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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Prova di resistenza in assemblea condominiale: quando salva la deliberaPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente rel. dr Giuseppe Stagliano' Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6628/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 22.2.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
CONDOMINIO DI VIGNA MURATA 318-322/A VIA VISIANI 2/60 (C.F.
), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Largo Ettore De Ruggiero n.16, presso lo studio degli Avv.ti Cristiana Fabbrizi e Daniele Marra, che lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Emanuele Gianturco n.6, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Elmi e Massimo Tomarelli, che li rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione che ha introdotto il primo grado del presente giudizio
APPELLATI
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 15497/2020 del Tribunale
Ordinario di Roma, pubblicata e notificata in data 06.11.2020 – comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE CONDOMINIO VIGNA MURATA 318-322/A VIA VISIANI 2/60
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15.947
/20, depositata in cancelleria in data 6.11.2020, accertare e dichiarare la regolarità della costituzione dell'assemblea tenutasi in data 12 marzo 2018 nonché la legittimità, l'efficacia delle delibere assunte nel corso dell'assemblea e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze ivi sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dal Parte_2
e via Visiani n. 2/60, in Roma, perché infondati sono i motivi che lo sostengono e,
[...] per l'effetto, confermare la sentenza n. 15497/2020 pubblicata il 6 novembre 2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, V Sezione, dott. Fabio MICCIO, all'esito del giudizio R.G. n. 27975/2018. Con vittoria di spese, onorari e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 07.12.2020, il Condominio Vigna Murata 318-322/A Via Visiani 2/60 ha impugnato la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 15497/2020, pubblicata e notificata in data 06.11.2020, che ha accolto la domanda proposta da e da , intesa all'annullamento Controparte_1 Parte_1 della delibera adottata nell'assemblea condominiale del 12 marzo 2018, con la condanna del condominio al pagamento delle spese di lite. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui e hanno impugnato davanti al Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Roma la delibera assembleare adottata in data 12 marzo 2018, in quanto viziata per non essere stati messi a disposizione degli attori i documenti contabili da approvare nella detta assemblea e per violazione della disposizione del regolamento recante il numero massimo di deleghe rilasciabili al singolo rappresentante, esponendo che:
- gli attori sono comproprietari dell'unità immobiliare contraddistinta dall'interno
“G/2” e facente parte del Condominio di via di Vigna Murata n. 318-322/A e via Visani 2-60 in Roma;
- in vista dell'assemblea del 11/12 marzo 2018, hanno chiesto a mezzo PEC e con raccomandata a/r all'amministratore la documentazione afferente al bilancio consuntivo del 2017, oltre ad altra documentazione precedentemente richiesta e non fornita;
- il Condominio ha provveduto ad inviargli un preventivo per la scannerizzazione dei suddetti documenti, pari ad € 400,00 oltre IVA, con la successiva richiesta di versare un anticipo pari ad € 200,00, che gli attori, in data 10.03.2018, hanno provveduto ad erogare in favore della incaricata del lavoro di scansione;
CP_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - in data 12 marzo 2018 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del Condominio convenuto, al quale i condomini non hanno partecipato, non avendo ricevuto la documentazione richiesta;
- l'assemblea del 12 marzo 2018 ha deliberato in violazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, che dispone un numero massimo di deleghe conferibili al singolo condomino pari a tre.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda, e premessa l'elencazione delle numerose iniziative intentate contro il condominio e contro l'amministratore, indicative della persistente quanto ingiustificata litigiosità degli attori, ha precisato:
- quanto alla richiesta di copia dei documenti, che gli attori erano stati ripetutamente ammessi a visionare gli atti richiesti e che non avevano ricevuto le copie , soltanto perché l'acconto era stato versato da loro, peraltro direttamente alla copisteria incaricata e non all'amministratore, soltanto due giorni prima dell'assemblea condominiale, con la conseguente impossibilità di eseguire il lavoro in tempi utili, acconto che gli era stato restituito dalla in data 13.03.2018, mentre soltanto a CP_2 fine giugno 2018 gli attori avrebbero provveduto a bonificare correttamente al
Condominio l'acconto necessario;
- quanto alla dedotta violazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, che il numero di deleghe è comunque conforme all'art. 67 disp. att. c.c. e che l'assemblea si è costituita e ha deliberato ritualmente.
Il Tribunale di Roma, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, istruita documentalmente la causa, ha così deciso:
- accoglie l'impugnazione ed annulla tutte le delibere adottate nell'assemblea del 12 marzo 2018;
- condanna il condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 518,00 per spese vive e 4000,00 per onorari, oltre accessori. A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, ritenuta preliminarmente la ritualità della costituzione dell'amministratore in rappresentanza del condominio, ha escluso che sia stato pregiudicato il diritto dei condomini di prendere visione ed estrarre copia dei documenti, richiesti, peraltro, nell'immediatezza della convocazione dell'assemblea e, dunque, non rendendo agevole l'adempimento da parte dell'amministratore. L'impugnativa della delibera è stata accolta per violazione della disposizione del regolamento condominiale che limita a tre il numero delle deleghe conferibili a ciascun condomino. A tal fine, il Tribunale di Roma ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass., 28.3.2017 n. 8015) che afferma l'inderogabilità delle clausole del regolamento di condominio volte a limitare il potere di rappresentanza nelle assemblee,
a prescindere dal fatto che tale violazione sia stata o meno rilevante per la validità della costituzione dell'assemblea e della delibera assembleare, escludendo pertanto la rilevanza della c.d. prova di resistenza.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Condominio, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi e chiedendo, di sospenderne e/o revocarne, in via cautelare, l'efficacia.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Controparte_1
, che hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto Parte_1 dell'appello, deducendo l'infondatezza dei motivi.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 Con ordinanza del 24.05.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria, per la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A seguito dell'udienza del 22.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I tre motivi di appello con i quali il Condominio appellante censura la sentenza impugnata devono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati su argomentazioni in parte comuni in parte connesse.
Viene dedotto, rispettivamente, A)Violazione dell'art. 1138, 1136 c.c. e 67 e 72 disp att. c.c. Prova della resistenza, per contestare la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha ritenuto non rilevante la prova della resistenza, una volta accertata la sussistenza di un vizio di forma del procedimento di approvazione della delibera, che ne ha determinato la annullabilità; B) Violazione dell'art 1138, 1136 c.c. e 67 e 72 disp att. c.c. Inderogabilità art. 72 disp att. in relazione all'art. 67 disp att. Erronea applicazione dell'art. 67 e 72 disp. att. e corretta interpretazione Sent. Cass. 8015/17. Art 155 c. 2 disp. Att. , per aver dato erronea applicazione degli artt. 67 e 72 disp att., anche sulla base di una errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che, ratione temporis non ha tenuto conto delle modifiche apportate con la legge 220/12 all'art. 67 disp. att., escludendo la nullità della clausola limitativa delle deleghe in quanto contraria a norme imperative, ai sensi della nuova formulazione degli artt. 67 e 72 disp att.; C) La natura del regolamento di condominio, per escludere la natura contrattuale e, comunque, l'invincibilità della disposizione dell'art. 67 disp. att., a fronte della nullità della clausola a prescindere dalla sua natura.
L'appello deve essere accolto, attesa la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dei motivi di appello.
Il Tribunale di Roma ha annullato le delibere condominiali per la violazione della disposizione del regolamento condominiale che limita a tre il numero delle deleghe che possono essere conferite a ciascun condomino. Il presupposto interpretativo di tale decisione si fonda sull'affermazione secondo cui la partecipazione all'assemblea condominiale di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento di condominio, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione stessa.
Affermazione che il giudice di primo grado trae direttamente da un precedente di legittimità (Cass., 28.3.2017 n. 8015), in forza del quale 'la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente,..'.
Tale pronuncia , che il Tribunale di Roma definisce 'rigorosa' in realtà non è applicata correttamente al caso in esame, poiché, come esattamente rileva l'appellante,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 trasferisce un principio riferito ad un contesto normativo differente da quello applicabile al caso concreto, in quanto successivo alla modifica normativa con cui l'art. 21, comma 1 della l. n. 220/2012 ha sostituito l'art. 67 disp. att. c.c..
L'art. 67 disp.att. c.c. previgente, al suo comma 1, si limitava a disporre che 'Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante', di fatto rimettendo al regolamento condominiale il potere di limitare la rappresentanza, nell'ambito del superiore principio di effettività del dibattito e della collegialità della volontà condominiale. Sicché la sanzione di inderogabilità prevista dall'art. 72 disp.att. c.c. colpiva solo la clausola regolamentare che avesse negato la facoltà di rappresentanza.
Nell'attuale formulazione, applicabile al caso all'esame, l'art. 67 disp.att. c.c. completa la previsione previgente, richiedendo non soltanto la forma scritta della delega, ma anche prevedendo un limite massimo di rappresentanza proporzionale al numero dei condomini ('Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale'). Tale essendo la disposizione non derogabile dai regolamenti condominiali (art. 72 disp. Att.
c.c.) è conseguenziale che la prova di resistenza, da cui è onerato chi impugna la delibera, non può essere negata. Nel caso in oggetto, non è contestato che il condominio è composto da 76 condomini e i condomini e abbiano rappresentato, rispettivamente, 5 e 10 Pt_3 Parte_4 condomini ciascuno (verbale 28.3.2018, all. 10 memoria istruttoria primo grado), pertanto in numero inferiore ad 1/5 prescritto dall'art 67 disp. att. c.c., tanto più considerando la legittima rappresentanza di tre condomini ciascuno. Pertanto, non essendo stata fornita da parte dei condomini che hanno impugnato la delibera, a ciò onerati, la prova della rilevanza dell'eccesso di deleghe in relazione alla validità di costituzione e di deliberazione dell'assemblea, l'impugnativa deve esser respinta.
Diversamente ragionando, il vizio di eccesso di deleghe non consentirebbe di rispondere ad alcun interesse concreto, laddove la regolarità procedurale della deliberazione dell'assemblea condominiale non si traducesse nella lesione effettiva e concreta attinente al corretto formarsi della volontà collegiale. Con il conseguente difetto di interesse del condomino agente, al quale non può essere riconosciuto un astratto diritto di agire a tutela della legalità della condotta condominiale, se non in rapporto alla tutela di un proprio concreto interesse. L'accoglimento dei primi due motivi di appello, comporta l'assorbimento del terzo motivo posto che la natura del regolamento condominiale, del quale nel caso in esame non è provata la natura contrattuale, non pregiudica la soluzione data.
2. Dall'accoglimento dell'appello deriva la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto delle impugnative promosse dagli appellati davanti al Tribunale di Roma.
La soccombenza comporta la condanna di e Controparte_1 Parte_1
a rifondere il condominio di Via di Vigna Murata 318-322 e Via R. Visiani 2/60 delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione, per il solo giudizio di appello, della fase istruttoria e tenuto conto del grado di complessità della lite (valore indeterminato di bassa complessità).
P. Q. M.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15497/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata e notificata in data
06.11.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento della delibera approvata il 12.3.2018 dall'assemblea del
[...]
Via R. Visiani 2/60, proposta da e Controparte_3 Controparte_1
; Parte_1
- Condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore del e Via R. Visiani 2/60 secondo i Controparte_3 criteri indicati in motivazione , quanto al giudizio di primo grado in € 7.616,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e Cpa e, quanto al presente giudizio di appello, in €
6946,00, oltre spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 16.1.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente rel. dr Giuseppe Stagliano' Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6628/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 22.2.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
CONDOMINIO DI VIGNA MURATA 318-322/A VIA VISIANI 2/60 (C.F.
), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Largo Ettore De Ruggiero n.16, presso lo studio degli Avv.ti Cristiana Fabbrizi e Daniele Marra, che lo rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Emanuele Gianturco n.6, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Elmi e Massimo Tomarelli, che li rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione che ha introdotto il primo grado del presente giudizio
APPELLATI
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza n. 15497/2020 del Tribunale
Ordinario di Roma, pubblicata e notificata in data 06.11.2020 – comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE CONDOMINIO VIGNA MURATA 318-322/A VIA VISIANI 2/60
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15.947
/20, depositata in cancelleria in data 6.11.2020, accertare e dichiarare la regolarità della costituzione dell'assemblea tenutasi in data 12 marzo 2018 nonché la legittimità, l'efficacia delle delibere assunte nel corso dell'assemblea e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze ivi sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dal Parte_2
e via Visiani n. 2/60, in Roma, perché infondati sono i motivi che lo sostengono e,
[...] per l'effetto, confermare la sentenza n. 15497/2020 pubblicata il 6 novembre 2020, emessa dal Tribunale Civile di Roma, V Sezione, dott. Fabio MICCIO, all'esito del giudizio R.G. n. 27975/2018. Con vittoria di spese, onorari e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 07.12.2020, il Condominio Vigna Murata 318-322/A Via Visiani 2/60 ha impugnato la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 15497/2020, pubblicata e notificata in data 06.11.2020, che ha accolto la domanda proposta da e da , intesa all'annullamento Controparte_1 Parte_1 della delibera adottata nell'assemblea condominiale del 12 marzo 2018, con la condanna del condominio al pagamento delle spese di lite. Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con l'atto di citazione con cui e hanno impugnato davanti al Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Roma la delibera assembleare adottata in data 12 marzo 2018, in quanto viziata per non essere stati messi a disposizione degli attori i documenti contabili da approvare nella detta assemblea e per violazione della disposizione del regolamento recante il numero massimo di deleghe rilasciabili al singolo rappresentante, esponendo che:
- gli attori sono comproprietari dell'unità immobiliare contraddistinta dall'interno
“G/2” e facente parte del Condominio di via di Vigna Murata n. 318-322/A e via Visani 2-60 in Roma;
- in vista dell'assemblea del 11/12 marzo 2018, hanno chiesto a mezzo PEC e con raccomandata a/r all'amministratore la documentazione afferente al bilancio consuntivo del 2017, oltre ad altra documentazione precedentemente richiesta e non fornita;
- il Condominio ha provveduto ad inviargli un preventivo per la scannerizzazione dei suddetti documenti, pari ad € 400,00 oltre IVA, con la successiva richiesta di versare un anticipo pari ad € 200,00, che gli attori, in data 10.03.2018, hanno provveduto ad erogare in favore della incaricata del lavoro di scansione;
CP_2
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - in data 12 marzo 2018 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del Condominio convenuto, al quale i condomini non hanno partecipato, non avendo ricevuto la documentazione richiesta;
- l'assemblea del 12 marzo 2018 ha deliberato in violazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, che dispone un numero massimo di deleghe conferibili al singolo condomino pari a tre.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda, e premessa l'elencazione delle numerose iniziative intentate contro il condominio e contro l'amministratore, indicative della persistente quanto ingiustificata litigiosità degli attori, ha precisato:
- quanto alla richiesta di copia dei documenti, che gli attori erano stati ripetutamente ammessi a visionare gli atti richiesti e che non avevano ricevuto le copie , soltanto perché l'acconto era stato versato da loro, peraltro direttamente alla copisteria incaricata e non all'amministratore, soltanto due giorni prima dell'assemblea condominiale, con la conseguente impossibilità di eseguire il lavoro in tempi utili, acconto che gli era stato restituito dalla in data 13.03.2018, mentre soltanto a CP_2 fine giugno 2018 gli attori avrebbero provveduto a bonificare correttamente al
Condominio l'acconto necessario;
- quanto alla dedotta violazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, che il numero di deleghe è comunque conforme all'art. 67 disp. att. c.c. e che l'assemblea si è costituita e ha deliberato ritualmente.
Il Tribunale di Roma, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, istruita documentalmente la causa, ha così deciso:
- accoglie l'impugnazione ed annulla tutte le delibere adottate nell'assemblea del 12 marzo 2018;
- condanna il condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 518,00 per spese vive e 4000,00 per onorari, oltre accessori. A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, ritenuta preliminarmente la ritualità della costituzione dell'amministratore in rappresentanza del condominio, ha escluso che sia stato pregiudicato il diritto dei condomini di prendere visione ed estrarre copia dei documenti, richiesti, peraltro, nell'immediatezza della convocazione dell'assemblea e, dunque, non rendendo agevole l'adempimento da parte dell'amministratore. L'impugnativa della delibera è stata accolta per violazione della disposizione del regolamento condominiale che limita a tre il numero delle deleghe conferibili a ciascun condomino. A tal fine, il Tribunale di Roma ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass., 28.3.2017 n. 8015) che afferma l'inderogabilità delle clausole del regolamento di condominio volte a limitare il potere di rappresentanza nelle assemblee,
a prescindere dal fatto che tale violazione sia stata o meno rilevante per la validità della costituzione dell'assemblea e della delibera assembleare, escludendo pertanto la rilevanza della c.d. prova di resistenza.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Condominio, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi e chiedendo, di sospenderne e/o revocarne, in via cautelare, l'efficacia.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Controparte_1
, che hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto Parte_1 dell'appello, deducendo l'infondatezza dei motivi.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 Con ordinanza del 24.05.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria, per la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A seguito dell'udienza del 22.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I tre motivi di appello con i quali il Condominio appellante censura la sentenza impugnata devono essere esaminati congiuntamente, in quanto fondati su argomentazioni in parte comuni in parte connesse.
Viene dedotto, rispettivamente, A)Violazione dell'art. 1138, 1136 c.c. e 67 e 72 disp att. c.c. Prova della resistenza, per contestare la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha ritenuto non rilevante la prova della resistenza, una volta accertata la sussistenza di un vizio di forma del procedimento di approvazione della delibera, che ne ha determinato la annullabilità; B) Violazione dell'art 1138, 1136 c.c. e 67 e 72 disp att. c.c. Inderogabilità art. 72 disp att. in relazione all'art. 67 disp att. Erronea applicazione dell'art. 67 e 72 disp. att. e corretta interpretazione Sent. Cass. 8015/17. Art 155 c. 2 disp. Att. , per aver dato erronea applicazione degli artt. 67 e 72 disp att., anche sulla base di una errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che, ratione temporis non ha tenuto conto delle modifiche apportate con la legge 220/12 all'art. 67 disp. att., escludendo la nullità della clausola limitativa delle deleghe in quanto contraria a norme imperative, ai sensi della nuova formulazione degli artt. 67 e 72 disp att.; C) La natura del regolamento di condominio, per escludere la natura contrattuale e, comunque, l'invincibilità della disposizione dell'art. 67 disp. att., a fronte della nullità della clausola a prescindere dalla sua natura.
L'appello deve essere accolto, attesa la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dei motivi di appello.
Il Tribunale di Roma ha annullato le delibere condominiali per la violazione della disposizione del regolamento condominiale che limita a tre il numero delle deleghe che possono essere conferite a ciascun condomino. Il presupposto interpretativo di tale decisione si fonda sull'affermazione secondo cui la partecipazione all'assemblea condominiale di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento di condominio, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione stessa.
Affermazione che il giudice di primo grado trae direttamente da un precedente di legittimità (Cass., 28.3.2017 n. 8015), in forza del quale 'la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente,..'.
Tale pronuncia , che il Tribunale di Roma definisce 'rigorosa' in realtà non è applicata correttamente al caso in esame, poiché, come esattamente rileva l'appellante,
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 trasferisce un principio riferito ad un contesto normativo differente da quello applicabile al caso concreto, in quanto successivo alla modifica normativa con cui l'art. 21, comma 1 della l. n. 220/2012 ha sostituito l'art. 67 disp. att. c.c..
L'art. 67 disp.att. c.c. previgente, al suo comma 1, si limitava a disporre che 'Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante', di fatto rimettendo al regolamento condominiale il potere di limitare la rappresentanza, nell'ambito del superiore principio di effettività del dibattito e della collegialità della volontà condominiale. Sicché la sanzione di inderogabilità prevista dall'art. 72 disp.att. c.c. colpiva solo la clausola regolamentare che avesse negato la facoltà di rappresentanza.
Nell'attuale formulazione, applicabile al caso all'esame, l'art. 67 disp.att. c.c. completa la previsione previgente, richiedendo non soltanto la forma scritta della delega, ma anche prevedendo un limite massimo di rappresentanza proporzionale al numero dei condomini ('Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale'). Tale essendo la disposizione non derogabile dai regolamenti condominiali (art. 72 disp. Att.
c.c.) è conseguenziale che la prova di resistenza, da cui è onerato chi impugna la delibera, non può essere negata. Nel caso in oggetto, non è contestato che il condominio è composto da 76 condomini e i condomini e abbiano rappresentato, rispettivamente, 5 e 10 Pt_3 Parte_4 condomini ciascuno (verbale 28.3.2018, all. 10 memoria istruttoria primo grado), pertanto in numero inferiore ad 1/5 prescritto dall'art 67 disp. att. c.c., tanto più considerando la legittima rappresentanza di tre condomini ciascuno. Pertanto, non essendo stata fornita da parte dei condomini che hanno impugnato la delibera, a ciò onerati, la prova della rilevanza dell'eccesso di deleghe in relazione alla validità di costituzione e di deliberazione dell'assemblea, l'impugnativa deve esser respinta.
Diversamente ragionando, il vizio di eccesso di deleghe non consentirebbe di rispondere ad alcun interesse concreto, laddove la regolarità procedurale della deliberazione dell'assemblea condominiale non si traducesse nella lesione effettiva e concreta attinente al corretto formarsi della volontà collegiale. Con il conseguente difetto di interesse del condomino agente, al quale non può essere riconosciuto un astratto diritto di agire a tutela della legalità della condotta condominiale, se non in rapporto alla tutela di un proprio concreto interesse. L'accoglimento dei primi due motivi di appello, comporta l'assorbimento del terzo motivo posto che la natura del regolamento condominiale, del quale nel caso in esame non è provata la natura contrattuale, non pregiudica la soluzione data.
2. Dall'accoglimento dell'appello deriva la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto delle impugnative promosse dagli appellati davanti al Tribunale di Roma.
La soccombenza comporta la condanna di e Controparte_1 Parte_1
a rifondere il condominio di Via di Vigna Murata 318-322 e Via R. Visiani 2/60 delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione, per il solo giudizio di appello, della fase istruttoria e tenuto conto del grado di complessità della lite (valore indeterminato di bassa complessità).
P. Q. M.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 15497/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata e notificata in data
06.11.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento della delibera approvata il 12.3.2018 dall'assemblea del
[...]
Via R. Visiani 2/60, proposta da e Controparte_3 Controparte_1
; Parte_1
- Condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore del e Via R. Visiani 2/60 secondo i Controparte_3 criteri indicati in motivazione , quanto al giudizio di primo grado in € 7.616,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e Cpa e, quanto al presente giudizio di appello, in €
6946,00, oltre spese forfetarie al 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 16.1.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
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