CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
EL SA, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2989/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Aragona - Via Roma 124 92021 Aragona AG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 29120239000463950000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: regolarmente chiamata da remoto risulta assente alle ore 10:46
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento e al Comune di Aragona, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120239000463950/000 notificatagli il 26 marzo 2023, con la quale veniva richiesto il versamento della somma complessiva di
€ 16.434,95, riferita a quattro cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'intimazione per omessa rituale notificazione delle cartelle sottese, il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato e l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che le cartelle relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 erano già state impugnate con precedente ricorso definito dalla CGT di primo grado di Agrigento con sentenza n. 834/02/21, che ne aveva confermato la rituale notifica e dichiarato l'inammissibilità del gravame. Ha quindi dedotto la violazione del principio del ne bis in idem e la definitività dei ruoli.
Il Comune di Aragona, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur non essendo stata destinataria della notificazione del ricorso, è intervenuta volontariamente con atto di costituzione irrituale, non preceduto dalla notificazione alle altre parti costituite, in violazione dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 546/92. Ha prodotto documentazione asseritamente attestante la regolare notifica di tutte le cartelle, eccependo la tardività del ricorso, la definitività dei ruoli e l'insussistenza della prescrizione, richiamando l'orientamento della Cassazione sul termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Con memorie illustrative depositate in vista dell'udienza del 12 dicembre 2025, il contribuente ha ulteriormente dedotto:
• l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non preceduto dalla notificazione alle altre parti costituite, in violazione dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 546/92, come chiarito da
Cass. SS.UU. n. 11676/2024;
• l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER, in quanto proveniente da un intervento irrituale e tamquam non esset;
• la mancanza di prova del perfezionamento delle notifiche delle cartelle sottese, evidenziando per la cartella n. 291/2017-0008108161000, l'assenza della raccomandata informativa a seguito di consegna a mani della moglie, come richiesto da Cass. n. 20596/2023; per la cartella n. 291/2017-0017636419000, la notifica a mezzo Società_1 priva di licenza;
per la cartella n. 291/2019-0001611972000, la mancanza della CAD;
per la cartella n. 291/2019-0005759974000, l'assenza dell'avviso di ricevimento.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia solo parzialmente meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va preliminarmente respinta la censura relativa alla violazione delle modalità di esecuzione dell'intervento volontario dell'ADER, che il ricorrente assume inammissibile poiché effettuato senza previa notifica alle parti costituite.
È vero che l'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 impone la notificazione dell'atto di intervento a tutte le parti già costituite, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata osservanza di tale adempimento formale non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'intervento, trattandosi di una prescrizione funzionale alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. Trib., n.
26281/2025).
L'irregolarità assume rilievo solo se abbia concretamente inciso su tali prerogative, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Il ricorrente, infatti, non ha allegato né dimostrato quale specifico pregiudizio avrebbe subito a causa della mancata notifica dell'atto di intervento, limitandosi a dedurre in via astratta l'inammissibilità dello stesso.
Va altresì evidenziato che il ricorrente è incorso in una violazione processuale ben più rilevante.
Il ricorso introduttivo, infatti, non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendo l'atto impugnato (intimazione di pagamento) riferibile esclusivamente a tale ente e pur lamentando il contribuente vizi propri dell'intimazione e delle cartelle esattoriali, di esclusiva competenza del concessionario della riscossione.
Orbene, la mancata evocazione in giudizio del soggetto legittimato passivo necessario determinerebbe l'inammissibilità originaria del gravame, non potendo il giudice supplire d'ufficio all'integrazione del contraddittorio, così come già avvenuto nel precedente giudizio tra le medesime odierne parti in causa, definito con sentenza di inammissibilità n. 834/2021 di questa Corte.
In assenza, dunque, dell'intervento volontario dell'Agente della riscossione il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Tale intervento ha tuttavia sanato il vizio, ristabilendo il pieno contraddittorio e impedendo che l'irregolarità incidesse sulle prerogative difensive delle parti ed il ricorso può dunque essere esaminato nel merito.
Alla luce della documentazione prodotta, esso risulta fondato limitatamente alla cartella esattoriale n.
29120190005759974000.
Dall'esame del fascicolo processuale, ed in particolare dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle
Entrate emerge, infatti, che le cartelle n. 29120170008108161000 (anno d'imposta 2013) e n.
29120170017636419000 (anno d'imposta 2014) sono già state impugnate con ricorso del 07.01.2019 dinanzi a questa CGT, che con sentenza n. 834/02/21, depositata l'11.05.2021, ne ha dichiarato l'inammissibilità.
Su tali atti si è dunque formato il giudicato, con conseguente preclusione all'esame di ulteriori censure, non potendo il ricorrente rimettere in discussione una statuizione ormai definitiva e insuscettibile di revisione nel presente giudizio.
Quanto alla cartella n. 291/20190001611972000, sempre dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, si evince la regolare notifica in data 18.04.2019 mediante deposito presso la casa comunale, con successiva compiuta giacenza della raccomandata informativa.
Deve inoltre richiamarsi il principio, ribadito da Cass. n. 18880/2025, secondo cui in ambito tributario è pienamente legittima la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, anche in assenza dell'allegazione della CAD.
Diversamente, per la cartella esattoriale n. 291/20170017636419000, dal fascicolo processuale non si rinviene nessuna prova della notifica.
Non possono ritenersi idonei, a tal fine, né i meri estratti di ruolo prodotti, né la relata di notifica relativa alla raccomandata n. 61461710951-6, non essendo possibile individuare con certezza l'atto cui essa si riferisca.
Ne consegue, quindi, che in assenza di prova dell'avvenuta notifica della suddetta cartella esattoriale impugnata, il ricorso deve essere accolto con riferimento a tale atto.
Poiché il Comune di Aragona non si è costituito in giudizio, le spese di lite nei suoi confronti possono essere integralmente compensate.
Relativamente alle altre parti resistenti, sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, all'iter processuale e all'accoglimento solo parziale del ricorso, per disporre la compensazione delle spese nella misura di un quarto. Il residuo, come liquidato in dispositivo, va posto a carico della parte contribuente, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Accoglie il ricorso limitatamente alla Cartella esattoriale n. 291/20170017636419000;
- Rigetta per il resto;
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il comune di Aragona contumace;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 1.497,30, somma già decurtata della compensazione per ¼, oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
L'estensore Il Presidente
LE VE ER VA CO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
EL SA, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2989/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Aragona - Via Roma 124 92021 Aragona AG
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 29120239000463950000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: regolarmente chiamata da remoto risulta assente alle ore 10:46
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento e al Comune di Aragona, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120239000463950/000 notificatagli il 26 marzo 2023, con la quale veniva richiesto il versamento della somma complessiva di
€ 16.434,95, riferita a quattro cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha eccepito la nullità derivata dell'intimazione per omessa rituale notificazione delle cartelle sottese, il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato e l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che le cartelle relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 erano già state impugnate con precedente ricorso definito dalla CGT di primo grado di Agrigento con sentenza n. 834/02/21, che ne aveva confermato la rituale notifica e dichiarato l'inammissibilità del gravame. Ha quindi dedotto la violazione del principio del ne bis in idem e la definitività dei ruoli.
Il Comune di Aragona, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur non essendo stata destinataria della notificazione del ricorso, è intervenuta volontariamente con atto di costituzione irrituale, non preceduto dalla notificazione alle altre parti costituite, in violazione dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 546/92. Ha prodotto documentazione asseritamente attestante la regolare notifica di tutte le cartelle, eccependo la tardività del ricorso, la definitività dei ruoli e l'insussistenza della prescrizione, richiamando l'orientamento della Cassazione sul termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Con memorie illustrative depositate in vista dell'udienza del 12 dicembre 2025, il contribuente ha ulteriormente dedotto:
• l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non preceduto dalla notificazione alle altre parti costituite, in violazione dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 546/92, come chiarito da
Cass. SS.UU. n. 11676/2024;
• l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER, in quanto proveniente da un intervento irrituale e tamquam non esset;
• la mancanza di prova del perfezionamento delle notifiche delle cartelle sottese, evidenziando per la cartella n. 291/2017-0008108161000, l'assenza della raccomandata informativa a seguito di consegna a mani della moglie, come richiesto da Cass. n. 20596/2023; per la cartella n. 291/2017-0017636419000, la notifica a mezzo Società_1 priva di licenza;
per la cartella n. 291/2019-0001611972000, la mancanza della CAD;
per la cartella n. 291/2019-0005759974000, l'assenza dell'avviso di ricevimento.
All'udienza del 12 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia solo parzialmente meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va preliminarmente respinta la censura relativa alla violazione delle modalità di esecuzione dell'intervento volontario dell'ADER, che il ricorrente assume inammissibile poiché effettuato senza previa notifica alle parti costituite.
È vero che l'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 impone la notificazione dell'atto di intervento a tutte le parti già costituite, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata osservanza di tale adempimento formale non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'intervento, trattandosi di una prescrizione funzionale alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. Trib., n.
26281/2025).
L'irregolarità assume rilievo solo se abbia concretamente inciso su tali prerogative, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
Il ricorrente, infatti, non ha allegato né dimostrato quale specifico pregiudizio avrebbe subito a causa della mancata notifica dell'atto di intervento, limitandosi a dedurre in via astratta l'inammissibilità dello stesso.
Va altresì evidenziato che il ricorrente è incorso in una violazione processuale ben più rilevante.
Il ricorso introduttivo, infatti, non è stato notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur essendo l'atto impugnato (intimazione di pagamento) riferibile esclusivamente a tale ente e pur lamentando il contribuente vizi propri dell'intimazione e delle cartelle esattoriali, di esclusiva competenza del concessionario della riscossione.
Orbene, la mancata evocazione in giudizio del soggetto legittimato passivo necessario determinerebbe l'inammissibilità originaria del gravame, non potendo il giudice supplire d'ufficio all'integrazione del contraddittorio, così come già avvenuto nel precedente giudizio tra le medesime odierne parti in causa, definito con sentenza di inammissibilità n. 834/2021 di questa Corte.
In assenza, dunque, dell'intervento volontario dell'Agente della riscossione il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Tale intervento ha tuttavia sanato il vizio, ristabilendo il pieno contraddittorio e impedendo che l'irregolarità incidesse sulle prerogative difensive delle parti ed il ricorso può dunque essere esaminato nel merito.
Alla luce della documentazione prodotta, esso risulta fondato limitatamente alla cartella esattoriale n.
29120190005759974000.
Dall'esame del fascicolo processuale, ed in particolare dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle
Entrate emerge, infatti, che le cartelle n. 29120170008108161000 (anno d'imposta 2013) e n.
29120170017636419000 (anno d'imposta 2014) sono già state impugnate con ricorso del 07.01.2019 dinanzi a questa CGT, che con sentenza n. 834/02/21, depositata l'11.05.2021, ne ha dichiarato l'inammissibilità.
Su tali atti si è dunque formato il giudicato, con conseguente preclusione all'esame di ulteriori censure, non potendo il ricorrente rimettere in discussione una statuizione ormai definitiva e insuscettibile di revisione nel presente giudizio.
Quanto alla cartella n. 291/20190001611972000, sempre dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, si evince la regolare notifica in data 18.04.2019 mediante deposito presso la casa comunale, con successiva compiuta giacenza della raccomandata informativa.
Deve inoltre richiamarsi il principio, ribadito da Cass. n. 18880/2025, secondo cui in ambito tributario è pienamente legittima la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, anche in assenza dell'allegazione della CAD.
Diversamente, per la cartella esattoriale n. 291/20170017636419000, dal fascicolo processuale non si rinviene nessuna prova della notifica.
Non possono ritenersi idonei, a tal fine, né i meri estratti di ruolo prodotti, né la relata di notifica relativa alla raccomandata n. 61461710951-6, non essendo possibile individuare con certezza l'atto cui essa si riferisca.
Ne consegue, quindi, che in assenza di prova dell'avvenuta notifica della suddetta cartella esattoriale impugnata, il ricorso deve essere accolto con riferimento a tale atto.
Poiché il Comune di Aragona non si è costituito in giudizio, le spese di lite nei suoi confronti possono essere integralmente compensate.
Relativamente alle altre parti resistenti, sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, all'iter processuale e all'accoglimento solo parziale del ricorso, per disporre la compensazione delle spese nella misura di un quarto. Il residuo, come liquidato in dispositivo, va posto a carico della parte contribuente, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Accoglie il ricorso limitatamente alla Cartella esattoriale n. 291/20170017636419000;
- Rigetta per il resto;
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il comune di Aragona contumace;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 1.497,30, somma già decurtata della compensazione per ¼, oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
L'estensore Il Presidente
LE VE ER VA CO