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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 894/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 894/2022 promossa da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 10.9.1952, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Claudio Russo, che lo rappresenta, assiste e difende in forza di mandato in calce alla citazione,
- parte attrice contro
C.F. , nato a [...] il 29 CP_1 C.F._2
agosto 1969, rappresentato e difeso in forza di procura disgiunta in calce alla costituzione, dagli avvocati Niccolò Medica e Antonio Vigliotti, elettivamente domiciliato presso il primo,
- parte convenuta
pagina 1 di 11
Per parte attrice:“- in via principale, accertare e dichiarare il diritto di ristoro di tutti i danni patrimoniali e non, biologici, morali, dinamico-relazionali subiti e subendi, del Sig. a causa della condotta diffamatoria Parte_1 posta in essere dal Sig. con email del 16.1.2014;- CP_1 conseguentemente condannare il Sig. all'integrale CP_1 risarcimento degli stessi e quindi al pagamento dell'importo di € 15.000 o di quello maggiore o minore meglio visto in corso di giudizio e/o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., quale soddisfacimento di tutti i danni patrimoniali e non, biologici, morali, dinamico-relazionali sofferti dal Sig. in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie rese dal Sig. Parte_1 con mediante l'inoltro a terzi dell'email del 16.1.2014; -sempre nel CP_1 merito dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, quindi, respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto oltreché prescritta;
Vinte le spese di lite, diritti e onorari.”. Per parte convenuta:“...anche occorrendo di ammissione delle istanze istruttorie proposte:-in via principale, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o infondate, in fatto e/o in diritto, e/o comunque non provate e/o come meglio, e comunque respingere, le domande tutte proposte dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 CP_1 mantenendo quest'ultimo completamente assolto e dichiarando altresì che nulla è dovuto dal sig. al sig. , a qualsiasi titolo CP_1 Parte_1
e/o ragione;
-in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del sig. all'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non
CP_1 patrimoniali, patiti e patiendi dal medesimo sig. a causa
CP_1 delle email a lui inviate nel mese di gennaio 2014 dal signor e Parte_1 conseguentemente condannare il sig. all'integrale risarcimento, Parte_1 in favore del sig. dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
CP_1 patiti e patiendi dal medesimo sig. a causa delle email a lui
CP_1 inviate nel mese di gennaio 2014 dal sig. quantificati, se del Parte_1 caso anche in via equitativa, in € 20.000,00, salvo miglior valutazione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_1 subiti in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie rese da quest'ultimo
(mediante l'inoltro di una comunicazione via mail in data 16.1.2014), e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €
15.000,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo l'infondatezza della CP_1
richiesta di risarcimento, nonché la mancanza di prova. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni al decoro ed alla reputazione professionale subiti in conseguenza dell'inoltro di alcune mail -da parte dell'attore- nel mese di gennaio 2014, e la sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00. Il convenuto ha altresì sollevato eccezione di litispendenza ex art. 75 c.p.p., essendosi l'attore costituito parte civile nel procedimento penale che aveva avuto origine dalla sua querela.
Scambiate le memorie ex art. 183 cpc, il Giudice rinviava all'udienza del
8.2.2023 per la comparizione delle parti, riservando all'esito la decisione sulle istanze istruttorie. Non essendo stato possibile addivenire ad una soluzione transattiva, con ordinanza del 28.4.2023 il Giudice decideva sulle istanze istruttorie: “... Riservata ogni decisione in ordine all'eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale e sulla litispendenza;
rilevato che si rende necessaria l'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti come di seguito indicate, ammette I capitoli di cui alla seconda memoria ex artt. 183 c. VI
c.p.c. di parte attrice per testi con i testi indicati, con riserva di riformulare i capitoli ex art. 253 c.p.c. qualora contengano valutazioni non demandabili ai testi;
ammette, I capitoli di cui alla seconda memoria ex artt. 183 c. VI c.p.c.
pagina 3 di 11 di parte convenuta n. 10, 11, 12, 14 e da 16 a 23 per testi con i testi indicati, con riserva di riformulare i capitoli ex art. 253 c.p.c. qualora contengano valutazioni non demandabili ai testi;
non ammette i capitoli da 1 a 9 in quanto irrilevanti e/o da provarsi documentalmente, il capitolo 13 poiché valutativo, i capitoli 15 e 26 perché da provarsi documentalmente e/o oggetto di valutazione medico legale, i capitoli 24 e 25 in quanto oggetto di valutazione medico legale;
ammette le controprove se richieste”.
All'udienza del 30 giugno 2023 sono stati sentiti i testi di parte attrice
(moglie dell'attore e sua Collega di lavoro all'epoca dei Testimone_1
fatti), e di i parte convenuta Persona_1 CP_2
, .
[...] Controparte_3 Controparte_4
Alle udienze del 11.10.2023 e del 6.11.2023 è stato rinnovato il tentativo di conciliazione. All'udienza del 14.2.2024 è stata esaurita l'attività istruttoria orale, con l'esame del teste per parte convenuta. Testimone_2
Con decreto 26.3.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale, nelle more archiviato per intervenuta prescrizione (senza che nulla le parti abbiano opposto quanto ad utilizzabilità dello stesso).
Assegnata la causa alla scrivente, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al
18.12.2024. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione di termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. (con il consenso delle parti).
***
2. La causa ha ad oggetto la richiesta risarcitoria dell'attore per Parte_1
le dichiarazioni (ritenute diffamatorie) rese nei suoi confronti dal convenuto e contenute in una mail indirizzata a terzi in data 16.1.2014. CP_1
pagina 4 di 11 In tale mail, scritta da nell'ambito di attività di coordinamento di CP_1
protezione civile (in quanto l'attore all'epoca ricopriva l'incarico di funzionario responsabile di materiali e mezzi del settore volontariato e protezione civile ed emergenza della Regione Liguria, mentre il convenuto era referente per il coordinamento volontari protezione civile della Provincia di
Genova), il convenuto avrebbe ingiustamente accusato l'attore di condotta costituente reato (ovverosia averlo intimidito nell'esercizio di funzioni pubbliche), e l'avrebbe incolpato anche di aver creato un clima lavorativo nocivo e tale da non consentire la fattiva collaborazione fra enti.
Da tale mail sarebbero derivate conseguente lavorative per l'attore, che aveva iniziato ad avvertire segni di diffidenza e malumore (in particolare il direttore generale, dottoressa suo diretto superiore, aveva affidato ad altri Per_2
dipendenti l'incarico di allestire un carro comando per il volontariato della provincia di Genova;
in altra occasione la stessa aveva invitato l'attore a non rispondere a per problemi di opportunità; nel mese di settembre 2014 CP_1
aveva invitato l'attore a trasferirsi volontariamente in altro settore e a fronte del suo rifiuto -nell'ottobre 2015- ne aveva chiesto la sostituzione insieme ad altri dipendenti).
Parte convenuta ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno al decoro ed alla reputazione professionale subiti in conseguenza delle espressioni contenute in alcune e-mail che gli erano state in precedenza inoltrata dall'attore.
***
pagina 5 di 11 3. Rileva il Tribunale come, dalle allegazioni delle parti e dai documenti prodotti, risulti come l'invio della mail di causa pare aver avuto origine in un precedente scambio di mail fra attore e convenuto (scambio dal quale trae a sua volta origine la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto).
In particolare, dopo che l'attore si era rivolto al convenuto per motivi di lavoro
(al fine di sapere se fossero disponibili spazi nel territorio del Comune di
Genova per collocare sacchi da utilizzare quali barriere antiesondazione, in modo da poterne disporre celermente in caso di emergenza meteorologica)
(doc. 1 allegata alla costituzione, mail 3.1.2014), il convenuto aveva risposto chiedendo delucidazioni di natura logistica (doc. 2 attore, doc. 2 convenuto, doc. 2, mail 7.1.2014).
A questo punto, il giorno successivo l'attore così rispondeva (doc. 2 attore, doc. 3 depositato unitamente alla costituzione): “... Devo confessarle di essere rimasto molto sorpreso nel leggere la sua mail di risposta. Normalmente, almeno io sono abituato così, ad una precisa domanda segue sempre una risposta. Nel caso specifico la domanda era se il coordinamento di Genova ha indisponibilità spazi idonei per lo stoccaggio di sacchi antiesondazione e, in caso affermativo, si chiedeva di voler gentilmente fare una stima di massima sulla quantità stoccabile. Per tutta risposta lei mi pone tutta una serie di domande e di consigli al momento del tutto inutili e fuori luogo trattandosi di un'idea ancora tutta da sviluppare proprio sulla base del presupposto dell'esistenza o meno degli spazi richiesti. per quanto sopra le chiedo cortesemente di voler dare riscontro alla mia richiesta del 3 gennaio US.
Logicamente accertato il requisito di base (disponibilità degli spazi) tutto
l'iter verrà affrontato passo, passo concordando preventivamente con codesto
pagina 6 di 11 coordinamento tutto quanto di sua competenza”. Le frasi sottolineate sono quelle ritenute aggressive, inopportune e polemiche dal convenuto.
Seguiva ulteriore scambio di mail (doc. 2 attore, doc. 4 convenuto), e in data
14.1.2014 l'attore scriveva una mail al convenuto, del seguente tenore: “Mi spiace che si ostini a non voler capire o........... forse sarà colpa mia che non mi sono spiegato in modo chiaro. In tal caso mi scuso. In questo frangente io non Le sto chiedendo se Lei è d'accordo o meno sullo stoccaggio dei sacchi presso la Vostra sede, ma molto più semplicemente se c'è o meno la possibilità tecnico logistica di poterlo fare. Accertata la possibilità ed anche la disponibilità di codesto Coordinamento, verrà condivisa la strategia più opportuna per raggiungere l'obiettivo prefissato. Ad ogni modo Non è mia intenzione dare seguito o alimentare la polemica involontariamente innescata.
Penso che ognuno di noi abbia un ruolo diverso e che i buoni rapporti si debbano fondare anche sul rispetto dei singoli ruoli senza invasioni di campo.
In ogni caso, per concludere, quello che abbiamo scritto a questo proposito, certamente, io lo conserverò con la massima cura… nella malaugurata ipotesi di problemi sul territorio ognuno si assumerà le proprie responsabilità ...... .... com'è giusto che sia”. Le frasi sottolineate sono quelle ritenute come volte ad incutere timore sul convenuto.
A questo punto, in data 16.1.2014 veniva inviata formare richiesta di attivazione del Volontariato per attività di supporto al sistema Regionale di
Protezione Civile, essendo stato emesso un bollettino di Allerta Meteo (doc. 6 convenuto).
È lo stesso convenuto ad ammettere di aver scritto la mail per cui è causa, al fine di confermare il proprio supporto nella gestione dell'allerta meteo, pur pagina 7 di 11 ricordando il clima che si era venuto a creare (negando tuttavia che sussistesse un intento diffamatorio).
Si legge nella mail inviata dal convenuto a terzi in data 16.1.2014: “A riscontro della formale comunicazione scritta di richieste di attivazione del
Volontariato per le usuali attività di supporto al Sistema Regionale di
Protezione Civile, relativa all'emissione del Bollettino di Allerta Meteo rilasciato questa mattina, vi comunico che allora convenuta saremo presenti in Sala Operativa. E questo nonostante, essendo venuta a mancare le normali condizioni di tutela e di collaborazione del Referente Provinciale a seguito degli scambi dei giorni scorsi, a Voi ben noti, con la struttura regionale tramite Vs. Rag. al momento non sussistano condizioni accettabili di Pt_1
lavoro, sufficienti a garantire una serena e fattiva collaborazione. Sono comunque consapevole dell'importanza del ruolo svolto dal Volontariato in ambito regionale nei vari compiti assegnati e conscio che eventuali defezioni nell'emergenza possano impattare negativamente sull'efficienza dell'intero sistema, e mia intenzione svolgere fino in fondo il mio ruolo, pur con l'obbligo morale di tener conto delle pesanti quanto infondate intimidazioni che sono state avanzate nei confronti della mia persona e del ruolo di Referente da me stesso rappresento.”.
Tenuto conto del contesto e della lettura complessiva del contenuto delle e- mail di cui si discute in causa, sembra emergere un crescendo di tensione fra attore e convenuto, forse in parte motivato da reciproche incomprensioni circa la pertinenza delle richieste avanzate sulla collocazione dei sacchi antiesondazione. Tale tensione ha avuto culmine nella mail inviata dal convenuto il 16.1.2014.
pagina 8 di 11 Le espressioni in essa scritte, tuttavia, non paiono assumere carattere il diffamatorio -invece ritenuto dall'attore- nella misura in cui fanno riferimento espresso proprio al precedente scambio di mail lavorative (scambio che sarebbe anche stato “ben noto” agli interlocutori, per come indicato nel testo della mail), nonché alla manifestata preoccupazione del convenuto di aver ricevuto “intimidazioni”. Così il convenuto aveva interpretato la precedente mail in cui l'attore insisteva sulla necessità che il convenuto rispondesse alla richiesta riferita allo stoccaggio dei sacchi anti-esondazione (senza però che l'attore avesse a sua volta chiarito i dubbi del convenuto), sul presupposto che l'attore ne avrebbe tenuto memoria in funzione dell'eventuale assunzione di future responsabilità (“... In ogni caso, per concludere, quello che abbiamo scritto a questo proposito, certamente, io lo conserverò con la massima cura… nella malaugurata ipotesi di problemi sul territorio ognuno si assumerà le proprie responsabilità ...... .... com'è giusto che sia”).
Come dichiarato dai testi e tali espressioni Tes_2 CP_4 CP_3
sono state interpretate quale velata minaccia (“... È certo, il era CP_1 preoccupato, lui era molto preoccupato per la velata minaccia di un “sarete messi davanti e delle responsabilità se succede qualcosa” il senso era questo
e quindi era preoccupato, in considerazione del fatto che lui era il referente e quindi il coordinatore di tutte le squadre e associazioni della provincia di
Genova e secondariamente il fatto che comunque se fosse successo qualcosa con delle ritorsioni di questo genere oltre alla parte personale ci sarebbero potute essere conseguenze sul piano lavorativo perché lui aveva la responsabilità e doveva anche fa r andare avanti un'azienda”, così in particolare la teste . CP_4
pagina 9 di 11 Le espressioni reciprocamente utilizzate, allora, possono essere ascritte ai rapporti lavorativi fra le parti, senza tuttavia trasmodare in fatti di rilievo diffamatorio.
Significative in questo senso appaiono le dichiarazioni del teste che CP_2 espresso riferimento ad una disquisizione per ragioni di lavoro, con toni “un po' accesi”, limitata ai due Colleghi coinvolti (“... Io le do la mia impressione: è evidente che bisognerebbe sentire loro, sicuramente la cosa ci
è dispiaciuta perché c'era stato qualcosa di negativo tra due colleghi ed era anche la ragione per cui avevo ritenuto opportuno sentire entrambi. Non mi sembra che l'atteggiamento dei colleghi fosse modificato dopo questa e-mail, la mia stima nei confronti di entrambi è rimasta immutata anche dopo questa email. Non ho notato particolari e diversi atteggiamenti dei colleghi nei confronti del . Non ho mai assistito a discussione tra i colleghi del Pt_1
o del stesso in riferimento a questa questione o almeno non Pt_1 Pt_1 ricordo di avervi assistito”). Peraltro, il fatto che la mail inoltrata dal convenuto non abbia avuto concrete ripercussioni sull'attività lavorativa dell'attore trova idoneo riscontro nell'istruttoria svolta in causa. Lo stesso ha spiegato che l'attore aveva continuato a svolgere regolarmente la CP_2
propria attività, come confermato dalla teste attorea senza che Persona_1 fossero stati riscontrati mutamenti nell'atteggiamento dei colleghi;
peraltro - come spiegato dai testi- la richiesta di sostituzione da parte della dirigente sarebbe stata motivata da esigenze organizzative (legati allo Per_2
svolgimento dei turni e all'indisponibilità dell'attore alla reperibilità, come si evince anche dal contenuto del doc. 10 depositato da parte attrice), mentre l'incarico di allestire il “carro comando” per il volontariato della Provincia sarebbe stato attribuito molti anni dopo i fatti di causa (così il teste . CP_2
pagina 10 di 11 Nemmeno la moglie dell'attore, teste ha saputo riferire di specifiche Tes_1
circostanze che rivelassero un concreto mutamento nei rapporti di lavoro, al di fuori degli “sguardi” o dalle minori frequentazioni in ufficio o della percezione di diffidenza comunicatale dal marito.
Specularmente, nemmeno le espressioni utilizzate dall'attore -seppure possano essere state interpretate quale causa di tale tensione- paiono assumere in modo esplicito i connotati lesivi che sono posti a fondamento della domanda riconvenzionale.
Ne segue che la domanda principale, così come quella riconvenzionale, non possono trovare accoglimento, in quanto infondate nel merito, rimanendo assorbita ogni questione preliminare, anche in punto prescrizione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda di parte attrice, respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta, compensa le spese.
Genova, 19/02/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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