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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1821/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1988/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435461 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13335/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso dal dott. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401435461 notificato in data 22.10.2024 con il quale Roma Capitale richiedeva il versamento complessivo di Euro 7.897,00 euro per l'omesso versamento della Tari in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 , riportato in catasto al Daticatastali_1 , categoria C/2, calcolando l'imposta su una superficie di 139 mq.
Rappresentava il contribuente di aver chiesto in autotutela con PEC del 22 novembre 2024 l'annullamento parziale dell'atto, senza ricevere alcun riscontro.
Evidenziava che il numero civico corretto dell'immobile fosse il 12 e non il 14, che la quota di possesso corrispondesse ad un quarto e che il Daticatastali_1 fosse stato soppresso nel 2020, generando nuovi subalterni. Sosteneva pertanto che la superficie effettivamente tassabile non superava i 20 mq, come risultava dalla visura catastale, e il cespite doveva essere considerato pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente, sita in Indirizzo_1. Pertanto la TARI andava calcolata solo sulla quota fissa e non anche sulla variabile, come chiarito dalla circolare MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017.
Il ricorrente eccepiva inoltre la decadenza dell'annualità 2018, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo;
per la TARI 2018 il termine scadeva il 31 dicembre 2023, mentre l'accertamento era stato notificato nell'ottobre 2024.
Infine, contestava la determinazione delle sanzioni, che il regolamento comunale prevedeva come unica sanzione aumentata per violazioni della stessa indole su più annualità, con raddoppio oltre tre periodi d'imposta. L'avviso aveva parametrato la sanzione sull'annualità 2018, colpita da decadenza, e dunque le sanzioni dovevano essere ricalcolate su altra annualità e sull'importo rideterminato.
Chiedeva il riconoscimento della superficie tassabile di soli 20 mq quale pertinenza dell'abitazione, la decadenza dell'annualità 2018 con stralcio del periodo dall'accertamento e la rideterminazione delle sanzioni su altra annualità e sull'importo corretto. Il valore della lite, al netto di sanzioni e interessi, ammontava a
4.943,15 euro.
Roma Capitalebenchè ritualmente convocata non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'unità immobiliare indicata nell'avviso è pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente, sita in Roma, Indirizzo_1, Daticatastali_2
Ai sensi dell'art. 817 c.c. e della circolare MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017, le pertinenze concorrono alla determinazione della TARI solo per la quota fissa, mentre la quota variabile si applica una sola volta in relazione all'abitazione. Ne consegue che l'Ente impositore ha erroneamente calcolato il tributo su 139 mq, mentre la superficie effettiva di pertinenza è pari a 20 mq.
Per quanto concerne l'eccezione riguardante la decadenza, va rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 161,
L. 296/2006, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Nella fattispecie, poiché l'avviso è stato notificato nell'ottobre 2024,
l'annualità 2018 risulta decaduta e deve essere esclusa dall'accertamento. Infine, in merito alla doglianza riguardante le sanzioni va ribadito che il regolamento comunale prevede l'applicazione di un'unica sanzione, congruamente aumentata, in caso di violazioni della stessa indole per più periodi d'imposta. L'Ufficio ha parametrato la sanzione base sull'annualità 2018 che, come appena evidenziato, è però è caduta nell'eccepita decadenza. Le sanzioni devono pertanto essere rideterminate su altra annualità e sull'importo ricalcolato.
Per quanto espresso, la Corte accoglie il ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento limitatamente alla superficie eccedente i 20 mq e all'annualità 2018 e dispone a carico dell'A.F. la rideterminazione del tributo dovuto con applicazione della sola quota fissa sulla superficie di 20 mq.
Condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 630,00 oltre agli oneri legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 680,00 oltre oneri accessori e rimborso CUT.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
GI HE
(digitalmente firmato)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1988/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435461 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13335/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, difeso dal dott. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401435461 notificato in data 22.10.2024 con il quale Roma Capitale richiedeva il versamento complessivo di Euro 7.897,00 euro per l'omesso versamento della Tari in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 , riportato in catasto al Daticatastali_1 , categoria C/2, calcolando l'imposta su una superficie di 139 mq.
Rappresentava il contribuente di aver chiesto in autotutela con PEC del 22 novembre 2024 l'annullamento parziale dell'atto, senza ricevere alcun riscontro.
Evidenziava che il numero civico corretto dell'immobile fosse il 12 e non il 14, che la quota di possesso corrispondesse ad un quarto e che il Daticatastali_1 fosse stato soppresso nel 2020, generando nuovi subalterni. Sosteneva pertanto che la superficie effettivamente tassabile non superava i 20 mq, come risultava dalla visura catastale, e il cespite doveva essere considerato pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente, sita in Indirizzo_1. Pertanto la TARI andava calcolata solo sulla quota fissa e non anche sulla variabile, come chiarito dalla circolare MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017.
Il ricorrente eccepiva inoltre la decadenza dell'annualità 2018, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo;
per la TARI 2018 il termine scadeva il 31 dicembre 2023, mentre l'accertamento era stato notificato nell'ottobre 2024.
Infine, contestava la determinazione delle sanzioni, che il regolamento comunale prevedeva come unica sanzione aumentata per violazioni della stessa indole su più annualità, con raddoppio oltre tre periodi d'imposta. L'avviso aveva parametrato la sanzione sull'annualità 2018, colpita da decadenza, e dunque le sanzioni dovevano essere ricalcolate su altra annualità e sull'importo rideterminato.
Chiedeva il riconoscimento della superficie tassabile di soli 20 mq quale pertinenza dell'abitazione, la decadenza dell'annualità 2018 con stralcio del periodo dall'accertamento e la rideterminazione delle sanzioni su altra annualità e sull'importo corretto. Il valore della lite, al netto di sanzioni e interessi, ammontava a
4.943,15 euro.
Roma Capitalebenchè ritualmente convocata non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Dalla documentazione prodotta emerge che l'unità immobiliare indicata nell'avviso è pertinenza dell'abitazione principale del ricorrente, sita in Roma, Indirizzo_1, Daticatastali_2
Ai sensi dell'art. 817 c.c. e della circolare MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017, le pertinenze concorrono alla determinazione della TARI solo per la quota fissa, mentre la quota variabile si applica una sola volta in relazione all'abitazione. Ne consegue che l'Ente impositore ha erroneamente calcolato il tributo su 139 mq, mentre la superficie effettiva di pertinenza è pari a 20 mq.
Per quanto concerne l'eccezione riguardante la decadenza, va rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 161,
L. 296/2006, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Nella fattispecie, poiché l'avviso è stato notificato nell'ottobre 2024,
l'annualità 2018 risulta decaduta e deve essere esclusa dall'accertamento. Infine, in merito alla doglianza riguardante le sanzioni va ribadito che il regolamento comunale prevede l'applicazione di un'unica sanzione, congruamente aumentata, in caso di violazioni della stessa indole per più periodi d'imposta. L'Ufficio ha parametrato la sanzione base sull'annualità 2018 che, come appena evidenziato, è però è caduta nell'eccepita decadenza. Le sanzioni devono pertanto essere rideterminate su altra annualità e sull'importo ricalcolato.
Per quanto espresso, la Corte accoglie il ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento limitatamente alla superficie eccedente i 20 mq e all'annualità 2018 e dispone a carico dell'A.F. la rideterminazione del tributo dovuto con applicazione della sola quota fissa sulla superficie di 20 mq.
Condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 630,00 oltre agli oneri legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 680,00 oltre oneri accessori e rimborso CUT.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
GI HE
(digitalmente firmato)