoscritto LL AD conducente del veicolo Fiat 500L targa EV669YX, noleggiato C/ O Europcar di
Capodichino dichiaro quanto segue: mentre percorrevo la SS.163 direzione
Salerno, mentre procedevo sulla strada nella mia corsia di marcia, venivo investito da una moto scivolata che procedeva a velocità sostenuta in sorpasso»; negli stessi termini: «Io sottoscritto CO ND nato a
Busto Arsizio (VA) il 22.09.1972, conducente del veicolo AI i40 targato
pagina 9 di 12 EH489ZA noleggiato C/ O Europcar di Capodichino dichiaro quanto segue: percorrendo la SS.163 direzione Salerno vengo investito nella mia corsia da una moto Ducati che scivolava dopo aver percorso una curva in sorpasso. La moto ha urtato lungo tutto il lato sinistro della mia auto tagliando anche lamiera della portiera sinistra anteriore e posteriore».
2.4. Come sostenuto anche dalla parte convenuta, infatti, non è possibile che un Suv sconosciuto, proveniente dall'opposta direzione, abbia invaso la corsia di marcia del motociclo Ducati, impattandolo e facendolo sbandare, poiché
l'invasione di corsia sarebbe stata osservata sia da CO ND, conducente dell'auto AI sia da LL AD, conducente della Fiat
500L, che invece non hanno menzionato il presunto SUV che avrebbe dovuto precederli.
2.5. L'implausibilità di quanto riferito, inoltre, emerge anche dal fatto che l'altro teste, DA NC, ha riferito di aver assistito all'incidente unitamente ad ET SO, di cui, peraltro, durante la deposizione non ricordava neppure il cognome, localizzando la concessionaria di cui era titolare l'asserito amico a Scafati, invece che a Boscoreale, che viaggiava sulla sua moto ma, di essersi accorto che la persona investita fosse l'odierno attore solo dopo circa un anno nell'ambito degli incontri di un Club Ducati.
2.6. In particolare, egli ha riferito «(…) nell'ambito di incontri abituali del club ufficiale della Ducati ho conosciuto il sig. La NA e, nel confrontarci su questioni riguardanti la moto, il sig. La NA mi ha detto che, circa un anno prima, era stato coinvolto in un incidente stradale e, ricostruendo l'accaduto, ricordandolo chiaramente giacché non avevo mai visto prima una cosa del genere, mi sono reso conto di aver visto l'incidente in cui era stato coinvolto il sig. La NA (…)».
2.7. Tuttavia, egli stesso riferisce che «La persona che conduceva la moto suddetta indossava il casco. Posso solo di aver visto la dinamica dell'incidente, come ho già detto sopra».
2.8. Orbene, appare inverosimile che NC DA e SO ET abbiano assistito al sinistro per cui è causa.
2.9. Allo stesso modo appare singolare che, mentre percorrevano la strada dietro la moto dell'odierno attore a circa 20 metri, siano riusciti a schivare la pagina 10 di 12 moto e proseguire senza fermarsi nonostante anche la presenza dei veicoli coinvolti.
2.10. Inoltre, alle spalle dell'attore, secondo quanto riferito ai
Carabinieri dallo stesso, c'era EP IC che a sole due curve dietro non è riuscito a vedere l'incidente; invece, i due testi escussi a ben venti metri e a distanza di un anno hanno addirittura ricordato i punti di impatto tra la moto dell'attore e il presunto SUV.
2.11. NC DA ha dichiarato, infatti: «nel vedere che il sig. La
NA perdeva l'equilibrio ho cominciato a rallentare. Per schivarlo mi sono mantenuto alla destra della corsia, rallentando, ma non mi sono fermato».
2.12. L'inattendibilità delle dichiarazioni, inoltre, emerge anche dalla poca conoscenza del traffico in quel momento e su quel tratto di strada che rende ancora più inverosimile la presenza degli stessi sui luoghi di causa.
2.13. La teste escussa, FR AN, sul punto ha riferito: «Sia noi che la AI viaggiavamo nella nostra corsia andavamo piano perché c'era un rallentamento»; questa deposizione è coerente con quanto riferito dall'altro teste «Eravamo incolonnati perché c'era coda, di conseguenza, eravamo nella nostra corsia in quanto la strada lì è stretta».
2.14. Tali deposizioni risultano coerenti con quanto indicato nella relazione di incidente stradale in cui, appunto, relativamente alle «condizioni di traffico» viene indicato «Intenso».
2.15. Alla linearità di queste deposizioni si contrappone quanto, invece, sostenuto dal teste di parte attorea che, invece, riferisce: «Stranamente il traffico, quel giorno, era scorrevole» (deposizione DA NC).
2.16. In conclusione, deve ritenersi non raggiunta la prova sull'an e che, pertanto, la parte attorea abbia perso il controllo della moto come, d'altronde, risulta anche dalle tracce di scarrocciamento lasciate dagli pneumatici.
2.17. La perdita del controllo della moto è avvenuta per esclusiva responsabilità della parte attorea e non per colpa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
2.18. Invero, si desume che il motociclo modello Ducati Monster targato
DJ18818, condotto da LI La NA, dopo aver effettuato una curva in sorpasso, perdeva il controllo scivolando sull'asfalto per circa una lunghezza di pagina 11 di 12 m. 3,40 una e l'altra di cm 90 colpendo la prima auto (AI) sul lato sinistro, tagliando la lamiera dello sportello, e successivamente andando a impattare contro l'altro veicolo (Fiat 500 L), nella parte frontale-angolo sinistro.
2.19. La documentazione ulteriormente presente agli atti del fascicolo penale non fa che ripercorrere la ricostruzione del sinistro descritta nel
Verbale di Incidente redatto dai Carabinieri di Maiori che, per giunta, ha portato all'archiviazione del procedimento penale a seguito della richiesta presentata dal pubblico ministero in data 14.11.2015. (cfr. deposito di parte convenuta del 18.01.2022- fascicolo penale parte prima e parte dodicesima pag.
273 e ss.).
3. La domanda è, quindi, rigettata e le spese seguono la soccombenza dell'attore.
3.1. Il compenso viene liquidato in base allo scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, ai medi, tranne per la fase decisoria, ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.164,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
26 marzo 2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
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