Versione
1 gennaio 2001
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1 gennaio 2005
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Art. 133. (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane) 1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002. ((36)) ------------- AGGIORNAMENTO(36)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 528) che "In virtu' del combinato disposto dell' articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all' articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000 , nei limiti delle norme di contabilita' di Stato".
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002. ((36)) ------------- AGGIORNAMENTO(36)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 528) che "In virtu' del combinato disposto dell' articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all' articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000 , nei limiti delle norme di contabilita' di Stato".
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Giurisprudenza • 1
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