Articolo 630 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 629Articolo 631
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
28 agosto 2022
Art. 630. Successione e corrispondenza dei gradi dei graduati 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) ((graduato)) : sottocapo di 3^ classe per la Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare; carabiniere; finanziere;
b) ((graduato scelto)) : sottocapo di 2^ classe per la Marina militare; primo aviere scelto per l'Aeronautica militare; carabiniere scelto; finanziere scelto;
c) ((graduato capo)) : sottocapo di 1^ classe per la Marina militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare; appuntato per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
d) ((primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato)) per l'Aeronautica militare;
appuntato scelto per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.
1-bis. Al ((primo graduato)) , o gradi corrispondenti puo' essere attribuita la seguente qualifica ((: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza)) . I ((graduati aiutanti e corrispondenti)) hanno rango preminente sui pari grado; fra ((graduati aiutanti e corrispondenti)) , si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente