Art. 1.
Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .