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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/07/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
FR La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1541/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Parte_1
CH e PI AR ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 23 gennaio 2023 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
1 Oggetto: causa previdenziale - riliquidazione pensione quota 100 e accertamento dell'indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. telematico iscritto a ruolo generale in data 07.10.2024, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la dichiarazione di CP_1
nullità della riliquidazione della pensione n. 018-870033051540 CAT. VOART del 7.2.2024 (doc. n. 1) e dell'accertamento dell'indebito del 26.8.2024 (doc. n.
2), nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa previdenziale, e per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione interamente nel periodo dal gennaio 2022 al marzo 2023.
Ha esposto di essere titolare di pensione quota 100, in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° aprile 2019 e di avere ricevuto, dall'istituto previdenziale, una comunicazione del 7.2.2024 di riliquidazione con relativo conguaglio per gli anni 2022 e 2023 per indebito percepimento della pensione per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2023 per l'importo di €
24.809,88 lordi, con richiesta del 26.8.2024 di restituzione della somma di €
20.125,77 per ratei non spettanti (doc. nn. 1 e 2). Il ricorrente ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa occasionale limitatamente a qualche giorno nell'arco di 2 mesi, dal giugno all'agosto 2022, e di avere percepito la somma netta di € 621,00.
Ha proposto ricorso avverso tali provvedimenti ritenuti illegittimi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'impugnato atto di accertamento, la revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità dei provvedimenti dell CP_1
con conseguente corresponsione di tutte le somme pensionistiche non percepite per gli anni 2022 e 2023.
2 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la CP_1
legittimità del proprio operato, invocando il disposto di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 che vieta il cumulo tra la pensione in quota 100 e qualsiasi reddito da lavoro dipendente, come quello svolto dal ricorrente, come emerge dall'estratto contributivo di cui a pag. 2 della memoria difensiva, nonché dal modello Unilav in cui il datore di lavoro ha denunciato il ricorrente come lavoratore intermittente (doc. n. 1) e, quindi, rientrante nell'alveo della subordinazione. Ha osservato che, in applicazione della predetta normativa,
l'istituto ha adottato la circolare n 117/2019 che prevede, in caso di percezione di reddito da lavoro dipendente, la sospensione della prestazione e, in caso di ratei già riscossi, il loro recupero dalla data della decorrenza della pensione.
Con decreto dell'11.10.2024, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati, non ravvisandosi un concreto periculum in mora, stante l'eventuale trattenuta mensile di quota della pensione, è stata fissata udienza di discussione della causa, che si è svolta in data 11.03.2025 con collegamento da remoto, nella quale, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 25.06.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi e il ricorrente ha chiesto, in subordine, una riduzione delle somme, considerato il periodo lavorato di soli due mesi per un importo retributivo di soli € 621,00, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è in parte fondato.
In fatto, è pacifico che il ricorrente, titolare di pensione anticipata c.d. pensione quota 100 ex art. 14 del D.L. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° aprile 2019, ha
3 ricevuto una comunicazione di riliquidazione della pensione e di recupero dell'indebito (doc. nn. 1 e 2 fasc. ricorrente) a causa del suo impiego nel periodo giugno-agosto 2022, per il quale ha percepito un reddito netto di €
621,00 (come da estratto contributivo di cui alla memoria difensiva) che ha comportato una riliquidazione (e contestuale conguaglio) di € 24.809,88 ed una richiesta di restituzione per € 20.125,77.
Trattasi di svolgimento di lavoro dipendente di natura subordinata, come provato dall' attraverso l'estratto contributivo e la denuncia da parte del CP_1
datore di lavoro del ricorrente nel modello Unilav del lavoro intermittente (doc.
n. 1 fasc. resistente), regolato dal d.lgs. n. 15/1981 e rientrante nell'ambito della subordinazione. L'evidenza documentale non è stata smentita dal ricorrente che nulla ha documentato, allegato e provato relativamente al rapporto di lavoro intercorso col datore di lavoro ditta Italiano Simone.
L'interpretazione della norma da parte dell' , tuttavia, non è condivisibile, CP_1
come ritenuto anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Trib.
Firenze, sez. lav., 28 ottobre 2021; Trib. Lucca, sez. lav. 7 marzo 2023; Trib.
Brescia, sez. lav., 21 settembre 2023 - r.g.l. n. 1685/2022),
Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 prevede che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.”
Il divieto di cumulo, previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione. Ciò significa che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito da lavoro. Per
l'effetto, la pensione spettante nel corso di un determinato anno deve essere
4 decurtata dall'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro eventualmente ed effettivamente prestata.
La diversa tesi sostenuta dall'ente previdenziale - che ritiene non dovuta l'intera pensione per l'anno di riferimento e ritiene, altresì, perduto il trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito i redditi dal lavoro dipendente - non trova riscontro nel testo normativo e finisce per rappresentare una sanzione per colui che, avvalsosi del regime favorevole introdotto dall'art. 14 cit., si dedichi ad attività di lavoro.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 33/2023), l'interpretazione fornita dall “susciterebbe dubbi di CP_1
costituzionalità con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost. secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”.
E in ciò la tesi è supportata dalla previsione del tetto massimo di € 5.000,00 annui per il lavoro autonomo occasionale, che da un lato garantisce il mantenimento della prestazione previdenziale proprio in considerazione dell'esiguità della somma e dall'altro garantisce il rispetto della ratio della previsione della quota 100, cioé favorire il ricambio generazionale con il contestuale sostentamento del sistema previdenziale.
A diversa conclusione non può condurre la sentenza della Corte Costituzionale
n. 234/2022 pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo
5 occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui dove “… non v'è alcun accenno alla questione della perdita del diritto per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti” (Corte d'Appello di Perugia cit.)
Risulta fortemente sproporzionata la decadenza dell'intera prestazione previdenziale, con richiesta di restituzione di quanto percepito, a fronte di redditi minimi che pongono il soggetto nella condizione di non poter far fronte neppure alle esigenze minime di sopravvivenza.
Considerato quanto esposto, in conseguenza dell'attività di lavoro svolta, il ricorrente non ha perso il diritto alla pensione per l'intero anno di riferimento, ma solo fino alla concorrenza del reddito percepito.
Non è quindi sussistente l'indebito rivendicato dall' con la comunicazione di CP_1
riliquidazione relativamente all'intera pensione erogata per il periodo
01.01.2022-31.03.2023 avendo il ricorrente percepito un reddito netto di soli €
621,00, restando l' tenuto al pagamento della differenza, così risultando CP_1
illegittima la richiesta dell' di restituzione di quanto percepito. CP_1
Di conseguenza, l' è tenuto alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di CP_1
ratei non dovuti sulla pensione per gli anni 2022 e 2023, decurtata la somma netta di € 621,00 percepita dal pensionato per lo svolgimento del lavoro intermittente di natura subordinata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti considerata la particolarità della fattispecie e l'esito della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- dichiara non sussistente l'indebito comunicato al ricorrente con il provvedimento dell di riliquidazione del 7.2.2024, relativo all'intera CP_1
6 pensione dello stesso per gli anni 2022 e 2023, nonché con comunicazione del
26.8.2024, se non limitatamente alla somma netta di € 621,00,
- dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione dei ratei di pensione anticipata quota 100 per l'anno 2022 e 2023, detratta la somma netta di € 621,00 percepita a titolo di reddito da lavoro per l'anno 2022 e, per l'effetto,
- condanna al pagamento della differenza dovuta al ricorrente e/o alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccedenza alla somma netta di € 621,00, percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente svolto dal ricorrente nell'anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o dalla data del trattenimento sui ratei di pensione sino alla restituzione;
- spese compensate.
Busto Arsizio, 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa FR La US
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
FR La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1541/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Parte_1
CH e PI AR ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, in data 23 gennaio 2023 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
1 Oggetto: causa previdenziale - riliquidazione pensione quota 100 e accertamento dell'indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. telematico iscritto a ruolo generale in data 07.10.2024, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la dichiarazione di CP_1
nullità della riliquidazione della pensione n. 018-870033051540 CAT. VOART del 7.2.2024 (doc. n. 1) e dell'accertamento dell'indebito del 26.8.2024 (doc. n.
2), nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa previdenziale, e per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione interamente nel periodo dal gennaio 2022 al marzo 2023.
Ha esposto di essere titolare di pensione quota 100, in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° aprile 2019 e di avere ricevuto, dall'istituto previdenziale, una comunicazione del 7.2.2024 di riliquidazione con relativo conguaglio per gli anni 2022 e 2023 per indebito percepimento della pensione per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2023 per l'importo di €
24.809,88 lordi, con richiesta del 26.8.2024 di restituzione della somma di €
20.125,77 per ratei non spettanti (doc. nn. 1 e 2). Il ricorrente ha dichiarato di aver prestato attività lavorativa occasionale limitatamente a qualche giorno nell'arco di 2 mesi, dal giugno all'agosto 2022, e di avere percepito la somma netta di € 621,00.
Ha proposto ricorso avverso tali provvedimenti ritenuti illegittimi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'impugnato atto di accertamento, la revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità dei provvedimenti dell CP_1
con conseguente corresponsione di tutte le somme pensionistiche non percepite per gli anni 2022 e 2023.
2 Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la CP_1
legittimità del proprio operato, invocando il disposto di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 che vieta il cumulo tra la pensione in quota 100 e qualsiasi reddito da lavoro dipendente, come quello svolto dal ricorrente, come emerge dall'estratto contributivo di cui a pag. 2 della memoria difensiva, nonché dal modello Unilav in cui il datore di lavoro ha denunciato il ricorrente come lavoratore intermittente (doc. n. 1) e, quindi, rientrante nell'alveo della subordinazione. Ha osservato che, in applicazione della predetta normativa,
l'istituto ha adottato la circolare n 117/2019 che prevede, in caso di percezione di reddito da lavoro dipendente, la sospensione della prestazione e, in caso di ratei già riscossi, il loro recupero dalla data della decorrenza della pensione.
Con decreto dell'11.10.2024, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati, non ravvisandosi un concreto periculum in mora, stante l'eventuale trattenuta mensile di quota della pensione, è stata fissata udienza di discussione della causa, che si è svolta in data 11.03.2025 con collegamento da remoto, nella quale, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 25.06.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate, con cui le parti hanno richiamato i propri precedenti scritti difensivi e il ricorrente ha chiesto, in subordine, una riduzione delle somme, considerato il periodo lavorato di soli due mesi per un importo retributivo di soli € 621,00, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è in parte fondato.
In fatto, è pacifico che il ricorrente, titolare di pensione anticipata c.d. pensione quota 100 ex art. 14 del D.L. n. 4/2019, con decorrenza dal 1° aprile 2019, ha
3 ricevuto una comunicazione di riliquidazione della pensione e di recupero dell'indebito (doc. nn. 1 e 2 fasc. ricorrente) a causa del suo impiego nel periodo giugno-agosto 2022, per il quale ha percepito un reddito netto di €
621,00 (come da estratto contributivo di cui alla memoria difensiva) che ha comportato una riliquidazione (e contestuale conguaglio) di € 24.809,88 ed una richiesta di restituzione per € 20.125,77.
Trattasi di svolgimento di lavoro dipendente di natura subordinata, come provato dall' attraverso l'estratto contributivo e la denuncia da parte del CP_1
datore di lavoro del ricorrente nel modello Unilav del lavoro intermittente (doc.
n. 1 fasc. resistente), regolato dal d.lgs. n. 15/1981 e rientrante nell'ambito della subordinazione. L'evidenza documentale non è stata smentita dal ricorrente che nulla ha documentato, allegato e provato relativamente al rapporto di lavoro intercorso col datore di lavoro ditta Italiano Simone.
L'interpretazione della norma da parte dell' , tuttavia, non è condivisibile, CP_1
come ritenuto anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito (Trib.
Firenze, sez. lav., 28 ottobre 2021; Trib. Lucca, sez. lav. 7 marzo 2023; Trib.
Brescia, sez. lav., 21 settembre 2023 - r.g.l. n. 1685/2022),
Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 prevede che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.”
Il divieto di cumulo, previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, deve essere inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione. Ciò significa che il soggetto non può percepire contemporaneamente la pensione e il reddito da lavoro. Per
l'effetto, la pensione spettante nel corso di un determinato anno deve essere
4 decurtata dall'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro eventualmente ed effettivamente prestata.
La diversa tesi sostenuta dall'ente previdenziale - che ritiene non dovuta l'intera pensione per l'anno di riferimento e ritiene, altresì, perduto il trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito i redditi dal lavoro dipendente - non trova riscontro nel testo normativo e finisce per rappresentare una sanzione per colui che, avvalsosi del regime favorevole introdotto dall'art. 14 cit., si dedichi ad attività di lavoro.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 33/2023), l'interpretazione fornita dall “susciterebbe dubbi di CP_1
costituzionalità con riferimento all'art. 38, secondo comma Cost. secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sarebbe arduo sostenere la compatibilità con quel principio di una disposizione che escludesse il diritto alla pensione per un intero anno, a fronte di un reddito di lavoro anche minimo, o, in ogni caso, insufficiente a soddisfare le esigenze primarie di vita dell'assicurato”.
E in ciò la tesi è supportata dalla previsione del tetto massimo di € 5.000,00 annui per il lavoro autonomo occasionale, che da un lato garantisce il mantenimento della prestazione previdenziale proprio in considerazione dell'esiguità della somma e dall'altro garantisce il rispetto della ratio della previsione della quota 100, cioé favorire il ricambio generazionale con il contestuale sostentamento del sistema previdenziale.
A diversa conclusione non può condurre la sentenza della Corte Costituzionale
n. 234/2022 pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata quota 100 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per quelli di lavoro autonomo
5 occasionale entro il limite di cinquemila euro lordi annui dove “… non v'è alcun accenno alla questione della perdita del diritto per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti” (Corte d'Appello di Perugia cit.)
Risulta fortemente sproporzionata la decadenza dell'intera prestazione previdenziale, con richiesta di restituzione di quanto percepito, a fronte di redditi minimi che pongono il soggetto nella condizione di non poter far fronte neppure alle esigenze minime di sopravvivenza.
Considerato quanto esposto, in conseguenza dell'attività di lavoro svolta, il ricorrente non ha perso il diritto alla pensione per l'intero anno di riferimento, ma solo fino alla concorrenza del reddito percepito.
Non è quindi sussistente l'indebito rivendicato dall' con la comunicazione di CP_1
riliquidazione relativamente all'intera pensione erogata per il periodo
01.01.2022-31.03.2023 avendo il ricorrente percepito un reddito netto di soli €
621,00, restando l' tenuto al pagamento della differenza, così risultando CP_1
illegittima la richiesta dell' di restituzione di quanto percepito. CP_1
Di conseguenza, l' è tenuto alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di CP_1
ratei non dovuti sulla pensione per gli anni 2022 e 2023, decurtata la somma netta di € 621,00 percepita dal pensionato per lo svolgimento del lavoro intermittente di natura subordinata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti considerata la particolarità della fattispecie e l'esito della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- dichiara non sussistente l'indebito comunicato al ricorrente con il provvedimento dell di riliquidazione del 7.2.2024, relativo all'intera CP_1
6 pensione dello stesso per gli anni 2022 e 2023, nonché con comunicazione del
26.8.2024, se non limitatamente alla somma netta di € 621,00,
- dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione dei ratei di pensione anticipata quota 100 per l'anno 2022 e 2023, detratta la somma netta di € 621,00 percepita a titolo di reddito da lavoro per l'anno 2022 e, per l'effetto,
- condanna al pagamento della differenza dovuta al ricorrente e/o alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccedenza alla somma netta di € 621,00, percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente svolto dal ricorrente nell'anno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o dalla data del trattenimento sui ratei di pensione sino alla restituzione;
- spese compensate.
Busto Arsizio, 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa FR La US
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