Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2010, n. 2750
CASS
Sentenza 8 febbraio 2010

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L'art. 6 della legge n. 190 del 1985, nell'attribuire alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, non ha condizionato tale soluzione alla circostanza che sia prevista una sola qualifica nella categoria (coincidente con la categoria stessa) ovvero ne sia prevista una pluralità, né, in quest'ultimo caso, che il dipendente rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti. Ne consegue che l'art. 38, comma 7, del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 dei dipendenti postali, che, senza operare alcuna differenziazione in base ai livelli presenti nella medesima categoria, prevede il maggior termine di sei mesi per l'assunzione definitiva in caso di "applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri", si interpreta nel senso che il tempo necessario per accedere ad uno qualsiasi dei due livelli previsti per la categoria dei quadri è lo stesso sia che il lavoratore appartenga all'area di base od operativa sia che rivendichi, quale quadro di secondo livello, il riconoscimento della qualifica di primo livello.

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  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2010, n. 2750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2750
Data del deposito : 8 febbraio 2010

Testo completo