Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 215
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità per omessa notifica delle cartelle sottese

    La Corte ha ritenuto fondata la censura limitatamente alla cartella esattoriale n. 291/20170017636419000, per la quale non è stata fornita prova della notifica.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte non ha esaminato nel merito tale censura in quanto assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso per omessa notifica di una delle cartelle.

  • Altro
    Inesistenza della pretesa creditoria per decadenza e prescrizione

    La Corte non ha esaminato nel merito tale censura in quanto assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso per omessa notifica di una delle cartelle.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa notifica all'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto che la mancata notifica del ricorso all'Agente della Riscossione avrebbe determinato l'inammissibilità, ma l'intervento volontario dell'ente ha sanato il vizio, ristabilendo il contraddittorio.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'intervento volontario dell'ADER

    La Corte ha respinto tale censura, ritenendo che la mancata notifica dell'intervento non determina di per sé l'inammissibilità, se non incide concretamente sul contraddittorio e sulla difesa, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità della documentazione prodotta da ADER

    La Corte ha ritenuto che l'intervento dell'ADER, seppur inizialmente irrituale, ha sanato il vizio, permettendo l'esame della documentazione nel merito.

  • Accolto
    Mancanza di prova del perfezionamento delle notifiche delle cartelle

    La Corte ha accolto tale censura limitatamente alla cartella n. 291/20170017636419000, per la quale non è stata rinvenuta prova della notifica nel fascicolo processuale.

  • Rigettato
    Formazione del giudicato su cartelle relative agli anni 2013 e 2014

    La Corte ha ritenuto che su tali atti si è formato il giudicato, precludendo l'esame di ulteriori censure nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Regolare notifica mediante deposito presso la casa comunale

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella, richiamando la legittimità della notifica diretta a mezzo posta ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973 anche in assenza della CAD.

  • Accolto
    Assenza di prova della notifica

    La Corte ha accolto il ricorso su questo punto, ritenendo che non vi fosse prova della notifica nel fascicolo processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 215
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 215
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo