TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
Oggi 30 settembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1880/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Genco ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
2 La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Tenuto conto di
quanto espresso in precedenza, a parere del CTU in conseguenza delle infermità di cui è affetto il
ricorrente nato a [...] il [...] e ivi residente, via Cesare Battisti Parte_1
32, secondo il parere del CTU presenta i requisiti per essere considerato INVALIDO
ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli
atti quotidiani della vita (L. 508/1988). Il ricorrente PRESENTA in atto i requisiti medico-legali i
necessari al riconoscimento della provvidenza economica dell'indennità di accompagnamento. la
data di decorrenza della nuova invalidita' e' stata individuata dal consulente a partire dal giorno
25.07.2025. Il CTU indica la possibile revisione a partire dal mese di marzo 2026”.
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo al ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno
25.7.2025, data successiva dalla presentazione della domanda amministrativa, indicando possibile revisione a marzo 2026.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 25.7.2025.
3 Il ricorso va accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa,
ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016;
Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal giorno 25.7.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 30.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
4