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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2024, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 888/2024 promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Deorsola Fabio e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giovanni Dionisio che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cattinelli Luca che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1057/2000 del 28.01.2000 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/01/2024 e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente Parte_2 all'assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2
***
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 1057/2000 del 28.01.2000, così provvede:
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, un assegno divorzile di € 3600,00 (tremilaseicento). L'assegno così commisurato avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, con prima indicizzazione secondo indice ISTAT al 1° gennaio 2025;
DÀ ATTO che le Parti convengono che a titolo di indicizzazione per l'anno 2023, pari ad € Org_1
490,62 mensili con decorrenza da gennaio a dicembre, non corrisposta, il sig. verserà a saldo Pt_1 e stralcio la somma di € 3000,00, entro 15 gg. dal deposito del Ricorso introduttivo del giudizio;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a versare, entro 15 giorni dal deposito del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio, la somma di € 6052,00 a titolo di rimborso di tutte le spese mediche sostenute dalla sig.ra negli anni 2021, 2022, 2023; Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con l'adempimento di tali condizioni, anche in via transattiva e novativa, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
CONFERMA per il resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1057/2000 del 28.01.2000;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 1.3.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 888/2024 promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Deorsola Fabio e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giovanni Dionisio che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cattinelli Luca che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1057/2000 del 28.01.2000 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/01/2024 e Parte_1 [...] chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente Parte_2 all'assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2
***
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 1057/2000 del 28.01.2000, così provvede:
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, un assegno divorzile di € 3600,00 (tremilaseicento). L'assegno così commisurato avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, con prima indicizzazione secondo indice ISTAT al 1° gennaio 2025;
DÀ ATTO che le Parti convengono che a titolo di indicizzazione per l'anno 2023, pari ad € Org_1
490,62 mensili con decorrenza da gennaio a dicembre, non corrisposta, il sig. verserà a saldo Pt_1 e stralcio la somma di € 3000,00, entro 15 gg. dal deposito del Ricorso introduttivo del giudizio;
DÀ ATTO che il sig. si impegna a versare, entro 15 giorni dal deposito del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio, la somma di € 6052,00 a titolo di rimborso di tutte le spese mediche sostenute dalla sig.ra negli anni 2021, 2022, 2023; Pt_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con l'adempimento di tali condizioni, anche in via transattiva e novativa, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere;
CONFERMA per il resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1057/2000 del 28.01.2000;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 1.3.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento