Articolo 40 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 38Articolo 39
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27 settembre 1958
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20 gennaio 1981
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21 giugno 2022
Art. 40.
(Assegni e indennita' ai componenti del consiglio)

Al Vice Presidente del Consiglio superiore e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennita' di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di rappresentanza, ai magistrati indicati nell' art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 .
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento piu' favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.
((Ai componenti e' attribuita un'indennita' per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', nonche' la misura dell'indennita' di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita' e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89))
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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